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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5041/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice EL NT, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 5041/2023 R.G., promossa
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Mira Telarico ed
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del nominato difensore, giusta procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 6.10.2023
OPPONENTI-CONVENUTI SOSTANZIALI contro
, (C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._3 denominata “ ” (PI Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Susanna Randazzo e Francesca Baleani ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dei nominati difensori, come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di risposta depositata il
18.12.2023
OPPOSTO-ATTORE ZI
1 oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di appalto. conclusioni delle parti: si riportano qui di seguito le conclusioni rassegnate dalle parti con le rispettive note di precisazione delle conclusioni depositate in vista dell'udienza cartolare del
19.9.2025:
- per gli opponenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• In via pregiudiziale: dichiarare improcedibile l'azione per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
• In via preliminare: previa dichiarazione di ammissibilità e fondatezza della presente opposizione, con rigetto, sin d'ora, della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, revocare il D.I. 895/2023 del
29/06/2023 (R.G. 3078/2023) e dichiarare non dovute le somme ingiunte per i motivi rappresentati narrativa;
• in via principale: previa dichiarazione di ammissibilità e fondatezza della presente opposizione, con rigetto, sin d'ora, della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, revocare il D.I. 895/2023 del
29/06/2023 (R.G. 3078/2023), previa declaratoria di insussistenza del diritto dell'opposta a richiedere all'opponente le somme così ingiunte, in quanto non dovute, poiché sussistono i vizi, le difformità ed i danneggiamenti prontamente denunciati nel corso dell'esecuzione dell'appalto e per la legittimità dell'invocata richiesta di applicazione della penale ex art. 10 del contratto per i motivi di cui in narrativa;
• in via riconvenzionale: accertata la responsabilità contrattuale dei vizi e difformità dell'opera appaltata e danni alle opere eseguite e al giardino pertinenziale dell'immobile degli odierni opponenti, condannare la
[...] al risarcimento dei danni patrimoniali che si indicano in Controparte_3 complessivi € 25.000,00 (venticinquemila/00) ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata all'esito della consulenza richiesta, oltre alla condanna per l'applicazione della penale per ritardata consegna sulla data prevista contrattualmente del 15/11/2022;
• conseguentemente: condannare in ogni caso in persona del legale rapp.te p.t. Sig. CP_1 CP_1
, alla refusione delle spese e competenze di causa, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura
[...] del 15%, IVA e C.p.A.”
- per l'opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta:
In via pregiudiziale: rigettare l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti difensivi;
2 In via principale: rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi spiegati e per
l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, nonché rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per tutte le ragioni già addotte in atti;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria e della domanda riconvenzionale, accertare e quantificare la reale entità dei danni subiti da parte opponente;
Sempre e comunque con vittoria di spese del presente giudizio ed in ogni caso con condanna ai sensi dell'art.
96 c.p.c. per lite temeraria per le ragioni già addotte.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 895 del 29 giugno 2023, emesso da questo tribunale, che li ha condannati a pagare a favore dell'imprenditore individuale (di seguito ditta CP_1
) la somma di € 24.786,13, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento CP_1 monitorio (liquidate in €. 284,00 per compensi ed €. 118,50 per esborsi), oltre rimborso forfettario, iva e cap.
Con la domanda monitoria parte ricorrente ha allegato che il credito ha titolo nel contratto di appalto stipulato fra le parti in data 22.2.2022, avente ad oggetto la realizzazione di opere edili “di ristrutturazione edilizia per l'intervento di efficientamento energetico e miglioramento sismico con il ricorso al superbonus del 110%” nell'immobile degli opponenti, sito a Senigallia,
Lungomare Italia Marzocca n. 120, a fronte di un corrispettivo complessivo pari ad €.
208.583,56 oltre iva (docc. nn. 1 e 1bis allegati al fascicolo monitorio). Oltre alle opere concordate, la ditta appaltatrice ha eseguito anche dei lavori extra-capitolato, richiesti dai committenti, per un totale di €. 24.656,13 compresa iva (doc. n. 2 allegato al fascicolo monitorio).
Conclusi i lavori a regola d'arte e tempestivamente (doc. n. 3 allegato al fascicolo monitorio), gli odierni opponenti non hanno pagato le fatture nn. 5 del 27.2.2023 per €.
5.500,00, 9 del 29.3.2023 per €. 6.050,00, 13 del 5.4.2023 per €. 778,06, 6 del 27.2.2023 per €.
5.500,00, 10 del 29.3.2023 per €. 6.050,00, 14 del 5.4.2023 per €. 778,07, per un totale di €.
24.656,13 (docc. nn. 4-5ter allegati al fascicolo monitorio), così giustificando la domanda monitoria.
Parte opponente nell'atto di citazione in opposizione ha eccepito:
3 a) in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
b) nel merito, che l'opera presenta difformità, vizi e danneggiamenti accertati durante lo svolgimento dei lavori (docc. nn. 6, 7 e 17 allegati all'atto di citazione) e successivamente
(docc. nn. 9, 10, 11 e 16 allegati all'atto di citazione); che gli opponenti non hanno autorizzato alcuna variante in corso d'opera e, qualora ciò sia avvenuto, si è trattato di modifiche al progetto esecutivo senza alcuna indicazione di modifiche sul prezzo preventivato;
che, infine, i lavori sono stati conclusi tardivamente rispetto a quanto pattuito
(in data 26.5.2023 piuttosto che in data 15.11.2022) (doc. n. 8 allegato all'atto di citazione);
c) in via riconvenzionale, che l'opposta nell'esecuzione dei lavori ha causato agli opponenti ulteriori danni (docc. nn. 12 e 13 allegati all'atto di citazione), che hanno determinato un loro esborso economico (docc. nn. 14 e 15 allegati all'atto di citazione), quantificato in € 25.000,00.
e in conclusione hanno domandato in via Parte_1 Parte_2 pregiudiziale, la pronuncia di improcedibilità della domanda;
nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo n. 895/2023; in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni causati e al pagamento della penale pattuita per il ritardo nella consegna dell'opera.
Gli opponenti hanno chiesto altresì il rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione eccependo e deducendo:
I. l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, essendo tale procedura espressamente esclusa dal legislatore per i procedimenti di ingiunzione ed eventuale fase di opposizione;
II. l'imputabilità del ritardo nell'ultimazione delle opere ai lavori extra-capitolato richiesti dalla committenza, con relative tempistiche burocratiche - essendo stato depositato l'ultimo progetto soltanto in data 02.05.2022, pur avendo le parti stabilito contrattualmente la data del 28.02.2022 per l'inizio dei lavori - (docc. nn. 3, 6 e 7 allegato alla comparsa), nonché alla verificazione di eventi di forza maggiore – come l'alluvione del settembre 2022 (doc. n. 8
4 allegato alla comparsa) – e all'indisponibilità del materiale edilizio per l'esponenziale aumento dei cantieri dovuto alle agevolazioni fiscali riconosciute in quel periodo (doc. n. 10 allegato alla comparsa), piuttosto che alla ditta appaltatrice;
III. la legittimità dell'aumento del prezzo delle opere eseguite, rispetto a quanto concordato, trattandosi di appalto a misura (doc. n. 9);
IV. l'insussistenza dei vizi e delle difformità lamentate, alcuni invero sussistenti ma riferibili ad altre imprese (docc. nn. 9 e 11 allegati alla comparsa);
V. il mancato assolvimento dell'onere probatorio in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, avendo gli opponenti allegato, peraltro, una fattura per lavori nuovi
(impianto di irrigazione prima non esistente, doc. n. 14 allegato all'atto di citazione);
Parte opposta ha concluso quindi chiedendo in via pregiudiziale, il rigetto dell'eccezione di improcedibilità; nel merito, il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La ditta ha avanzato altresì istanza di concessione della provvisoria esecuzione CP_1 del decreto ingiuntivo emesso.
2. Le parti, autorizzate, hanno depositato le relative memorie istruttorie ex art. 171ter
c.p.c..
All'udienza del 15.3.2024 è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. dal seguente tenore “i signori e pagano a €12.000 oltre €2.000, Parte_2 Parte_1 CP_1 oltre accessori a titolo di spese processuali”, che tuttavia non è stata accettata dalle parti.
Si precisa che, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.4.2024, non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In relazione ai mezzi di prova indicati dalle parti, dopo esser stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la seconda memoria istruttoria ex art. 171ter, n.2), c.p.c. degli opponenti, è stata ammessa la prova per testi articolata dall'opposta, nei limiti specificati, nonché il capitolo di prova n. 4) indicato a prova contraria nella terza memoria istruttoria di parte attrice, ed è stata disposta la CTU necessaria per accertare: “l'esatto importo dei lavori e opere eseguiti dall'impresa appaltatrice, in applicazione del contratto sottoscritto tra le parti;
l'esistenza e consistenza dei vizi e difetti denunciati dal committente nell'atto di citazione e nella prima memoria istruttoria, la loro imputabilità all'impresa
5 convenuta e il costo necessario per emendarli;
l'eventuale imputabilità del ritardo nella consegna dei lavori e
l'esatta quantificazione della penale in base al contratto”.
All'udienza del 27.6.2024 sono stati escussi i testi e la CTU è stata depositata in data
29.4.2025.
Quindi, depositate le relative note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza “cartolare” del 3.10.2025 la causa è stata presa in decisione.
3. Preliminarmente, avuto riguardo alla disciplina dell'istituto della negoziazione assistita, e in particolare, all'art. 3, comma 3, d.l. 134/2014, lì dove il legislatore esclude espressamente dall'ambito di operatività della negoziazione assistita obbligatoria i
“procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, va rigettata l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio formulata dagli odierni opponenti.
4. Occorre altresì premettere, quanto alla corretta individuazione del thema decidendum, che la modifica delle conclusioni operata dagli odierni opponenti nell'ambito della memoria conclusionale risulta tardiva, violando il limite temporale individuato dall'art. 281quinquies in combinato disposto con l'art. 189 n. 1) c.p.c., e in quanto tale, è inammissibile.
Tanto precisato, l'opposizione proposta merita accoglimento con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo emesso e rideterminazione del credito dell'opposta nei confronti degli odierni opponenti.
Giova ricordare, in proposito, che secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non si esaurisce, infatti, nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se, in quel momento, sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria.
Inoltre, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, vi è un'inversione tra la posizione formale e quella sostanziale delle parti. Dunque, in applicazione del generale criterio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del credito vantato, provvisoriamente riconosciuto in sede monitoria, spetta all'opposto, formalmente convenuto ma attore nel rapporto sostanziale, mentre l'onere di fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi di
6 suddetto credito spetta all'opponente, formalmente attore ma convenuto nel rapporto sostanziale (cfr., fra le altre, Cass. civile, sez. III, sentenza n. 4286 del 4 maggio 1994; Cass. civile, sez. I, sentenza n. 21101 del 19 ottobre 2015; Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 13240 del 16 maggio 2019).
Nel merito, risultano provate documentalmente le seguenti circostanze.
e , in qualità di appaltanti, e la ditta Parte_1 Parte_2
, in qualità di impresa appaltatrice, in data 22.2.2022, hanno stipulato un contratto di CP_1 appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere edili “di ristrutturazione edilizia per l'intervento di efficientamento energetico e miglioramento sismico con il ricorso al superbonus del 110%” nell'immobile degli opponenti, sito a Senigallia, Lungomare Italia Marzocca n. 120 (doc. n. 1 allegato al fascicolo monitorio).
Tali opere sono state autorizzate con permesso di costruire n° P/2021/98 del
15.11.2021 rilasciato dal Comune di Senigallia (o PE 129/2020) (doc. n. 5 allegato alla CTU).
Ai sensi dell'art. 3 del contratto, le parti hanno concordato per i predetti lavori un corrispettivo presunto pari ad €. 208.583,56 oltre iva (€. 229.441,92), come da computo metrico estimativo cui la ditta ha applicato un 6% di sconto (doc. n. 1bis allegato al fascicolo monitorio), suscettibile di essere modificato sulla base delle effettive quantità lavorate
(appalto a misura).
All'art. 5 è stato chiarito che in caso di variazioni di progetto o aggiunte, non contemplate nell'allegato computo metrico, esse sarebbero state valutate in economia o con prezzi stabiliti dalle parti.
Oltre alle opere concordate, è emerso che la ditta appaltatrice ha eseguito anche dei lavori extra-capitolato, richiesti dai committenti (doc. n. 7 allegato alla comparsa).
Secondo parte opposta il valore di tali diverse opere è pari ad €. 24.656,13 compresa iva (doc. n. 2 allegato al fascicolo monitorio).
All'esito degli accertamenti demandati al CTU, cui si ritiene di aderire, in quanto la relazione depositata è basata su molteplici sopralluoghi e su un obiettivo, estremamente approfondito e coerente studio della documentazione prodotta, eseguita senza incorrere in irregolarità procedimentali e garantendo il massimo contraddittorio possibile tra le parti (le osservazioni critiche depositate sono state documentate in allegato alla relazione e tutte prese
7 in carico dal consulente e dall'ausiliario nominato), è risultato accertata che i lavori extra- capitolato effettivamente svolti dalla sono stati “
1. Il muretto intonacato con CP_3 sovrastante soglia in travertino, dimensioni circa 3 mq, sul quale è ancorata la macchina esterna dell'impianto di condizionamento. Tale lavoro integrativo è stato condiviso dalle Parti durante la terza operazione peritale, 2. Fornitura e posa di box contatore: opera non compresa nel CME, 3. Ampliamento della zona pavimentata, intorno al fabbricato: il visionato è superiore rispetto alle planimetrie di progetto”, per un importo totale di €.
5.600 oltre iva (€.6.160).
In conclusione, l'importo dovuto alla ditta per le opere eseguite presso CP_1
l'immobile degli odierni opponenti sarebbe quello di complessivi €. 235.601,92.
Ciò premesso, appare pacifico, in quanto non contestato tra le parti, che gli opponenti abbiano già versato alla ditta appaltatrice l'importo complessivo di €. 211.000,00, ne segue che resterebbe un residuo da pagare di €. 24.601,92.
5. Tuttavia, risulta agli atti ampia corrispondenza dalla quale si evince che gli odierni opponenti, ancor prima della conclusione dei lavori, hanno contestato al direttore dei lavori,
e per suo tramite all'odierna parte opposta, vizi e difformità già Persona_1 riscontrate nell'immobile.
In particolare, si fa riferimento alle e-mail datate 19.2.2023, 26.2.2023 e 12.3.2023 con le quali ha denunziato a una serie di vizi e difformità (doc. n. 17 Parte_1 Persona_1 allegato all'atto di citazione).
Tali contestazioni sono state poi riproposte formalmente dagli opponenti con pec datata 28.3.2023 indirizzata sia alla ditta che a (doc. n. 6 allegato all'atto di CP_1 Per_1 citazione), che è stata riscontrata sia dall'opposta (doc. n. 7 allegato all'atto di citazione) che dal direttore dei lavori (doc. n. 9 allegato alla comparsa).
Una volta avvenuta la riconsegna dell'immobile, in data 26.5.2023, come da scrittura privata per la riconsegna delle chiavi nella quale si dava atto che “Il Sig. , Parte_1 anche per conto della Sig.ra , ritira n. 1 chiavi di accesso all'abitazione, riservando la Parte_2 verifica dei lavori eseguiti e l'eventuale segnalazione di quanto non eseguito ovvero eseguito non a regola d'arte, oltre a quanto già contestato con pec dell'Avv. Telarico inviata in data 28/3/2023” (doc. n. 8 allegato all'atto di citazione), gli opponenti, con pec del 29.5.2023, hanno denunziato ulteriori vizi e
8 difformità scoperti solo quando sono rientrati nel possesso dell'immobile (docc. nn. 9,10,11
e 16 allegati all'atto di citazione).
I vizi e le difformità nel complesso lamentati e allegati specificamente nell'atto di citazione e nella prima memoria istruttoria possono essere così riassunti: “
1. Soglia di marmo della porta-finestra in cucina danneggiata in più punti, 2. Presenza di infiltrazioni sopra la cucina, vicino alle porte finestre e alla porta di ingresso, 3. Danneggiamento cancello carrabile elettrico, rottura del braccetto dell'anta, abrasione della vernice del rivestimento e lastra piegata, 4. Danneggiamento di entrambi i pozzi e giardino rovinato poiché ridotto ad una distesa di ghiaia, con numerosi scarti di cantiere e ferri di risulta, 5.
Quadro elettrico non inserito accanto alla porta di ingresso ma nel sottoscala, 6. Piatto doccia del bagno non
a filo pavimento, 7. Cristallo di chiusura della doccia di misura errata, 8. Una delle tre porte-finestre del soggiorno era diversa nelle dimensioni rispetto alle altre due, 9. Non è stato montato il rubinetto generale di chiusura dell'acqua verso la doccia esterna, 10. Mancata realizzazione della doccia esterna, 11. Le mattonelle a secco posizionate nella parte antistante il giardino si muovono a seguito del calpestio, 12.
Filatura verticale nella zona giorno, 13. Battiscopa distaccato, 14. Pavimentazione del gazebo con ristagno
d'acqua”.
A tal proposito, nello specifico, il CTU (a seguito anche dell'accoglimento di un'osservazione avanzata da parte opposta) ha individuato le opere non eseguite a regola d'arte effettivamente riscontrate durante il sopralluogo e ritenute imputabili all'odierna parte opposta: nella soglia danneggiata, nell'errato posizionamento del cappotto termico in alcuni punti, nel percolamento di acqua meteorica nel muro perimetrale a seguito della mancata impermeabilizzazione della copertina in marmo sul terrazzo, e nel riposizionamento di alcuni zoccolini del battiscopa scollati, per un costo complessivo di ripristino pari a €.
4.530 oltre iva (€. 4.983).
Viceversa, il CTU incaricato ha escluso l'imputabilità all'odierna opposta del
“Danneggiamento cancello carrabile elettrico, rottura del braccetto dell'anta, abrasione della vernice del rivestimento e lastra piegata” (cui afferiscono i docc. nn. 12 e 13 allegati all'atto di citazione) così come del “Danneggiamento di entrambi i pozzi e giardino rovinato poiché ridotto ad una distesa di ghiaia, con numerosi scarti di cantiere e ferri di risulta” (cui afferisce il doc. n. 14 dell'atto di citazione), in assenza di prove fornite dagli opponenti, sui quali ricadeva il relativo onere probatorio.
9 Peraltro, siffatte conclusioni risultano coerenti anche rispetto alle testimonianze assunte.
In particolare, l'elettricista in risposta al capitolo 11) e in Persona_2 relazione al lamentato vizio di “
5. Quadro elettrico non inserito accanto alla porta di ingresso ma nel sottoscala” ha dichiarato che: “La collocazione del quadro elettrico nel sottoscala è stata decisa in fase di preventivo congiuntamente con il signor e con l'impresa di costruzione. Nella parete di cartongesso Parte_1 della scala andavano messi due punti luce, io me ne dimenticai uno che ho fatto in un secondo momento senza creare danni, forando la parete dalla parte opposta”.
I muratori e collaboratori della nel Controparte_4 Parte_3 CP_3 cantiere oggetto di causa, in risposta al capitolo 14) e in relazione al lamentato vizio di “3.
Danneggiamento cancello carrabile elettrico, rottura del braccetto dell'anta, abrasione della vernice del rivestimento e lastra piegata” hanno dichiarato rispettivamente che “La fotocellula del cancello stava dove si doveva realizzare muro confinante, quindi dava fastidio e noi l'abbiamo levata materialmente dal posto dove si trovava, la disattivazione l'avrà fatta un elettricista;
il muro l'hanno fatto i carpentieri;
non abbiamo rimontato la fotocellula perché con i committenti bisognava capire se realizzare in quel punto un'aiuola e pertanto in attesa di questa decisione non la rimontammo;
noi siamo andati via;
i ritocchi non li ho fatti io;
la fotocellula del cancello è l'ultima cosa da risistemare, penso che ci fossero altre priorità in un cantiere” e “Ricordo che scollegammo il cancello dalla fotocellula per costruire il muro confinante, però ricordo che non funzionava già perché era difettosa;
anche il padrone di casa ci disse di aprirlo a mano perché funzionava male. Dopo la costruzione del muro non ricollegammo la fotocellula. Non era compito mio”.
Parimenti, non sono emerse prove dell'imputabilità alla ditta della mancata CP_1 rifinitura del soppalco (cui afferisce il doc. n. 15 allegato all'atto di citazione). Invero, il direttore dei lavori in risposta al capitolo 13) ha escluso che l'appaltatrice Persona_1 avesse ricevuto suddetto incarico, affermando nello specifico che: “Vero. Io avevo commissionato
a la realizzazione della struttura del soppalco;
però il pavimento in legno doveva essere trattato e ho CP_1 fatto fare un preventivo ad una ditta a parte per il trattamento della struttura in legno del soppalco, che poi ho sottoposto ai committenti;
però poi questi hanno scelto di posare un pavimento flottante sopra”.
In tema di responsabilità dell'appaltatore , gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, senza escluderne l'applicazione, cosicché, ove l'opera sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o
10 delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può opporre le difformità e i vizi dell'opera, per paralizzare la pretesa avversaria, stante il principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato nell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o questa sia prescritta. Lo stesso art. 15 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti ribadisce la facoltà per il committente di eccepire all'appaltatore l'esistenza di vizi e difformità e di sospendere il pagamento del saldo ex art. 1460 c.c.
Pertanto, alla luce dei vizi e difformità accertati dal CTU, sussiste il diritto dei committenti ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e imputabili all'impresa, e tempestivamente lamentati, quantificati facendo riferimento al costo complessivamente necessario per emendarli pari a €.
4.530 oltre iva (€. 4.983).
Viceversa, in relazione agli ulteriori danni lamentati, basti richiamare quanto già sopra osservato in punto di difetto di prova del danno e dell'imputabilità all'odierna ditta opposta.
6. Al fine di procedere alla definitiva rideterminazione del credito spettante all'opposta, vanno esaminate anche le ulteriori pretese avanzate in via riconvenzionale dagli odierni opponenti in relazione alla richiesta applicazione della penale per ritardi nell'ultimazione delle opere.
Ai sensi dell'art. 10 del contratto stipulato dalle parti è stata fissata la data di inizio dei lavori nel giorno 28.2.2022 e la data di fine nel giorno del 15.11.2022 (per un totale di 260 giorni), salve interruzioni dovute a cause di forza maggiore o ad accordi fra le parti. È stata inoltre stabilita per ogni giorno di ritardo, se imputabile all'appaltatrice, una penale di €
150,00, comprensiva del risarcimento di ogni ulteriore danno.
La CTU sul punto ha evidenziato che come emerso dalla documentazione esaminata
“l'iniziale progetto, da semplice ristrutturazione con interventi di tipo locale, sia passata a demolizione con successiva ricostruzione, con deposito presso l'ex Genio Civile in data 19/05/2022, con protocollazione il giorno successivo 20/05/2022”, conseguentemente, “i lavori non sarebbero potuti iniziare prima del
19/05/2022, nemmeno con la posa dei ponteggi, dal momento che il fabbricato è stato demolito e successivamente ricostruito” (cfr. anche doc. n. 6 allegato alla comparsa).
Secondo l'art. 13 del contratto, l'acquisizione di permessi e autorizzazioni necessari all'esecuzione dell'opera erano onere degli appaltanti e . Parte_1 Parte_2
11 Dunque, per individuare le corrette tempistiche dell'appalto, occorre partire dalla data del 19.5.2022 cui consegue che l'ultimazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire entro il
3.2.2023.
Ai precedenti conteggi va aggiunto altresì un ulteriore differimento dei termini dovuto all'evento di forza maggiore rappresentato dall'alluvione che ha colpito Senigallia nelle date del 15-16 settembre 2022 e che ha determinato ulteriori aggravi e rallentamenti (doc. n. 8 allegato alla comparsa e testimonianza in risposta al capitolo n. 4) “l'alluvione incise Per_2 su un eventuale ritardo con l'idraulico, non ricordo se aveva avuto dei danni presso la sede della sua ditta perché ce l'ha vicino al fiume, altro non ricordo.”) quantificabile in un'interruzione di ulteriori 30 giorni per cause di forza maggiore, con ciò arrivando alla data del 6.3.2023 (per un totale di
290 gg).
A tali dilazioni delle tempistiche di ultimazione del cantiere non possono essere aggiunte ulteriori sospensioni, come sostenuto da parte opposta, per il ritardo nella consegna di alcuni materiali. Difatti, posto che la funzione della clausola penale stabilita per il ritardo nell'adempimento ha una funzione di forfettizzazione del danno, di talchè la parte che se ne avvale non è tenuta a provare il danno, mentre l'onere della prova della non imputabilità del ritardo, e dunque della non dovutezza del pagamento della penale, spetta alla controparte.
Nel caso di specie, la ditta non ha dimostrato se, e in che misura, il ritardo nella CP_1 consegna dei materiali (di cui fanno menzione sia il testimone che il testimone Per_2
, ad essa non imputabile, ha influito sul suo ritardo nell'ultimazione dell'opera. Per_1
Tutto ciò chiarito, risulta circostanza pacifica fra le parti (doc. n. 4 allegato alla comparsa e pag. 58 della CTU) che la data effettiva di ultimazione dei lavori deve essere fatta risalire al 5.5.2023.
Dunque, il lasso temporale che intercorre tra la fine dei lavori contrattualmente prevista, tenuto conto delle sospensioni (6.3.2023) e quella effettiva (5.5.2023) è di 60 giorni, cui consegue il diritto degli odierni opponenti alla liquidazione di una somma pari ad € 9.000
(60 gg x 150 €.), somma che si ritiene congrua e quindi non suscettibile di riduzione ex art. 1384 c.c.
In conclusione, il credito definitivo spettante all'impresa opposta ammonta alla somma complessiva di € 10.618,92 (€ 24.601,92 – ( € 9.000+€ 4.983)), oltre interessi al tasso
12 di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. decorrenti dalla data di esigibilità dell'ultima fattura azionata in giudizio (4 aprile 2023, doc. n. 5 ter fascicolo monitorio) sino al soddisfo.
7. L'accoglimento in misura ridotta della pretesa creditoria della opposta ditta CP_1
e il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale degli opponenti e Parte_1
giustificano la compensazione parziale delle spese ex art. 92 c.p.c. (cfr. da ultimo Parte_2
Cass. civ., Sez. Un., n. 32061/2022).
Per l'effetto compensa tra le parti la metà delle spese processuali rispettivamente anticipate e condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta la restante metà delle spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in tale minor misura (pari a 1/2), in assenza di nota spese, in applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014
(scaglione previsto tra € 5.201 e € 26.000, in base al decisum).
Anche le spese di C.T.U. rientrano nel novero delle spese processuali e quindi anche alle stesse si applica la regola della compensazione parziale di cui all'art. 92 c.p.c. e vengono definitivamente poste, nei rapporti interni, per la metà a carico di parte opponente e per l'altra metà a carico di parte opposta, fatta salva la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti del C.T.U.
Le spese anticipate per il procedimento monitorio sono dichiarate irripetibili, attesa la revoca del decreto ingiuntivo emesso e l'accoglimento in parte delle eccezioni sollevate da parte opponente.
8. Non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte opposta di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
1) accoglie l'opposizione proposta da e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 895 del 29 giugno 2023;
2) condanna e a pagare, in solido fra loro, a Parte_1 Parte_2 titolare dell'impresa individuale denominata CP_1 Controparte_2
la somma di € 10.618,92, oltre interessi al tasso legale dal 5 aprile 2023 sino
[...] al soddisfo;
3) compensa tra le parti le spese processuali rispettivamente anticipate nella misura del 50 %
e condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Controparte_2
13 la restante parte delle spese processuali da quest'ultima anticipate, Controparte_2 liquidate (in tale minor misura pari al 50%) nella somma di € 2.538,5, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale.
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, da ripartire nei rapporti interni in egual misura e nei confronti del CTU in solido tra loro.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 30 ottobre 2025
La giudice
EL NT
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice EL NT, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 5041/2023 R.G., promossa
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Mira Telarico ed
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del nominato difensore, giusta procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 6.10.2023
OPPONENTI-CONVENUTI SOSTANZIALI contro
, (C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._3 denominata “ ” (PI Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Susanna Randazzo e Francesca Baleani ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dei nominati difensori, come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di risposta depositata il
18.12.2023
OPPOSTO-ATTORE ZI
1 oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di appalto. conclusioni delle parti: si riportano qui di seguito le conclusioni rassegnate dalle parti con le rispettive note di precisazione delle conclusioni depositate in vista dell'udienza cartolare del
19.9.2025:
- per gli opponenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• In via pregiudiziale: dichiarare improcedibile l'azione per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
• In via preliminare: previa dichiarazione di ammissibilità e fondatezza della presente opposizione, con rigetto, sin d'ora, della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, revocare il D.I. 895/2023 del
29/06/2023 (R.G. 3078/2023) e dichiarare non dovute le somme ingiunte per i motivi rappresentati narrativa;
• in via principale: previa dichiarazione di ammissibilità e fondatezza della presente opposizione, con rigetto, sin d'ora, della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, revocare il D.I. 895/2023 del
29/06/2023 (R.G. 3078/2023), previa declaratoria di insussistenza del diritto dell'opposta a richiedere all'opponente le somme così ingiunte, in quanto non dovute, poiché sussistono i vizi, le difformità ed i danneggiamenti prontamente denunciati nel corso dell'esecuzione dell'appalto e per la legittimità dell'invocata richiesta di applicazione della penale ex art. 10 del contratto per i motivi di cui in narrativa;
• in via riconvenzionale: accertata la responsabilità contrattuale dei vizi e difformità dell'opera appaltata e danni alle opere eseguite e al giardino pertinenziale dell'immobile degli odierni opponenti, condannare la
[...] al risarcimento dei danni patrimoniali che si indicano in Controparte_3 complessivi € 25.000,00 (venticinquemila/00) ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata all'esito della consulenza richiesta, oltre alla condanna per l'applicazione della penale per ritardata consegna sulla data prevista contrattualmente del 15/11/2022;
• conseguentemente: condannare in ogni caso in persona del legale rapp.te p.t. Sig. CP_1 CP_1
, alla refusione delle spese e competenze di causa, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura
[...] del 15%, IVA e C.p.A.”
- per l'opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta:
In via pregiudiziale: rigettare l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti difensivi;
2 In via principale: rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi spiegati e per
l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, nonché rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per tutte le ragioni già addotte in atti;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria e della domanda riconvenzionale, accertare e quantificare la reale entità dei danni subiti da parte opponente;
Sempre e comunque con vittoria di spese del presente giudizio ed in ogni caso con condanna ai sensi dell'art.
96 c.p.c. per lite temeraria per le ragioni già addotte.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 895 del 29 giugno 2023, emesso da questo tribunale, che li ha condannati a pagare a favore dell'imprenditore individuale (di seguito ditta CP_1
) la somma di € 24.786,13, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento CP_1 monitorio (liquidate in €. 284,00 per compensi ed €. 118,50 per esborsi), oltre rimborso forfettario, iva e cap.
Con la domanda monitoria parte ricorrente ha allegato che il credito ha titolo nel contratto di appalto stipulato fra le parti in data 22.2.2022, avente ad oggetto la realizzazione di opere edili “di ristrutturazione edilizia per l'intervento di efficientamento energetico e miglioramento sismico con il ricorso al superbonus del 110%” nell'immobile degli opponenti, sito a Senigallia,
Lungomare Italia Marzocca n. 120, a fronte di un corrispettivo complessivo pari ad €.
208.583,56 oltre iva (docc. nn. 1 e 1bis allegati al fascicolo monitorio). Oltre alle opere concordate, la ditta appaltatrice ha eseguito anche dei lavori extra-capitolato, richiesti dai committenti, per un totale di €. 24.656,13 compresa iva (doc. n. 2 allegato al fascicolo monitorio).
Conclusi i lavori a regola d'arte e tempestivamente (doc. n. 3 allegato al fascicolo monitorio), gli odierni opponenti non hanno pagato le fatture nn. 5 del 27.2.2023 per €.
5.500,00, 9 del 29.3.2023 per €. 6.050,00, 13 del 5.4.2023 per €. 778,06, 6 del 27.2.2023 per €.
5.500,00, 10 del 29.3.2023 per €. 6.050,00, 14 del 5.4.2023 per €. 778,07, per un totale di €.
24.656,13 (docc. nn. 4-5ter allegati al fascicolo monitorio), così giustificando la domanda monitoria.
Parte opponente nell'atto di citazione in opposizione ha eccepito:
3 a) in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
b) nel merito, che l'opera presenta difformità, vizi e danneggiamenti accertati durante lo svolgimento dei lavori (docc. nn. 6, 7 e 17 allegati all'atto di citazione) e successivamente
(docc. nn. 9, 10, 11 e 16 allegati all'atto di citazione); che gli opponenti non hanno autorizzato alcuna variante in corso d'opera e, qualora ciò sia avvenuto, si è trattato di modifiche al progetto esecutivo senza alcuna indicazione di modifiche sul prezzo preventivato;
che, infine, i lavori sono stati conclusi tardivamente rispetto a quanto pattuito
(in data 26.5.2023 piuttosto che in data 15.11.2022) (doc. n. 8 allegato all'atto di citazione);
c) in via riconvenzionale, che l'opposta nell'esecuzione dei lavori ha causato agli opponenti ulteriori danni (docc. nn. 12 e 13 allegati all'atto di citazione), che hanno determinato un loro esborso economico (docc. nn. 14 e 15 allegati all'atto di citazione), quantificato in € 25.000,00.
e in conclusione hanno domandato in via Parte_1 Parte_2 pregiudiziale, la pronuncia di improcedibilità della domanda;
nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo n. 895/2023; in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni causati e al pagamento della penale pattuita per il ritardo nella consegna dell'opera.
Gli opponenti hanno chiesto altresì il rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione eccependo e deducendo:
I. l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, essendo tale procedura espressamente esclusa dal legislatore per i procedimenti di ingiunzione ed eventuale fase di opposizione;
II. l'imputabilità del ritardo nell'ultimazione delle opere ai lavori extra-capitolato richiesti dalla committenza, con relative tempistiche burocratiche - essendo stato depositato l'ultimo progetto soltanto in data 02.05.2022, pur avendo le parti stabilito contrattualmente la data del 28.02.2022 per l'inizio dei lavori - (docc. nn. 3, 6 e 7 allegato alla comparsa), nonché alla verificazione di eventi di forza maggiore – come l'alluvione del settembre 2022 (doc. n. 8
4 allegato alla comparsa) – e all'indisponibilità del materiale edilizio per l'esponenziale aumento dei cantieri dovuto alle agevolazioni fiscali riconosciute in quel periodo (doc. n. 10 allegato alla comparsa), piuttosto che alla ditta appaltatrice;
III. la legittimità dell'aumento del prezzo delle opere eseguite, rispetto a quanto concordato, trattandosi di appalto a misura (doc. n. 9);
IV. l'insussistenza dei vizi e delle difformità lamentate, alcuni invero sussistenti ma riferibili ad altre imprese (docc. nn. 9 e 11 allegati alla comparsa);
V. il mancato assolvimento dell'onere probatorio in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, avendo gli opponenti allegato, peraltro, una fattura per lavori nuovi
(impianto di irrigazione prima non esistente, doc. n. 14 allegato all'atto di citazione);
Parte opposta ha concluso quindi chiedendo in via pregiudiziale, il rigetto dell'eccezione di improcedibilità; nel merito, il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La ditta ha avanzato altresì istanza di concessione della provvisoria esecuzione CP_1 del decreto ingiuntivo emesso.
2. Le parti, autorizzate, hanno depositato le relative memorie istruttorie ex art. 171ter
c.p.c..
All'udienza del 15.3.2024 è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. dal seguente tenore “i signori e pagano a €12.000 oltre €2.000, Parte_2 Parte_1 CP_1 oltre accessori a titolo di spese processuali”, che tuttavia non è stata accettata dalle parti.
Si precisa che, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.4.2024, non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In relazione ai mezzi di prova indicati dalle parti, dopo esser stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la seconda memoria istruttoria ex art. 171ter, n.2), c.p.c. degli opponenti, è stata ammessa la prova per testi articolata dall'opposta, nei limiti specificati, nonché il capitolo di prova n. 4) indicato a prova contraria nella terza memoria istruttoria di parte attrice, ed è stata disposta la CTU necessaria per accertare: “l'esatto importo dei lavori e opere eseguiti dall'impresa appaltatrice, in applicazione del contratto sottoscritto tra le parti;
l'esistenza e consistenza dei vizi e difetti denunciati dal committente nell'atto di citazione e nella prima memoria istruttoria, la loro imputabilità all'impresa
5 convenuta e il costo necessario per emendarli;
l'eventuale imputabilità del ritardo nella consegna dei lavori e
l'esatta quantificazione della penale in base al contratto”.
All'udienza del 27.6.2024 sono stati escussi i testi e la CTU è stata depositata in data
29.4.2025.
Quindi, depositate le relative note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza “cartolare” del 3.10.2025 la causa è stata presa in decisione.
3. Preliminarmente, avuto riguardo alla disciplina dell'istituto della negoziazione assistita, e in particolare, all'art. 3, comma 3, d.l. 134/2014, lì dove il legislatore esclude espressamente dall'ambito di operatività della negoziazione assistita obbligatoria i
“procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, va rigettata l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio formulata dagli odierni opponenti.
4. Occorre altresì premettere, quanto alla corretta individuazione del thema decidendum, che la modifica delle conclusioni operata dagli odierni opponenti nell'ambito della memoria conclusionale risulta tardiva, violando il limite temporale individuato dall'art. 281quinquies in combinato disposto con l'art. 189 n. 1) c.p.c., e in quanto tale, è inammissibile.
Tanto precisato, l'opposizione proposta merita accoglimento con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo emesso e rideterminazione del credito dell'opposta nei confronti degli odierni opponenti.
Giova ricordare, in proposito, che secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non si esaurisce, infatti, nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se, in quel momento, sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria.
Inoltre, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, vi è un'inversione tra la posizione formale e quella sostanziale delle parti. Dunque, in applicazione del generale criterio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del credito vantato, provvisoriamente riconosciuto in sede monitoria, spetta all'opposto, formalmente convenuto ma attore nel rapporto sostanziale, mentre l'onere di fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi di
6 suddetto credito spetta all'opponente, formalmente attore ma convenuto nel rapporto sostanziale (cfr., fra le altre, Cass. civile, sez. III, sentenza n. 4286 del 4 maggio 1994; Cass. civile, sez. I, sentenza n. 21101 del 19 ottobre 2015; Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 13240 del 16 maggio 2019).
Nel merito, risultano provate documentalmente le seguenti circostanze.
e , in qualità di appaltanti, e la ditta Parte_1 Parte_2
, in qualità di impresa appaltatrice, in data 22.2.2022, hanno stipulato un contratto di CP_1 appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere edili “di ristrutturazione edilizia per l'intervento di efficientamento energetico e miglioramento sismico con il ricorso al superbonus del 110%” nell'immobile degli opponenti, sito a Senigallia, Lungomare Italia Marzocca n. 120 (doc. n. 1 allegato al fascicolo monitorio).
Tali opere sono state autorizzate con permesso di costruire n° P/2021/98 del
15.11.2021 rilasciato dal Comune di Senigallia (o PE 129/2020) (doc. n. 5 allegato alla CTU).
Ai sensi dell'art. 3 del contratto, le parti hanno concordato per i predetti lavori un corrispettivo presunto pari ad €. 208.583,56 oltre iva (€. 229.441,92), come da computo metrico estimativo cui la ditta ha applicato un 6% di sconto (doc. n. 1bis allegato al fascicolo monitorio), suscettibile di essere modificato sulla base delle effettive quantità lavorate
(appalto a misura).
All'art. 5 è stato chiarito che in caso di variazioni di progetto o aggiunte, non contemplate nell'allegato computo metrico, esse sarebbero state valutate in economia o con prezzi stabiliti dalle parti.
Oltre alle opere concordate, è emerso che la ditta appaltatrice ha eseguito anche dei lavori extra-capitolato, richiesti dai committenti (doc. n. 7 allegato alla comparsa).
Secondo parte opposta il valore di tali diverse opere è pari ad €. 24.656,13 compresa iva (doc. n. 2 allegato al fascicolo monitorio).
All'esito degli accertamenti demandati al CTU, cui si ritiene di aderire, in quanto la relazione depositata è basata su molteplici sopralluoghi e su un obiettivo, estremamente approfondito e coerente studio della documentazione prodotta, eseguita senza incorrere in irregolarità procedimentali e garantendo il massimo contraddittorio possibile tra le parti (le osservazioni critiche depositate sono state documentate in allegato alla relazione e tutte prese
7 in carico dal consulente e dall'ausiliario nominato), è risultato accertata che i lavori extra- capitolato effettivamente svolti dalla sono stati “
1. Il muretto intonacato con CP_3 sovrastante soglia in travertino, dimensioni circa 3 mq, sul quale è ancorata la macchina esterna dell'impianto di condizionamento. Tale lavoro integrativo è stato condiviso dalle Parti durante la terza operazione peritale, 2. Fornitura e posa di box contatore: opera non compresa nel CME, 3. Ampliamento della zona pavimentata, intorno al fabbricato: il visionato è superiore rispetto alle planimetrie di progetto”, per un importo totale di €.
5.600 oltre iva (€.6.160).
In conclusione, l'importo dovuto alla ditta per le opere eseguite presso CP_1
l'immobile degli odierni opponenti sarebbe quello di complessivi €. 235.601,92.
Ciò premesso, appare pacifico, in quanto non contestato tra le parti, che gli opponenti abbiano già versato alla ditta appaltatrice l'importo complessivo di €. 211.000,00, ne segue che resterebbe un residuo da pagare di €. 24.601,92.
5. Tuttavia, risulta agli atti ampia corrispondenza dalla quale si evince che gli odierni opponenti, ancor prima della conclusione dei lavori, hanno contestato al direttore dei lavori,
e per suo tramite all'odierna parte opposta, vizi e difformità già Persona_1 riscontrate nell'immobile.
In particolare, si fa riferimento alle e-mail datate 19.2.2023, 26.2.2023 e 12.3.2023 con le quali ha denunziato a una serie di vizi e difformità (doc. n. 17 Parte_1 Persona_1 allegato all'atto di citazione).
Tali contestazioni sono state poi riproposte formalmente dagli opponenti con pec datata 28.3.2023 indirizzata sia alla ditta che a (doc. n. 6 allegato all'atto di CP_1 Per_1 citazione), che è stata riscontrata sia dall'opposta (doc. n. 7 allegato all'atto di citazione) che dal direttore dei lavori (doc. n. 9 allegato alla comparsa).
Una volta avvenuta la riconsegna dell'immobile, in data 26.5.2023, come da scrittura privata per la riconsegna delle chiavi nella quale si dava atto che “Il Sig. , Parte_1 anche per conto della Sig.ra , ritira n. 1 chiavi di accesso all'abitazione, riservando la Parte_2 verifica dei lavori eseguiti e l'eventuale segnalazione di quanto non eseguito ovvero eseguito non a regola d'arte, oltre a quanto già contestato con pec dell'Avv. Telarico inviata in data 28/3/2023” (doc. n. 8 allegato all'atto di citazione), gli opponenti, con pec del 29.5.2023, hanno denunziato ulteriori vizi e
8 difformità scoperti solo quando sono rientrati nel possesso dell'immobile (docc. nn. 9,10,11
e 16 allegati all'atto di citazione).
I vizi e le difformità nel complesso lamentati e allegati specificamente nell'atto di citazione e nella prima memoria istruttoria possono essere così riassunti: “
1. Soglia di marmo della porta-finestra in cucina danneggiata in più punti, 2. Presenza di infiltrazioni sopra la cucina, vicino alle porte finestre e alla porta di ingresso, 3. Danneggiamento cancello carrabile elettrico, rottura del braccetto dell'anta, abrasione della vernice del rivestimento e lastra piegata, 4. Danneggiamento di entrambi i pozzi e giardino rovinato poiché ridotto ad una distesa di ghiaia, con numerosi scarti di cantiere e ferri di risulta, 5.
Quadro elettrico non inserito accanto alla porta di ingresso ma nel sottoscala, 6. Piatto doccia del bagno non
a filo pavimento, 7. Cristallo di chiusura della doccia di misura errata, 8. Una delle tre porte-finestre del soggiorno era diversa nelle dimensioni rispetto alle altre due, 9. Non è stato montato il rubinetto generale di chiusura dell'acqua verso la doccia esterna, 10. Mancata realizzazione della doccia esterna, 11. Le mattonelle a secco posizionate nella parte antistante il giardino si muovono a seguito del calpestio, 12.
Filatura verticale nella zona giorno, 13. Battiscopa distaccato, 14. Pavimentazione del gazebo con ristagno
d'acqua”.
A tal proposito, nello specifico, il CTU (a seguito anche dell'accoglimento di un'osservazione avanzata da parte opposta) ha individuato le opere non eseguite a regola d'arte effettivamente riscontrate durante il sopralluogo e ritenute imputabili all'odierna parte opposta: nella soglia danneggiata, nell'errato posizionamento del cappotto termico in alcuni punti, nel percolamento di acqua meteorica nel muro perimetrale a seguito della mancata impermeabilizzazione della copertina in marmo sul terrazzo, e nel riposizionamento di alcuni zoccolini del battiscopa scollati, per un costo complessivo di ripristino pari a €.
4.530 oltre iva (€. 4.983).
Viceversa, il CTU incaricato ha escluso l'imputabilità all'odierna opposta del
“Danneggiamento cancello carrabile elettrico, rottura del braccetto dell'anta, abrasione della vernice del rivestimento e lastra piegata” (cui afferiscono i docc. nn. 12 e 13 allegati all'atto di citazione) così come del “Danneggiamento di entrambi i pozzi e giardino rovinato poiché ridotto ad una distesa di ghiaia, con numerosi scarti di cantiere e ferri di risulta” (cui afferisce il doc. n. 14 dell'atto di citazione), in assenza di prove fornite dagli opponenti, sui quali ricadeva il relativo onere probatorio.
9 Peraltro, siffatte conclusioni risultano coerenti anche rispetto alle testimonianze assunte.
In particolare, l'elettricista in risposta al capitolo 11) e in Persona_2 relazione al lamentato vizio di “
5. Quadro elettrico non inserito accanto alla porta di ingresso ma nel sottoscala” ha dichiarato che: “La collocazione del quadro elettrico nel sottoscala è stata decisa in fase di preventivo congiuntamente con il signor e con l'impresa di costruzione. Nella parete di cartongesso Parte_1 della scala andavano messi due punti luce, io me ne dimenticai uno che ho fatto in un secondo momento senza creare danni, forando la parete dalla parte opposta”.
I muratori e collaboratori della nel Controparte_4 Parte_3 CP_3 cantiere oggetto di causa, in risposta al capitolo 14) e in relazione al lamentato vizio di “3.
Danneggiamento cancello carrabile elettrico, rottura del braccetto dell'anta, abrasione della vernice del rivestimento e lastra piegata” hanno dichiarato rispettivamente che “La fotocellula del cancello stava dove si doveva realizzare muro confinante, quindi dava fastidio e noi l'abbiamo levata materialmente dal posto dove si trovava, la disattivazione l'avrà fatta un elettricista;
il muro l'hanno fatto i carpentieri;
non abbiamo rimontato la fotocellula perché con i committenti bisognava capire se realizzare in quel punto un'aiuola e pertanto in attesa di questa decisione non la rimontammo;
noi siamo andati via;
i ritocchi non li ho fatti io;
la fotocellula del cancello è l'ultima cosa da risistemare, penso che ci fossero altre priorità in un cantiere” e “Ricordo che scollegammo il cancello dalla fotocellula per costruire il muro confinante, però ricordo che non funzionava già perché era difettosa;
anche il padrone di casa ci disse di aprirlo a mano perché funzionava male. Dopo la costruzione del muro non ricollegammo la fotocellula. Non era compito mio”.
Parimenti, non sono emerse prove dell'imputabilità alla ditta della mancata CP_1 rifinitura del soppalco (cui afferisce il doc. n. 15 allegato all'atto di citazione). Invero, il direttore dei lavori in risposta al capitolo 13) ha escluso che l'appaltatrice Persona_1 avesse ricevuto suddetto incarico, affermando nello specifico che: “Vero. Io avevo commissionato
a la realizzazione della struttura del soppalco;
però il pavimento in legno doveva essere trattato e ho CP_1 fatto fare un preventivo ad una ditta a parte per il trattamento della struttura in legno del soppalco, che poi ho sottoposto ai committenti;
però poi questi hanno scelto di posare un pavimento flottante sopra”.
In tema di responsabilità dell'appaltatore , gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, senza escluderne l'applicazione, cosicché, ove l'opera sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o
10 delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può opporre le difformità e i vizi dell'opera, per paralizzare la pretesa avversaria, stante il principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato nell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o questa sia prescritta. Lo stesso art. 15 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti ribadisce la facoltà per il committente di eccepire all'appaltatore l'esistenza di vizi e difformità e di sospendere il pagamento del saldo ex art. 1460 c.c.
Pertanto, alla luce dei vizi e difformità accertati dal CTU, sussiste il diritto dei committenti ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e imputabili all'impresa, e tempestivamente lamentati, quantificati facendo riferimento al costo complessivamente necessario per emendarli pari a €.
4.530 oltre iva (€. 4.983).
Viceversa, in relazione agli ulteriori danni lamentati, basti richiamare quanto già sopra osservato in punto di difetto di prova del danno e dell'imputabilità all'odierna ditta opposta.
6. Al fine di procedere alla definitiva rideterminazione del credito spettante all'opposta, vanno esaminate anche le ulteriori pretese avanzate in via riconvenzionale dagli odierni opponenti in relazione alla richiesta applicazione della penale per ritardi nell'ultimazione delle opere.
Ai sensi dell'art. 10 del contratto stipulato dalle parti è stata fissata la data di inizio dei lavori nel giorno 28.2.2022 e la data di fine nel giorno del 15.11.2022 (per un totale di 260 giorni), salve interruzioni dovute a cause di forza maggiore o ad accordi fra le parti. È stata inoltre stabilita per ogni giorno di ritardo, se imputabile all'appaltatrice, una penale di €
150,00, comprensiva del risarcimento di ogni ulteriore danno.
La CTU sul punto ha evidenziato che come emerso dalla documentazione esaminata
“l'iniziale progetto, da semplice ristrutturazione con interventi di tipo locale, sia passata a demolizione con successiva ricostruzione, con deposito presso l'ex Genio Civile in data 19/05/2022, con protocollazione il giorno successivo 20/05/2022”, conseguentemente, “i lavori non sarebbero potuti iniziare prima del
19/05/2022, nemmeno con la posa dei ponteggi, dal momento che il fabbricato è stato demolito e successivamente ricostruito” (cfr. anche doc. n. 6 allegato alla comparsa).
Secondo l'art. 13 del contratto, l'acquisizione di permessi e autorizzazioni necessari all'esecuzione dell'opera erano onere degli appaltanti e . Parte_1 Parte_2
11 Dunque, per individuare le corrette tempistiche dell'appalto, occorre partire dalla data del 19.5.2022 cui consegue che l'ultimazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire entro il
3.2.2023.
Ai precedenti conteggi va aggiunto altresì un ulteriore differimento dei termini dovuto all'evento di forza maggiore rappresentato dall'alluvione che ha colpito Senigallia nelle date del 15-16 settembre 2022 e che ha determinato ulteriori aggravi e rallentamenti (doc. n. 8 allegato alla comparsa e testimonianza in risposta al capitolo n. 4) “l'alluvione incise Per_2 su un eventuale ritardo con l'idraulico, non ricordo se aveva avuto dei danni presso la sede della sua ditta perché ce l'ha vicino al fiume, altro non ricordo.”) quantificabile in un'interruzione di ulteriori 30 giorni per cause di forza maggiore, con ciò arrivando alla data del 6.3.2023 (per un totale di
290 gg).
A tali dilazioni delle tempistiche di ultimazione del cantiere non possono essere aggiunte ulteriori sospensioni, come sostenuto da parte opposta, per il ritardo nella consegna di alcuni materiali. Difatti, posto che la funzione della clausola penale stabilita per il ritardo nell'adempimento ha una funzione di forfettizzazione del danno, di talchè la parte che se ne avvale non è tenuta a provare il danno, mentre l'onere della prova della non imputabilità del ritardo, e dunque della non dovutezza del pagamento della penale, spetta alla controparte.
Nel caso di specie, la ditta non ha dimostrato se, e in che misura, il ritardo nella CP_1 consegna dei materiali (di cui fanno menzione sia il testimone che il testimone Per_2
, ad essa non imputabile, ha influito sul suo ritardo nell'ultimazione dell'opera. Per_1
Tutto ciò chiarito, risulta circostanza pacifica fra le parti (doc. n. 4 allegato alla comparsa e pag. 58 della CTU) che la data effettiva di ultimazione dei lavori deve essere fatta risalire al 5.5.2023.
Dunque, il lasso temporale che intercorre tra la fine dei lavori contrattualmente prevista, tenuto conto delle sospensioni (6.3.2023) e quella effettiva (5.5.2023) è di 60 giorni, cui consegue il diritto degli odierni opponenti alla liquidazione di una somma pari ad € 9.000
(60 gg x 150 €.), somma che si ritiene congrua e quindi non suscettibile di riduzione ex art. 1384 c.c.
In conclusione, il credito definitivo spettante all'impresa opposta ammonta alla somma complessiva di € 10.618,92 (€ 24.601,92 – ( € 9.000+€ 4.983)), oltre interessi al tasso
12 di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. decorrenti dalla data di esigibilità dell'ultima fattura azionata in giudizio (4 aprile 2023, doc. n. 5 ter fascicolo monitorio) sino al soddisfo.
7. L'accoglimento in misura ridotta della pretesa creditoria della opposta ditta CP_1
e il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale degli opponenti e Parte_1
giustificano la compensazione parziale delle spese ex art. 92 c.p.c. (cfr. da ultimo Parte_2
Cass. civ., Sez. Un., n. 32061/2022).
Per l'effetto compensa tra le parti la metà delle spese processuali rispettivamente anticipate e condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta la restante metà delle spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in tale minor misura (pari a 1/2), in assenza di nota spese, in applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014
(scaglione previsto tra € 5.201 e € 26.000, in base al decisum).
Anche le spese di C.T.U. rientrano nel novero delle spese processuali e quindi anche alle stesse si applica la regola della compensazione parziale di cui all'art. 92 c.p.c. e vengono definitivamente poste, nei rapporti interni, per la metà a carico di parte opponente e per l'altra metà a carico di parte opposta, fatta salva la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti del C.T.U.
Le spese anticipate per il procedimento monitorio sono dichiarate irripetibili, attesa la revoca del decreto ingiuntivo emesso e l'accoglimento in parte delle eccezioni sollevate da parte opponente.
8. Non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte opposta di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
1) accoglie l'opposizione proposta da e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 895 del 29 giugno 2023;
2) condanna e a pagare, in solido fra loro, a Parte_1 Parte_2 titolare dell'impresa individuale denominata CP_1 Controparte_2
la somma di € 10.618,92, oltre interessi al tasso legale dal 5 aprile 2023 sino
[...] al soddisfo;
3) compensa tra le parti le spese processuali rispettivamente anticipate nella misura del 50 %
e condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Controparte_2
13 la restante parte delle spese processuali da quest'ultima anticipate, Controparte_2 liquidate (in tale minor misura pari al 50%) nella somma di € 2.538,5, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale.
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, da ripartire nei rapporti interni in egual misura e nei confronti del CTU in solido tra loro.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 30 ottobre 2025
La giudice
EL NT
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