Art. 979.
Impiego dei marescialli ((e dei vice brigadieri)) dei carabinieri
1. I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione ((e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all'articolo 776)) sono assegnati, secondo il vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio.
Impiego dei marescialli ((e dei vice brigadieri)) dei carabinieri
1. I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione ((e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all'articolo 776)) sono assegnati, secondo il vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio.