Articolo 979 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 978 bisArticolo 1003
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
7 luglio 2017
Art. 979.
Impiego dei marescialli ((e dei vice brigadieri)) dei carabinieri
1. I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione ((e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all'articolo 776)) sono assegnati, secondo il vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente