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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2570/2022
Il giorno 03/04/2025, nella causa iscritta al n RG 2570 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2570/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Carbognano, Via Via Parte_1 C.F._1
Venti Settembre n. 72, con l'avv. NARDOCCI ELISA ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in CORSO MARCONI, 33 00053 CIVITAVECCHIA con l'avv. MASTRANDREA
PAOLO ) dal quale rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._3
), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato presso l'Ufficio Avvocatura del Comune di Ladispoli in Piazza Falcone n. 1, con gli avv.ti
PAGGI MARIO ( ) e CROCE BENEDETTO, dai quali rappresentato e C.F._4 difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 4 1. ha convenuto in giudizio la quale concessionaria della Parte_1 CP_1 riscossione coattiva, e il al fine di sentirli condannare al pagamento in suo Controparte_2 favore della somma di € 6.868,03, a titolo di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033
c.c. o, in alternativa, di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
A sostegno della domanda, ha dedotto di aver subito un pignoramento presso terzi sul proprio conto corrente da parte della per la somma di € 8.357,04, ma che l'importo di € CP_1
5.451,25 o di € 6.868,03 era stato già discaricato dal e, pertanto, è stato Controparte_2 indebitamente pignorato.
La si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per assenza CP_1 di responsabilità in ordine a fattispecie estintive o modificative del titolo, avendo agito quale mero incaricato della riscossione per conto del e confermando di aver ricevuto – Controparte_2 successivamente all'esecuzione del pignoramento presso terzi – comunicazione del discarico delle ingiunzioni emesse nei confronti dell'odierno attore per l'importo di € 6.868,03 sul complessivo importo di € 8.357,04; ha tuttavia sostenuto di aver comunicato la correzione dell'importo agli istituti bancari quali terzi pignorati, nonché all'odierno attore, che pertanto è privo di interesse ad agire.
Si è altresì costituito il sostenendo la medesima tesi in punto di fatto e Controparte_2 concludendo per il rigetto della domanda.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda attorea è volta ad ottenere la restituzione dell'indebito asseritamente versato in relazione ad un atto di pignoramento presso terzi, per cui, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta a parte attrice l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) la non debenza dei versamenti (nel caso di specie ricondotta all'avvenuto sgravio delle ingiunzioni di pagamento sottese all'atto di pignoramento da parte dell'Ente impositore); 2) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione ex art. 2033 c.c..
Nel caso di specie, parte attrice ha posto a fondamento della domanda il fatto di aver subito un pignoramento, ma non ha dedotto che il procedimento di esecuzione presso terzi si sia in effetti concluso con l'assegnazione al creditore pignorante della somma pretesa in restituzione.
Al contrario, risulta che il abbia proceduto alla rettifica del Controparte_2 pignoramento, mediante comunicazione al terzo pignorato del minore importo dovuto, e che, in relazione alla procedura esecutiva de quo (n. 14504/2021), sia stato in effetti corrisposto da parte del
3 di 4 Banco di Sardegna solo l'importo di € 1.107,71, rispetto all'importo originariamente pignorato di €
8.357,04.
Pertanto, deve escludersi che sia stato eseguito un pagamento indebito.
In mancanza di un pagamento ripetibile, deve altresì essere esclusa la fondatezza della domanda svolta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Peraltro, tale azione è inammissibile per difetto del requisito della residualità, richiesto ai sensi dell'art. 2042 c.c., atteso che, per contrastare l'asserita illegittimità del pignoramento subìto, l'attore avrebbe potuto esercitare l'opposizione esecutiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
La domanda attorea merita quindi di essere integralmente respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento in favore delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi in favore di ciascuna parte, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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