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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 13/01/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 457/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA LI EP, Presidente e Relatore BRUNO BRUNELLA, Giudice NICOLETTI FRANCO ALFREDO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16951/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00144 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433139 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12454/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 15.11.2024 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401433194, relativo alla Ta.Ri e TEFA dall'1.1.2018 al 31.12.2023, con cui gli erano stati accertati l'omessa dichiarazione e il mancato pagamento della tassa per l'intero periodo. ----------------------------------------------- Eccepiva -lo si rileva in sintesi: 1) il difetto di motivazione in quanto l'atto impugnato era stato redatto d'ufficio considerato lo scostamento della superficie dichiarata e quella risultante dalle planimetrie catastali, senza alcun sopralluogo al fine della verifica di quella effettiva e dei locali idonei a produrre rifiuti o meno;
2) l'intervenuta prescrizione con riferimento all'anno 2018 per la tardiva notifica oltre il termine quinquennale;
3) la mancata produzione del provvedimento dirigenziale di delega e autorizzazione del firmatario alla sottoscrizione dell'atto e per i documenti la necessità della conformità agli originali;
4) la mancata motivazione dell'atto in punto di omessa indicazione del calcolo degli interessi. ----------------------------- Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato. ------------------ Il Comune di Roma Capitale deduceva che, stante l'omessa dichiarazione e il mancato pagamento, era stato emesso l'accertamento per l'immobile indicato, sito in Indirizzo_1, ed una superficie tassabile di mq. 59. Rilevava, altresì, che a seguito di un avviso di pagamento per annualità successive il ricorrente aveva asserito di aver rilasciato l'immobile il 31.12.2020 per cessazione del contratto di locazione, producendo solo uno stralcio del contratto con ivi indicati dati catastali diversi, pur risultando l'esercizio dell'attività nell'immobile e non essendo stato assolto l'onere della prova in ordine alla cessata occupazione. Infondata era l'eccepita prescrizione con riferimento all'anno 2018 poiché, in mancanza della dichiarazione, che avrebbe potuto essere presentata entro il 30.6.2019, tale data dies a quorappresentava il al fine della decorrenza del termine quinquennale, per cui la notifica dell'avviso nel 2024 era tempestiva. All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il rappresentante del Comune, tratteneva la controversia in decisione. -------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è infondato e va rigettato. ------------------------------ 1.L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato, giacché contiene tutte le indicazioni afferenti al soggetto passivo, alla normativa -anche regolamentare- relativa alla tassa richiesta, agli estremi delle delibere A.C., alle violazioni commesse, all'individuazione dell'immobile e ai relativi importi dovuti per i singoli periodi. L'enunciazione, pur sintetica, delle ragioni a fondamento della pretesa soddisfa l'obbligo motivazionale, contenendo gli elementi essenziali e consentendo al destinatario l'esercizio della difesa (Cass. 24928/08, 3332/09). ----------------------------------------------------------- Non può ritenersi necessario il sopralluogo, avendo il Comune -in mancanza della dichiarazione- assunto i dati della superficie dalle risultanze catastali;
ben poteva essere ipotizzata l'opportunità di un previo sopralluogo, ove in presenza della dichiarazione con specifica di una parte improduttiva di rifiuti o al fine di un'invocata agevolazione, il Comune ben avrebbe potuto effettuare la verifica. ------ 2.Va ora esaminata l'eccezione sull'asserita, intervenuta prescrizione relativamente all'anno 2018. ----------------------------------------- Fermo il termine quinquennale previsto per la prescrizione dei tributi locali, va comunque precisato che, in mancanza della dichiarazione il contribuente avrebbe potuto provvedervi entro il 30 giugno dell'anno successivo (L, 147/13, art. 1, co. 684), e questo deve ritenersi il termine iniziale, per cui la notifica dell'accertamento eseguita nel 2024 deve ritenersi tempestiva. Va precisato che l'evocata prescrizione sarebbe comunque esclusa, dovendo anche computarsi la sospensione dell'attività di notifica nel periodo dell'emergenza epidemiologica (Covid-19). Al riguardo si sono susseguite più disposizioni urgenti con vari D.L. (18/20, 34/20, 104/20, 125/20, 183/20, 41/21, 73/21), per cui il periodo di sospensione inizialmente previsto dall'8.3.2020 al 31.5.2020 è stato via via prorogato fino al 31.8.2021. ----------------
3.In relazione a quanto dedotto sui vizi della sottoscrizione dell'atto gravato, il Collegio rileva che l'art. 1, co. 162, L. 296/06 prevede che sottoscritti dal gli avvisi di accertamento dei tributi locali siano “ funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo” e, quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del funzionario la firma responsabile, l'art. 1, co. 87, L. 549/95 stabilisce che “ autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzati”. ----------------------------------------------------- La norma non obbliga a riportare nell'atto il riferimento al provvedimento che indica il nominativo del funzionario responsabile al fine di abilitarlo alla firma. --------------------------------------- Né può configurarsi l'autografia della sottoscrizione quale requisito di esistenza giuridica dell'atto amministrativo quando i dati esposti nel documento consentano di attribuire lo stesso a chi deve esserne l'autore, sicché la sottoscrizione a stampa in via sostitutiva è di per sé sufficiente a dimostrare la sua riferibilità all'ente da cui promana (Cass. 11499/05, 13461/12, 26053/15). --------------------------------
4.Quanto, infine, alla mancata indicazione del calcolo degli interessi, si osserva che è sufficiente che dall'atto risulti, oltre all'importo richiesto, la fonte normativa degli interessi reclamati, facilmente desumibile dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi o del tipo di tributo cui questi accedono e la loro decorrenza, senza alcuna necessità di specifica dei singoli saggi o delle modalità di calcolo. ------------------------------------------------- Conclusivamente, il ricorso è rigettato;
le spese processuali sono integralmente compensate. -------------------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. -----------------------
Così deciso in Roma il 4.12.2025
Il Presidente Est.
GI RI MP
firmato digitalmente
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA LI EP, Presidente e Relatore BRUNO BRUNELLA, Giudice NICOLETTI FRANCO ALFREDO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16951/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00144 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433139 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12454/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 15.11.2024 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401433194, relativo alla Ta.Ri e TEFA dall'1.1.2018 al 31.12.2023, con cui gli erano stati accertati l'omessa dichiarazione e il mancato pagamento della tassa per l'intero periodo. ----------------------------------------------- Eccepiva -lo si rileva in sintesi: 1) il difetto di motivazione in quanto l'atto impugnato era stato redatto d'ufficio considerato lo scostamento della superficie dichiarata e quella risultante dalle planimetrie catastali, senza alcun sopralluogo al fine della verifica di quella effettiva e dei locali idonei a produrre rifiuti o meno;
2) l'intervenuta prescrizione con riferimento all'anno 2018 per la tardiva notifica oltre il termine quinquennale;
3) la mancata produzione del provvedimento dirigenziale di delega e autorizzazione del firmatario alla sottoscrizione dell'atto e per i documenti la necessità della conformità agli originali;
4) la mancata motivazione dell'atto in punto di omessa indicazione del calcolo degli interessi. ----------------------------- Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato. ------------------ Il Comune di Roma Capitale deduceva che, stante l'omessa dichiarazione e il mancato pagamento, era stato emesso l'accertamento per l'immobile indicato, sito in Indirizzo_1, ed una superficie tassabile di mq. 59. Rilevava, altresì, che a seguito di un avviso di pagamento per annualità successive il ricorrente aveva asserito di aver rilasciato l'immobile il 31.12.2020 per cessazione del contratto di locazione, producendo solo uno stralcio del contratto con ivi indicati dati catastali diversi, pur risultando l'esercizio dell'attività nell'immobile e non essendo stato assolto l'onere della prova in ordine alla cessata occupazione. Infondata era l'eccepita prescrizione con riferimento all'anno 2018 poiché, in mancanza della dichiarazione, che avrebbe potuto essere presentata entro il 30.6.2019, tale data dies a quorappresentava il al fine della decorrenza del termine quinquennale, per cui la notifica dell'avviso nel 2024 era tempestiva. All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il rappresentante del Comune, tratteneva la controversia in decisione. -------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è infondato e va rigettato. ------------------------------ 1.L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato, giacché contiene tutte le indicazioni afferenti al soggetto passivo, alla normativa -anche regolamentare- relativa alla tassa richiesta, agli estremi delle delibere A.C., alle violazioni commesse, all'individuazione dell'immobile e ai relativi importi dovuti per i singoli periodi. L'enunciazione, pur sintetica, delle ragioni a fondamento della pretesa soddisfa l'obbligo motivazionale, contenendo gli elementi essenziali e consentendo al destinatario l'esercizio della difesa (Cass. 24928/08, 3332/09). ----------------------------------------------------------- Non può ritenersi necessario il sopralluogo, avendo il Comune -in mancanza della dichiarazione- assunto i dati della superficie dalle risultanze catastali;
ben poteva essere ipotizzata l'opportunità di un previo sopralluogo, ove in presenza della dichiarazione con specifica di una parte improduttiva di rifiuti o al fine di un'invocata agevolazione, il Comune ben avrebbe potuto effettuare la verifica. ------ 2.Va ora esaminata l'eccezione sull'asserita, intervenuta prescrizione relativamente all'anno 2018. ----------------------------------------- Fermo il termine quinquennale previsto per la prescrizione dei tributi locali, va comunque precisato che, in mancanza della dichiarazione il contribuente avrebbe potuto provvedervi entro il 30 giugno dell'anno successivo (L, 147/13, art. 1, co. 684), e questo deve ritenersi il termine iniziale, per cui la notifica dell'accertamento eseguita nel 2024 deve ritenersi tempestiva. Va precisato che l'evocata prescrizione sarebbe comunque esclusa, dovendo anche computarsi la sospensione dell'attività di notifica nel periodo dell'emergenza epidemiologica (Covid-19). Al riguardo si sono susseguite più disposizioni urgenti con vari D.L. (18/20, 34/20, 104/20, 125/20, 183/20, 41/21, 73/21), per cui il periodo di sospensione inizialmente previsto dall'8.3.2020 al 31.5.2020 è stato via via prorogato fino al 31.8.2021. ----------------
3.In relazione a quanto dedotto sui vizi della sottoscrizione dell'atto gravato, il Collegio rileva che l'art. 1, co. 162, L. 296/06 prevede che sottoscritti dal gli avvisi di accertamento dei tributi locali siano “ funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo” e, quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del funzionario la firma responsabile, l'art. 1, co. 87, L. 549/95 stabilisce che “ autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzati”. ----------------------------------------------------- La norma non obbliga a riportare nell'atto il riferimento al provvedimento che indica il nominativo del funzionario responsabile al fine di abilitarlo alla firma. --------------------------------------- Né può configurarsi l'autografia della sottoscrizione quale requisito di esistenza giuridica dell'atto amministrativo quando i dati esposti nel documento consentano di attribuire lo stesso a chi deve esserne l'autore, sicché la sottoscrizione a stampa in via sostitutiva è di per sé sufficiente a dimostrare la sua riferibilità all'ente da cui promana (Cass. 11499/05, 13461/12, 26053/15). --------------------------------
4.Quanto, infine, alla mancata indicazione del calcolo degli interessi, si osserva che è sufficiente che dall'atto risulti, oltre all'importo richiesto, la fonte normativa degli interessi reclamati, facilmente desumibile dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi o del tipo di tributo cui questi accedono e la loro decorrenza, senza alcuna necessità di specifica dei singoli saggi o delle modalità di calcolo. ------------------------------------------------- Conclusivamente, il ricorso è rigettato;
le spese processuali sono integralmente compensate. -------------------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. -----------------------
Così deciso in Roma il 4.12.2025
Il Presidente Est.
GI RI MP
firmato digitalmente