Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 13/01/2026, n. 457
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato, contenendo tutte le indicazioni necessarie al soggetto passivo, alla normativa, alle violazioni commesse, all'immobile e agli importi dovuti. Non è ritenuto necessario il sopralluogo quando i dati provengono dal catasto.

  • Rigettato
    Prescrizione

    In mancanza di dichiarazione, il termine per la prescrizione decorre dal 30 giugno dell'anno successivo. La notifica nel 2024 è tempestiva. Inoltre, il periodo di sospensione delle notifiche per l'emergenza Covid-19 esclude la prescrizione.

  • Rigettato
    Vizi della sottoscrizione

    La legge consente la sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte di un funzionario designato e ammette la firma a stampa in caso di atti prodotti da sistemi informatici automatizzati. Non è obbligatorio riportare il riferimento al provvedimento di delega nell'atto.

  • Rigettato
    Mancata motivazione degli interessi

    È sufficiente che dall'atto risulti la fonte normativa degli interessi reclamati e la loro decorrenza, senza necessità di specificare i saggi o le modalità di calcolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 13/01/2026, n. 457
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 457
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo