Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1163
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità della costituzione nel giudizio di primo grado della resistente per difetto di legittimatio ad processum

    La Corte ha ritenuto che il vizio di costituzione in primo grado non incide sul merito della sentenza, che appare corretta. Ha altresì notato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita nel presente grado di appello.

  • Rigettato
    Prescrizione della tassa automobilistica

    Il Giudice ha ritenuto infondata la censura per effetto della sospensione dei termini per emergenza COVID-19 (artt. 67 e 68 D.L. 18/2020), aggiungendo 524 giorni al termine di prescrizione. Ha inoltre richiamato la proroga prevista dal comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, stabilendo che la prescrizione non era maturata.

  • Accolto
    Compensazione delle spese

    Attesa l'irregolare costituzione dell'Agente della Riscossione in primo grado, le spese di primo grado non potevano essere poste a carico della parte ricorrente. Pertanto, le spese vengono compensate per entrambi i gradi di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1163
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1163
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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