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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1163/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2382/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2162/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 9 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210068762709 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di appello proposto da: Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, Contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, è stata impugnata la sentenza n. 2162/2024 la CGT I grado di Messina che rigettava il ricorso della contribuente avverso la cartella n. 29520210068762709 per tassa automobilistica 2018, con condanna allespese.
La contribuente proponeva appello notificato, tramite PEC in data 06/05/2024, all'indirizzo: Email_2 ,mentre dagli atti emerge che nel giudizio di primo grado, il ricorso era stato invece notificato all'indirizzo PEC istituzionale Email_3 L'Agenzia non si costituiva nel presente grado. MOTIVI DI APPELLO:
1-INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DELLA RESISTENTE PER DIFETTO DI LEGITIMATIO AD PROCESSUM La Corte di I grado ha omesso di pronunciarsi sul punto con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata per difetto di motivazione ed in ogni caso errata. Conseguentemente si insiste nell'osservare che la costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta essere inammissibile poiché, come statuito e motivato, dalla Suprema Corte di Cassazione, risulta essere privo di idonea procura alle litie se esistente non è stata allegata in atti, confronta Corte di Cassazione con sentenzan.6996 del 18/03/2019(cfr.all.n.1): “ritenuto che il primo motivo è fondato alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte di legittimità (cfr. ex multis: n. 360/2001; n. 1017/2001; n. 3643/1999) e condiviso dal Collegio, secondo cui l'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non sia –come nella specie –stata allegata.” Vedi anche Cassazione sentenza n.24175/2018. Sul punto si veda la pronuncia del Tribunale civile di Catania in data 07/02/2020 con la quale ha pronunciato l'inammissibilità del reclamo proposto da Riscossione Sicilia Spa per carenza di “legittimatio ad processum”, in una fattispecie analoga (anche soggettivamente) a quella qui eccepita. Osserva infatti, il Tribunale, che la procura alle liti risulta conferita dal Direttore Generale della Riscossione Sicilia Spa sulla base di apposita procura notarile rilasciata dal Presidente della società –rappresentante legale della stessa
–non prodotta in atti(neppure all'udienza di trattazione del reclamo, a seguito dell'eccezione di parte reclamata). Richiamando quanto statuito dalla S.C. nella citata sentenza n.6996/19 (allegata in atti) Il Tribunale ha statuito che:
“-in difetto di prova in ordine alla titolarità ed alla ampiezza della legittimatio ad processum del soggetto che ha conferito la procura speciale al difensore, così avviando la presente fase di reclamo –il procedimento va definito in rito con pronuncia di inammissibilità del reclamo, restando assorbita ogni altra questione.” La costituzione in giudizio della resistente è inammissibile e quindi “tamquam non esset” unitamente agli allegati. Ancora, Corte di Cassazione sentenza n.29244 del 20/10/2021 (cfr.all.n.3)Ha statuito, in modo vincolante, che la procura per cui è causa avrebbe dovuto prodursi nel giudizio di reclamo in cui l'eccezione era stata espressamente sollevata. Da ultimo Corte di Cassazione SSUU con la sentenza n.37434 del 21/12/2022 (cfr.all.n.4) ha statuito: “Se ai sensi del secondo comma dell'art. 182 cpc, come novellato dalla L.69/2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore” Enunciando quindi il principio secondo cui “Il vigente art.182, comma secondo, c.p.c., non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite”.-
2. Chiede la revoca della condanna alle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla sentenza di primo grado emerge che il Giudice monocratico non si è espresso sul motivo che è stato dedotto con memoria dopo la costituzione in giudizio di ER.
Esso risulta fondato - in quanto ER non ha prodotto la procura in primo grado e in secondo grado non risulta costituita. Ciò ha provocato l'irregolare costituzione in primo grado che tuttavia non incide sul merito della sentenza che appare corretta. Infatti le considerazioni svolte dal giudice di primo grado attengono alla non necessità della notifica dell'atto prodromico e alla circostanza che l'emergenza covid ha provocato la proroga dei termini al 31.12.23 (la cartella fu notificata il 2.3.23). Il Giudice ha affermato che in Sicilia, in forza della L.R. n. 16/2015, l'attività di accertamento e riscossione della tassa automobilistica è avocata alla Regione, che la esercita tramite convenzione con l'Agenzia delle Entrate o con l'Agente della Riscossione. Pertanto, l'operato di ER è pienamente legittimo. Il Giudice di primo grado ha richiamato l'art.
2-bis della L.R. 16/2015 che consente, in caso di mancato ravvedimento, l'immediata iscrizione a ruolo, che costituisce accertamento per l'omesso versamento della tassa automobilistica” , pertanto nessun avviso precedente era necessario.
La ricorrente sosteneva che la tassa auto 2018 fosse prescritta al 31/12/2021. Il Giudice ha ritenuto infondata la censura per effetto della sospensione dei termini per VI (artt. 67 e 68 D.L. 18/2020). Il Giudice ha aggiunto 524 giorni al termine di prescrizione. Inoltre ha richiamato la proroga prevista dal comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015:“prescrizione prorogata al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione” La prescrizione non era maturata. Gli allegati prodotti in primo grado da ER ( Notifica racc. della cartella di pagamento - Sentenza 351/2023 CGT Provinciale di CL - Estratto di ruolo informatico - Copia consegna del ruolo informatico - · Chiamata in causa volontaria all'ente Impositore con ricevuta di avvenuta) non possono essere presi in considerazione ai fini della decisione, ma essi non incidono sul merito della causa, in quanto neanche la consegna del ruolo è rilevante essendo rilevante soltanto la notifica della cartella che è assodata e incontestabile.
Tuttavia in ordine alle spese di primo grado, attesa l'irregolare costituzione di ER non potevano essere poste a carico della parte ricorrente e pertanto esse vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio. Visto l'art. 288 c.p.c. e ritenuto che la correzione può essere effettuata anche d'Ufficio (CDS sentenza 1/22 – e Adunanza Plenaria decreto n. 1 del 3.1.23), il dispositivo viene corretto come appresso;
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Palermo, 13.1.26 IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2382/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2162/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 9 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210068762709 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di appello proposto da: Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, Contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, è stata impugnata la sentenza n. 2162/2024 la CGT I grado di Messina che rigettava il ricorso della contribuente avverso la cartella n. 29520210068762709 per tassa automobilistica 2018, con condanna allespese.
La contribuente proponeva appello notificato, tramite PEC in data 06/05/2024, all'indirizzo: Email_2 ,mentre dagli atti emerge che nel giudizio di primo grado, il ricorso era stato invece notificato all'indirizzo PEC istituzionale Email_3 L'Agenzia non si costituiva nel presente grado. MOTIVI DI APPELLO:
1-INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DELLA RESISTENTE PER DIFETTO DI LEGITIMATIO AD PROCESSUM La Corte di I grado ha omesso di pronunciarsi sul punto con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata per difetto di motivazione ed in ogni caso errata. Conseguentemente si insiste nell'osservare che la costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta essere inammissibile poiché, come statuito e motivato, dalla Suprema Corte di Cassazione, risulta essere privo di idonea procura alle litie se esistente non è stata allegata in atti, confronta Corte di Cassazione con sentenzan.6996 del 18/03/2019(cfr.all.n.1): “ritenuto che il primo motivo è fondato alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte di legittimità (cfr. ex multis: n. 360/2001; n. 1017/2001; n. 3643/1999) e condiviso dal Collegio, secondo cui l'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non sia –come nella specie –stata allegata.” Vedi anche Cassazione sentenza n.24175/2018. Sul punto si veda la pronuncia del Tribunale civile di Catania in data 07/02/2020 con la quale ha pronunciato l'inammissibilità del reclamo proposto da Riscossione Sicilia Spa per carenza di “legittimatio ad processum”, in una fattispecie analoga (anche soggettivamente) a quella qui eccepita. Osserva infatti, il Tribunale, che la procura alle liti risulta conferita dal Direttore Generale della Riscossione Sicilia Spa sulla base di apposita procura notarile rilasciata dal Presidente della società –rappresentante legale della stessa
–non prodotta in atti(neppure all'udienza di trattazione del reclamo, a seguito dell'eccezione di parte reclamata). Richiamando quanto statuito dalla S.C. nella citata sentenza n.6996/19 (allegata in atti) Il Tribunale ha statuito che:
“-in difetto di prova in ordine alla titolarità ed alla ampiezza della legittimatio ad processum del soggetto che ha conferito la procura speciale al difensore, così avviando la presente fase di reclamo –il procedimento va definito in rito con pronuncia di inammissibilità del reclamo, restando assorbita ogni altra questione.” La costituzione in giudizio della resistente è inammissibile e quindi “tamquam non esset” unitamente agli allegati. Ancora, Corte di Cassazione sentenza n.29244 del 20/10/2021 (cfr.all.n.3)Ha statuito, in modo vincolante, che la procura per cui è causa avrebbe dovuto prodursi nel giudizio di reclamo in cui l'eccezione era stata espressamente sollevata. Da ultimo Corte di Cassazione SSUU con la sentenza n.37434 del 21/12/2022 (cfr.all.n.4) ha statuito: “Se ai sensi del secondo comma dell'art. 182 cpc, come novellato dalla L.69/2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore” Enunciando quindi il principio secondo cui “Il vigente art.182, comma secondo, c.p.c., non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite”.-
2. Chiede la revoca della condanna alle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla sentenza di primo grado emerge che il Giudice monocratico non si è espresso sul motivo che è stato dedotto con memoria dopo la costituzione in giudizio di ER.
Esso risulta fondato - in quanto ER non ha prodotto la procura in primo grado e in secondo grado non risulta costituita. Ciò ha provocato l'irregolare costituzione in primo grado che tuttavia non incide sul merito della sentenza che appare corretta. Infatti le considerazioni svolte dal giudice di primo grado attengono alla non necessità della notifica dell'atto prodromico e alla circostanza che l'emergenza covid ha provocato la proroga dei termini al 31.12.23 (la cartella fu notificata il 2.3.23). Il Giudice ha affermato che in Sicilia, in forza della L.R. n. 16/2015, l'attività di accertamento e riscossione della tassa automobilistica è avocata alla Regione, che la esercita tramite convenzione con l'Agenzia delle Entrate o con l'Agente della Riscossione. Pertanto, l'operato di ER è pienamente legittimo. Il Giudice di primo grado ha richiamato l'art.
2-bis della L.R. 16/2015 che consente, in caso di mancato ravvedimento, l'immediata iscrizione a ruolo, che costituisce accertamento per l'omesso versamento della tassa automobilistica” , pertanto nessun avviso precedente era necessario.
La ricorrente sosteneva che la tassa auto 2018 fosse prescritta al 31/12/2021. Il Giudice ha ritenuto infondata la censura per effetto della sospensione dei termini per VI (artt. 67 e 68 D.L. 18/2020). Il Giudice ha aggiunto 524 giorni al termine di prescrizione. Inoltre ha richiamato la proroga prevista dal comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015:“prescrizione prorogata al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione” La prescrizione non era maturata. Gli allegati prodotti in primo grado da ER ( Notifica racc. della cartella di pagamento - Sentenza 351/2023 CGT Provinciale di CL - Estratto di ruolo informatico - Copia consegna del ruolo informatico - · Chiamata in causa volontaria all'ente Impositore con ricevuta di avvenuta) non possono essere presi in considerazione ai fini della decisione, ma essi non incidono sul merito della causa, in quanto neanche la consegna del ruolo è rilevante essendo rilevante soltanto la notifica della cartella che è assodata e incontestabile.
Tuttavia in ordine alle spese di primo grado, attesa l'irregolare costituzione di ER non potevano essere poste a carico della parte ricorrente e pertanto esse vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio. Visto l'art. 288 c.p.c. e ritenuto che la correzione può essere effettuata anche d'Ufficio (CDS sentenza 1/22 – e Adunanza Plenaria decreto n. 1 del 3.1.23), il dispositivo viene corretto come appresso;
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Palermo, 13.1.26 IL RELATORE IL PRESIDENTE