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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3614/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3614/2021 promossa da:
(c.f. ), in qualità di titolare dello studio commerciale Rag Parte_1 C.F._1
(P.IVA ), elettivamente domiciliato in San Nicolò a Tordino (TE), alla Parte_1 P.IVA_1
Via Palombieri, n. 32, presso e nello studio dell'Avv. Gabriella di Cesare, che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attore -
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Via Nazionale, n. 519, presso e nello studio dell'Avv. Andrea De Lauretis, che la rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuta -
OGGETTO: azione di accertamento ed adempimento in materia di contratto d'opera professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: − accertare l'inadempimento contrattuale della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1
l'effetto considerata la intervenuta risoluzione anticipata del contratto di prestazione di opera professionale avvenuta in data 27.04.2018, condannare la società convenuta al pagamento della penale di cui all'art. 2 del citato contratto ammontante ad euro 5.275,81 nonché al pagamento della somma di euro 1.347,22 portata dalle parcelle n. 40 del 05.01.2018, n. 71 del 12.03.2018 e n. 179 del 05.05.2018;
− in ogni caso accertare e dichiarare che il Rag. è creditore, per le causali esposte in Parte_1 narrativa, della della complessiva somma di € 6.623,03 per le causali di cui agli Controparte_1 avvisi di parcella e, per l'effetto, condannare la Società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della suindicata somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
− con vittoria di spese e competenze di giudizio, come per Legge”.
Parte convenuta: “affinché il Tribunale adito voglia: - respingere le domande proposte dal Rag.
[...]
poiché inammissibili ed infondate, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- con vittoria Pt_1 delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.12.2021 ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Parte_1
Tribunale la al fine di ivi sentir accertare la sussistenza del credito vantato Controparte_1 nei confronti della stessa per le prestazioni professionali rese in suo favore, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di € 6.623,03, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per la somma di euro 5.275,81 a titolo di penale di cui all'art. 2 del contratto intercorso tra le parti e per la somma di euro 1.347,22 a titolo delle parcelle n. 40 del 05.01.2018, n. 71 del
12.03.2018 e n. 179 del 05.05.2018.
Ha eccepito e dedotto, l'attore di aver sottoscritto con la la scrittura privata datata CP_1
15.03.2013 in forza della quale si era impegnato a prestare consulenza contabile per la durata di mesi
24 a partire dal 15.05.2013 sino al 14.05.2015; ai sensi dell'art. 2 il predetto contratto si sarebbe rinnovato tacitamente in caso di mancata disdetta e avrebbe potuto comunque essere risolto al compimento del ventiquattresimo mese con preavviso di almeno sei mesi ma, in difetto, la risoluzione sarebbe stata concessa previo versamento di una penale pari al 50% del canone contrattuale oltre oneri di legge;
il contratto de quo si era rinnovato sino al 27.04.2018, data in cui era pervenuta la dichiarazione di recesso della società deducente e sino a tale giorno ha prestato la propria opera professionale;
chiedeva quindi il pagamento degli avvisi di parcella per le prestazioni erogate e per il pagamento della penale dovuta, somme però non corrisposte dalla società convenuta neanche a seguito dell'invio di solleciti.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito e dedotto, in sintesi, la non debenza della somma per aver già corrisposto il dovuto in relazione alle prestazioni professionali ricevute;
eccepiva altresì la nullità della clausola inserita all'art. 2, lett. a), del predetto contratto, per violazione dell'art. 1346 c.c.; in subordine chiedeva comunque la riduzione dell'eventuale importo riconosciuto, da rapportarsi alle prestazioni professionali effettivamente rese. Istruito il processo a solo mezzo documentale, ritenute superflue ulteriori attività istruttorie, il
Giudicante fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc e allo scioglimento della riserva assunta alla relativa udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto che entro il termine perentorio concesso erano state depositate note dalle parti, a parziale modifica dell'ordinanza precedentemente resa, tratteneva la causa in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-----
La domanda è fondata e, pertanto, merita l'accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate.
Giova ricordare, in punto di diritto, che in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 13533 del 2001).
Ove, poi, trattandosi di contratti a prestazioni corrispettive, il debitore eccepisca a sua volta l'inadempimento del creditore alla propria prestazione, incomberà su quest'ultimo, in ossequio ai medesimi principi di riparto dell'onere della prova, la necessità di dimostrare che l'inadempimento non v'è stato o che lo stesso non è ad esso imputabile.
Applicando le suesposte coordinate giuridiche ed ermeneutiche alla presente fattispecie, deve anzitutto ritenersi che l'attore abbia dato prova del proprio credito, posto che:
- sul piano dell'an, basti rilevare che il rapporto di prestazione professionale intercorso tra le parti risulta comprovato dalla documentazione depositata dall'attore, costituita dalla Scrittura privata di consulenza aziendale sottoscritta in data 15.5.2013 regolarmente sottoscritta tra le parti (ricordando, all'uopo, che il contratto di prestazione d'opera intellettuale non richiede la forma scritta, ben potendo esser dimostrato con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni: cfr. art. 1350 c.c. e Cassazione civile,
Sez. II, sentenza n. 1792 del 24 gennaio 2017); al riguardo la convenuta, si è limitata a formulare censure generiche afferenti la pretesa creditoria, deducendo di aver corrisposto il dovuto, senza tuttavia allegare alcunchè a supporto delle proprie deduzioni e non fornendo alcun supporto documentale o richiesta istruttoria in ordine alle paventate doglianze riguardo dedotti inadempimenti del rag.
Pt_1
- sul piano del quantum, risulta dimostrata l'avvenuta pattuizione tra le parti del compenso professionale nella misura di euro 350,00 (art. 1, contratto all. fasc. parte attrice); peraltro la suddetta pattuizione, regolarmente sottoscritta tra le parti, che hanno espressamente approvato gli artt. 1 e 2 della stessa, dettagliatamente descrive sia l'oggetto della prestazione che la pattuizione dei compensi.
- altrettanto chiara e sottoscritta dalle parti la clausola contenuta nell'art. 2 del predetto contratto che testualmente recita sul lett. a): “la durata minima del contratto di consulenza è di mesi 24 a decorrere dal 15.05.2013 fino al 14.05.2013 . Esso potrà essere risolto al compimento del ventiquattresimo mese con preavviso scritto di almeno sei mesi, in difetto la risoluzione del contratto sarà concessa previo versamento di una penale pari al 50% del canone contrattuale , oltre Iva e Cpa e spese documentate;
in caso di mancata disdetta il contratto si intenderà rinnovato alle medesime condizioni con il solo aumento Istataumento Istat”; trattasi invero di pattuizione chiara, precisa ed ancorata a criteri oggettivi e parimenti determinati e pattuiti tra le parti in seno al medesimo contratto.
- risulta in atti la lettera del 27.04.2018, con la quale il convenuto ha esercitato il proprio diritto di recesso senza rispettare il termine di preavviso pattuito nella scrittura privata di consulenza aziendale sottoscritta dalle le parti.
Dalle emergenze documentali sopra riportate ne deriva che da un lato devono essere rigettate le eccezioni di nullità e indeterminatezza della clausola de quo, sconfessate dallo stesso dato documentale sopra riportato;
in secondo luogo, nessun elemento è stato offerto sulle dedotte contestazioni riguardo l'operato del rag. il quale ha documentalmente provato invece, di aver espletato la propria Pt_1 prestazione professionale;
in terzo luogo, infine, in ordine alla subordinata richiesta di riduzione della penale formulata dalla convenuta sulla base delle prestazioni effettivamente espletate, in aderenza al criterio di determinazione del compenso previsto dall'art. 2233 c.c. il quale pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione, indicando in primo luogo l'accordo delle parti e solo in via subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi, nonché, infine la decisione del giudice
(cfr. Cass. 29837/2011), nel caso di specie deve ritenersi precluso il ricorso a criteri sussidiari, dovendo il giudice dar rilievo alle pattuizioni intercorse tra le parti, da considerarsi preminenti su ogni altro criterio di liquidazione.
Pertanto, risultando per tabulas che in data 27.04.2018, il convenuto ha esercitato il proprio diritto di recesso senza rispettare il termine di preavviso pattuito, sulla base del contratto di prestazione d'opera professionale sottoscritto tra le parti, spetterà all'attore sia il pagamento della penale prevista che quello relativo alle ultime prestazioni professionali non evase.
Il compenso maturato dall'attore, pertanto, atteso che il Rag. sino alla data di Parte_1 risoluzione (27.04.2018, data in cui il convenuto inviava il recesso) ha provveduto a prestare la propria opera professionale in favore della società convenuta e che questa non ha fornito né chiesto di provare i dedotti adempimenti, essendo rimasta persino inevasa la lettera di messa in mora da parte del difensore del 16.4.2019, può essere riconosciuto, sulla base degli avvisi di parcella inoltrati al convenuto - come da documenti in atti, nei quali è specificata la prestazione professionale di riferimento (n. 40 del
05.1.2018 dell'importo di euro 439,65; n. 71 del 12.03.2018 dell'importo di euro 467,92; n. 180 del
28.04.2018 dell'importo di €. 5.275,81; n. 179 del 05.05.2018 dell'importo di €. 439,65 (docc. 2 - 3 - 4
- 5), per un ammontare complessivo di 6.623,03.
Su tale somma, costituente debito di valuta, non può esser riconosciuta la rivalutazione monetaria
(escluso che il rapporto rientri tra quelli di cui all'art. 409 c.p.c. e che operi dunque la previsione di cui all'art. 429 u.c. c.p.c.). Possono essere riconosciuti, invece, gli interessi legali dal momento di esigibilità del credito ex art. 1282 c.c..
Per tali ragioni, in definitiva, la domanda va integralmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 e ss. mm. in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate, dell'istruttoria espletata solo documentalmente e dell'attività difensiva concretamente espletata, ex art. 4 D.M. Cit.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 3614/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda per le ragioni espresse in parte motiva e, per l'effetto, condanna la
[...] al pagamento, in favore di della complessiva somma di euro Controparte_1 Parte_1
6.623,03 come in parte motiva ripartite, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 refusione delle spese processuali, in favore di liquidate in euro 4237,00 per compenso Parte_1 professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Così deciso in Teramo il 31 Marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3614/2021 promossa da:
(c.f. ), in qualità di titolare dello studio commerciale Rag Parte_1 C.F._1
(P.IVA ), elettivamente domiciliato in San Nicolò a Tordino (TE), alla Parte_1 P.IVA_1
Via Palombieri, n. 32, presso e nello studio dell'Avv. Gabriella di Cesare, che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attore -
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Via Nazionale, n. 519, presso e nello studio dell'Avv. Andrea De Lauretis, che la rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuta -
OGGETTO: azione di accertamento ed adempimento in materia di contratto d'opera professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: − accertare l'inadempimento contrattuale della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1
l'effetto considerata la intervenuta risoluzione anticipata del contratto di prestazione di opera professionale avvenuta in data 27.04.2018, condannare la società convenuta al pagamento della penale di cui all'art. 2 del citato contratto ammontante ad euro 5.275,81 nonché al pagamento della somma di euro 1.347,22 portata dalle parcelle n. 40 del 05.01.2018, n. 71 del 12.03.2018 e n. 179 del 05.05.2018;
− in ogni caso accertare e dichiarare che il Rag. è creditore, per le causali esposte in Parte_1 narrativa, della della complessiva somma di € 6.623,03 per le causali di cui agli Controparte_1 avvisi di parcella e, per l'effetto, condannare la Società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della suindicata somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
− con vittoria di spese e competenze di giudizio, come per Legge”.
Parte convenuta: “affinché il Tribunale adito voglia: - respingere le domande proposte dal Rag.
[...]
poiché inammissibili ed infondate, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- con vittoria Pt_1 delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.12.2021 ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Parte_1
Tribunale la al fine di ivi sentir accertare la sussistenza del credito vantato Controparte_1 nei confronti della stessa per le prestazioni professionali rese in suo favore, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di € 6.623,03, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per la somma di euro 5.275,81 a titolo di penale di cui all'art. 2 del contratto intercorso tra le parti e per la somma di euro 1.347,22 a titolo delle parcelle n. 40 del 05.01.2018, n. 71 del
12.03.2018 e n. 179 del 05.05.2018.
Ha eccepito e dedotto, l'attore di aver sottoscritto con la la scrittura privata datata CP_1
15.03.2013 in forza della quale si era impegnato a prestare consulenza contabile per la durata di mesi
24 a partire dal 15.05.2013 sino al 14.05.2015; ai sensi dell'art. 2 il predetto contratto si sarebbe rinnovato tacitamente in caso di mancata disdetta e avrebbe potuto comunque essere risolto al compimento del ventiquattresimo mese con preavviso di almeno sei mesi ma, in difetto, la risoluzione sarebbe stata concessa previo versamento di una penale pari al 50% del canone contrattuale oltre oneri di legge;
il contratto de quo si era rinnovato sino al 27.04.2018, data in cui era pervenuta la dichiarazione di recesso della società deducente e sino a tale giorno ha prestato la propria opera professionale;
chiedeva quindi il pagamento degli avvisi di parcella per le prestazioni erogate e per il pagamento della penale dovuta, somme però non corrisposte dalla società convenuta neanche a seguito dell'invio di solleciti.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito e dedotto, in sintesi, la non debenza della somma per aver già corrisposto il dovuto in relazione alle prestazioni professionali ricevute;
eccepiva altresì la nullità della clausola inserita all'art. 2, lett. a), del predetto contratto, per violazione dell'art. 1346 c.c.; in subordine chiedeva comunque la riduzione dell'eventuale importo riconosciuto, da rapportarsi alle prestazioni professionali effettivamente rese. Istruito il processo a solo mezzo documentale, ritenute superflue ulteriori attività istruttorie, il
Giudicante fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc e allo scioglimento della riserva assunta alla relativa udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto che entro il termine perentorio concesso erano state depositate note dalle parti, a parziale modifica dell'ordinanza precedentemente resa, tratteneva la causa in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-----
La domanda è fondata e, pertanto, merita l'accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate.
Giova ricordare, in punto di diritto, che in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 13533 del 2001).
Ove, poi, trattandosi di contratti a prestazioni corrispettive, il debitore eccepisca a sua volta l'inadempimento del creditore alla propria prestazione, incomberà su quest'ultimo, in ossequio ai medesimi principi di riparto dell'onere della prova, la necessità di dimostrare che l'inadempimento non v'è stato o che lo stesso non è ad esso imputabile.
Applicando le suesposte coordinate giuridiche ed ermeneutiche alla presente fattispecie, deve anzitutto ritenersi che l'attore abbia dato prova del proprio credito, posto che:
- sul piano dell'an, basti rilevare che il rapporto di prestazione professionale intercorso tra le parti risulta comprovato dalla documentazione depositata dall'attore, costituita dalla Scrittura privata di consulenza aziendale sottoscritta in data 15.5.2013 regolarmente sottoscritta tra le parti (ricordando, all'uopo, che il contratto di prestazione d'opera intellettuale non richiede la forma scritta, ben potendo esser dimostrato con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni: cfr. art. 1350 c.c. e Cassazione civile,
Sez. II, sentenza n. 1792 del 24 gennaio 2017); al riguardo la convenuta, si è limitata a formulare censure generiche afferenti la pretesa creditoria, deducendo di aver corrisposto il dovuto, senza tuttavia allegare alcunchè a supporto delle proprie deduzioni e non fornendo alcun supporto documentale o richiesta istruttoria in ordine alle paventate doglianze riguardo dedotti inadempimenti del rag.
Pt_1
- sul piano del quantum, risulta dimostrata l'avvenuta pattuizione tra le parti del compenso professionale nella misura di euro 350,00 (art. 1, contratto all. fasc. parte attrice); peraltro la suddetta pattuizione, regolarmente sottoscritta tra le parti, che hanno espressamente approvato gli artt. 1 e 2 della stessa, dettagliatamente descrive sia l'oggetto della prestazione che la pattuizione dei compensi.
- altrettanto chiara e sottoscritta dalle parti la clausola contenuta nell'art. 2 del predetto contratto che testualmente recita sul lett. a): “la durata minima del contratto di consulenza è di mesi 24 a decorrere dal 15.05.2013 fino al 14.05.2013 . Esso potrà essere risolto al compimento del ventiquattresimo mese con preavviso scritto di almeno sei mesi, in difetto la risoluzione del contratto sarà concessa previo versamento di una penale pari al 50% del canone contrattuale , oltre Iva e Cpa e spese documentate;
in caso di mancata disdetta il contratto si intenderà rinnovato alle medesime condizioni con il solo aumento Istataumento Istat”; trattasi invero di pattuizione chiara, precisa ed ancorata a criteri oggettivi e parimenti determinati e pattuiti tra le parti in seno al medesimo contratto.
- risulta in atti la lettera del 27.04.2018, con la quale il convenuto ha esercitato il proprio diritto di recesso senza rispettare il termine di preavviso pattuito nella scrittura privata di consulenza aziendale sottoscritta dalle le parti.
Dalle emergenze documentali sopra riportate ne deriva che da un lato devono essere rigettate le eccezioni di nullità e indeterminatezza della clausola de quo, sconfessate dallo stesso dato documentale sopra riportato;
in secondo luogo, nessun elemento è stato offerto sulle dedotte contestazioni riguardo l'operato del rag. il quale ha documentalmente provato invece, di aver espletato la propria Pt_1 prestazione professionale;
in terzo luogo, infine, in ordine alla subordinata richiesta di riduzione della penale formulata dalla convenuta sulla base delle prestazioni effettivamente espletate, in aderenza al criterio di determinazione del compenso previsto dall'art. 2233 c.c. il quale pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione, indicando in primo luogo l'accordo delle parti e solo in via subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi, nonché, infine la decisione del giudice
(cfr. Cass. 29837/2011), nel caso di specie deve ritenersi precluso il ricorso a criteri sussidiari, dovendo il giudice dar rilievo alle pattuizioni intercorse tra le parti, da considerarsi preminenti su ogni altro criterio di liquidazione.
Pertanto, risultando per tabulas che in data 27.04.2018, il convenuto ha esercitato il proprio diritto di recesso senza rispettare il termine di preavviso pattuito, sulla base del contratto di prestazione d'opera professionale sottoscritto tra le parti, spetterà all'attore sia il pagamento della penale prevista che quello relativo alle ultime prestazioni professionali non evase.
Il compenso maturato dall'attore, pertanto, atteso che il Rag. sino alla data di Parte_1 risoluzione (27.04.2018, data in cui il convenuto inviava il recesso) ha provveduto a prestare la propria opera professionale in favore della società convenuta e che questa non ha fornito né chiesto di provare i dedotti adempimenti, essendo rimasta persino inevasa la lettera di messa in mora da parte del difensore del 16.4.2019, può essere riconosciuto, sulla base degli avvisi di parcella inoltrati al convenuto - come da documenti in atti, nei quali è specificata la prestazione professionale di riferimento (n. 40 del
05.1.2018 dell'importo di euro 439,65; n. 71 del 12.03.2018 dell'importo di euro 467,92; n. 180 del
28.04.2018 dell'importo di €. 5.275,81; n. 179 del 05.05.2018 dell'importo di €. 439,65 (docc. 2 - 3 - 4
- 5), per un ammontare complessivo di 6.623,03.
Su tale somma, costituente debito di valuta, non può esser riconosciuta la rivalutazione monetaria
(escluso che il rapporto rientri tra quelli di cui all'art. 409 c.p.c. e che operi dunque la previsione di cui all'art. 429 u.c. c.p.c.). Possono essere riconosciuti, invece, gli interessi legali dal momento di esigibilità del credito ex art. 1282 c.c..
Per tali ragioni, in definitiva, la domanda va integralmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 e ss. mm. in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate, dell'istruttoria espletata solo documentalmente e dell'attività difensiva concretamente espletata, ex art. 4 D.M. Cit.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 3614/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda per le ragioni espresse in parte motiva e, per l'effetto, condanna la
[...] al pagamento, in favore di della complessiva somma di euro Controparte_1 Parte_1
6.623,03 come in parte motiva ripartite, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 refusione delle spese processuali, in favore di liquidate in euro 4237,00 per compenso Parte_1 professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Così deciso in Teramo il 31 Marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)