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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 637/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza dell'8.5.2025 e vertente
TRA
EURO 98 ELETTROIMPIANTI di DAVIDE IAIZA, p.i. P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Cesare Fornari ed Enrico Mellidi, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Russo, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLATA
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Pa Euro 98 Elettroimpianti chiedeva al tribunale di Latina di ingiungere a CP_2 [...] il pagamento della somma di € 95.316,06 (IVA inclusa), oltre interessi e spese, Controparte_1
sulla base della fattura n. 50 del 26.11.2016, emessa per lavori, extra contratto, di manutenzione e ristrutturazione, eseguiti nella struttura alberghiera, ulteriori rispetto a quelli di cui ai preventivi dell'11.6.2007 e del 14.7.2009.
***
Il tribunale, in data 6.9.2018, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
2066/2018.
***
Proponeva opposizione la quale eccepiva di aver già pagato nel 2013 i Controparte_1 lavori di cui ai preventivi dell'11.6.2007 e del 14.7.2009 (e successiva integrazione del
22.7.2009) per un totale di € 104.184,68, nonché i lavori extra contratto per un totale di €
68.315,32, per un ammontare complessivo di € 172.500,00, oltre IVA al 10 %; deduceva che,
a distanza di tre anni dall'ultimazione dei lavori e dal pagamento dell'ultima fattura, l'impresa aveva notificato un'istanza di mediazione per un importo diverso e più basso, aveva poi emesso (visto l'esito negativo della mediazione) la suddetta fattura (che era stata prontamente contestata) e aveva infine agito in via monitoria, probabilmente al fine di
“strappare alla committente un qualche accordo transattivo”; affermava che, comunque, era onere dell'opposta fornire la prova di aver eseguito ulteriori lavori rispetto a quelli già pagati
(avendo la ricorrente prodotto soltanto la fattura e alcuni informi prospetti autoprodotti dei lavori asseritamente eseguiti) e di aver segnalato la necessità di lavori ulteriori in forma scritta, come previsto dall'integrazione del preventivo del 22.7.2009 e dall'art. 1659 c.c., nonché di aver raggiunto un accordo sull'esecuzione e sul prezzo.
***
Pa Si costituiva in giudizio Euro 98 Elettroimpianti (di seguito Euro 98), CP_2 contestando la ricostruzione offerta dall'opponente e deducendo che gli accordi sui lavori extra contratto erano provati dal documento scritto di pugno dal legale rappresentante della società opponente, allegato sub doc. 1 alla comparsa di costituzione, e dal prospetto denominato “complessivo lavori al 09.12.2009”, in cui si indicava che l'espletamento di alcuni lavori era da valutare;
tali lavorazioni erano state poi espletate e non erano state pagate.
***
pagina 2 di 12 Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
***
Disattese le istanze istruttorie, il giudice, con sentenza n. 2283/2021, R.G. n. 5642/2018, pubblicata in data 29.12.2021, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, così motivando:
‹‹L'opposizione è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto commerciale intercorso tra le parti.
Le fatture e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili, costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto, per gli imprenditori che esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
In sede di opposizione, ove le stesse siano contestate, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori comporta che incomba al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: (Cass. civ. SS.UU.
30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass.
civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Ove il creditore agisca per l'inadempimento del debitore egli, infatti, deve fornire la sola prova della fonte negoziale o legale del suo credito, mentre graverà sul debitore convenuto sostanziale l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Trib. Bari 27.3.2014).
Nel caso di specie parte opponente, pur non contestando lo svolgimento di alcune prestazioni ad opera dell'opposto, ne ha affermato l'integrale pagamento, come da documentazione in atti, non disconosciuta da controparte, mentre ha negato che siano mai state svolte le ulteriori e successive prestazioni di cui era richiesto il pagamento in via monitoria.
Ed invero a fronte della contestazione in ordine all'effettivo svolgimento delle prestazioni, era onere dell'opposto, attore in senso sostanziale, fornirne prova.
Difatti l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa e, quindi, l'esistenza del credito, incombe in capo all'opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto. (cfr. Tribunale di Oristano 11.1.2018).
Se infatti è vero che il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata, come nella specie, eccezione di inadempimento (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento) (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015).
pagina 3 di 12 Nel caso di specie parte opposta non ha fornito prova dello svolgimento delle prestazioni richieste, non articolando istanze istruttorie a tal fine.
Difatti le prove orali articolate, e ritenute dal Tribunale inammissibili, erano finalizzate a provare l'esistenza di un accordo tra le parti, ma non volte a dimostrare lo svolgimento delle prestazioni rese dall'opposto in favore dell'opponente.
In particolare, in ordine alla scrittura privata contestata quanto alla sua conformità all'originale, va osservato che la stessa è priva di sottoscrizione e, pertanto, non può costituire manifestazione di volontà negoziale. Del tutto irrilevante a tal fine sarebbe altresì l'accertamento dell'autografia o meno delle annotazioni, posto che, seppur fossero autografe, comunque la circostanza non sarebbe idonea a provare la conclusione di un accordo giuridicamente vincolante ed, inoltre, anche la conclusione di un accordo non varrebbe a provare l'effettivo svolgimento delle lavorazioni di cui è richiesto il pagamento in via monitoria.
Del tutto generiche sono le prove orali articolate finalizzate alla dimostrazione dello svolgimento di asserite CP_ lavorazioni extra senza specificare quali fossero ed in cosa consistessero (“Vero che il Sig. per gravi motivi di salute si allontanava dal luogo di lavoro lasciandovi comunque delle direttive sui lavori da eseguire?”; “Vero che, durante i lavori presso la struttura alberghiera , il Sig. , n.q. di rappresentante CP_1 Parte_2 CP_ legale della suddetta struttura, invitava spesso ad espletare lavori extra rispetto alle direttive del Sig. di cui al punto 3?”; “Vero che tali lavorazioni venivano correttamente eseguite e mai contestate?”). Dall'esame del capitolato di prova non è possibile in alcun modo individuare, neppure per macroaree le tipologie di lavorazioni extra asseritamente eseguite, né per relationem.
Secondo il Supremo Collegio, la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima (cfr. Cass. Civ., n. 1294/18).
L'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, di guisa che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass. Civ., n. 14364/18, Tribunale di Palermo, sez. III civ., sentenza 27 ottobre 2020, n. 3537).
“L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori”. (Cass. 11765/2019).
In assenza di prova dell'effettivo svolgimento delle lavorazioni di cui era richiesto il pagamento in via monitoria, pertanto, l'opposizione, pertanto, deve essere accolta ed il d.i. opposto revocato. …››.
***
Ha proposto appello Euro 98, formulando le seguenti conclusioni:
pagina 4 di 12 ‹‹IN VIA PREGIUDIZIALE: I) in via principale, previa dichiarazione della nullità della sentenza ex artt. 132, 156 e
161 c.p.c., rinviare ex art. 354 c.p.c. al Tribunale di Latina per nuovo giudizio;
II) ovvero, in via del tutto subordinata, ai sensi dell'art. 356 c.p.c. valutate le istanze istruttorie come riproposte, chiede ammettersi il pretermesso interrogatorio formale del rappresenta legale p.t. Sig. , nonché chiede ammettersi la Pt_2 pretermessa prova per testi sui Sigg. , , , nonché chiede Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 valutarsi l'ammissione delle restanti prove di cui ai punti D), E), F).
NELLA DENEGATA IPOTESI DI SUPERAMENTO DELLE RICHIESTE PREGIUDIZIALI:
NEL MERITO ed in accoglimento della medesima:
I) in via principale: dichiarare la nullità e/o riformare interamente la sentenza n. 2283/2021 pubblicata il
29.12.2021, notificata in data 03.01.2022 […] e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o l'inefficacia per carenza ed illogicità della motivazione circa un punto decisivo della controversia, confermando interamente il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, condannando l'appellata al pagamento della somma di €. 95.316,06, quale sorte del decreto ingiuntivo unitamente alle spese del procedimento monitorio, oltre accessori di legge;
II) in via subordinata: riformare interamente la sentenza n. 2283/2021 […] e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o l'inefficacia per carenza ed illogicità della motivazione circa un punto decisivo della controversia, con conseguenziale condanna della parte appellata al pagamento della somma ritenuta provata in corso di causa e/o secondo il prudenziale apprezzamento del Giudice, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
III) condannare, comunque, la convenuta appellata alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari;
…››.
***
Si è costituita, in data 28.4.2022, chiedendo di rigettare l'appello e di Controparte_1 condannare l'appellante anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
***
All'udienza del 26.5.2022, la Corte ha riservato al merito la decisione sulle istanze istruttorie e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo due rinvii d'ufficio, con decreto del 4/7.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza dell'8.5.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Il primo motivo (‹‹NULLITA' DELLA SENTENZA EX ARTT. 156 E/O 161 C.P.C. PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 132 C.P.C. COMMA 2 N. 4) PER INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA Pt_3
MOTIVAZIONE OVVERO MOTIVAZIONE APPARENTE SUL PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA
pagina 5 di 12 RELATIVO ALL'INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO AFFERENTE ALL'INADEMPIMENTO ED ERRATA
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRTTO SANCITO DALL'ART. 1218 C.C. - INSUFFICIENTE Pt_3
E/O CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE APPARENTE IN RELAZIONE ALLA
VALUTAZIONE DELLA PROVA PER VIOLAZIONE DEI CRITERI SANCITI DALL'ART. 2697 C.C. NONCHE'
DALL'ART. 116 C.P.C. C.C.. E/O PER TRAVISAMENTO DEL FATTO E/O DELLA PROVA IN RELAZIONE AL
MANCATO DISCONOSCIMENTO DEI DOCUMENTI PRODOTTI DA PARTE OPPONENTE E RIGUARDO
ALL RITENUTO AVVENUTO PAGAMENTO DELLE FATTURE OGGETTO DI PROCEDIMENTO Tes_4
MONITORIO››) è articolato in tre profili:
A) il primo giudice avrebbe dapprima rilevato che l non aveva contestato lo CP_1 svolgimento di alcune prestazioni ad opera dell'opposto, per poi affermare, illogicamente e contraddittoriamente, che, a fronte della contestazione dell'effettivo svolgimento delle prestazioni, era onere dell'opposto (attore in senso sostanziale) fornirne la relativa prova;
se, infatti, il “debitore in senso sostanziale” non aveva contestato le fatture né il contenuto delle prestazioni in esse descritte, come assume lo stesso tribunale, allora, per i principi di diritto dal medesimo affermati, il “creditore in senso sostanziale” non avrebbe dovuto provare alcunché; grave era quindi l'error in procedendo e in iudicando in cui era incorso il giudice;
B) il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'opposta non avesse disconosciuto la documentazione prodotta dall'opponente a dimostrazione del pagamento delle fatture, mentre, al contrario, Euro 98 non solo aveva disconosciuto tempestivamente tale documentazione, ma l'aveva finanche criticata analiticamente in tutti gli scritti difensivi, con particolare riguardo, a titolo di esempio non esaustivo, alle seguenti fatture: fattura n. 32 del 28.6.2013 di € 4.000,00, oltre IVA, in acconto, ritenuta arbitrariamente a
“saldo”; fattura n. 47 del 5.9.2007 di € 6.000,00, oltre IVA, avente in realtà ad oggetto il pagamento di lavori antecedenti a quelli di ristrutturazione, anche se per comodità
(tenuto conto che poteva scaricarsi l'IVA al 10%) era stata emessa con la dicitura
“lavori per ristrutturazione ”; fattura n. 26 del 12.11.2012 di € 5.000,00, oltre Pt_4
IVA, riguardante lavori di manutenzione ordinaria eseguita presso lo stabilimento balneare e il bar della spiaggia;
tra l'altro, nessuna fattura era stata emessa a saldo;
C) il tribunale, motivando nel senso sopra indicato, sarebbe incorso nel travisamento del fatto e/o della prova, in quanto aveva applicato del tutto erroneamente il principio di diritto dell'inversione dell'onere probatorio a carico dell'opposta, ex art. 1218 c.c., sull'erroneo presupposto che l'opponente avesse contestato le fatture e che l'opposto non avesse disconosciuto la documentazione prodotta.
pagina 6 di 12 ***
Il motivo è infondato.
Deve escludersi la lamentata violazione del principio dell'onere della prova in materia di inadempimento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il giudice ha, infatti, distinto i lavori extra contratto effettivamente eseguiti da Euro 98 e non contestati da (la quale ha dedotto l'integrale pagamento, al pari di quelli Controparte_1
contrattualmente previsti) dai lavori extra contratto ulteriori, asseritamente eseguiti da Euro
98, per i quali è stata emessa la fattura n. 50/2016 posta a base della domanda monitoria, che invece sono stati integralmente contestati da . CP_1
Ciò si evince chiaramente dal passaggio della sentenza che qui si riporta nuovamente:
‹‹… Nel caso di specie parte opponente, pur non contestando lo svolgimento di alcune prestazioni ad opera dell'opposto, ne ha affermato l'integrale pagamento, come da documentazione in atti, non disconosciuta da controparte, mentre ha negato che siano mai state svolte le ulteriori e successive prestazioni di cui era richiesto il pagamento in via monitoria …››.
Siffatta statuizione, del resto, è del tutto aderente alle difese di parte opponente (cfr. atto di citazione), la quale, come si è visto, ha affermato di aver pagato sia i lavori pattuiti (per un totale di € 104.184,68), sia i lavori extra contratto (per un totale di € 68.315,32), e ha contestato che fossero stati realizzati ulteriori lavori.
Pertanto, il tribunale, dopo aver correttamente dato atto della contestazione mossa dall'opponente in ordine all'effettivo svolgimento dei lavori aggiuntivi di cui alla fattura azionata (diversi da quelli pattuiti e da quelli extra contratto non contestati e già pagati), ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova menzionati in sentenza, secondo i quali spettava all'opposta dare prova dell'esecuzione delle ulteriori prestazioni.
Euro 98 avrebbe, dunque, dovuto dimostrare di aver svolto le lavorazioni extra contratto per le quali aveva emesso la fattura n. 50/2016.
Sull'effettivo assolvimento o meno di tale onere si tornerà appresso, in occasione dell'esame del secondo motivo.
Posto ciò, parimenti destituita di fondamento è la censura nella parte in cui denuncia l'errore asseritamente commesso dal primo giudice nell'aver ritenuto che l'opposta non avesse disconosciuto la documentazione dell'opponente, volta a provare il pagamento integrale dei lavori.
Il primo giudice, difatti, ha correttamente evidenziato che la documentazione attestante il pagamento delle prestazioni non contestate (fatture, assegni e bonifici) non era stata pagina 7 di 12 disconosciuta dall'opposta, riferendosi chiaramente al fatto che l'opposta non aveva contestato i pagamenti risultanti dalla produzione documentale.
Euro 98, peraltro, si è limitata a contestare esclusivamente tre delle fatture prodotte dall'opponente, dovendosi, sul punto, rilevare che tali contestazioni riguardano i lavori fatturati e già pagati e non certo i lavori asseritamente realizzati e non pagati, come d'altronde affermato dalla stessa nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Ne discende l'irrilevanza, ai fini del decidere, di siffatta contestazione, non risultando (né è stato indicato nell'atto di appello) che l'impresa abbia mosso altre contestazioni che, ove non fossero state trascurate dal tribunale, avrebbero condotto ad un diverso esito della lite.
In conclusione, ritiene la Corte che il primo giudice non sia incorso nei denunciati errori e vizi e non abbia travisato i fatti di causa né, come si vedrà, le prove.
***
Il secondo motivo (‹‹RIFORMA E/O NULLITA' DELLA SENTENZA EX ARTT. 156 E/O 161 C.P.C. PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C. COMMA 2 N. 4) PER OMESSA, INSUFFICIENTE E/O
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE OVVERO MOTIVAZIONE APPARENTE SUL PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA RELATIVO ALLA MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE RICHIESTE NONCHE' DELLA
VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI COMUNQUE ACQUISITE DURANTE LA FASE
ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 COST. E DEL DIRITTO AL GIUSTO
PROCESSO EX ART. 111 COST. PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA PROVA EX ARTT. 2697 C.C. E 116
C.P.C. ED ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI AFFERENTI ALLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO DI
APPALTO EX ARTT. 1655 E SEGG. C.C.››) è articolato in tre profili:
A) il documento n. 1 (di cui non risultava contestata la provenienza), che secondo il tribunale non poteva costituire manifestazione di volontà negoziale, anche perché privo di sottoscrizione, in realtà, forniva spunti importanti circa gli accordi verbalmente presi in merito ai c.d. “lavori extra”, potendo l'appalto concludersi anche oralmente o, addirittura, per facta concludentia;
inoltre, dall'istruttoria era emerso che le parti si erano accordate per il compenso dovuto a fronte di successivi lavori (cfr. descrizione analitica “prospetto lavori cantiere dopo il 09.12.2009”); evidente sarebbe la lesione del diritto di difesa della parte, che si era vista “svilire” l'attività testimoniale e di interrogatorio formale richiesta, sul presupposto che i capitoli avrebbero provato solo l'accordo e non anche lo svolgimento delle lavorazioni, che, invece, come già detto, non erano state contestate, sicché non vi sarebbe stato nulla da provare;
la mancata ammissione di un mezzo istruttorio rappresenta vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere probatorio e, nella specie, il vizio pagina 8 di 12 investiva un punto decisivo della controversia, in quanto l'iter logico della formulazione dei capitoli era “diretto alla confessione, circa dell'espletamento delle lavorazioni extra”; del pari errato era anche il giudizio sulla genericità della prova testimoniale;
B) qualora non si dovesse ritenere di rinviare al giudice del primo grado, i mezzi di prova
(riprodotti nell'atto di impugnazione) dovrebbero essere ammessi;
C) erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto che spettasse all'appaltatore provare per iscritto i lavori extra contratto, dal momento che, al contrario, l'art. 1661 c.c., comma 2, consente all'appaltatore di provare con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo necessaria la prova scritta dell'autorizzazione soltanto quando le variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore; la mancata ammissione di ogni mezzo di prova, compresa la prova per presunzioni, avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa dell'opposta, fermo restando che le lavorazioni erano state ampiamente descritte in atti (cfr. prospetto lavori cantiere dopo il 9.12.2009).
***
Il motivo è infondato.
Va qui ribadito che oggetto del giudizio non sono i lavori contrattuali ed extracontrattuali regolarmente fatturati da Euro 98 e pagati da (per un importo complessivo di € CP_1
172.500,00 oltre IVA), bensì gli ulteriori lavori asseritamente eseguiti dalla prima in aggiunta ai precedenti, per i quali, dopo tre anni dalla conclusione dell'appalto, è stata emessa la fattura n. 50/2016 per complessivi € 95.316,06.
Contrariamente a quanto dedotto in entrambi i motivi di gravame, tali ultimi lavori sono stati contestati sia in via stragiudiziale (cfr. missiva del 21.12.2016 sub doc. 9 di parte opponente) che nel corso del giudizio.
Fermo il sopra richiamato onere della prova a carico dell'opposta, ritiene la Corte che, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, Euro 98 non abbia fornito idonea prova della esecuzione delle prestazioni poste a fondamento della domanda, che risulta carente già a livello di allegazione, mancando qualsivoglia descrizione delle opere aggiuntive. È pacifico, infatti, che l'appaltatore può provare con tutti i mezzi che le variazioni siano state richieste dal committente (tra le tante, Cass. 24246/2023; Cass. n. 40122/2021; Cass. n.
32989/2019), ma prima di procedere a siffatto accertamento, è necessario allegare (e dimostrare) specificamente quali opere aggiuntive siano state convenute dalle parti ed eseguite dall'impresa.
pagina 9 di 12 Nella specie, Euro 98 ha omesso completamente di descrivere le lavorazioni extra contratto di cui ha chiesto il pagamento, non avendo indicato natura, entità, caratteristiche, tempi di esecuzione e prezzi delle stesse ed essendosi limitata, in sostanza, a operare un generico rinvio alla documentazione versata in atti.
Tale richiamo, tuttavia, è del tutto insufficiente, dal momento che i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria, non potendo surrogare l'allegazione dei fatti, ma, al più, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato (Cass. n. 7115/2013; Cass. n. 3363/2019).
La necessità di allegazione specifica, inoltre, ha risvolti anche rispetto al principio di non contestazione, che non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. n. 8900/2025).
In ogni caso, il richiamo ai documenti, nel caso di specie, non consentirebbe di dimostrare la fondatezza della pretesa stessa.
Difatti, come ben spiegato nella gravata sentenza, il documento sub all. n. 1 alla comparsa altro non è che la fotocopia di un appunto manoscritto, con cifre e annotazioni, privo di sottoscrizione, del tutto inidoneo a provare che si sia formato il consenso su non meglio indicate opere aggiuntive e, soprattutto, sull'effettiva realizzazione delle stesse.
Stante la carenza di valore probatorio dell'appunto in questione, disconosciuto dall'opponente, del tutto superflua è la richiesta di c.t.u. grafologica e di ispezione dei luoghi allo scopo di reperire l'originale.
Il documento sub all. n. 3 alla comparsa (denominato – Lavori extra cantiere CP_1
dopo 09.12.09) è un file unilateralmente redatto, recante una serie di opere e prezzi, anche questo privo di data e di sottoscrizione.
Ne deriva che la prova non può certo essere ricavata dal raffronto tra i suddetti documenti, i quali comunque non potrebbero, in radice, mai dimostrare l'esecuzione delle prestazioni.
Anche le prove orali articolate da Euro 98 sono evidentemente generiche e del tutto inidonee a dimostrare l'esecuzione delle lavorazioni di cui si chiede il pagamento, dovendosi condividere integralmente, in quanto corrette e immuni da vizi logico-giuridici, le diffuse argomentazioni del primo giudice, secondo cui dall'esame dei capitoli di prova non era pagina 10 di 12 possibile in alcun modo individuare, neppure per macroaree, le tipologie di lavorazioni asseritamente eseguite, né per relationem, tanto più che era necessario fornire la prova di aver eseguito specifici lavori ulteriori rispetto a quelli (contrattuali ed extracontrattuali) già pagati dall'opponente.
Ne discende che correttamente il tribunale, senza operare alcuna lesione del diritto di difesa della parte, non ha dato ingresso alla prova articolata dall'opposta, in quanto inammissibile.
***
In conclusione, l'appello deve essere respinto e la gravata sentenza deve essere confermata.
***
La domanda di condanna per lite temeraria, formulata dall'appellata, deve essere respinta.
Difettano, ad avviso della Corte, i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., e cioè
l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e quelli di cui al successivo comma 3, e cioè l'aver abusato dello strumento processuale, posto che la responsabilità per lite temeraria non consegue alla mera infondatezza della domanda, ma necessita della mala fede o colpa grave, elementi che nella specie non si ravvisano, così come non si ravvisa l'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dall'infondatezza delle azionate pretese (cfr. Cass. n. 26545 del
30/09/2021).
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
pagina 11 di 12
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Latina n. 2283/2021, R.G. n. 5642/2018, pubblicata in data 29.12.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna Euro 98 Elettroimpianti di al pagamento, in favore di CP_2 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 12.154,00 per Controparte_1
compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 8.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 637/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza dell'8.5.2025 e vertente
TRA
EURO 98 ELETTROIMPIANTI di DAVIDE IAIZA, p.i. P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Cesare Fornari ed Enrico Mellidi, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Russo, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLATA
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Pa Euro 98 Elettroimpianti chiedeva al tribunale di Latina di ingiungere a CP_2 [...] il pagamento della somma di € 95.316,06 (IVA inclusa), oltre interessi e spese, Controparte_1
sulla base della fattura n. 50 del 26.11.2016, emessa per lavori, extra contratto, di manutenzione e ristrutturazione, eseguiti nella struttura alberghiera, ulteriori rispetto a quelli di cui ai preventivi dell'11.6.2007 e del 14.7.2009.
***
Il tribunale, in data 6.9.2018, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
2066/2018.
***
Proponeva opposizione la quale eccepiva di aver già pagato nel 2013 i Controparte_1 lavori di cui ai preventivi dell'11.6.2007 e del 14.7.2009 (e successiva integrazione del
22.7.2009) per un totale di € 104.184,68, nonché i lavori extra contratto per un totale di €
68.315,32, per un ammontare complessivo di € 172.500,00, oltre IVA al 10 %; deduceva che,
a distanza di tre anni dall'ultimazione dei lavori e dal pagamento dell'ultima fattura, l'impresa aveva notificato un'istanza di mediazione per un importo diverso e più basso, aveva poi emesso (visto l'esito negativo della mediazione) la suddetta fattura (che era stata prontamente contestata) e aveva infine agito in via monitoria, probabilmente al fine di
“strappare alla committente un qualche accordo transattivo”; affermava che, comunque, era onere dell'opposta fornire la prova di aver eseguito ulteriori lavori rispetto a quelli già pagati
(avendo la ricorrente prodotto soltanto la fattura e alcuni informi prospetti autoprodotti dei lavori asseritamente eseguiti) e di aver segnalato la necessità di lavori ulteriori in forma scritta, come previsto dall'integrazione del preventivo del 22.7.2009 e dall'art. 1659 c.c., nonché di aver raggiunto un accordo sull'esecuzione e sul prezzo.
***
Pa Si costituiva in giudizio Euro 98 Elettroimpianti (di seguito Euro 98), CP_2 contestando la ricostruzione offerta dall'opponente e deducendo che gli accordi sui lavori extra contratto erano provati dal documento scritto di pugno dal legale rappresentante della società opponente, allegato sub doc. 1 alla comparsa di costituzione, e dal prospetto denominato “complessivo lavori al 09.12.2009”, in cui si indicava che l'espletamento di alcuni lavori era da valutare;
tali lavorazioni erano state poi espletate e non erano state pagate.
***
pagina 2 di 12 Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
***
Disattese le istanze istruttorie, il giudice, con sentenza n. 2283/2021, R.G. n. 5642/2018, pubblicata in data 29.12.2021, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, così motivando:
‹‹L'opposizione è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto commerciale intercorso tra le parti.
Le fatture e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili, costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto, per gli imprenditori che esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
In sede di opposizione, ove le stesse siano contestate, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori comporta che incomba al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: (Cass. civ. SS.UU.
30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass.
civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Ove il creditore agisca per l'inadempimento del debitore egli, infatti, deve fornire la sola prova della fonte negoziale o legale del suo credito, mentre graverà sul debitore convenuto sostanziale l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Trib. Bari 27.3.2014).
Nel caso di specie parte opponente, pur non contestando lo svolgimento di alcune prestazioni ad opera dell'opposto, ne ha affermato l'integrale pagamento, come da documentazione in atti, non disconosciuta da controparte, mentre ha negato che siano mai state svolte le ulteriori e successive prestazioni di cui era richiesto il pagamento in via monitoria.
Ed invero a fronte della contestazione in ordine all'effettivo svolgimento delle prestazioni, era onere dell'opposto, attore in senso sostanziale, fornirne prova.
Difatti l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa e, quindi, l'esistenza del credito, incombe in capo all'opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto. (cfr. Tribunale di Oristano 11.1.2018).
Se infatti è vero che il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata, come nella specie, eccezione di inadempimento (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento) (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015).
pagina 3 di 12 Nel caso di specie parte opposta non ha fornito prova dello svolgimento delle prestazioni richieste, non articolando istanze istruttorie a tal fine.
Difatti le prove orali articolate, e ritenute dal Tribunale inammissibili, erano finalizzate a provare l'esistenza di un accordo tra le parti, ma non volte a dimostrare lo svolgimento delle prestazioni rese dall'opposto in favore dell'opponente.
In particolare, in ordine alla scrittura privata contestata quanto alla sua conformità all'originale, va osservato che la stessa è priva di sottoscrizione e, pertanto, non può costituire manifestazione di volontà negoziale. Del tutto irrilevante a tal fine sarebbe altresì l'accertamento dell'autografia o meno delle annotazioni, posto che, seppur fossero autografe, comunque la circostanza non sarebbe idonea a provare la conclusione di un accordo giuridicamente vincolante ed, inoltre, anche la conclusione di un accordo non varrebbe a provare l'effettivo svolgimento delle lavorazioni di cui è richiesto il pagamento in via monitoria.
Del tutto generiche sono le prove orali articolate finalizzate alla dimostrazione dello svolgimento di asserite CP_ lavorazioni extra senza specificare quali fossero ed in cosa consistessero (“Vero che il Sig. per gravi motivi di salute si allontanava dal luogo di lavoro lasciandovi comunque delle direttive sui lavori da eseguire?”; “Vero che, durante i lavori presso la struttura alberghiera , il Sig. , n.q. di rappresentante CP_1 Parte_2 CP_ legale della suddetta struttura, invitava spesso ad espletare lavori extra rispetto alle direttive del Sig. di cui al punto 3?”; “Vero che tali lavorazioni venivano correttamente eseguite e mai contestate?”). Dall'esame del capitolato di prova non è possibile in alcun modo individuare, neppure per macroaree le tipologie di lavorazioni extra asseritamente eseguite, né per relationem.
Secondo il Supremo Collegio, la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima (cfr. Cass. Civ., n. 1294/18).
L'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, di guisa che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass. Civ., n. 14364/18, Tribunale di Palermo, sez. III civ., sentenza 27 ottobre 2020, n. 3537).
“L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori”. (Cass. 11765/2019).
In assenza di prova dell'effettivo svolgimento delle lavorazioni di cui era richiesto il pagamento in via monitoria, pertanto, l'opposizione, pertanto, deve essere accolta ed il d.i. opposto revocato. …››.
***
Ha proposto appello Euro 98, formulando le seguenti conclusioni:
pagina 4 di 12 ‹‹IN VIA PREGIUDIZIALE: I) in via principale, previa dichiarazione della nullità della sentenza ex artt. 132, 156 e
161 c.p.c., rinviare ex art. 354 c.p.c. al Tribunale di Latina per nuovo giudizio;
II) ovvero, in via del tutto subordinata, ai sensi dell'art. 356 c.p.c. valutate le istanze istruttorie come riproposte, chiede ammettersi il pretermesso interrogatorio formale del rappresenta legale p.t. Sig. , nonché chiede ammettersi la Pt_2 pretermessa prova per testi sui Sigg. , , , nonché chiede Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 valutarsi l'ammissione delle restanti prove di cui ai punti D), E), F).
NELLA DENEGATA IPOTESI DI SUPERAMENTO DELLE RICHIESTE PREGIUDIZIALI:
NEL MERITO ed in accoglimento della medesima:
I) in via principale: dichiarare la nullità e/o riformare interamente la sentenza n. 2283/2021 pubblicata il
29.12.2021, notificata in data 03.01.2022 […] e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o l'inefficacia per carenza ed illogicità della motivazione circa un punto decisivo della controversia, confermando interamente il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, condannando l'appellata al pagamento della somma di €. 95.316,06, quale sorte del decreto ingiuntivo unitamente alle spese del procedimento monitorio, oltre accessori di legge;
II) in via subordinata: riformare interamente la sentenza n. 2283/2021 […] e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o l'inefficacia per carenza ed illogicità della motivazione circa un punto decisivo della controversia, con conseguenziale condanna della parte appellata al pagamento della somma ritenuta provata in corso di causa e/o secondo il prudenziale apprezzamento del Giudice, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
III) condannare, comunque, la convenuta appellata alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari;
…››.
***
Si è costituita, in data 28.4.2022, chiedendo di rigettare l'appello e di Controparte_1 condannare l'appellante anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
***
All'udienza del 26.5.2022, la Corte ha riservato al merito la decisione sulle istanze istruttorie e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo due rinvii d'ufficio, con decreto del 4/7.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza dell'8.5.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Il primo motivo (‹‹NULLITA' DELLA SENTENZA EX ARTT. 156 E/O 161 C.P.C. PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 132 C.P.C. COMMA 2 N. 4) PER INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA Pt_3
MOTIVAZIONE OVVERO MOTIVAZIONE APPARENTE SUL PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA
pagina 5 di 12 RELATIVO ALL'INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO AFFERENTE ALL'INADEMPIMENTO ED ERRATA
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRTTO SANCITO DALL'ART. 1218 C.C. - INSUFFICIENTE Pt_3
E/O CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE APPARENTE IN RELAZIONE ALLA
VALUTAZIONE DELLA PROVA PER VIOLAZIONE DEI CRITERI SANCITI DALL'ART. 2697 C.C. NONCHE'
DALL'ART. 116 C.P.C. C.C.. E/O PER TRAVISAMENTO DEL FATTO E/O DELLA PROVA IN RELAZIONE AL
MANCATO DISCONOSCIMENTO DEI DOCUMENTI PRODOTTI DA PARTE OPPONENTE E RIGUARDO
ALL RITENUTO AVVENUTO PAGAMENTO DELLE FATTURE OGGETTO DI PROCEDIMENTO Tes_4
MONITORIO››) è articolato in tre profili:
A) il primo giudice avrebbe dapprima rilevato che l non aveva contestato lo CP_1 svolgimento di alcune prestazioni ad opera dell'opposto, per poi affermare, illogicamente e contraddittoriamente, che, a fronte della contestazione dell'effettivo svolgimento delle prestazioni, era onere dell'opposto (attore in senso sostanziale) fornirne la relativa prova;
se, infatti, il “debitore in senso sostanziale” non aveva contestato le fatture né il contenuto delle prestazioni in esse descritte, come assume lo stesso tribunale, allora, per i principi di diritto dal medesimo affermati, il “creditore in senso sostanziale” non avrebbe dovuto provare alcunché; grave era quindi l'error in procedendo e in iudicando in cui era incorso il giudice;
B) il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'opposta non avesse disconosciuto la documentazione prodotta dall'opponente a dimostrazione del pagamento delle fatture, mentre, al contrario, Euro 98 non solo aveva disconosciuto tempestivamente tale documentazione, ma l'aveva finanche criticata analiticamente in tutti gli scritti difensivi, con particolare riguardo, a titolo di esempio non esaustivo, alle seguenti fatture: fattura n. 32 del 28.6.2013 di € 4.000,00, oltre IVA, in acconto, ritenuta arbitrariamente a
“saldo”; fattura n. 47 del 5.9.2007 di € 6.000,00, oltre IVA, avente in realtà ad oggetto il pagamento di lavori antecedenti a quelli di ristrutturazione, anche se per comodità
(tenuto conto che poteva scaricarsi l'IVA al 10%) era stata emessa con la dicitura
“lavori per ristrutturazione ”; fattura n. 26 del 12.11.2012 di € 5.000,00, oltre Pt_4
IVA, riguardante lavori di manutenzione ordinaria eseguita presso lo stabilimento balneare e il bar della spiaggia;
tra l'altro, nessuna fattura era stata emessa a saldo;
C) il tribunale, motivando nel senso sopra indicato, sarebbe incorso nel travisamento del fatto e/o della prova, in quanto aveva applicato del tutto erroneamente il principio di diritto dell'inversione dell'onere probatorio a carico dell'opposta, ex art. 1218 c.c., sull'erroneo presupposto che l'opponente avesse contestato le fatture e che l'opposto non avesse disconosciuto la documentazione prodotta.
pagina 6 di 12 ***
Il motivo è infondato.
Deve escludersi la lamentata violazione del principio dell'onere della prova in materia di inadempimento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il giudice ha, infatti, distinto i lavori extra contratto effettivamente eseguiti da Euro 98 e non contestati da (la quale ha dedotto l'integrale pagamento, al pari di quelli Controparte_1
contrattualmente previsti) dai lavori extra contratto ulteriori, asseritamente eseguiti da Euro
98, per i quali è stata emessa la fattura n. 50/2016 posta a base della domanda monitoria, che invece sono stati integralmente contestati da . CP_1
Ciò si evince chiaramente dal passaggio della sentenza che qui si riporta nuovamente:
‹‹… Nel caso di specie parte opponente, pur non contestando lo svolgimento di alcune prestazioni ad opera dell'opposto, ne ha affermato l'integrale pagamento, come da documentazione in atti, non disconosciuta da controparte, mentre ha negato che siano mai state svolte le ulteriori e successive prestazioni di cui era richiesto il pagamento in via monitoria …››.
Siffatta statuizione, del resto, è del tutto aderente alle difese di parte opponente (cfr. atto di citazione), la quale, come si è visto, ha affermato di aver pagato sia i lavori pattuiti (per un totale di € 104.184,68), sia i lavori extra contratto (per un totale di € 68.315,32), e ha contestato che fossero stati realizzati ulteriori lavori.
Pertanto, il tribunale, dopo aver correttamente dato atto della contestazione mossa dall'opponente in ordine all'effettivo svolgimento dei lavori aggiuntivi di cui alla fattura azionata (diversi da quelli pattuiti e da quelli extra contratto non contestati e già pagati), ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova menzionati in sentenza, secondo i quali spettava all'opposta dare prova dell'esecuzione delle ulteriori prestazioni.
Euro 98 avrebbe, dunque, dovuto dimostrare di aver svolto le lavorazioni extra contratto per le quali aveva emesso la fattura n. 50/2016.
Sull'effettivo assolvimento o meno di tale onere si tornerà appresso, in occasione dell'esame del secondo motivo.
Posto ciò, parimenti destituita di fondamento è la censura nella parte in cui denuncia l'errore asseritamente commesso dal primo giudice nell'aver ritenuto che l'opposta non avesse disconosciuto la documentazione dell'opponente, volta a provare il pagamento integrale dei lavori.
Il primo giudice, difatti, ha correttamente evidenziato che la documentazione attestante il pagamento delle prestazioni non contestate (fatture, assegni e bonifici) non era stata pagina 7 di 12 disconosciuta dall'opposta, riferendosi chiaramente al fatto che l'opposta non aveva contestato i pagamenti risultanti dalla produzione documentale.
Euro 98, peraltro, si è limitata a contestare esclusivamente tre delle fatture prodotte dall'opponente, dovendosi, sul punto, rilevare che tali contestazioni riguardano i lavori fatturati e già pagati e non certo i lavori asseritamente realizzati e non pagati, come d'altronde affermato dalla stessa nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Ne discende l'irrilevanza, ai fini del decidere, di siffatta contestazione, non risultando (né è stato indicato nell'atto di appello) che l'impresa abbia mosso altre contestazioni che, ove non fossero state trascurate dal tribunale, avrebbero condotto ad un diverso esito della lite.
In conclusione, ritiene la Corte che il primo giudice non sia incorso nei denunciati errori e vizi e non abbia travisato i fatti di causa né, come si vedrà, le prove.
***
Il secondo motivo (‹‹RIFORMA E/O NULLITA' DELLA SENTENZA EX ARTT. 156 E/O 161 C.P.C. PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C. COMMA 2 N. 4) PER OMESSA, INSUFFICIENTE E/O
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE OVVERO MOTIVAZIONE APPARENTE SUL PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA RELATIVO ALLA MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE RICHIESTE NONCHE' DELLA
VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI COMUNQUE ACQUISITE DURANTE LA FASE
ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 COST. E DEL DIRITTO AL GIUSTO
PROCESSO EX ART. 111 COST. PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA PROVA EX ARTT. 2697 C.C. E 116
C.P.C. ED ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI AFFERENTI ALLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO DI
APPALTO EX ARTT. 1655 E SEGG. C.C.››) è articolato in tre profili:
A) il documento n. 1 (di cui non risultava contestata la provenienza), che secondo il tribunale non poteva costituire manifestazione di volontà negoziale, anche perché privo di sottoscrizione, in realtà, forniva spunti importanti circa gli accordi verbalmente presi in merito ai c.d. “lavori extra”, potendo l'appalto concludersi anche oralmente o, addirittura, per facta concludentia;
inoltre, dall'istruttoria era emerso che le parti si erano accordate per il compenso dovuto a fronte di successivi lavori (cfr. descrizione analitica “prospetto lavori cantiere dopo il 09.12.2009”); evidente sarebbe la lesione del diritto di difesa della parte, che si era vista “svilire” l'attività testimoniale e di interrogatorio formale richiesta, sul presupposto che i capitoli avrebbero provato solo l'accordo e non anche lo svolgimento delle lavorazioni, che, invece, come già detto, non erano state contestate, sicché non vi sarebbe stato nulla da provare;
la mancata ammissione di un mezzo istruttorio rappresenta vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere probatorio e, nella specie, il vizio pagina 8 di 12 investiva un punto decisivo della controversia, in quanto l'iter logico della formulazione dei capitoli era “diretto alla confessione, circa dell'espletamento delle lavorazioni extra”; del pari errato era anche il giudizio sulla genericità della prova testimoniale;
B) qualora non si dovesse ritenere di rinviare al giudice del primo grado, i mezzi di prova
(riprodotti nell'atto di impugnazione) dovrebbero essere ammessi;
C) erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto che spettasse all'appaltatore provare per iscritto i lavori extra contratto, dal momento che, al contrario, l'art. 1661 c.c., comma 2, consente all'appaltatore di provare con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo necessaria la prova scritta dell'autorizzazione soltanto quando le variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore; la mancata ammissione di ogni mezzo di prova, compresa la prova per presunzioni, avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa dell'opposta, fermo restando che le lavorazioni erano state ampiamente descritte in atti (cfr. prospetto lavori cantiere dopo il 9.12.2009).
***
Il motivo è infondato.
Va qui ribadito che oggetto del giudizio non sono i lavori contrattuali ed extracontrattuali regolarmente fatturati da Euro 98 e pagati da (per un importo complessivo di € CP_1
172.500,00 oltre IVA), bensì gli ulteriori lavori asseritamente eseguiti dalla prima in aggiunta ai precedenti, per i quali, dopo tre anni dalla conclusione dell'appalto, è stata emessa la fattura n. 50/2016 per complessivi € 95.316,06.
Contrariamente a quanto dedotto in entrambi i motivi di gravame, tali ultimi lavori sono stati contestati sia in via stragiudiziale (cfr. missiva del 21.12.2016 sub doc. 9 di parte opponente) che nel corso del giudizio.
Fermo il sopra richiamato onere della prova a carico dell'opposta, ritiene la Corte che, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, Euro 98 non abbia fornito idonea prova della esecuzione delle prestazioni poste a fondamento della domanda, che risulta carente già a livello di allegazione, mancando qualsivoglia descrizione delle opere aggiuntive. È pacifico, infatti, che l'appaltatore può provare con tutti i mezzi che le variazioni siano state richieste dal committente (tra le tante, Cass. 24246/2023; Cass. n. 40122/2021; Cass. n.
32989/2019), ma prima di procedere a siffatto accertamento, è necessario allegare (e dimostrare) specificamente quali opere aggiuntive siano state convenute dalle parti ed eseguite dall'impresa.
pagina 9 di 12 Nella specie, Euro 98 ha omesso completamente di descrivere le lavorazioni extra contratto di cui ha chiesto il pagamento, non avendo indicato natura, entità, caratteristiche, tempi di esecuzione e prezzi delle stesse ed essendosi limitata, in sostanza, a operare un generico rinvio alla documentazione versata in atti.
Tale richiamo, tuttavia, è del tutto insufficiente, dal momento che i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria, non potendo surrogare l'allegazione dei fatti, ma, al più, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato (Cass. n. 7115/2013; Cass. n. 3363/2019).
La necessità di allegazione specifica, inoltre, ha risvolti anche rispetto al principio di non contestazione, che non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. n. 8900/2025).
In ogni caso, il richiamo ai documenti, nel caso di specie, non consentirebbe di dimostrare la fondatezza della pretesa stessa.
Difatti, come ben spiegato nella gravata sentenza, il documento sub all. n. 1 alla comparsa altro non è che la fotocopia di un appunto manoscritto, con cifre e annotazioni, privo di sottoscrizione, del tutto inidoneo a provare che si sia formato il consenso su non meglio indicate opere aggiuntive e, soprattutto, sull'effettiva realizzazione delle stesse.
Stante la carenza di valore probatorio dell'appunto in questione, disconosciuto dall'opponente, del tutto superflua è la richiesta di c.t.u. grafologica e di ispezione dei luoghi allo scopo di reperire l'originale.
Il documento sub all. n. 3 alla comparsa (denominato – Lavori extra cantiere CP_1
dopo 09.12.09) è un file unilateralmente redatto, recante una serie di opere e prezzi, anche questo privo di data e di sottoscrizione.
Ne deriva che la prova non può certo essere ricavata dal raffronto tra i suddetti documenti, i quali comunque non potrebbero, in radice, mai dimostrare l'esecuzione delle prestazioni.
Anche le prove orali articolate da Euro 98 sono evidentemente generiche e del tutto inidonee a dimostrare l'esecuzione delle lavorazioni di cui si chiede il pagamento, dovendosi condividere integralmente, in quanto corrette e immuni da vizi logico-giuridici, le diffuse argomentazioni del primo giudice, secondo cui dall'esame dei capitoli di prova non era pagina 10 di 12 possibile in alcun modo individuare, neppure per macroaree, le tipologie di lavorazioni asseritamente eseguite, né per relationem, tanto più che era necessario fornire la prova di aver eseguito specifici lavori ulteriori rispetto a quelli (contrattuali ed extracontrattuali) già pagati dall'opponente.
Ne discende che correttamente il tribunale, senza operare alcuna lesione del diritto di difesa della parte, non ha dato ingresso alla prova articolata dall'opposta, in quanto inammissibile.
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In conclusione, l'appello deve essere respinto e la gravata sentenza deve essere confermata.
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La domanda di condanna per lite temeraria, formulata dall'appellata, deve essere respinta.
Difettano, ad avviso della Corte, i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., e cioè
l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e quelli di cui al successivo comma 3, e cioè l'aver abusato dello strumento processuale, posto che la responsabilità per lite temeraria non consegue alla mera infondatezza della domanda, ma necessita della mala fede o colpa grave, elementi che nella specie non si ravvisano, così come non si ravvisa l'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dall'infondatezza delle azionate pretese (cfr. Cass. n. 26545 del
30/09/2021).
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L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
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P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Latina n. 2283/2021, R.G. n. 5642/2018, pubblicata in data 29.12.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna Euro 98 Elettroimpianti di al pagamento, in favore di CP_2 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 12.154,00 per Controparte_1
compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 8.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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