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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/09/2024, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile. in persona dei Magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Campanale Michele Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 244/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 1042/2022 del
Tribunale di Taranto, pendente tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Malandrino Matteo Parte_1 Parte_2
e ; Parte_1
- appellanti -
e
148-150 in Taranto, in persona Controparte_1 dell'amministratore Avv. e dei componenti della comunione CP_2 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 [...]
, CP_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
,
[...] Controparte_17 Controparte_18 CP_19 [...]
, CP_20 CP_21 Controparte_22 Controparte_23
, , , , Controparte_24 CP_25 CP_26 Controparte_27 CP_28
, ,
[...] Controparte_29 Controparte_30 CP_31 Controparte_32
, , , e Controparte_33 Controparte_34 CP_35 CP_36 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Cigliola;
CP_37
- appellati -
nonché
, inabilitato, assistito dalla curatrice Anna Corrente, rappresentato e Controparte_38 difeso dall'avv. Antonella Liuzzi;
, in proprio e in qualità esercente la Controparte_39 potestà sulla figlia , rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Simeone;
Persona_1
1 - appellati -
nonché
, , Controparte_40 Controparte_41 CP_42 Controparte_43
e;
CP_44 CP_45 Controparte_46
- appellati contumaci -
All'udienza del 10.01.2024 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da verbale d'udienza a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la , Controparte_1 Parte_3 in persona del suo amministratore, nonché gli altri attori in qualità di componenti della stessa, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Taranto, i coniugi e Parte_1 [...]
, nonché gli eredi di e chiedendo in via Parte_2 Persona_2 Persona_3 principale la condanna dei coniugi al rilascio dei due posti auto occupati con le loro autovetture,
“per mancanza di titolo idoneo a contrastare il diritto di proprietà dei componenti la Comunione Parcheggio Viale Virgilio 148/150”; in subordine, ove il primo giudice avesse accertato il diritto dei convenuti e a parcheggiare nell'area parcheggio oggetto di causa, Pt_1 Pt_2 chiedevano, altresì, che fossero condannati gli eredi di e , Persona_2 Persona_3 per effetto della garanzia prestata da nell'atto del 17.02.2000 di vendita Persona_2 dell'area ai comproprietari, a mettere detti posti auto a disposizione della e del Pt_1
Pt_2
A sostegno delle loro pretese gli attori in primo grado sostenevano: (1) che per atto OT
del 17.02.2000 (rep 61763 reg il 17.03.2000 e trascritto il 28.3.2000) una compagine Per_4 di soggetti (su indicati) hanno acquistato, in comunione, da un'area di Persona_2 terreno retrostante gli stabili di Viale Virgilio 148-150 adibita a parcheggio e censita nel Catasto terreni al fg. 253 p.lle 275 e 85 su cui il si era riservata la proprietà pro quota dei 3/58; Per_2
(3) che successivamente, con scrittura autenticata da OT registrata il 14.02.2003, gli Per_5 stessi soggetti e (quest'ultima per i 3/58) hanno acquistato in comunione da Controparte_47 altra fascia di terreno confinante, censita al Foglio 253 p.lla 765, di modo che CP_12
l'intera area retrostante gli immobili di Viale Virgilio 148-150 era divenuta di proprietà della
”; (3) che sull'area suddetta la comunione Controparte_1 Parte_3 procedeva a lavori di pavimentazione e recinzione e spostamento del cancello carrabile, già esistente, con conseguente cambiamento dei telecomandi e delle chiavi di accesso;
(4) che a seguito di tali lavori alcuni condomini, non facenti parte della comunione, tra i quali i coniugi e , hanno proposto azione di reintegrazione nel possesso che veniva accolta Pt_1 Pt_2 dal Tribunale di Taranto limitatamente all'utilizzo di due posti auto assegnati alla e Pt_1 al;
(5) che l'amministratrice della comunione, avendo il nell'atto Pt_2 Persona_2 di vendita per Notaio del 17.02.2000, garantito che il bene compravenduto era privo Per_4 di pesi ed oneri di sorta e di qualsivoglia pretesa di terzi, invitava (moglie Persona_3 ed avente causa di , avendo acquistato dal i 3/58 dell'area predetta con atto Per_2 Per_2
2 notarile del 12.04.2000 per OT ) a mettere a disposizione della comunione due dei Per_4 tre posti auto riservatisi dal venditore ma tale richiesta non veniva accolta;
Persona_2
(6) che di conseguenza la comunione e i comunisti suddetti instauravano il giudizio in esame per riottenere la piena disponibilità dell'area, inibendo in tal modo l'accesso nel parcheggio ai coniugi e sprovvisti di titolo idoneo. Pt_1 Pt_2
Si costituivano in proprio ed in qualità di esercente la potestà sulla figlia Controparte_39
(quali eredi non di ma di , che aveva a Persona_1 Persona_2 Controparte_48 sua volta ereditato i diritti pro quota sull'area suddetta dalla madre e Persona_3
(quale erede della madre , assistito dalla curatrice Controparte_38 Persona_3
Corrente Anna, eccependo preliminarmente la loro carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di “garanzia”, non essendo eredi o aventi causa a titolo universale di Per_2 avendo rinunciato all'eredità, e nel merito al rigetto delle domande attoree in quanto
[...] infondate, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva, altresì, , in qualità di comunista partecipe della Comunione Controparte_37 attrice, condividendone le ragioni e le richieste della stessa, alle quali si associava.
Si costituivano anche i coniugi e i quali eccepivano preliminarmente la Pt_1 Pt_2 carenza di legittimazione attiva della , avendo CP_1 Parte_4 agito in violazione dell'art. 1108. c.c. e nel merito il rigetto dell'azione e formulando domanda riconvenzionale circa l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà sopra le due zone dell'area indivisa ove parcheggiavano.
Il giudice di primo grado con sentenza 1042/2022 ha rigettato l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva della Comunione sollevata dai convenuti e Pt_1 Pt_2 applicando in via analogica la disciplina regolata dall'art. 1131 c.c. dettata in materia di condominio. Nel merito ha accolto la domanda formulata dagli attori a fronte della produzione in giudizio di validi titoli di proprietà, non contestati dai coniugi ed ha, altresì, rigettato la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale.
Avverso tale sentenza, con citazione notificata il 27.05.2022 e il 30.05.2022, il 1° e il 6.06.2022, il 31.10.2022 e il 21.11.2022 hanno proposto appello i coniugi e . Si sono Pt_1 Pt_2 costituiti la e i comunisti su indicati Controparte_49 chiedendone il rigetto. Si è costituito chiedendo in via preliminare la Controparte_38 dichiarazione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito il rigetto. Si è costituita, altresì, la in proprio e per chiedendo il rigetto CP_39 Persona_1 dell'appello.
Innanzitutto, si ritiene infondata la questione di inammissibilità posta dall'appellato
[...]
fondata sull'asserita violazione dell'art.342 c.p.c. CP_38
Difatti, si osserva che nell'atto di appello gli appellanti hanno indicato le ragioni della impugnazione, vale a dire (1) la falsa applicazione degli artt.1106 e 1131 c.c. in cui sarebbe
3 incorso il tribunale per aver ritenuto l'amministratore della comunione legittimato (per applicazione analogica dell'art.1131 cc,) ad agire nell'interesse dei comunisti nei confronti della e del (2) la falsa applicazione dell'art.2697 c.c. in cui sarebbe incorso Pt_1 Pt_2 il tribunale nel ritenere la e il onerati della prova del titolo del loro possesso Pt_1 Pt_2 anzichè considerare che sarebbe stato onere dei comunisti provare rigorosamente il loro diritto di proprietà, (3) l'errata valutazione dei mezzi di prova da parte del tribunale nel ritenere provato i diritti dei comunisti sulla base del titolo di acquisto, richiedendosi per la domanda di rivendicazione “la prova continua ininterrotta della proprietà fino ad un titolo originario”, a loro dire non fornita dai comunisti;
(4) la falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale per aver condannato in primo grado gli appellanti a rifondere le spese di lite ai terzi chiamati in causa dagli attori e ma non dai convenuti odierni appellanti.
L'atto di appello contiene anche l'indicazione della pronuncia oggetto di impugnazione, cioè quella con cui è stata accolta la domanda di rilascio avanzata in danno della e del Pt_1
. Pt_2
E a conferma del rispetto dell'art.342 cp.c. da parte degli appellanti si rileva che gli appellati si sono difesi nel merito dell'appello, circostanza che dimostra la specificità dei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di appello appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere l'amministratore della e i singoli comunisti attori legittimati a Controparte_1 proporre l'azione, non trovando applicazione analogica all'amministratore della comunione lo art.1131 c.c. ed essendo peraltro in conflitto di interessi con una parte dei comunisti avendo agito in danno dei comunisti titolari dei 3/58 del parcheggio, non potendo agire in nome della comunione i comunisti (che pur hanno agito) per contrasto di interessi con gli altri comunisti
(gli eredi di e ) nei cui confronti è stata chiesta in via Persona_2 Controparte_47 subordinata di ordinare di mettere a disposizione due posti auto.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Se è vero che la nomina di un amministratore, consentita dall'art. 1106 c. II c.c., non investe il medesimo di tutti i poteri di gestione e dei poteri di rappresentanza dei partecipanti, come avviene nel condominio ai sensi degli art. 1130 e 1131 c.c., in quanto l'art. 1106 prevede che con il conferimento della delega ad un amministratore devono essere definiti i poteri e gli obblighi dello stesso e che, pertanto, solo con espresso conferimento del relativo potere, lo amministratore può avere la rappresentanza dei partecipanti alla comunione (Cass. civ. sez. II
27/06/2007 n. 14826) e agire in giudizio, sia nei confronti di comunisti che nei confronti di terzi, se è vero che nel caso in esame non è stato documentato e provato il conferimento allo amministratore della comunione del potere di agire in giudizio, tuttavia, si rileva che l'azione nei confronti della e del è stata proposta anche dai numerosi comunisti su Pt_1 Pt_2 indicati che alla proposizione dell'azione erano legittimati. Costituisce infatti principio di carattere generale, tratto dal diritto di tutti i comproprietari di partecipare alla gestione della cosa comune, quello secondo cui ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche
4 senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o di un singolo condomino (Cass. civ. sez. VI 28/01/2015 n. 1650, nello stesso senso Cass. civ. sez. II
3.11.2011 n.31237 ed altre). Consegue che l'azione nei confronti della e della Pt_1
è stata legittimamente proposta, per la comunione e a tutela del bene comune, dai Pt_2 singoli comunisti che hanno agito in giudizio.
Parimenti costoro erano legittimati ad agire anche nei confronti degli eredi della con Per_3 la domanda subordinata, pur essendo gli eredi della comproprietari del parcheggio e Per_3 partecipi della comunione.
Con il secondo motivo di appello la e il allegano la falsa applicazione Pt_1 Pt_2 dell'art.2697 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere la e il onerati Pt_1 Pt_2 della prova del titolo del loro possesso anziché considerare che sarebbe stato onere dei comunisti provare rigorosamente il loro diritto di proprietà. Con il terzo motivo di appello la e il allegano l'errata valutazione dei mezzi di prova da parte del tribunale Pt_1 Pt_2 nel ritenere provato i diritti dei comunisti sulla base del titolo di acquisto, richiedendosi l'azione di rivendicazione “la prova continua ininterrotta della proprietà fino ad un titolo originario”;
I due motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché attinenti alla prova del diritto degli attori sul bene comune, non sono condivisibili.
Se è vero che, in generale, colui che afferma di esserne proprietario e desidera che il bene stesso gli venga restituito da chi lo detiene o lo possiede, dovrà non solo provare un valido titolo di acquisto, ma anche di aver conseguito tale diritto da chi a sua volta era proprietario e così a ritroso (probatio diabolica), fino risalire ad un acquisto a titolo originario del diritto di proprietà
o di aver attraverso il possesso ininterrotto esercitato sul bene, unito eventualmente anche a quello dei precedenti danti causa, maturato il tempo necessario all'usucapione, quale modalità
(non a titolo derivativo) di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II 26.09.2022 n. 27990, Cass. civ. sez. II 19.10.2021 n. 28865, Cass. civ. sez. II 18.10.2016 n.21022), se è vero che il convenuto, viceversa, non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendosi avvalere del principio possideo quia possideo (in tal senso, ex multis,
Cass. civ. sez. III 7.06.2018 n. 14734, Cass. civ. sez. III 18.09.2014 n.19653), non può non rilevarsi che nel caso in esame tale rigore probatorio a carico dei comunisti attori non sussisteva e non sussiste per due ragioni.
Innanzitutto, perché quella proposta nei confronti della e del come rilevato Pt_1 Pt_2 correttamente dal tribunale (v. sentenza, alla pag.6), non è un'azione di rivendicazione (art.948
c.c.) ma un'azione negatoria (art.949 c.c.). Posto infatti in generale che la domanda di rivendicazione, avendo tipica finalità recuperatoria, presuppone necessariamente che all'atto della sua formulazione il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto (Cass. civ. sez. II
14.04.2005 n. 7777), che l'azione di rivendicazione presuppone che l'attore assuma di essere proprietario di una cosa e di non averne più il possesso (Cass. civ. sez. II 17.02.1982 n. 1004), si ritiene che nel caso in esame dette caratteristiche tipiche dell'azione di rivendicazione manchino in quanto i comunisti attori erano nel possesso del bene oggetto di comunione, non hanno chiesto dunque di recuperarne il possesso, ma hanno piuttosto agito per escludere dal godimento dell'area a parcheggio comune i due convenuti e . I comunisti Pt_1 Pt_2
5 hanno, cioè, agito per far accertare l'assenza del diritto dei convenuti di parcheggiare sulla detta area e per farne cessare l'uso (molestia), elementi tipici dell'azione negatoria nella cui fattispecie si ritiene di far rientrare la domanda dei comunisti. E per tale azione non è richiesta la stessa prova rigorosa (“probatio diabolica”) richiesta per la rivendicazione (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II 12.01.2022 n. 803, Cass. civ. sez. II 26.05.2004 n.10149).
In secondo luogo, anche a voler per mera ipotesi, considerare quella proposta dai comunisti una azione di rivendicazione, le risultanze processuale comunque sarebbero idonee a provare il diritto dei comunisti sull'area a parcheggio.
Posto infatti che l'onere probatorio nell'azione di rivendicazione può attenuarsi in ragione anche della condotta processuale tenuta dal convenuto in rivindica (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II 19.10.2021 n.28865, Cass. civ. sez. II 12.03.2008), non va trascurato che nel giudizio di primo la e il hanno ammesso (cfr. comparsa di risposta di primo grado, Pt_1 Pt_2 alla pag.6) che l'area parcheggio un tempo era in effetti di proprietà di dante Persona_2 causa dei comunisti attori.
Parimenti non va trascurato che la e il non hanno contestato (v. atti di parte Pt_1 Pt_2 di primo grado) che i comunisti attori hanno anche acquistato quella parte dell'area a parcheggio un tempo appartenente a . CP_12
Deve pertanto ritenersi che i comunisti abbiano acquistato l'area a parcheggio da coloro che effettivamente ne erano proprietari e potevano disporne, che dunque i comunisti ne sono i proprietari.
Posto altresì che la e il non hanno impugnato la parte della sentenza in cui Pt_1 Pt_2 si è negato l'acquisto da parte loro per usucapione del diritto all'uso dei posti auto (come precisato nell'atto di appello, alla pag.13) e che sul punto si è pertanto formato il giudicato, escluso di conseguenza in via definitiva che i due abbiano acquistato a titolo originario (per usucapione) i diritti sull'area a parcheggio, si deve concludere che gli acquisti (da Per_2
e da ) della proprietà dell'area a parcheggio da parte dei comunisti
[...] CP_12 sono efficaci ed opponibili alla e al al fine di dimostrarne la proprietà in Pt_1 Pt_2 capo ai comunisti.
Con il quarto motivo di appello la e il allegano la falsa applicazione dello Pt_1 Pt_2 art.91 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale per aver condannato in primo grado gli appellanti a rifondere le spese di lite ai terzi chiamati in causa dagli attori ma non dai convenuti odierni appellanti. Gli appellanti sostengono che essendo stata l'azione subordinata nei confronti dei terzi chiamati proposta dalla comunione e non avendo essi appellanti proposto alcuna azione nei confronti dei terzi chiamati (i presunti eredi di e gli eredi Persona_2 Per_3
).
[...]
Il motivo di appello, proposto nei confronti dei soli terzi chiamati in causa , Controparte_38
e , che si sono costituiti in giudizio ed hanno visto Controparte_39 Persona_1 riconosciuto in danno degli odierni appellanti il diritto al rimborso delle spese, ma non nei confronti di altre parti costituite quale la interveniente che pur ha visto Controparte_37
6 riconoscere il suo diritto al rimborso delle spese di lite in via autonoma rispetto all'eguale rimborso riconosciuto alla comunione di cui la era parte, non è condivisibile. CP_37
Come rilevato infatti dal tribunale (v. sentenza, alla pag.8), la e il sono Pt_1 Pt_2 risultati soccombenti nei confronti di , e Controparte_38 Controparte_39 Per_1
con riferimento alla domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione
[...] proposta dagli odierni appellanti.
Non è esatta, infatti, l'affermazione degli appellanti (v. appello, alla pag.14) secondo cui non avrebbero formulato nei confronti degli aventi causa di e Persona_2 Persona_3
, e ) alcuna domanda. Esaminando Controparte_38 Controparte_39 Persona_1 la comparsa di risposta di primo grado e l'atto “di notificazione di domanda riconvenzionale” agli altri comunisti, che non avevano agito in giudizio e non si erano costituiti in giudizio, risulta in modo inequivocabile che la domanda riconvenzionale degli odierni appellanti, oggetto di rigetto, è stata proposta nei confronti di tutti i comproprietari dell'area a parcheggio, fra i quali vi sono anche , e , avendo costoro Controparte_38 Controparte_39 Persona_1 acquistato i diritti pro quota sulla detta area un tempo di . Persona_3
Correttamente, dunque, in applicazione dell'art.91 c.p.c., il tribunale ha condannato gli odierni appellanti a rifondere le spese di lite di primo grado anche in favore di , Controparte_38
e , nei cui confronti gli appellanti sono risultati Controparte_39 Persona_1 soccombenti in primo grado.
Resta assorbita ogni altra questione.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, secondo soccombenza, a rifondere le spese di lite di appello in favore delle parti costituite. I compensi di avvocato possono liquidarsi nella misura media dei parametri di cui al DM 10.03.2014 n.55.
In relazione ai compensi della comunione, si ritiene che il compenso del suo difensore vada incrementato ai sensi dell'art.4 c. II DM 10.03.2014 n. 55 (come chiesto in nota spese) avendo il difensore difeso la comunione “contro” due soggetti (la e il ), ma non nei Pt_1 Pt_2 confronti dei tre convenuti , e non Controparte_38 Persona_1 Controparte_39 avendo in appello la comunione agito “contro” , e Controparte_38 Controparte_39
e non avendo questi tre avanzato in appello alcuna domanda nei confronti Persona_1 della comunione. Avendo il legale della comunione difeso la comunione contro due soggetti (la e il ) il compenso del difensore va incrementato di un solo 30%, ai sensi del Pt_1 Pt_2 citato art.4 c. II DM n.55/2014. Posto tuttavia che la difesa contro i due soggetti non ha comportato trattazione di questioni specifiche e distinte, ai sensi dell'art.4 c. IV DM 10.03.2014
n. 55, l'incremento del 30% va calcolato sul compenso “base” dovuto per l'assistenza di un solo soggetto (5.809,00 euro) diminuito del 30%. Considerato il compenso medio spettante per la difesa contro un solo soggetto di 5.809,00 euro, il compenso complessivo del legale della comunione si ricava dal calcolo seguente: 5.809,00 + 30/100 x (5.809,00 – 30/100 x 5.809,00).
Nulla per spese di lite nei confronti dei contumaci.
7 Al rigetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale consegue l'obbligo dei due appellanti di versare in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 1042/2022 del Tribunale di Taranto proposto con citazione notificata il 27.05.2022 e il 30.05.2022, il 1° e il 6.06.2022, il 31.10.2022 e il 21.11.2022 da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Controparte_50
-150 in Taranto e dei componenti della comunione
[...] Controparte_3 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, , , , , Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
, , Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
[...] CP_19 Controparte_20 CP_21 CP_22
, ,
[...] Controparte_23 Controparte_24 CP_25 CP_26
, , , Controparte_27 Controparte_28 Controparte_29 Controparte_30 CP_31
, , , ,
[...] Controparte_32 Controparte_33 Controparte_34 CP_35 CP_36
, nonché nei confronti di , assistito dalla
[...] Controparte_37 Controparte_38 curatrice Anna Corrente e in proprio e in qualità esercente la potestà sulla Controparte_39 minore , così provvede: Persona_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna e a rimborsare in solido alla Comunione le Parte_1 Parte_2 spese di lite di appello liquidate in € 7.028,89 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come legge;
3) condanna e a rimborsare in solido a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite di appello liquidate in € 5.809,00 per compensi di avvocato oltre CP_38 rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come legge;
4) condanna e a rimborsare in solido a Parte_1 Parte_2 CP_39
e le spese di lite di appello liquidate in € 5.809,00 per compensi
[...] Persona_1 di avvocato oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come legge;
5) nulla per spese di appello nei confronti delle parti contumaci.
Sussistono i presupposti affinché i due appellanti versino in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Taranto il 25.09.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Michele Campanale dr. Pietro Genoviva
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile. in persona dei Magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Campanale Michele Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 244/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 1042/2022 del
Tribunale di Taranto, pendente tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Malandrino Matteo Parte_1 Parte_2
e ; Parte_1
- appellanti -
e
148-150 in Taranto, in persona Controparte_1 dell'amministratore Avv. e dei componenti della comunione CP_2 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 [...]
, CP_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
,
[...] Controparte_17 Controparte_18 CP_19 [...]
, CP_20 CP_21 Controparte_22 Controparte_23
, , , , Controparte_24 CP_25 CP_26 Controparte_27 CP_28
, ,
[...] Controparte_29 Controparte_30 CP_31 Controparte_32
, , , e Controparte_33 Controparte_34 CP_35 CP_36 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Cigliola;
CP_37
- appellati -
nonché
, inabilitato, assistito dalla curatrice Anna Corrente, rappresentato e Controparte_38 difeso dall'avv. Antonella Liuzzi;
, in proprio e in qualità esercente la Controparte_39 potestà sulla figlia , rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Simeone;
Persona_1
1 - appellati -
nonché
, , Controparte_40 Controparte_41 CP_42 Controparte_43
e;
CP_44 CP_45 Controparte_46
- appellati contumaci -
All'udienza del 10.01.2024 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da verbale d'udienza a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la , Controparte_1 Parte_3 in persona del suo amministratore, nonché gli altri attori in qualità di componenti della stessa, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Taranto, i coniugi e Parte_1 [...]
, nonché gli eredi di e chiedendo in via Parte_2 Persona_2 Persona_3 principale la condanna dei coniugi al rilascio dei due posti auto occupati con le loro autovetture,
“per mancanza di titolo idoneo a contrastare il diritto di proprietà dei componenti la Comunione Parcheggio Viale Virgilio 148/150”; in subordine, ove il primo giudice avesse accertato il diritto dei convenuti e a parcheggiare nell'area parcheggio oggetto di causa, Pt_1 Pt_2 chiedevano, altresì, che fossero condannati gli eredi di e , Persona_2 Persona_3 per effetto della garanzia prestata da nell'atto del 17.02.2000 di vendita Persona_2 dell'area ai comproprietari, a mettere detti posti auto a disposizione della e del Pt_1
Pt_2
A sostegno delle loro pretese gli attori in primo grado sostenevano: (1) che per atto OT
del 17.02.2000 (rep 61763 reg il 17.03.2000 e trascritto il 28.3.2000) una compagine Per_4 di soggetti (su indicati) hanno acquistato, in comunione, da un'area di Persona_2 terreno retrostante gli stabili di Viale Virgilio 148-150 adibita a parcheggio e censita nel Catasto terreni al fg. 253 p.lle 275 e 85 su cui il si era riservata la proprietà pro quota dei 3/58; Per_2
(3) che successivamente, con scrittura autenticata da OT registrata il 14.02.2003, gli Per_5 stessi soggetti e (quest'ultima per i 3/58) hanno acquistato in comunione da Controparte_47 altra fascia di terreno confinante, censita al Foglio 253 p.lla 765, di modo che CP_12
l'intera area retrostante gli immobili di Viale Virgilio 148-150 era divenuta di proprietà della
”; (3) che sull'area suddetta la comunione Controparte_1 Parte_3 procedeva a lavori di pavimentazione e recinzione e spostamento del cancello carrabile, già esistente, con conseguente cambiamento dei telecomandi e delle chiavi di accesso;
(4) che a seguito di tali lavori alcuni condomini, non facenti parte della comunione, tra i quali i coniugi e , hanno proposto azione di reintegrazione nel possesso che veniva accolta Pt_1 Pt_2 dal Tribunale di Taranto limitatamente all'utilizzo di due posti auto assegnati alla e Pt_1 al;
(5) che l'amministratrice della comunione, avendo il nell'atto Pt_2 Persona_2 di vendita per Notaio del 17.02.2000, garantito che il bene compravenduto era privo Per_4 di pesi ed oneri di sorta e di qualsivoglia pretesa di terzi, invitava (moglie Persona_3 ed avente causa di , avendo acquistato dal i 3/58 dell'area predetta con atto Per_2 Per_2
2 notarile del 12.04.2000 per OT ) a mettere a disposizione della comunione due dei Per_4 tre posti auto riservatisi dal venditore ma tale richiesta non veniva accolta;
Persona_2
(6) che di conseguenza la comunione e i comunisti suddetti instauravano il giudizio in esame per riottenere la piena disponibilità dell'area, inibendo in tal modo l'accesso nel parcheggio ai coniugi e sprovvisti di titolo idoneo. Pt_1 Pt_2
Si costituivano in proprio ed in qualità di esercente la potestà sulla figlia Controparte_39
(quali eredi non di ma di , che aveva a Persona_1 Persona_2 Controparte_48 sua volta ereditato i diritti pro quota sull'area suddetta dalla madre e Persona_3
(quale erede della madre , assistito dalla curatrice Controparte_38 Persona_3
Corrente Anna, eccependo preliminarmente la loro carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di “garanzia”, non essendo eredi o aventi causa a titolo universale di Per_2 avendo rinunciato all'eredità, e nel merito al rigetto delle domande attoree in quanto
[...] infondate, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva, altresì, , in qualità di comunista partecipe della Comunione Controparte_37 attrice, condividendone le ragioni e le richieste della stessa, alle quali si associava.
Si costituivano anche i coniugi e i quali eccepivano preliminarmente la Pt_1 Pt_2 carenza di legittimazione attiva della , avendo CP_1 Parte_4 agito in violazione dell'art. 1108. c.c. e nel merito il rigetto dell'azione e formulando domanda riconvenzionale circa l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà sopra le due zone dell'area indivisa ove parcheggiavano.
Il giudice di primo grado con sentenza 1042/2022 ha rigettato l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva della Comunione sollevata dai convenuti e Pt_1 Pt_2 applicando in via analogica la disciplina regolata dall'art. 1131 c.c. dettata in materia di condominio. Nel merito ha accolto la domanda formulata dagli attori a fronte della produzione in giudizio di validi titoli di proprietà, non contestati dai coniugi ed ha, altresì, rigettato la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale.
Avverso tale sentenza, con citazione notificata il 27.05.2022 e il 30.05.2022, il 1° e il 6.06.2022, il 31.10.2022 e il 21.11.2022 hanno proposto appello i coniugi e . Si sono Pt_1 Pt_2 costituiti la e i comunisti su indicati Controparte_49 chiedendone il rigetto. Si è costituito chiedendo in via preliminare la Controparte_38 dichiarazione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito il rigetto. Si è costituita, altresì, la in proprio e per chiedendo il rigetto CP_39 Persona_1 dell'appello.
Innanzitutto, si ritiene infondata la questione di inammissibilità posta dall'appellato
[...]
fondata sull'asserita violazione dell'art.342 c.p.c. CP_38
Difatti, si osserva che nell'atto di appello gli appellanti hanno indicato le ragioni della impugnazione, vale a dire (1) la falsa applicazione degli artt.1106 e 1131 c.c. in cui sarebbe
3 incorso il tribunale per aver ritenuto l'amministratore della comunione legittimato (per applicazione analogica dell'art.1131 cc,) ad agire nell'interesse dei comunisti nei confronti della e del (2) la falsa applicazione dell'art.2697 c.c. in cui sarebbe incorso Pt_1 Pt_2 il tribunale nel ritenere la e il onerati della prova del titolo del loro possesso Pt_1 Pt_2 anzichè considerare che sarebbe stato onere dei comunisti provare rigorosamente il loro diritto di proprietà, (3) l'errata valutazione dei mezzi di prova da parte del tribunale nel ritenere provato i diritti dei comunisti sulla base del titolo di acquisto, richiedendosi per la domanda di rivendicazione “la prova continua ininterrotta della proprietà fino ad un titolo originario”, a loro dire non fornita dai comunisti;
(4) la falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale per aver condannato in primo grado gli appellanti a rifondere le spese di lite ai terzi chiamati in causa dagli attori e ma non dai convenuti odierni appellanti.
L'atto di appello contiene anche l'indicazione della pronuncia oggetto di impugnazione, cioè quella con cui è stata accolta la domanda di rilascio avanzata in danno della e del Pt_1
. Pt_2
E a conferma del rispetto dell'art.342 cp.c. da parte degli appellanti si rileva che gli appellati si sono difesi nel merito dell'appello, circostanza che dimostra la specificità dei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di appello appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere l'amministratore della e i singoli comunisti attori legittimati a Controparte_1 proporre l'azione, non trovando applicazione analogica all'amministratore della comunione lo art.1131 c.c. ed essendo peraltro in conflitto di interessi con una parte dei comunisti avendo agito in danno dei comunisti titolari dei 3/58 del parcheggio, non potendo agire in nome della comunione i comunisti (che pur hanno agito) per contrasto di interessi con gli altri comunisti
(gli eredi di e ) nei cui confronti è stata chiesta in via Persona_2 Controparte_47 subordinata di ordinare di mettere a disposizione due posti auto.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Se è vero che la nomina di un amministratore, consentita dall'art. 1106 c. II c.c., non investe il medesimo di tutti i poteri di gestione e dei poteri di rappresentanza dei partecipanti, come avviene nel condominio ai sensi degli art. 1130 e 1131 c.c., in quanto l'art. 1106 prevede che con il conferimento della delega ad un amministratore devono essere definiti i poteri e gli obblighi dello stesso e che, pertanto, solo con espresso conferimento del relativo potere, lo amministratore può avere la rappresentanza dei partecipanti alla comunione (Cass. civ. sez. II
27/06/2007 n. 14826) e agire in giudizio, sia nei confronti di comunisti che nei confronti di terzi, se è vero che nel caso in esame non è stato documentato e provato il conferimento allo amministratore della comunione del potere di agire in giudizio, tuttavia, si rileva che l'azione nei confronti della e del è stata proposta anche dai numerosi comunisti su Pt_1 Pt_2 indicati che alla proposizione dell'azione erano legittimati. Costituisce infatti principio di carattere generale, tratto dal diritto di tutti i comproprietari di partecipare alla gestione della cosa comune, quello secondo cui ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche
4 senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o di un singolo condomino (Cass. civ. sez. VI 28/01/2015 n. 1650, nello stesso senso Cass. civ. sez. II
3.11.2011 n.31237 ed altre). Consegue che l'azione nei confronti della e della Pt_1
è stata legittimamente proposta, per la comunione e a tutela del bene comune, dai Pt_2 singoli comunisti che hanno agito in giudizio.
Parimenti costoro erano legittimati ad agire anche nei confronti degli eredi della con Per_3 la domanda subordinata, pur essendo gli eredi della comproprietari del parcheggio e Per_3 partecipi della comunione.
Con il secondo motivo di appello la e il allegano la falsa applicazione Pt_1 Pt_2 dell'art.2697 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere la e il onerati Pt_1 Pt_2 della prova del titolo del loro possesso anziché considerare che sarebbe stato onere dei comunisti provare rigorosamente il loro diritto di proprietà. Con il terzo motivo di appello la e il allegano l'errata valutazione dei mezzi di prova da parte del tribunale Pt_1 Pt_2 nel ritenere provato i diritti dei comunisti sulla base del titolo di acquisto, richiedendosi l'azione di rivendicazione “la prova continua ininterrotta della proprietà fino ad un titolo originario”;
I due motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché attinenti alla prova del diritto degli attori sul bene comune, non sono condivisibili.
Se è vero che, in generale, colui che afferma di esserne proprietario e desidera che il bene stesso gli venga restituito da chi lo detiene o lo possiede, dovrà non solo provare un valido titolo di acquisto, ma anche di aver conseguito tale diritto da chi a sua volta era proprietario e così a ritroso (probatio diabolica), fino risalire ad un acquisto a titolo originario del diritto di proprietà
o di aver attraverso il possesso ininterrotto esercitato sul bene, unito eventualmente anche a quello dei precedenti danti causa, maturato il tempo necessario all'usucapione, quale modalità
(non a titolo derivativo) di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II 26.09.2022 n. 27990, Cass. civ. sez. II 19.10.2021 n. 28865, Cass. civ. sez. II 18.10.2016 n.21022), se è vero che il convenuto, viceversa, non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendosi avvalere del principio possideo quia possideo (in tal senso, ex multis,
Cass. civ. sez. III 7.06.2018 n. 14734, Cass. civ. sez. III 18.09.2014 n.19653), non può non rilevarsi che nel caso in esame tale rigore probatorio a carico dei comunisti attori non sussisteva e non sussiste per due ragioni.
Innanzitutto, perché quella proposta nei confronti della e del come rilevato Pt_1 Pt_2 correttamente dal tribunale (v. sentenza, alla pag.6), non è un'azione di rivendicazione (art.948
c.c.) ma un'azione negatoria (art.949 c.c.). Posto infatti in generale che la domanda di rivendicazione, avendo tipica finalità recuperatoria, presuppone necessariamente che all'atto della sua formulazione il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto (Cass. civ. sez. II
14.04.2005 n. 7777), che l'azione di rivendicazione presuppone che l'attore assuma di essere proprietario di una cosa e di non averne più il possesso (Cass. civ. sez. II 17.02.1982 n. 1004), si ritiene che nel caso in esame dette caratteristiche tipiche dell'azione di rivendicazione manchino in quanto i comunisti attori erano nel possesso del bene oggetto di comunione, non hanno chiesto dunque di recuperarne il possesso, ma hanno piuttosto agito per escludere dal godimento dell'area a parcheggio comune i due convenuti e . I comunisti Pt_1 Pt_2
5 hanno, cioè, agito per far accertare l'assenza del diritto dei convenuti di parcheggiare sulla detta area e per farne cessare l'uso (molestia), elementi tipici dell'azione negatoria nella cui fattispecie si ritiene di far rientrare la domanda dei comunisti. E per tale azione non è richiesta la stessa prova rigorosa (“probatio diabolica”) richiesta per la rivendicazione (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II 12.01.2022 n. 803, Cass. civ. sez. II 26.05.2004 n.10149).
In secondo luogo, anche a voler per mera ipotesi, considerare quella proposta dai comunisti una azione di rivendicazione, le risultanze processuale comunque sarebbero idonee a provare il diritto dei comunisti sull'area a parcheggio.
Posto infatti che l'onere probatorio nell'azione di rivendicazione può attenuarsi in ragione anche della condotta processuale tenuta dal convenuto in rivindica (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II 19.10.2021 n.28865, Cass. civ. sez. II 12.03.2008), non va trascurato che nel giudizio di primo la e il hanno ammesso (cfr. comparsa di risposta di primo grado, Pt_1 Pt_2 alla pag.6) che l'area parcheggio un tempo era in effetti di proprietà di dante Persona_2 causa dei comunisti attori.
Parimenti non va trascurato che la e il non hanno contestato (v. atti di parte Pt_1 Pt_2 di primo grado) che i comunisti attori hanno anche acquistato quella parte dell'area a parcheggio un tempo appartenente a . CP_12
Deve pertanto ritenersi che i comunisti abbiano acquistato l'area a parcheggio da coloro che effettivamente ne erano proprietari e potevano disporne, che dunque i comunisti ne sono i proprietari.
Posto altresì che la e il non hanno impugnato la parte della sentenza in cui Pt_1 Pt_2 si è negato l'acquisto da parte loro per usucapione del diritto all'uso dei posti auto (come precisato nell'atto di appello, alla pag.13) e che sul punto si è pertanto formato il giudicato, escluso di conseguenza in via definitiva che i due abbiano acquistato a titolo originario (per usucapione) i diritti sull'area a parcheggio, si deve concludere che gli acquisti (da Per_2
e da ) della proprietà dell'area a parcheggio da parte dei comunisti
[...] CP_12 sono efficaci ed opponibili alla e al al fine di dimostrarne la proprietà in Pt_1 Pt_2 capo ai comunisti.
Con il quarto motivo di appello la e il allegano la falsa applicazione dello Pt_1 Pt_2 art.91 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale per aver condannato in primo grado gli appellanti a rifondere le spese di lite ai terzi chiamati in causa dagli attori ma non dai convenuti odierni appellanti. Gli appellanti sostengono che essendo stata l'azione subordinata nei confronti dei terzi chiamati proposta dalla comunione e non avendo essi appellanti proposto alcuna azione nei confronti dei terzi chiamati (i presunti eredi di e gli eredi Persona_2 Per_3
).
[...]
Il motivo di appello, proposto nei confronti dei soli terzi chiamati in causa , Controparte_38
e , che si sono costituiti in giudizio ed hanno visto Controparte_39 Persona_1 riconosciuto in danno degli odierni appellanti il diritto al rimborso delle spese, ma non nei confronti di altre parti costituite quale la interveniente che pur ha visto Controparte_37
6 riconoscere il suo diritto al rimborso delle spese di lite in via autonoma rispetto all'eguale rimborso riconosciuto alla comunione di cui la era parte, non è condivisibile. CP_37
Come rilevato infatti dal tribunale (v. sentenza, alla pag.8), la e il sono Pt_1 Pt_2 risultati soccombenti nei confronti di , e Controparte_38 Controparte_39 Per_1
con riferimento alla domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione
[...] proposta dagli odierni appellanti.
Non è esatta, infatti, l'affermazione degli appellanti (v. appello, alla pag.14) secondo cui non avrebbero formulato nei confronti degli aventi causa di e Persona_2 Persona_3
, e ) alcuna domanda. Esaminando Controparte_38 Controparte_39 Persona_1 la comparsa di risposta di primo grado e l'atto “di notificazione di domanda riconvenzionale” agli altri comunisti, che non avevano agito in giudizio e non si erano costituiti in giudizio, risulta in modo inequivocabile che la domanda riconvenzionale degli odierni appellanti, oggetto di rigetto, è stata proposta nei confronti di tutti i comproprietari dell'area a parcheggio, fra i quali vi sono anche , e , avendo costoro Controparte_38 Controparte_39 Persona_1 acquistato i diritti pro quota sulla detta area un tempo di . Persona_3
Correttamente, dunque, in applicazione dell'art.91 c.p.c., il tribunale ha condannato gli odierni appellanti a rifondere le spese di lite di primo grado anche in favore di , Controparte_38
e , nei cui confronti gli appellanti sono risultati Controparte_39 Persona_1 soccombenti in primo grado.
Resta assorbita ogni altra questione.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, secondo soccombenza, a rifondere le spese di lite di appello in favore delle parti costituite. I compensi di avvocato possono liquidarsi nella misura media dei parametri di cui al DM 10.03.2014 n.55.
In relazione ai compensi della comunione, si ritiene che il compenso del suo difensore vada incrementato ai sensi dell'art.4 c. II DM 10.03.2014 n. 55 (come chiesto in nota spese) avendo il difensore difeso la comunione “contro” due soggetti (la e il ), ma non nei Pt_1 Pt_2 confronti dei tre convenuti , e non Controparte_38 Persona_1 Controparte_39 avendo in appello la comunione agito “contro” , e Controparte_38 Controparte_39
e non avendo questi tre avanzato in appello alcuna domanda nei confronti Persona_1 della comunione. Avendo il legale della comunione difeso la comunione contro due soggetti (la e il ) il compenso del difensore va incrementato di un solo 30%, ai sensi del Pt_1 Pt_2 citato art.4 c. II DM n.55/2014. Posto tuttavia che la difesa contro i due soggetti non ha comportato trattazione di questioni specifiche e distinte, ai sensi dell'art.4 c. IV DM 10.03.2014
n. 55, l'incremento del 30% va calcolato sul compenso “base” dovuto per l'assistenza di un solo soggetto (5.809,00 euro) diminuito del 30%. Considerato il compenso medio spettante per la difesa contro un solo soggetto di 5.809,00 euro, il compenso complessivo del legale della comunione si ricava dal calcolo seguente: 5.809,00 + 30/100 x (5.809,00 – 30/100 x 5.809,00).
Nulla per spese di lite nei confronti dei contumaci.
7 Al rigetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale consegue l'obbligo dei due appellanti di versare in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 1042/2022 del Tribunale di Taranto proposto con citazione notificata il 27.05.2022 e il 30.05.2022, il 1° e il 6.06.2022, il 31.10.2022 e il 21.11.2022 da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Controparte_50
-150 in Taranto e dei componenti della comunione
[...] Controparte_3 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, , , , , Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
, , Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
[...] CP_19 Controparte_20 CP_21 CP_22
, ,
[...] Controparte_23 Controparte_24 CP_25 CP_26
, , , Controparte_27 Controparte_28 Controparte_29 Controparte_30 CP_31
, , , ,
[...] Controparte_32 Controparte_33 Controparte_34 CP_35 CP_36
, nonché nei confronti di , assistito dalla
[...] Controparte_37 Controparte_38 curatrice Anna Corrente e in proprio e in qualità esercente la potestà sulla Controparte_39 minore , così provvede: Persona_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna e a rimborsare in solido alla Comunione le Parte_1 Parte_2 spese di lite di appello liquidate in € 7.028,89 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come legge;
3) condanna e a rimborsare in solido a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite di appello liquidate in € 5.809,00 per compensi di avvocato oltre CP_38 rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come legge;
4) condanna e a rimborsare in solido a Parte_1 Parte_2 CP_39
e le spese di lite di appello liquidate in € 5.809,00 per compensi
[...] Persona_1 di avvocato oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come legge;
5) nulla per spese di appello nei confronti delle parti contumaci.
Sussistono i presupposti affinché i due appellanti versino in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Taranto il 25.09.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Michele Campanale dr. Pietro Genoviva
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