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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
NI LUCIANO, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 536/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5250/2 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio per intervenuto accordo, con compensazione delle spese del giudizio.
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 5250, notificato a mezzo PEC in data 15.3.2025, l'Andreani Tributi Srl, quale concessionaria della riscossione del Comune di Benevento, intimava alla Soc. Ricorrente_2
Spa il versamento dell'importo di € 39.053,00 per TARI, relativa agli immobili di Indirizzo_1, Indirizzo_2 e Indirizzo_3, in riferimento al sollecito già inviato in data 29.8.2024, rettificato dall'avviso n.5250/2 notificato in data 13.5.2025.
Propone ricorso la società, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, sia nei confronti dell'Andreani Tributi che del Comune di Benevento, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento parziale della pretesa sia del primo che del secondo atto, previo accertamento delle effettive superfici realmente tassabili ed, in ogni caso, con annullamento delle sanzioni ed interessi, il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
In fatto evidenzia che a seguito della notifica del primo accertamento, basata su dati errati, anche alla luce delle numerose pronunce emesse dalla Corte di Giustizia di Benevento per le annualità precedenti anche confermate alla Regionale, l'Resistente_1 aveva emesso il secondo avviso di accertamento, con riduzione della pretesa impositiva.
Tuttavia, presentando anche tale atto delle illegittimità essa società si era vista costretta ad impugnare entrambi gli avvisi.
Premette, inoltre, che con dichiarazione del 2009 aveva indicato le superfici da ssoggettare a TARI e quelle non tassabili, a seguito della produzione di rifiuti speciali con smaltimento tramite ditte specializzate, versando anche oltre € 15.000,00 per le zone tassabili per gli anni precedenti ed € 18.156,00 per il 2024 ed € 15.062,00 per il 2025, come da avvisi di pagamento ricevuti.
Evidenzia, ancora, la esistenza di numerose pronunce per gli anni precedenti di acccoglimento totale o parziale, per cui anche per tale annualità contesta le metrature indicate, quelle ritenute tassabili, gli importi pretesi, le tariffe applicate, la legittimità formale dell'atto ed, infine, la legittimità delle sanzioni ed interessi applicati.
Ribadisce che alcuna attività di accertamento di quanto dichiarato è stata espletata sia dal Comune di
Benevento che dalla Concessionaria.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- la carenza di motivazione dell'atto basato su semplici presunzioni senza alcun riscontro o controllo su quanto dichiarato dalla stessa contribuente. Evidenzia che l'attività di Indirizzo_2 viene svolta su una superfice tassabile di mq. 750, risultando le restanti superfici inutilizzabili o inutilizzate, nonché la circostanza che l'immobile di Indirizzo_1 di mq. 160 è adibita ad utenza domestica con pagamento della relativa tassa, come da documentazione esibita, nel mentre risulta applicata una tariffa diversa commerciale. In riferimento al Società_1 di c/da Pezzapiana la società evidenzia che la palazzina ivi esistente ha una superfice tassabile di mq. 750, mentre il capannone categoria D/8 non risulta tassabile in quanto produttore di rifiuti speciali che vengono smaltiti a seguito di contratto stipulato dal 2008 con Società_2 di Benevento. Contesta, inoltre, la mancata applicazione della riduzione stante l'assenza del servizio di raccolta nella zona;
- la erroneità delle superfici tassate come rilevabile dalla perizia giurata dell'Ing. Nominativo_1, dove viene accertato lo stato degli immobili in questione;
- in diritto la violazione e falsa applicazione dell'art.10 della Legge 212/2000, che impone che i rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria siano imrpontati al principio della collaborazione e buona fede.
Nel caso di specie rileva che la emissione del primo avviso di accertamento risulta viziata dalla mancata considerazione di tutte le questioni precedenti e delle decisioni della Corte Tributaria, dando luogo ad una rettifica solo a seguito di richiesta dal contribuente. Ne consegue la illegittima applicazione delle sanzioni ed interessi anche per l'atto rettificato. Ribadisce la illegittimità dell sanzione non rispettosa di quanto statuito dal D.Lgs n. 87/2024;
- la violazione del principio del contraddittorio per come modificato dal D.Lgs n. 219/2023;
- la mancanza di prove circa la pretesa impositiva, che andavano fornite dalla Concessionaria, stante l'obbligo previsto dall'art.7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/92 per come modificato dalla Legge 130/2022;
- la parziale tassabilità dell'immobile di Indirizzo_2 e la esenzione per il capannone di C/da Pezzapiana, per la produzione di rifiuti speciali. Si costituisce nel giudizio l'Andreani Tributi Srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, concludendo per il rigetto del ricorso con conferma dell'avviso di accertamento rettificato, il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Premette che alcuna pagamento per l'anno 2023 risulta essere stato effettuato dalla contribuente.
In via preliminare, rileva la inammissibilità del ricorso non praticabile nei confronti dell'atto corretto stante la tardività della impugnazione del primo avviso di accertamento, a causa del superamento del termine previsto dall'art.21 del D.Lgs n. 546/92.
Ribadisce che la TARI va applicata a tutte le superfici produttrici di rifiuti, nel mentre le esenzioni devono essere dedotte e provate dal contribuente attraverso la denuncia o la variazione in ordine alla effettiva destinazione dei locali.
Contesta che la riduzione delle superfici dell'immobile di Indirizzo_2 non utilizzate e non utilizzabili era stata oggetto di una denuncia del 2014, che aveva dato luogo alla sospensione dal pagamento, senza che alcuna ulteriore dichiarazione TARI per gli anni successivi era stata mai presentata.
Ritiene che tali superfici vadano tassate conformemente alle planimetrie catastali prodotte in atti.
Egualmente ritiene che per l'immobile capannone di Indirizzo_3 alcuna effettiva dichiarazione di esenzione dal pagamento della TARI era stata presentata, risultando che quella originaria non aveva indicato tutte le superfici, senza alcuna specificazione delle superfici nelle quali si producevano rifiuti speciali.
Evidenzia che il contratto con l'Società_2 Spa non dimostra alcuna attività di smaltimento.
Ed ancora, che le sentenze emesse per gli anni precedenti risultavano alcune riformate in secondo grado e, comunque, non utilizzabili come giudicato esterno trattandosi di attività di smatimento mutevole di anno in anno.
Circa l'immobile di Indirizzo_1 rileva che trattasi di un bene residenziale mai oggetto di precedenti accertamenti, la cui tassa per l'anno 2023 non risultava pagata.
Relativamente, poi, alle pronunce di merito emesse tra le parti la Concessionaria evidenzia la esistenza di sentenze della Corte Regionale ad essa favorevoli, così come tutte le sentenze citate dalla contribuente risultavano non passsate in giudicato in quanto impugnate.
Ribadisce che pur volendo riconoscere la esenzione per la produzione di rifiuti speciali per il capannone di
C/da Pezzapiana, tuttavia andava applicata sulla superfice la quota fissa della TARI per come affermato dalla Corte di Cassazione sent. n. 2937/2024. Ritiene infondate la eccezione di carenza di motivazione dell'atto emesso anche a seguito del sollecito di pagamento inviato.
In data 18.9.2025 presenta memorie illsutrative la ricorrente società, evidenziando la tempestività del ricorso proposto, stante la notifica del ricorso a mezzo PEC in data 14.5.2025, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dal 15.3.2025, data di ricezione dell'avviso di accertamento.
Evidenzia l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato e la emissione di un atto in rettifica, così coma la esistenza di pronunce della Corte favorevoli passate in giudicato e la impugnazione o la pendenza dei termini per la impugnazione di quelle della Corte Regionale favorevoli alla Concessionaria.
Eccepisce la inammissibilità delle planimetrie depositate in atti per illegittima modifica dell'oggetto del giudizio, comunque, la mancanza di prova delle planimetrie rispetto alle superfici tassabili o meno.
In data 30/1/2026 le parti depositano accordo di conciliazione intercorso tra le stesse, con richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza di discussione pubblica del 3/2/2026, i rappresentanti delle parti presenti confermano la intervenuta conciliazione, insistendo per la estinzione del giudizio.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, emette la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte prende atto dell'avvenuto deposito dell'accordo conciliativo, che ha data luogo alla definizione della pendenza tributaria, per cui ritiene applicabile quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs n.
546/92 che dispone la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
NI LUCIANO, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 536/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5250/2 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio per intervenuto accordo, con compensazione delle spese del giudizio.
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 5250, notificato a mezzo PEC in data 15.3.2025, l'Andreani Tributi Srl, quale concessionaria della riscossione del Comune di Benevento, intimava alla Soc. Ricorrente_2
Spa il versamento dell'importo di € 39.053,00 per TARI, relativa agli immobili di Indirizzo_1, Indirizzo_2 e Indirizzo_3, in riferimento al sollecito già inviato in data 29.8.2024, rettificato dall'avviso n.5250/2 notificato in data 13.5.2025.
Propone ricorso la società, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, sia nei confronti dell'Andreani Tributi che del Comune di Benevento, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento parziale della pretesa sia del primo che del secondo atto, previo accertamento delle effettive superfici realmente tassabili ed, in ogni caso, con annullamento delle sanzioni ed interessi, il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
In fatto evidenzia che a seguito della notifica del primo accertamento, basata su dati errati, anche alla luce delle numerose pronunce emesse dalla Corte di Giustizia di Benevento per le annualità precedenti anche confermate alla Regionale, l'Resistente_1 aveva emesso il secondo avviso di accertamento, con riduzione della pretesa impositiva.
Tuttavia, presentando anche tale atto delle illegittimità essa società si era vista costretta ad impugnare entrambi gli avvisi.
Premette, inoltre, che con dichiarazione del 2009 aveva indicato le superfici da ssoggettare a TARI e quelle non tassabili, a seguito della produzione di rifiuti speciali con smaltimento tramite ditte specializzate, versando anche oltre € 15.000,00 per le zone tassabili per gli anni precedenti ed € 18.156,00 per il 2024 ed € 15.062,00 per il 2025, come da avvisi di pagamento ricevuti.
Evidenzia, ancora, la esistenza di numerose pronunce per gli anni precedenti di acccoglimento totale o parziale, per cui anche per tale annualità contesta le metrature indicate, quelle ritenute tassabili, gli importi pretesi, le tariffe applicate, la legittimità formale dell'atto ed, infine, la legittimità delle sanzioni ed interessi applicati.
Ribadisce che alcuna attività di accertamento di quanto dichiarato è stata espletata sia dal Comune di
Benevento che dalla Concessionaria.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- la carenza di motivazione dell'atto basato su semplici presunzioni senza alcun riscontro o controllo su quanto dichiarato dalla stessa contribuente. Evidenzia che l'attività di Indirizzo_2 viene svolta su una superfice tassabile di mq. 750, risultando le restanti superfici inutilizzabili o inutilizzate, nonché la circostanza che l'immobile di Indirizzo_1 di mq. 160 è adibita ad utenza domestica con pagamento della relativa tassa, come da documentazione esibita, nel mentre risulta applicata una tariffa diversa commerciale. In riferimento al Società_1 di c/da Pezzapiana la società evidenzia che la palazzina ivi esistente ha una superfice tassabile di mq. 750, mentre il capannone categoria D/8 non risulta tassabile in quanto produttore di rifiuti speciali che vengono smaltiti a seguito di contratto stipulato dal 2008 con Società_2 di Benevento. Contesta, inoltre, la mancata applicazione della riduzione stante l'assenza del servizio di raccolta nella zona;
- la erroneità delle superfici tassate come rilevabile dalla perizia giurata dell'Ing. Nominativo_1, dove viene accertato lo stato degli immobili in questione;
- in diritto la violazione e falsa applicazione dell'art.10 della Legge 212/2000, che impone che i rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria siano imrpontati al principio della collaborazione e buona fede.
Nel caso di specie rileva che la emissione del primo avviso di accertamento risulta viziata dalla mancata considerazione di tutte le questioni precedenti e delle decisioni della Corte Tributaria, dando luogo ad una rettifica solo a seguito di richiesta dal contribuente. Ne consegue la illegittima applicazione delle sanzioni ed interessi anche per l'atto rettificato. Ribadisce la illegittimità dell sanzione non rispettosa di quanto statuito dal D.Lgs n. 87/2024;
- la violazione del principio del contraddittorio per come modificato dal D.Lgs n. 219/2023;
- la mancanza di prove circa la pretesa impositiva, che andavano fornite dalla Concessionaria, stante l'obbligo previsto dall'art.7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/92 per come modificato dalla Legge 130/2022;
- la parziale tassabilità dell'immobile di Indirizzo_2 e la esenzione per il capannone di C/da Pezzapiana, per la produzione di rifiuti speciali. Si costituisce nel giudizio l'Andreani Tributi Srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, concludendo per il rigetto del ricorso con conferma dell'avviso di accertamento rettificato, il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Premette che alcuna pagamento per l'anno 2023 risulta essere stato effettuato dalla contribuente.
In via preliminare, rileva la inammissibilità del ricorso non praticabile nei confronti dell'atto corretto stante la tardività della impugnazione del primo avviso di accertamento, a causa del superamento del termine previsto dall'art.21 del D.Lgs n. 546/92.
Ribadisce che la TARI va applicata a tutte le superfici produttrici di rifiuti, nel mentre le esenzioni devono essere dedotte e provate dal contribuente attraverso la denuncia o la variazione in ordine alla effettiva destinazione dei locali.
Contesta che la riduzione delle superfici dell'immobile di Indirizzo_2 non utilizzate e non utilizzabili era stata oggetto di una denuncia del 2014, che aveva dato luogo alla sospensione dal pagamento, senza che alcuna ulteriore dichiarazione TARI per gli anni successivi era stata mai presentata.
Ritiene che tali superfici vadano tassate conformemente alle planimetrie catastali prodotte in atti.
Egualmente ritiene che per l'immobile capannone di Indirizzo_3 alcuna effettiva dichiarazione di esenzione dal pagamento della TARI era stata presentata, risultando che quella originaria non aveva indicato tutte le superfici, senza alcuna specificazione delle superfici nelle quali si producevano rifiuti speciali.
Evidenzia che il contratto con l'Società_2 Spa non dimostra alcuna attività di smaltimento.
Ed ancora, che le sentenze emesse per gli anni precedenti risultavano alcune riformate in secondo grado e, comunque, non utilizzabili come giudicato esterno trattandosi di attività di smatimento mutevole di anno in anno.
Circa l'immobile di Indirizzo_1 rileva che trattasi di un bene residenziale mai oggetto di precedenti accertamenti, la cui tassa per l'anno 2023 non risultava pagata.
Relativamente, poi, alle pronunce di merito emesse tra le parti la Concessionaria evidenzia la esistenza di sentenze della Corte Regionale ad essa favorevoli, così come tutte le sentenze citate dalla contribuente risultavano non passsate in giudicato in quanto impugnate.
Ribadisce che pur volendo riconoscere la esenzione per la produzione di rifiuti speciali per il capannone di
C/da Pezzapiana, tuttavia andava applicata sulla superfice la quota fissa della TARI per come affermato dalla Corte di Cassazione sent. n. 2937/2024. Ritiene infondate la eccezione di carenza di motivazione dell'atto emesso anche a seguito del sollecito di pagamento inviato.
In data 18.9.2025 presenta memorie illsutrative la ricorrente società, evidenziando la tempestività del ricorso proposto, stante la notifica del ricorso a mezzo PEC in data 14.5.2025, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dal 15.3.2025, data di ricezione dell'avviso di accertamento.
Evidenzia l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato e la emissione di un atto in rettifica, così coma la esistenza di pronunce della Corte favorevoli passate in giudicato e la impugnazione o la pendenza dei termini per la impugnazione di quelle della Corte Regionale favorevoli alla Concessionaria.
Eccepisce la inammissibilità delle planimetrie depositate in atti per illegittima modifica dell'oggetto del giudizio, comunque, la mancanza di prova delle planimetrie rispetto alle superfici tassabili o meno.
In data 30/1/2026 le parti depositano accordo di conciliazione intercorso tra le stesse, con richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza di discussione pubblica del 3/2/2026, i rappresentanti delle parti presenti confermano la intervenuta conciliazione, insistendo per la estinzione del giudizio.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, emette la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte prende atto dell'avvenuto deposito dell'accordo conciliativo, che ha data luogo alla definizione della pendenza tributaria, per cui ritiene applicabile quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs n.
546/92 che dispone la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese