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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 7429/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 26 novembre 2021
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Allegro, del Foro Parte_1
di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
, in persona del Presidente pro tempore della CP_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Donati, del Controparte_2
Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso,
giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
Conclusioni
per l'attore: “Nel merito in via principale: accertata la fondatezza della richiesta attorea per tutti i titoli e secondo quanto esposto negli atti di causa,
sia dichiarata la responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta CP_3
, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore e per
[...]
1 l'effetto sia la stessa condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal sig. in conseguenza del sinistro oggetto di causa pari Parte_1
a €. 6.333,00, oltre gli interessi al tasso di legge dalla richiesta al saldo.
Nel merito in via subordinata: sia accertata la responsabilità della convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c. per aver CP_1
omesso, per colpa e negligenza, ogni necessario controllo e monitoraggio sulla concreta presenza di misure idonee ad evitare danni alle persone e alle cose, anche da parte degli Enti da essa delegati, e per l'effetto sia la stessa condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal sig. Pt_1
in conseguenza del sinistro de quo pari a €. 6.333,00, oltre gli interessi
[...]
al tasso di legge dalla richiesta al saldo.
In via di estremo subordine: laddove venisse accertata un'eventuale corresponsabilità dell'attore nella determinazione dell'evento e/o aggravamento delle conseguenze dello stesso, sia condannata la convenuta al risarcimento dei danni in misura proporzionale all'apporto causale della stessa nella causazione dell'evento.
In ogni caso: competenze e spese di lite, oltre al rimborso spese generali,
rifuse, e spese per CTU in corso di causa rifuse”;
per la convenuta: “Nel merito: Respingersi per le causali addotte in narrativa le domande tutte formulate da nei confronti della Parte_1
poiché inammissibili, e/o infondate in fatto ed in diritto e/o CP_1
indimostrate e/o eccessive.
Spese e compensi di causa oltre spese generali al 15% e C.P.A.
integralmente rifusi.
Nel merito, in subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della , moderarsi le pretese di parte attrice secondo CP_1
quanto verrà provato in corso di causa nonché ex art. 1227 c.c. e/o 2054 c.c.
2 Spese e compensi di causa oltre spese generali al 15% e C.P.A. compensati”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio , onde sentirla condannare al pagamento della CP_1
somma di € 6.333,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni.
A fondamento della propria domanda ha dedotto che, in data Parte_1
24 aprile 2020, verso le 20.45, mentre stava transitando, alla guida della propria autovettura Kia Sportage targata EY794GK, lungo via Valli
Valsanzibio, un cinghiale, uscito dal fossato laterale e attraversata la strada,
aveva colpito l'autovettura; ha dedotto, altresì, che i Carabinieri della stazione di Monselice, intervenuti sul posto, avevano constatato il decesso dell'animale, riscontrato la presenza di danni nella parte frontale sinistra,
nonché la presenza di peli dell'animale all'interno delle plastiche;
ha dedotto,
inoltre, che stava viaggiando a velocità moderata, prestando particolare attenzione alla guida e che il segnale di attraversamento di animali selvatici era collocato a ben oltre un chilometro di distanza dal luogo del sinistro.
Il ha argomentato che la fauna selvatica è stata riconosciuta Pt_1
patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata, nell'interesse della comunità
nazionale, con legge 27.12.1977 n. 968 che assegna alle Regioni le relative funzioni amministrative, pur riconoscendo possibilità di delega;
ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che, partendo dalla considerazione della fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato, ha affermato l'applicabilità
dell'art. 2052 c.c., ravvisando nella il soggetto contro il quale va CP_1
promossa la domanda di risarcimento danni, potendo, poi, la rivalersi CP_1
nei confronti degli altri enti cui sarebbe spettato adottare adeguate misure di protezione idonee ad impedire possibili danni;
ha, infine, esposto di avere
3 sostenuto costi di riparazione per l'autovettura pari ad € 6.333,00 di cui ha chiesto il ristoro.
1.2 Nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto della CP_1
domanda attorea.
La convenuta ha dedotto che l'attore non ha provato che stesse viaggiando a velocità moderata, che fosse particolarmente attento alle condizioni della strada e che vi sia un nesso eziologico tra il sinistro ed i danni lamentati;
ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che, escludendo l'applicabilità degli artt. 2051 e 2052 c.c. alla selvaggina, attesa l'incompatibilità tra lo stato di libertà in cui si trova e l'obbligo di custodia, ravvisa l'eventuale responsabilità
in forza dell'art. 2043 c.c. con i relativi oneri probatori;
ha contestato la valenza probatoria della documentazione versata in atti dall'attore.
1.3 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la compatibilità e la congruità dei danni richiesti con la dinamica del sinistro;
passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate dalle parti all'udienza del 17 ottobre 2024.
La domanda attorea non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 La presente controversia trae origine dal sinistro, accaduto verso le 20.45
del 24 aprile 2020 lungo via Valli Valsanzibio in Galzignano (Pd), che consistette in uno scontro tra l'autovettura Kia Sportage targata EY794GK,
condotta dal proprietario , ed un cinghiale. Parte_1
Il fatto in sé, oltre a non essere stato contestato, risulta dal verbale redatto dai
Carabinieri Legione Veneto - Stazione di Monselice intervenuti sul posto nell'immediatezza dell'accaduto; dalla disamina del verbale emerge che il cinghiale fu rinvenuto esanime a terra e che l'autovettura, ferma qualche
4 metro più avanti, presentava la parte frontale danneggiata ed all'interno delle
plastiche venivano notati dei peli dell'animale (cfr. doc. 1 attoreo).
Gli elementi probatori offerti alla valutazione di questo Giudice sono rappresentati dal detto verbale e dalla deposizione testimoniale del luogotenente che a quel verbale si è riportato (cfr. verbale Testimone_1
udienza del 14 marzo 2023) e va subito detto che essi non appaiono sufficienti ad integrare la prova della sussistenza di un nesso di causa tra l'animale ed i danni di cui è stato chiesto il ristoro.
2.2 Ritiene questo Giudice di conformarsi al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che, riconducendo l'imputabilità della responsabilità non al dovere di custodia, ma alla proprietà o utilizzabilità
dell'animale, ravvisa l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. in relazione ai danni cagionati dalla fauna selvatica (per tutte Cass. 21.6.2024 n. 17253:
10.11.2023 n. 31350; 30.10.2023 n. 30072). Si argomenta che la fauna selvatica, protetta ai sensi della legge n. 157/1992, rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato ed è affidata alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
L'orientamento qui in esame ha, però, chiarito anche che “nel caso di danni
derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini
dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ.,
è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del
danno.
Non è dunque sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza
dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo
egli tenuto - anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il
possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., comma 1 - ad
allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che
5 egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta
di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in
aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza
di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto
effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui -
nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare
l'impatto, di modo che quel contegno possa effettivamente ritenersi causa
esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (giurisprudenza citata oltre a Cass. 27.4.2023 n. 11107).
In applicazione di siffatti principi, ritiene questo Giudice che l'odierno attore non abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante in ordine al fatto che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno.
Come dedotto dallo stesso , è notorio che nella zona in cui si verificò Pt_1
l'incidente è numericamente consistente la popolazione di cinghiali (cfr. anche doc. 12 attoreo “Servizio avvistamento cinghiali”), con la conseguenza che, a fronte di un tanto e del fatto che, come asserito dallo stesso attore, egli abitava in zona (pag. 5 comparsa conclusionale), il conducente avrebbe dovuto tenere una condotta di guida particolarmente prudente, vieppiù se si considera che, come dichiarato dai verbalizzanti all'udienza del 14.3.2023, la strada presentava un andamento curvilineo ed era priva di barriere protettive e che, come asserito dall'attore (pag. 2 atto di citazione), a circa un chilometro di distanza rispetto al punto d'impatto vi era il segnale di pericolo per attraversamento di animali selvatici.
Tutti questi elementi, valutati unitamente all'intervenuto decesso del cinghiale all'esito dell'urto, portano ad escludere che, nella fattispecie concreta, il abbia adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Pt_1
Non si può, infatti, trascurare, da un lato, che il cinghiale è un animale di
6 grossa taglia, cosicché, per causarne l'immediato decesso, è verosimile che lo scontro con la vettura sia stato di un certo rilievo;
dall'altro lato, non si può
trascurare che la cautela imposta ai conducenti deve essere valutata con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, cosicché, per costituire causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno, il contegno dell'animale selvatico deve avere avuto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità
per cui, nonostante ogni cautela, non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto. Il quadro probatorio agli atti non permette, però, di attribuire alla condotta del cinghiale un carattere di imprevedibilità ed irrazionalità tale per cui anche una condotta di guida improntata alla massima cautela,
adeguata alle su descritte condizioni di tempo e luogo, sarebbe stata inidonea ad evitare lo scontro.
In difetto della prova che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno,
non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea né ai sensi dell'invocato – in via principale - art. 2052 c.c., né ai sensi dell'invocato –
in via subordinata – art. 2043 c.c. che, peraltro, fa gravare sul danneggiato un più ampio onere di allegazione e probatorio.
L'accertata carenza di prova in punto di an debeatur comporta l'assorbimento di qualsivoglia questione in punto di quantum.
3.1 Le spese di lite, ivi incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio,
seguono la soccombenza e vengono liquidate, avuto riguardo allo scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, nei valori compresi tra i minimi ed i medi per tutte le fasi del giudizio in considerazione del fatto che la pretesa attorea si colloca su valori pressoché coincidenti con il minimo dello scaglione applicato.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 7429/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) rigetta le domande svolte dall'attore;
2) condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_1 CP_1
si liquidano in € 3.800,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge;
3) pone in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di
. Parte_1
Così deciso in Padova, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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