Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8668/2013 r.g. proposta da
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ieva Alessandro, domici-
liatario, giusta procura in atti
-attore-
contro
, Rappresentan- Controparte_1 za generale per la sede secondaria in Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da- gli Avv.ti Matarazzo Diego M., Pascucci Renato e Russi Vit- torio, quest'ultimo domiciliatario, giusta procura in atti
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
6/6/2024, che qui si intende riportato.
Il Giudice 1
A. Ruffino
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo-
garsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data
11/11/2013, la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo accer- Controparte_2
tarsi il proprio diritto al all'indennizzo scaturente dalla polizza assicurativa “ Controparte_3
n.A805237, decorrente dal 23/1/2012 fino al 30/9/2012, a garanzia del furto dell'autoveicolo Jaguar XF 3.0 L V6 CP_4
tg. EJ777GK, e conseguentemente condannarsi la convenu-
[...]
ta al pagamento di €47.815,14, oltre agli interessi legali,
quale somma contrattualmente dovuta, corrispondente all'intero valore del mezzo (art. 2 delle condizioni gene-
rali), nonché al risarcimento del danno da lucro cessante,
da valutarsi in via equitativa, “poiché, a causa della mala
gestio della vicenda da parte della NI, ad oggi la
deve ancora fare a meno di un importante Parte_1
strumento di lavoro, dato che la Jaguar era stata acquista-
ta per uso aziendale ed era l'autovettura di rappresentanza
per lo spostamento dei luminari della medicina che si in-
trattenevano a Bari”. Il tutto vinte le spese di lite, con distrazione in favore del Procuratore antistatario.
I.2.- La Controparte_1
(d'ora innanzi, semplicemente o NI assicura- CP_1
Il Giudice 2
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
trice) si costituiva in giudizio contestando ogni avversa pretesa ed eccependo che, a seguito del “presunto” furto, erano emersi elementi che deponevano per la non verosimi- glianza di quanto ex adverso sostenuto e, di conseguenza, per l'esclusione del diritto all'indennizzo di polizza con- trattualmente pattuito.
In particolare, la NI convenuta così ricostruiva i fatti:
- in data 29/9/2012, legale rapp.te del- Parte_2 la denunciava alle autorità competenti (Le- Parte_1 gione dei Carabinieri Puglia – Stazione CC Bari Carrassi) di aver subìto la sera precedente (28/9/2012) il furto dell'autovettura Jaguar XF da parte di ignoti;
- in data 02/10/2012, la inviava tramite il Broker Pt_1
Assidea&Delta la richiesta di apertura del sinistro con trasmissione della denuncia di furto presentata presso la competente Stazione dei Carabinieri;
- a fronte di ciò, venuta a conoscenza della denuncia, la incaricava un proprio investigatore (ISRH IDAD SEVICE CP_1
GMBH) di svolgere le opportune indagini;
- in data 14/02/2014 la Polizia di Bari informava la CP_1 dell'esistenza di indagini in collaborazione con le autori- tà estere, da cui era emerso che il veicolo Jaguar di pro- prietà di parte attrice era stato immatricolato in Germania in data 14/09/2012, ovvero ben prima sia della data del presunto furto sia della successiva denuncia effettuata dalla , per la Nella stessa missiva, Parte_2 Parte_1 inviata dalla Polizia di Bari, veniva confermato che: 1) una delle chiavi, così come comunicato alla Parte_3
, non risultava genuina;
2) il veicolo posto sotto se-
[...]
Il Giudice 3
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questro era provvisto di una sola chiave di accensione e oltretutto i soggetti che lo avevano commercializzato non erano stati in grado di fornire informazioni esaustive ed utili al fine di chiarire la provenienza dell'autovettura);
3) a seguito delle indagini predette era stato aperto pro- cedimento penale presso la competente Procura della Repub- blica di Bari (RGNR 1965/2013 - mod. 44), con invito alla società , quale NI assicuratrice per il furto CP_1 del veicolo sopraddetto, a valutare l'opportunità di spor- gere denuncia/querela presso le autorità competenti;
4) la
NI , alla luce delle indagini effettuate dalla CP_1
e della successiva comunicazione Parte_4 della Polizia di Bari, provvedeva in data 13/05/2014 a de- positare presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari denuncia-querela nei confronti dei possibili autori del reato di cui all'art. 642 c.p., o di tutti i reati identificabili.
Sulla base di tale ricostruzione, la stante la pen- CP_1
denza del procedimento penale per i reati di cui agli artt.
367 c.p. (simulazione di reato) e 642 c.p. (c.d. frode as-
sicurativa), chiedeva la sospensione del giudizio ex
art.295 c.p.c., in ragione della pregiudizialità penale.
Oltre all'insussistenza del diritto all'indennizzo (per inoperatività della garanzia assicurativa) e alla richiesta di sospensione, la NI convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda di risarcimento da lucro ces-
sante, non essendovi alcun inadempimento imputabile e alcu-
na documentazione di rilevanza probatoria idonea a compro-
vare il pregiudizio effettivamente subìto.
Il Giudice 4
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Concludeva pertanto:
“-in via preliminare e pregiudiziale, per la sospensione
del giudizio ex art.295 c.p.c. fino alla definizione del
procedimento penale pendente;
-nel merito, per il rigetto della domanda attorea, infonda-
ta e non provata;
-in via subordinata, sempre nel merito, nel caso in cui si
ritenesse sussistente l'obbligo indennitario in capo alla
NI convenuta, per dichiarare la stessa tenuta
all'indennizzo contrattuale nella sola misura in cui sia il
fatto sia il danno risultino accertati e provati ai sensi
di legge, e nella sola misura contrattualmente prevista re-
lativamente all'effettivo valore commerciale del bene, non-
ché al netto delle franchigie e/o scoperti contrattuali
previsti, ed entro il limite del massimale assicurato, non-
ché entro e non oltre ogni limite contrattuale e di legge
rigettata ogni maggiore pretesa, in quanto infondata”.
Il tutto con vittoria delle spese di lite (comparsa di co-
stituzione depositata il 10/06/2014).
I.3.- Infruttuosamente esperito il tentativo di media-
zione disposto con ordinanza del 01/07/2014, con la memoria
ex art. 183, co.6, n.1, c.p.c. del 10/12/2015 la ri- CP_1
levava che, nelle more, la all'esito Parte_2
dell'udienza preliminare del 10/06/2015 avanti al GUP di
Milano (ove si era incardinato per competenza il procedi-
mento penale), era stata rinviata a giudizio innanzi al
Tribunale di Milano - Sezione Sesta Penale - in composizio-
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ne monocratica (RG Trib. n. 9508/2015).
I.4.- All'udienza del 21/06/2016 veniva disposta, con ordinanza, la sospensione della causa per pregiudizialità
ex art. 295 c.p.c.
I.5.- Il processo veniva riassunto con ricorso deposi-
tato il 24/03/2017, a mezzo del quale l'attrice, allegando la definizione del giudizio penale con sentenza n. 849/2017
del 26/01/2017, divenuta irrevocabile in data 13/3/2017, e dell'assoluzione della dai reati a lei ascritti, Parte_2
ai sensi di cui all'art.530, co.2., c.p.p., perché il fatto non sussiste, richiamava tutte le allegazioni e le prospet-
tazioni rassegnate con il proprio atto introduttivo, insi-
stendo nella propria pretesa.
I.6.– Istruita con produzioni documentali di parte e acquisizione di copia conforme dei verbali di udienza rela-
tivi alle prove testimoniali assunte nel processo penale
(ordinanza del 6/3/2018), la causa è stata riservata in de-
cisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
I.7.- Con memoria di replica del 25/9/2024 la ha CP_1
evidenziato, in merito al quantum dell'eventuale indenniz-
zo, che la vettura assicurata era stata acquistata per l'importo di €37.319,55, somma al netto di Iva: sicché non può essere riconosciuto il maggiore importo di €47.815,14
richiesto dall'attrice, in quanto comprensivo dell'Iva, non dovuta siccome deducibile dalla CP_5
.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono es-
[...]
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sere esaminate secondo l'ordine di priorità logico-
giuridica.
II.1.- Deve in primis sgombrarsi il campo da ogni dub-
bio circa la rilevanza, nella presente sede, della sentenza che ha definito il processo penale a carico della Parte_2
per i reati di frode assicurativa (art. 642 c.p.) e simula-
zione di reato (art. 367 c.p.), con assoluzione della stes-
sa ai sensi di cui all'art.530, co.2., c.p.p., perché i fatti di reato alla stessa ascritti “non sono stati dimo-
strati oltre ogni ragionevole dubbio”.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, ai sen-
si degli articoli 652 c.p.p. (giudizio civile di danni) e
654 c.p.p. (altri giudizi civili), il giudicato di assolu-
zione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'in-
sussistenza del fatto nella sua materialità o la partecipa-
zione dell'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia pronunciata ai sensi di cui all'art.530 co.2 c.p.p., ovvero
“quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova
che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che
il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso
da persona imputabile”.
In tal caso, attesa l'autonomia e la separatezza tra giudi-
zio civile e giudizio penale, non è precluso e, anzi, com-
pete al giudice civile accertare autonomamente, con pienez-
za di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del
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processo penale (sul punto, cfr Cass. n.2659/2023; nello stesso senso, Cass. n. 36638/ 2021, n.4764/2016,
n.25338/2013, n.3376/2011, n.13212/2010, n. 3193/2006).
La premessa è utile a superare la principale prospettazione difensiva dell'attrice, secondo cui la sentenza di assolu-
zione penale sarebbe assorbente di ogni ulteriore indagine circa la sussistenza del diritto vantato, dovendosi, di contro, procedersi in questa sede di giudizio ad un'autonoma valutazione dei fatti dedotti, al fine del ne-
cessario accertamento in fatto e in diritto della fondatez-
za della pretesa indennitaria vantata dall'assicurata.
II.2.- Ciò posto, all'esame nel merito deve premetter-
si la ricostruzione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, da ritenersi provate, siccome docu-
mentalmente dimostrate o incontestate, nella loro succes-
sione cronologica, così come risultanti sia dagli atti di parte, sia dalla documentazione relativa al procedimento penale, acquisita al presente giudizio, comprensiva dei verbali di udienza contenenti le prove testimoniali ivi as-
sunte.
In proposito, mette solo conto di aggiungere che il giu- dice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, può tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e ripercorre l'iter argomentativo della sentenza penale, anche nel caso, come quello che ci occu- pa, che a detta sentenza non possano attribuirsi effetti vincolanti ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p.
E' invero espressamente riconosciuto in sede interpreta-
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tiva che, al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale abbia effetto di giudicato nel processo civile, gli elementi acquisiti dal giudice penale in sede dibat- timentale e debitamente sottoposti al contraddittorio siano liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. n.18025/ 2019).
La ricostruzione della vicenda di fatto può dunque svol- gersi nei termini seguenti:
- è legale rappresentante della Parte_2 Pt_1
, intestataria dell'autovettura Jaguar XF, tg.
[...]
EJ777GK;
- è pacifico e incontestato il rapporto assicurativo tra le parti (polizza assicurativa “ Controparte_3
” n.A805237, che garantisce il rischio di furto
[...]
del suindicato veicolo, con decorrenza dal 23/1/2012);
- la Società assicurata, a seguito del furto ad opera di ignoti, denunciato il 30/9/2012 presso la stazione cc
Bari Carrassi, presentava in data 2/10/2012, tramite la la richiesta l'apertura della pra- Controparte_6
tica per la liquidazione dell'indennizzo alla CP_1
- in data 14/9/2012 il veicolo de quo era stato immatri-
colato in Germania, come emerge dai controlli effet-
tuati a seguito del fermo dell'autovettura in Slovac-
chia in data 15/12/2012;
- la , a seguito dell'informativa ricevuta dalla CP_1
Polizia giudiziaria italiana circa le indagini da essa avviate e la conseguente iscrizione presso la Procura
della Repubblica di Bari (proc. n. 1965/2013 RGNR-mod.
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44), decise di sospendere il pagamento dell'indennizzo.
Alla luce delle suddette circostanze di fatto, le prospet-
tazioni difensive delle rispettive parti si possono così
brevemente riassumere:
- la ha introdotto il presente giudizio Parte_1
civile per il pagamento dell'indennizzo in misura pari al valore di acquisto del mezzo assicurato secondo la deroga contrattuale di cui all'art.2 delle Condizioni
Generali di Assicurazione, che, per i casi di furto e rapina totale e parziale, così dispone: “in caso di
perdita totale del veicolo, verificatasi entro dodici
mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se
avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pa-
ri al valore dell'acquisto”;
- la ha contestato l'operatività Controparte_7
della garanzia assicurativa, eccependo “elementi osta-
tivi e contrastanti rispetto ai fatti dedotti nella
denuncia di furto” e concretamente che: 1) il veicolo era stato immatricolato in Germania in data 14/9/2012,
dunque anteriormente sia al “presunto furto” che alla denuncia dello stesso;
2) una delle chiavi restituite dalla in seguito al furto, precisamente Parte_1
in data 7/3/2013, “non risultava genuina”, nella spe-
cie “risultava mancante della sua parte meccanica ori-
ginaria, che appariva sostituita da altra chiave di
diverso veicolo”.
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II.2.1.- In diritto, va anzitutto richiamato, in via di inquadramento generale, il consolidato orientamento giu-
risprudenziale (da Cass. SS.UU. n.13533/2001 in poi) secon-
do il quale, con riguardo al riparto dell'onere probatorio,
nel caso in cui il creditore agisca per ottenere l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno –
sia in ipotesi di inadempimento totale, che di inesatto adempimento – egli è tenuto a fornire la sola prova della fonte legale o negoziale del suo diritto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre sarà
il debitore a dover dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione: in altre parole, l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa, ai sensi di cui all'art.2697 c.c; il convenuto, contestando il diritto della controparte, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa creditoria.
Con specifico riferimento, poi, alla ripartizione dell'onus
probandi nei giudizi tra assicurato e assicuratore, la Su-
prema Corte ha confermato che in capo all'assicurato vi è
l'onere di provare in giudizio che l'evento dannoso si sia verificato e che rientri fra quelli previsti in polizza e,
quindi, tra i rischi coperti dalla garanzia assicurativa
(elementi costitutivi della pretesa dell'assicurato), al fine di ottenere la condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo assicurativo (tra le tante, Cass. n.
1558/2018); alla NI assicuratrice, di rimando, spet-
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ta la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi idonei ad escludere l'operatività della garanzia assicura-
tiva.
II.2.2.- Facendo applicazione delle suddette coordina-
te di giudizio, la pretesa della risulta sor- Parte_1
retta dalla dimostrazione, processualmente dovuta, dei re-
lativi fatti costitutivi.
Nella specie, può anzitutto considerarsi raggiunta la prova dell'evento furto, allegato dalla e contesta- Parte_1
to dalla . CP_1
Sebbene “a fronte di contestazioni specifiche della Pt_5
, la denuncia di furto in quanto contenente dichiara-
[...]
zioni provenienti esclusivamente dalla parte denunciante,
non presenta di per sé efficacia probatoria della verifica-
zione del sinistro oggetto del contratto di assicurazione,
fatto costitutivo della domanda indennitaria avanzata”
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 1935/2003), nel caso di specie le prospettazioni della hanno trovano oggettivo ri- CP_1
scontro in atti, non essendo pertanto idonee a far ragione-
volmente dubitare della veridicità dell'evento posto a base della richiesta di indennizzo.
Nello specifico, invero, possono valorizzarsi in chiave probatoria i seguenti passaggi della sentenza penale del
Tribunale di Milano n. 849/2017:
- il teste Ufficiale di Polizia Giu- Testimone_1
diziaria, dichiarò che in Germania è possibile imma-
tricolare autovetture anche in assenza del mezzo e che
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in base alla documentazione in originale: “non appare
inverosimile la ricostruzione difensiva che ricostrui-
sce come probabilmente l'autovettura è stata immatri-
colata in Germania quando (circa 14 giorni prima della
denuncia del furto) ancora era utilizzata dai dipen-
denti della (testimonianza resa Parte_1
all'udienza del 29/11/2016);
- il testimone della cui credibilità non Testimone_2
vi sono elementi concreti che consentano di dubitare,
ha riferito di essere stato il principale utilizzatore dell'autovettura e di averla sicuramente utilizzata circa sette giorni prima del furto (testimonianza resa all'udienza del 9/6/2016);
- la “duplicazione” di una delle due chiavi in dotazione della non può dirsi elemento di fatto Parte_1
dimostrato: l'investigatore incaricato dalla CP_1
( , rifacendosi all'esito della rela- Testimone_3
zione investigativa svolta dallo studio tecnico tede-
sco “Ghote”, che sottopose a perizia le chiavi, ha bensì dichiarato che una delle due chiavi consegnate dalla risultava alterata nella parte Parte_1
meccanica, ma, al tempo stesso, ha affermato l'autenticità della componente elettronica della chia-
ve, risultata regolare.
Sul punto mette conto di aggiungere che la Parte_1
incontestatamente restituì due chiavi del mezzo: ciò nel rispetto delle condizioni contrattuali, che, all'art.1
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(“Obblighi del contraente o dell'assicurato in caso di si-
nistro”) della Sezione 6 (pag.11), si limitano a prevedere che “a seguito del furto totale del veicolo assicurato, a
richiesta della NI, tutte le chiavi in dotazione do-
vranno essere consegnate”; sicché, alla stregua del tenore letterale della clausola, non può dirsi che l'obbligo gra-
vante sull'assicurata non sia stato rispettato.
Peraltro, non può sottacersi che, a rigori, la suddetta clausola non condiziona l'erogazione dell'indennizzo alla consegna delle chiavi originali, né disciplina quali siano le conseguenze sui diritti dell'assicurato nel caso di con-
segna di chiavi che risultino in qualche modo alterate.
A conforto del rilievo che precede, deve rammentarsi che la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla necessità
di chiarezza della regolamentazione contrattuale nei con-
tratti di assicurazione, statuendo che “qualora le parti
del contratto abbiano espressamente subordinato l'operati-
vità della garanzia assicurativa all'adozione, da parte
dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il
giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evi-
tare l'evento dannoso, e quindi - ove l'evento si sia veri-
ficato indipendentemente da tale inosservanza - non può
giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro
inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere
l'indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il di-
ritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di speci-
fiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano
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una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma in-
dividuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il
rischio dell'assicuratore stesso” (Cass. n. 14280/2017 e n.10194/2010).
In altre parole, si tratta di clausole in astratto valide,
purchè espressamente limitative del diritto all'indennizzo, dovendosi, in caso contrario, configurare la nullità per difetto di informazione in capo all'assicurato o, quanto meno, l'inidoneità a determinare l'esclusione dell'indennizzo in caso di violazione.
In definitiva, provati gli elementi costitutivi della pre-
tesa azionata, la garanzia assicurativa in questione deve ritenersi operante, con la conseguente sussistenza dell'obbligo in capo alla NI di corrispondere l'indennizzo preteso dalla Società assicurata.
II.2.3.- In ordine al quantum, si deve far riferimento alla regolamentazione pattizia del contratto assicurativo,
come innanzi richiamata (“in caso di perdita totale del
veicolo, verificatasi entro dodici mesi dalla data di prima
immatricolazione, anche se avvenuta all'estero,
l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore
dell'acquisto”).
Dovendo dunque tenersi conto non del valore commerciale al momento del sinistro, ma del valore d'acquisto, alla Pt_1
va riconosciuta la somma di €37.319,55, corrispon-
[...]
dente al netto imponibile (v. fattura n.217/10 del
6/12/2011, fasc. attrice), dovendo, in forza del principale
Il Giudice 15
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criterio ermeneutico, attribuire alla previsione pattizia
“valore di acquisto” il significato più aderente al suo te-
nore letterale di prezzo di vendita del bene, escluse dun-
que le imposte sulla transazione commerciale, che certamen-
te non possono concorrere ad integrare il valore di quel bene.
Ne discende che la pretesa creditoria dell'attrice deve es-
sere correttamente quantificata in €37.319,55, oltre agli interessi legali dalla domanda.
II.2.4.- Infondata è invece la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, pure formulata dall'attrice.
Premessa la diversità dei presupposti tra indennizzo e ri- sarcimento, è noto che il lucro cessante si concreta nell'accrescimento patrimoniale in concreto pregiudicato o impedito (ex multis, Cass. n.7647/1994); esso presuppone la prova dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità – e non di mera possibilità - il creditore avrebbe conseguito e deve essere escluso per quei mancati guadagni meramente ipotetici;
in altri termini, es- so esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabi- lità (e non di mera potenzialità), l'esistenza di un pre- giudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. n.
4052/2009).
In aggiunta va rammentato che, perché il pregiudizio patri- moniale possa essere risarcito, è necessaria la sussistenza del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. tra l'inadempimento contrattuale e il danno-conseguenza (ex multis, Cass. n. 24632/ 2015), sicché i danni risarcibili
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sono quelli che costituiscono la conseguenza immediata e diretta del primo.
Nel caso di specie, la sostiene che “a causa Parte_1
della mala gestio della vicenda da parte della NI,
ad oggi la deve ancora fare a meno di un im- Parte_1
portante strumento di lavoro, dato che la Jaguar era stata
acquistata per uso aziendale ed era l'autovettura di rap-
presentanza per lo spostamento dei luminari della medicina
che si intrattenevano a Bari”.
Tale prospettazione (mancato utile causato dalla indisponi- bilità della vettura aziendale) risulta non solo priva di pertinenza oggettiva con l'inadempimento contestato alla convenuta, ma pure del tutto sfornita di prova.
In definitiva non v'è spazio per riconoscere il ristoro dei danni fatti oggetto della domanda, la quale, pertanto, deve per tale parte rigettarsi.
III.- L'esito complessivo della lite giustifica, per via della parziale soccombenza reciproca, la compensazione per 1/3 delle spese processuali, che, per la restante par- te, vanno invece poste a carico della società convenuta, prevalentemente soccombente.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allegata), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “pre-
stazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in
vigore” (nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché, avuto riguardo alla circostanza che il compenso per la fase decisionale deve compren-
dere, tra l'altro, attività successive al deposito della sentenza
(quali l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del
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giudizio, il ritiro del fascicolo: art. 4, co. 5, lett. d, d.m. n.
55/2014), il nuovo regolamento ministeriale (d.m. 147/2022) trova ap-
plicazione anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta,
in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe profes-
sionali o del d.m. n.55/2014, immediatamente antecedente quello da ul-
timo emanato (in senso analogo, cfr. Cass. SS.UU. n. 17405/2012 e
Cass. SS.UU. n. 33482/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa, nonché della difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 26.000,01 a 52.000,00
Parte_6
[...]
1.175,00 // 1.175,00
[...]
Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00
Istruttoria 1.806,00 -30% 1.264,20
Decisoria 2.905,00 // 2.905,00
TOTALE 6.548,20
2/3 4.365,46
p.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato in data
11/11/2013, da nei confronti di Parte_1 [...]
RAPPRESENTANZA GENERALE Controparte_8
PER L'ITALIA, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, CONDANNA la convenuta Controparte_1
Il Giudice 18
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
RAPPRESENTANZA GENERALE Controparte_1
PER al pagamento, in favore dell'attrice, CP_9
della somma di €37.319,55, oltre agli interessi le-
gali dalla domanda, a titolo di indennizzo dovuto in relazione al contratto di assicurazione per cui
è causa;
b) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno da lu-
cro cessante formulata dall'attrice;
c) CONDANNA la convenuta alla rifusione, in favore de-
gli attori, dei 2/3 delle spese processuali, parte che liquida in €453,28, a titolo di esborsi e di
€4.365,46, a titolo di compensi difensivi, oltre a rimborso forf. spese generali (15% compensi), Iva e
Cap come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessandro Ieva, dichiaratosi antistata-
rio; COMPENSA per la restante parte.
Bari, 14/01/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
Il Giudice 19
A. Ruffino