TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/09/2025, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5301/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5301/2019 promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv.
[...]
Chiarelli Gianfranco, giusta procura in atti;
creditrice opposta/attrice in riassunzione contro
, con il patrocinio degli Avv.ti Preite Antonello e Roca Controparte_1
Luigi, giusta procura in atti;
debitrice opponente/convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 13 I.1. - Con atto di citazione notificato il 04/04/2019, la Pt_1 [...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo la ha Parte_1 Pt_1 instaurato il presente giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione immobiliare iscritta dinanzi al Tribunale di Bari al n. RGE 1078/2014 e instaurata dall'odierna parte attrice nei confronti di sulla base di un Controparte_1 contratto di mutuo fondiario dell'importo di euro 72.314,42.
In dettaglio, parte attrice in riassunzione ha dedotto che:
- con ricorso del 9/11/2017, la debitrice esecutata aveva chiesto che, CP_1 previa sospensione della stessa, la procedura esecutiva in questione fosse dichiarata inefficace e quindi estinta per intervenuto adempimento della obbligazione sottostante;
in particolare, a sostegno delle proprie doglianze, la opponente aveva sostenuto che l'adempimento si era perfezionato con il versamento da parte di entrambi i condebitori, ovvero la medesima e la CP_1
Top società della quale la medesima era amministratrice, della somma CP_2 complessiva di euro 400.000,00, concordata con la Controparte_3 società mandataria della per la Parte_1 gestione ed il recupero dei crediti in parola;
- costituendosi nella fase sommaria dell'opposizione esecutiva, la aveva Pt_1 controdedotto che l'intervenuto adempimento aveva riguardato soltanto la posizione della società della quale l'esecutata era Controparte_4 CP_1 amministratrice, e non anche la posizione personale della medesima, atteso che la non era in possesso di un mandato a transigere anche per quest'ultima CP_3
(“risultando pertanto del tutto inesistente e comunque inefficace quanto contenuto nella comunicazione del 18.07.2016”); CP_3
- a dimostrazione di ciò, la aveva addotto, in primo luogo, che la debitrice Pt_1
era a conoscenza della situazione debitoria personale, atteso che, nel CP_1 timore di perdere l'immobile, aveva offerto alla creditrice (con e-mail del
06/10/2017) la somma di euro 50.000,00 a definizione della posizione debitoria;
in secondo luogo, il mancato rilascio da parte della di alcun atto di Pt_1 quietanza;
infine, la mancata rinuncia della BANCA alla procedura esecutiva promossa nei confronti della debitrice;
CP_1
pagina 2 di 13 - con ordinanza del 22/05/2018, il Giudice dell'Esecuzione aveva rigettato la richiesta cautelare di sospensione dell'esecuzione avanzata dalla opponente, osservando che il mandato conferito alla , comunque non prodotto in atti, CP_3
l'autorizzava a riscuotere crediti e non ad operare transazioni;
che non esistevano elementi concordanti dai quali desumere che la avesse implicitamente Pt_1 ratificato l'accordo attraverso l'accettazione dei bonifici ricevuti e che, al contrario, l'ulteriore offerta di euro 50.000,00 fatta dalla opponente CP_1 confermava che la sua posizione non era stata affatto definita;
- avverso detto provvedimento la debitrice esecutata aveva promosso CP_1 reclamo ed il relativo giudizio, iscritto al n. 8326/2018 r.g., si era concluso con ordinanza depositata il 04/10/2018, con cui il Collegio, riformando il provvedimento gravato, aveva concesso la invocata sospensione della procedura esecutiva;
in particolare, il Tribunale affermava che dalla nota del CP_3
18/07/2016 prodotta in atti si evinceva la comune volontà delle parti di ricomprendere nell'accordo transattivo ambedue le posizioni debitorie e che, di contro, non vi era prova che il mandato della fosse stato invece limitato CP_3 alla sola transazione con la società ; CP_4
- non avendo il Tribunale di Bari, nel decidere il reclamo, assegnato alcun termine per l'introduzione del giudizio di merito, la riteneva di dover Pt_1 assumere siffatta iniziativa, al fine di far accertare l'inesistenza di una transazione con riferimento alla posizione debitoria della esecutata , nonché il CP_1 permanere dell'obbligazione di quest'ultima posta a fondamento dell'azione esecutiva dell'istituto di credito di cui alla procedura immobiliare n. 1078/2014
R.G.E. dinanzi al Tribunale di Bari, con il consequenziale diritto della di Pt_1 proseguire nella predetta azione esecutiva.
Alla luce di tali allegazioni in fatto, l'odierna attrice in riassunzione ha dunque convenuto in giudizio , con la richiesta di: “1) Controparte_1 dichiarare inesistente, invalida, inefficace e comunque non provata la transazione di cui alla comunicazione Cerved del 18 luglio 2016, ed in subordine annullarla per errore, dichiarando altresì l'inesistenza di qualsivoglia ratifica da parte dell'istante ai contenuti della stessa. 2) Subordinatamente alla conclusione di cui
pagina 3 di 13 al punto 1, nella non creduta ipotesi di riconoscimento di una qualche validità e/o efficacia del predetto atto di cui alla nota Cerved del 18 luglio 2016, dare atto della risoluzione del medesimo per mancata osservanza del termine essenziale del
30.10.2016. 3) Dichiarare pertanto sussistente e non estinto il credito della Pt_1 istante nei confronti della sig.ra di cui alla procedura Controparte_1 esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Bari n. rg es 1078/2014, riconoscendo il diritto della medesima Banca di proseguire nell'esecuzione predetta. 4) Disporre la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare
n.r.g.es. 1078/2014, anche in revoca occorrendo dell'ordinanza resa dal Tribunale di Bari in data 4.10.2018 di sospensione della predetta procedura 5) Condannare la sig.ra al pagamento delle spese processuali, anche delle Controparte_1 precedenti fasi, nonché alla restituzione delle spese processuali versate dalla
Banca giusta l'atto di precetto notificato per l'importo di euro 8.2010,18 dalla medesima sig.ra in forza della ordinanza resa sul reclamo dal Tribunale di CP_1
Bari in data 4 ottobre 2018”.
I.2. – Costituendosi in giudizio, ha contestato le Controparte_1 avverse argomentazioni e ha richiesto ”preliminarmente - accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'accordo transattivo del 18.07.2016 sottoscritto dalla
e dalla con la quale società CP_1 CP_4 Controparte_3 mandataria della Banca per la gestione ed il recupero del credito;
- accertare e dichiarare che, in virtù del suddetto accordo, le parti avevano definito sia la posizione debitoria della società che la esposizione personale della CP_4 sig.ra ; nel merito in conformità con quanto richiesto con l'atto di CP_1 opposizione all'esecuzione, del quale il presente giudizio costituisce naturale appendice, dichiarare che, a seguito dell'intervenuto adempimento della obbligazione sottostante, la procedura esecutiva n. 1078/14 r.g.e. promossa dalla
nei confronti della sig.ra va dichiarata Parte_1 CP_1 estinta con ogni conseguenziale provvedimento quanto alla sua cancellazione dal ruolo nonché alla cancellazione delle formalità in Conservatoria;
- previo integrale rigetto delle richieste tutte dalla stessa formulate, perché infondate in fatto ed in
pagina 4 di 13 diritto, condannare la al pagamento di spese e competenze del presente Pt_1 giudizio.”
I.3. – Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita esclusivamente per mezzo di prova documentali ed è infine pervenuta all'udienza del 02/07/2025, ove è stata riservata in decisone ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. (in forza dell'art. 7, co. 3, d.lgs. n. 164/2024).
II. – Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Come sopra esposto, il presente procedimento rappresenta il merito di una opposizione esecutiva introdotta dalla debitrice esecutata Controparte_1 con ricorso del 09/11/2017 proposto ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c.
Con l'ordinanza del 22/05/2018, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione e fissava il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri, se previsti, ridotti della metà.
Ora, è ben noto che le opposizioni esecutive abbiano struttura bifasica, nel senso di essere articolate in una prima fase, introdotta con ricorso e svolta nelle forme del rito camerale innanzi al giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente all'adozione di provvedimenti incidenti sul corso della procedura, ed in una seconda fase, meramente eventuale, da celebrarsi innanzi il giudice competente, secondo le modalità del processo ordinario di cognizione, avente ad oggetto il merito della lite.
La fase preliminare sommaria termina con l'ordinanza adottata dal giudice dell'esecuzione con la statuizione sulla domanda cautelare e l'assegnazione di un termine perentorio l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva
(v. ex multis Cass. Sez. III, Ordinanza, 17/07/2024, n. 19777; Sez. III, Sent.,
17/10/2019, n. 26285; Sez. III, sentenza n. 12055 del 29/05/2014; Sez. III,
Ordinanza, 02/03/2023, n. 6237).
Ciò posto, nel caso di specie, ragioni di ordine logico-giuridico impongono il preliminare vaglio della questione – rilevabile ex officio – della improcedibilità del giudizio di merito per tardività della sua introduzione.
pagina 5 di 13 Il presente giudizio di merito è stato infatti introdotto con atto di citazione notificato in data 04/04/2019 e, quindi, successivamente alla scadenza del termine perentorio fissato dal Giudice dell'Esecuzione.
Ed invero, come anticipato, con l'ordinanza pronunciata in data 22/05/2018, il Giudice dell'Esecuzione, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata da ha assegnato ai sensi Controparte_1 dell'art. 616 c.p.c. termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito.
Come emerge dagli atti, la comunicazione dell'ordinanza in esame è avvenuta in data 25/05/2018, sicché l'introduzione del giudizio di merito sarebbe dovuta avvenire entro il giorno 24/07/2018.
Nel caso in cui alla fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione segua, come nella fattispecie in esame, la tardiva introduzione della fase a cognizione piena, l'opposizione diventa improcedibile (Cass. 11/10/2018, n. 25170: “secondo la stessa costante giurisprudenza di questa Corte, sebbene il giudizio di opposizione debba ritenersi unico ed abbia inizio con il ricorso al giudice dell'esecuzione, l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito
a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione (si tratta di una situazione in cui sostanzialmente si determina
l'improseguibilità del giudizio a cognizione piena, ovvero, osservando il fenomeno sotto altra prospettiva, l'improponibilità della domanda di merito”).
Né può ritenersi che, nel caso di specie, la presentazione del reclamo abbia avuto l'effetto di sospendere automaticamente il termine fissato per l'introduzione del giudizio di merito.
Non può infatti trovare accoglimento nessuna interpretazione della norma sub art. 616 c.p.c., che induca una decorrenza del termine diversa da quella stabilita dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza resa sulla domanda di sospensione.
Sul punto, va considerato che l'art. 616 citato qualifica testualmente
“perentorio” il termine per la riassunzione della causa, che, per tale caratteristica, si sottrae a qualsiasi proroga (art. 153 comma I c.p.c.).
pagina 6 di 13 L'art. 624 comma II c.p.c., che prevede la possibilità di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione, non prevede alcuna decorrenza del termine diversa da quella stabilita dall'art. 616 c.p.c., né alcun differimento, per l'instaurazione del giudizio di merito.
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di opposizione all'esecuzione, il termine per l'iscrizione della causa a ruolo nella fase di merito previsto dall'art. 616 c.p.c. è espressamente definito perentorio, con le conseguenze che l'omesso rispetto dello stesso determina l'improcedibilità dell'opposizione” (Cass. n. 1058/2018).
Si tratta di orientamento che ha trovato anche ulteriore riscontro.
Anzitutto, la giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito che “Esiste un dibattito in dottrina in merito alla esistenza di una correlazione tra il procedimento di reclamo avverso il provvedimento che abbia concesso o negato la sospensione dell'esecuzione e il giudizio di merito e sulle varie, ipotizzabili ricadute di tale correlazione. Però, in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al g.e., all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno
e la parte è tenuto a rispettarlo a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo. Ne consegue che se, come nella specie, il termine perentorio per l'inizio di merito sia stato fissato dal g.e. a definizione della fase sommaria e l'opponente non lo ha rispettato l'opposizione proposta è inammissibile in quanto tardiva.” (cfr. Cass. civile sez. III, 05/05/2016, n.8957).
A tale interpretazione si è adeguata ampia giurisprudenza di merito (v. Trib.
Alessandria sez. I, 22/09/2020, n.521 “Per altro verso, però, anche la soluzione contraria appare ampiamente sostenibile, sia per le esigenze di celerità che caratterizzano le procedure esecutive, circostanza che suggerisce di far decorrere il termine per l'introduzione del giudizio di merito già dalla decisione del giudice dell'esecuzione, sia perché in astratto il reclamo riguarda solo la questione della sospensione della procedura esecutiva e il suo oggetto è quindi ben diverso da
pagina 7 di 13 quello del giudizio di merito, che invece ha un contenuto di accertamento, circostanza per la quale in generale si può ritenere che l'interesse delle parti ad introdurre la fase di merito prescinda dall'esito del reclamo. Allora appare decisiva la formulazione letterale degli artt. 616,618 co. 2 e 619 co. 3 c.p.c. che attribuiscono in modo inequivocabile il potere/dovere di fissare il termine per la riassunzione al GE, e quindi detto termine non può che decorrere dal suo provvedimento. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia di detto provvedimento, e quindi il termine decorre anche in pendenza del reclamo stesso.”; Trib. Nocera Inferiore sez. I, 23/02/2023, n.365; Trib. Rimini sez. I,
24/02/2023, n.160; Trib. Palermo sez. VI, 19/09/2024, (ud. 18/09/2024, dep.
19/09/2024), n.4499), anche espressasi in grado di appello (v. C. App. Catanzaro
n. 1368/2022 del 1/12/2022 per cui “La Corte è consapevole dell'esistenza, sia in dottrina che in giurisprudenza, di un serrato dibattito in merito alla correlazione tra il procedimento di reclamo avverso il provvedimento che abbia concesso o negato la sospensione dell'esecuzione e il giudizio di merito da opposizione e, quindi, sulle ipotizzabili ricadute di tale correlazione nell'ipotesi di omessa introduzione di quel giudizio. Tuttavia, ritiene la Corte -ribadendo il proprio orientamento- che la previsione dell'art. 616 c.p.c. (“il giudice dell'esecuzione fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito”) e la natura sostanzialmente cautelare (ed anticipatoria) dell'istanza di sospensione dell'esecuzione accessoria ad una opposizione ex artt. 615 e 619 c.p.c. determinino necessariamente la sua strumentalità rispetto ad una successiva pronuncia idonea al giudicato (in analogia a quanto disposto dall'art. 669 novies
c.p.c.), che accerti la fondatezza o meno di quella opposizione, in funzione della quale la sospensione è accordata o negata. Non a caso l'art. 624, co. 3, c.p.c. prevede che “nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche
d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo”: ciò in quanto il provvedimento di sospensione è di tale natura da richiedere necessariamente un esito ulteriore,
pagina 8 di 13 che tenda a stabilizzare la situazione e che, in via alternativa, va individuato nella sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ovvero nell'estinzione della procedura esecutiva. Da quanto detto deriva che l'ordinanza che ha concesso o negato la sospensione non determina l'interruzione del termine (perentorio) concesso dallo stesso giudice per introdurre il giudizio di merito, con la conseguenza che al mancato rispetto dello stesso termine consegue
l'improcedibilità del giudizio e la sua estinzione. Diversamente opinando, la sospensione concessa dal giudice dell'esecuzione o dal Collegio del reclamo senza introduzione del giudizio di merito determinerebbe una stasi della procedura esecutiva protratta sine die. Neppure può affermarsi che l'interesse all'introduzione del giudizio di merito sorgerebbe solo all'esito del reclamo, perché ciò svuoterebbe di significato l'espressa previsione normativa della concessione del termine per la sua proposizione. La correttezza dell'orientamento qui adottato trova ulteriore riscontro in quanto affermato da Cass. 5 maggio 2016, n. 8957, secondo cui “in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al g.e., all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuto a rispettarlo a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo. Ne consegue che se, come nella specie, il termine perentorio per l'inizio di merito sia stato fissato dal g.e. a definizione della fase sommaria e l'opponente non lo ha rispettato l'opposizione proposta è inammissibile in quanto tardiva”.”; e C. App. Genova n. 303/2025 del 10/3/2025
“La ratio del combinato disposto degli artt. 624- 669 terdecies c.p.c. è infatti quella di evitare che i tempi per l'introduzione del giudizio di cognizione endoesecutivo e la durata della parentesi cognitiva all'interno della procedura di espropriazione si dilatino eccessivamente e pertanto, ai fini dell'introduzione del giudizio di merito, i termini devono essere sempre quelli indicati nel provvedimento interdittale adottato ex artt. 615 e 616 c.p.c.. Rileva il Collegio che la Suprema Corte, con l'arresto sez. III n. 8957 del 5 maggio 2016, dato atto dell'esistenza, in dottrina e giurisprudenza, di un dibattito circa l'esistenza di una
pagina 9 di 13 correlazione tra il procedimento di reclamo avverso il provvedimento che abbia concesso o negato la sospensione dell'esecuzione e il giudizio di merito e sulle ipotizzabili ricadute di tale correlazione, ha statuito che, “in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al g.e., all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuto a rispettarlo a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo” e che, ove
l'opponente non rispetti tale termine perentorio, l'opposizione è inammissibile in quanto tardiva. Non constano altri precedenti di legittimità, ma l'autorevole interpretazione è supportata dalla lettera dell'art. 616 c.p.c., che definisce perentorio il termine fissato dal G.E. per l'introduzione del giudizio di merito e da quella dell'art. 669 terdecies stesso codice, che, al VI comma, prevede espressamente che il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo diversa disposizione del presidente del collegio investito del reclamo medesimo. La necessità che il giudizio di merito sia introdotto entro il termine fissato dal GE a prescindere dalla pendenza del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. è infine confermata anche dalla lettera del III comma dell'art. 624
c.p.c., secondo cui “Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche
d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.”. Sebbene la norma disciplini l'ipotesi in cui, nella fase cautelare, sia stata disposta la sospensione e l'ordinanza non sia stata reclamata o sia stata confermata in sede di reclamo (ovverosia l'ipotesi opposta rispetto a quella che ricorre nel caso di specie, in cui la sospensione è stata negata sia in prima battuta che in sede di reclamo), anch'essa ribadisce la perentorietà del termine assegnato ex art. 616 cpc per l'introduzione del giudizio di merito.”).
pagina 10 di 13 In sintesi, quindi, costituiscono insuperabili dati testuali quelli per cui è il giudice dell'esecuzione a fissare il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva (v. Cass. Sez. III, Ordinanza, 17/07/2024, n. 19777;
Sez. III, Sent., 17/10/2019, n. 26285; Sez. III, sentenza n. 12055 del
29/05/2014; Sez. III, Ordinanza, 02/03/2023, n. 6237), il termine assegnato decorre dalla formale comunicazione alle parti dell'ordinanza che definisce la fase
“cautelare” che si svolge dinanzi allo stesso (v. Cass. Sez. III, 17 /07/2024, n.
19777) ed ha natura perentoria.
Inoltre, ancora in forza di dati testuali, va notato che gli artt. 616 e 624
c.p.c. non prevedano la sospensione del decorso del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito in caso di proposizione del reclamo ex art. 669-terdecies e 624 c.p.c., né prevedono che sia il Tribunale in sede di reclamo ad assegnare un nuovo termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Assume rilievo dirimente la perentorietà del termine di cui trattasi, essendo noto che i termini perentori non sono modificabili, né nel senso dell'abbreviazione che della proroga, da parte del giudice, neppure se le parti siano d'accordo.
La perentorietà del termine assegnato dal giudice impedisce, quindi, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., che lo stesso possa essere prorogato o concesso nuovamente, salva la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, nemmeno richiesta nel caso di specie.
Non si ignora che tale conclusione impone di instaurare il giudizio di merito anche alla parte che - ove risultasse poi vincitrice in sede di reclamo - non avrebbe più interesse a coltivare il giudizio di merito;
tuttavia, va considerato che l'effetto estintivo previsto dall'art. 624, terzo comma, c.p.c., si verifica (cfr. Cass.
7043/2017) non solo in caso di mancata o tardiva introduzione o riassunzione della fase di merito del giudizio di opposizione, ma anche nel caso in cui detto giudizio di merito si estingua successivamente (tipicamente, per inattività delle parti); ciò vuol dire che la parte che si sia trovata “costretta” ad instaurare il giudizio merito, qualora non avesse più interesse proseguire il giudizio – perché risultata vittoriosa in sede di reclamo - ben potrebbe assumere un atteggiamento meramente passivo nella fase di merito, il cui l'onere sostanziale ricadrebbe,
pagina 11 di 13 pertanto, sulla parte interessata a sovvertire gli assetti scaturiti del provvedimento collegiale.
Deve invero ribadirsi che l'oggetto del procedimento incidentale di reclamo
– afferente alla decisione del G.E. di sospendere o meno la procedura esecutiva –
è ben diverso da quello del giudizio di merito, che invece ha un contenuto di accertamento, circostanza per la quale in generale si può ritenere che l'interesse delle parti ad introdurre la fase di merito prescinda dall'esito del reclamo
(nascendo, invece, con la proposizione dell'opposizione esecutiva, destinata a sempre concludersi, nella sua fase sommaria, con un provvedimento caducabile)
e che, qualora il termine per introdurre il giudizio di merito sia stato fissato dal
G.E. all'esito della fase sommaria, la parte è tenuto a rispettarlo a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo e che, ove tale termine perentorio non sia rispettato, il giudizio di merito sia improseguibile in quanto tardivamente instaurato.
Infine, occorre osservare che tale apparente distonia appare coerente con l'intenzione del legislatore di fare in modo che le opposizioni esecutive e gli incidenti di esecuzione che esse provocano giungano ad una rapida definizione, come confermato dalla circostanza che alle opposizioni esecutive non si applica la sospensione feriale dei termini.
Conclusivamente, va affermato che il termine perentorio fissato dal G.E. per l'instaurazione del giudizio di merito decorre dal provvedimento dallo stesso emesso, restando irrilevante la proposizione del reclamo al Collegio e gli esiti dello stesso;
pertanto, poiché nel caso di specie il giudizio di merito è stato introdotto oltre il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione, ne va dichiarata l'inammissibilità, con assorbimento delle questioni di merito contenute nell'atto introduttivo.
Infine, non è superfluo evidenziare che la inosservanza del termine perentorio fissato dal G.E. ex art. 616 c.p.c. costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configurando il relativo rilievo officioso quello
"sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del pagina 12 di 13 contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di ammissibilità della domanda, che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. 21/07/2016, n. 15019).
III. – La circostanza per cui l'esito del giudizio è dipeso dal rilievo officioso di una questione squisitamente in rito giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 5301/2019, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione iscritta al n. 1078/2014 R.G.E.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bari, 30 settembre 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5301/2019 promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv.
[...]
Chiarelli Gianfranco, giusta procura in atti;
creditrice opposta/attrice in riassunzione contro
, con il patrocinio degli Avv.ti Preite Antonello e Roca Controparte_1
Luigi, giusta procura in atti;
debitrice opponente/convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 13 I.1. - Con atto di citazione notificato il 04/04/2019, la Pt_1 [...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo la ha Parte_1 Pt_1 instaurato il presente giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione immobiliare iscritta dinanzi al Tribunale di Bari al n. RGE 1078/2014 e instaurata dall'odierna parte attrice nei confronti di sulla base di un Controparte_1 contratto di mutuo fondiario dell'importo di euro 72.314,42.
In dettaglio, parte attrice in riassunzione ha dedotto che:
- con ricorso del 9/11/2017, la debitrice esecutata aveva chiesto che, CP_1 previa sospensione della stessa, la procedura esecutiva in questione fosse dichiarata inefficace e quindi estinta per intervenuto adempimento della obbligazione sottostante;
in particolare, a sostegno delle proprie doglianze, la opponente aveva sostenuto che l'adempimento si era perfezionato con il versamento da parte di entrambi i condebitori, ovvero la medesima e la CP_1
Top società della quale la medesima era amministratrice, della somma CP_2 complessiva di euro 400.000,00, concordata con la Controparte_3 società mandataria della per la Parte_1 gestione ed il recupero dei crediti in parola;
- costituendosi nella fase sommaria dell'opposizione esecutiva, la aveva Pt_1 controdedotto che l'intervenuto adempimento aveva riguardato soltanto la posizione della società della quale l'esecutata era Controparte_4 CP_1 amministratrice, e non anche la posizione personale della medesima, atteso che la non era in possesso di un mandato a transigere anche per quest'ultima CP_3
(“risultando pertanto del tutto inesistente e comunque inefficace quanto contenuto nella comunicazione del 18.07.2016”); CP_3
- a dimostrazione di ciò, la aveva addotto, in primo luogo, che la debitrice Pt_1
era a conoscenza della situazione debitoria personale, atteso che, nel CP_1 timore di perdere l'immobile, aveva offerto alla creditrice (con e-mail del
06/10/2017) la somma di euro 50.000,00 a definizione della posizione debitoria;
in secondo luogo, il mancato rilascio da parte della di alcun atto di Pt_1 quietanza;
infine, la mancata rinuncia della BANCA alla procedura esecutiva promossa nei confronti della debitrice;
CP_1
pagina 2 di 13 - con ordinanza del 22/05/2018, il Giudice dell'Esecuzione aveva rigettato la richiesta cautelare di sospensione dell'esecuzione avanzata dalla opponente, osservando che il mandato conferito alla , comunque non prodotto in atti, CP_3
l'autorizzava a riscuotere crediti e non ad operare transazioni;
che non esistevano elementi concordanti dai quali desumere che la avesse implicitamente Pt_1 ratificato l'accordo attraverso l'accettazione dei bonifici ricevuti e che, al contrario, l'ulteriore offerta di euro 50.000,00 fatta dalla opponente CP_1 confermava che la sua posizione non era stata affatto definita;
- avverso detto provvedimento la debitrice esecutata aveva promosso CP_1 reclamo ed il relativo giudizio, iscritto al n. 8326/2018 r.g., si era concluso con ordinanza depositata il 04/10/2018, con cui il Collegio, riformando il provvedimento gravato, aveva concesso la invocata sospensione della procedura esecutiva;
in particolare, il Tribunale affermava che dalla nota del CP_3
18/07/2016 prodotta in atti si evinceva la comune volontà delle parti di ricomprendere nell'accordo transattivo ambedue le posizioni debitorie e che, di contro, non vi era prova che il mandato della fosse stato invece limitato CP_3 alla sola transazione con la società ; CP_4
- non avendo il Tribunale di Bari, nel decidere il reclamo, assegnato alcun termine per l'introduzione del giudizio di merito, la riteneva di dover Pt_1 assumere siffatta iniziativa, al fine di far accertare l'inesistenza di una transazione con riferimento alla posizione debitoria della esecutata , nonché il CP_1 permanere dell'obbligazione di quest'ultima posta a fondamento dell'azione esecutiva dell'istituto di credito di cui alla procedura immobiliare n. 1078/2014
R.G.E. dinanzi al Tribunale di Bari, con il consequenziale diritto della di Pt_1 proseguire nella predetta azione esecutiva.
Alla luce di tali allegazioni in fatto, l'odierna attrice in riassunzione ha dunque convenuto in giudizio , con la richiesta di: “1) Controparte_1 dichiarare inesistente, invalida, inefficace e comunque non provata la transazione di cui alla comunicazione Cerved del 18 luglio 2016, ed in subordine annullarla per errore, dichiarando altresì l'inesistenza di qualsivoglia ratifica da parte dell'istante ai contenuti della stessa. 2) Subordinatamente alla conclusione di cui
pagina 3 di 13 al punto 1, nella non creduta ipotesi di riconoscimento di una qualche validità e/o efficacia del predetto atto di cui alla nota Cerved del 18 luglio 2016, dare atto della risoluzione del medesimo per mancata osservanza del termine essenziale del
30.10.2016. 3) Dichiarare pertanto sussistente e non estinto il credito della Pt_1 istante nei confronti della sig.ra di cui alla procedura Controparte_1 esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Bari n. rg es 1078/2014, riconoscendo il diritto della medesima Banca di proseguire nell'esecuzione predetta. 4) Disporre la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare
n.r.g.es. 1078/2014, anche in revoca occorrendo dell'ordinanza resa dal Tribunale di Bari in data 4.10.2018 di sospensione della predetta procedura 5) Condannare la sig.ra al pagamento delle spese processuali, anche delle Controparte_1 precedenti fasi, nonché alla restituzione delle spese processuali versate dalla
Banca giusta l'atto di precetto notificato per l'importo di euro 8.2010,18 dalla medesima sig.ra in forza della ordinanza resa sul reclamo dal Tribunale di CP_1
Bari in data 4 ottobre 2018”.
I.2. – Costituendosi in giudizio, ha contestato le Controparte_1 avverse argomentazioni e ha richiesto ”preliminarmente - accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'accordo transattivo del 18.07.2016 sottoscritto dalla
e dalla con la quale società CP_1 CP_4 Controparte_3 mandataria della Banca per la gestione ed il recupero del credito;
- accertare e dichiarare che, in virtù del suddetto accordo, le parti avevano definito sia la posizione debitoria della società che la esposizione personale della CP_4 sig.ra ; nel merito in conformità con quanto richiesto con l'atto di CP_1 opposizione all'esecuzione, del quale il presente giudizio costituisce naturale appendice, dichiarare che, a seguito dell'intervenuto adempimento della obbligazione sottostante, la procedura esecutiva n. 1078/14 r.g.e. promossa dalla
nei confronti della sig.ra va dichiarata Parte_1 CP_1 estinta con ogni conseguenziale provvedimento quanto alla sua cancellazione dal ruolo nonché alla cancellazione delle formalità in Conservatoria;
- previo integrale rigetto delle richieste tutte dalla stessa formulate, perché infondate in fatto ed in
pagina 4 di 13 diritto, condannare la al pagamento di spese e competenze del presente Pt_1 giudizio.”
I.3. – Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita esclusivamente per mezzo di prova documentali ed è infine pervenuta all'udienza del 02/07/2025, ove è stata riservata in decisone ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. (in forza dell'art. 7, co. 3, d.lgs. n. 164/2024).
II. – Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Come sopra esposto, il presente procedimento rappresenta il merito di una opposizione esecutiva introdotta dalla debitrice esecutata Controparte_1 con ricorso del 09/11/2017 proposto ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c.
Con l'ordinanza del 22/05/2018, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione e fissava il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri, se previsti, ridotti della metà.
Ora, è ben noto che le opposizioni esecutive abbiano struttura bifasica, nel senso di essere articolate in una prima fase, introdotta con ricorso e svolta nelle forme del rito camerale innanzi al giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente all'adozione di provvedimenti incidenti sul corso della procedura, ed in una seconda fase, meramente eventuale, da celebrarsi innanzi il giudice competente, secondo le modalità del processo ordinario di cognizione, avente ad oggetto il merito della lite.
La fase preliminare sommaria termina con l'ordinanza adottata dal giudice dell'esecuzione con la statuizione sulla domanda cautelare e l'assegnazione di un termine perentorio l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva
(v. ex multis Cass. Sez. III, Ordinanza, 17/07/2024, n. 19777; Sez. III, Sent.,
17/10/2019, n. 26285; Sez. III, sentenza n. 12055 del 29/05/2014; Sez. III,
Ordinanza, 02/03/2023, n. 6237).
Ciò posto, nel caso di specie, ragioni di ordine logico-giuridico impongono il preliminare vaglio della questione – rilevabile ex officio – della improcedibilità del giudizio di merito per tardività della sua introduzione.
pagina 5 di 13 Il presente giudizio di merito è stato infatti introdotto con atto di citazione notificato in data 04/04/2019 e, quindi, successivamente alla scadenza del termine perentorio fissato dal Giudice dell'Esecuzione.
Ed invero, come anticipato, con l'ordinanza pronunciata in data 22/05/2018, il Giudice dell'Esecuzione, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata da ha assegnato ai sensi Controparte_1 dell'art. 616 c.p.c. termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito.
Come emerge dagli atti, la comunicazione dell'ordinanza in esame è avvenuta in data 25/05/2018, sicché l'introduzione del giudizio di merito sarebbe dovuta avvenire entro il giorno 24/07/2018.
Nel caso in cui alla fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione segua, come nella fattispecie in esame, la tardiva introduzione della fase a cognizione piena, l'opposizione diventa improcedibile (Cass. 11/10/2018, n. 25170: “secondo la stessa costante giurisprudenza di questa Corte, sebbene il giudizio di opposizione debba ritenersi unico ed abbia inizio con il ricorso al giudice dell'esecuzione, l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito
a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione (si tratta di una situazione in cui sostanzialmente si determina
l'improseguibilità del giudizio a cognizione piena, ovvero, osservando il fenomeno sotto altra prospettiva, l'improponibilità della domanda di merito”).
Né può ritenersi che, nel caso di specie, la presentazione del reclamo abbia avuto l'effetto di sospendere automaticamente il termine fissato per l'introduzione del giudizio di merito.
Non può infatti trovare accoglimento nessuna interpretazione della norma sub art. 616 c.p.c., che induca una decorrenza del termine diversa da quella stabilita dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza resa sulla domanda di sospensione.
Sul punto, va considerato che l'art. 616 citato qualifica testualmente
“perentorio” il termine per la riassunzione della causa, che, per tale caratteristica, si sottrae a qualsiasi proroga (art. 153 comma I c.p.c.).
pagina 6 di 13 L'art. 624 comma II c.p.c., che prevede la possibilità di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione, non prevede alcuna decorrenza del termine diversa da quella stabilita dall'art. 616 c.p.c., né alcun differimento, per l'instaurazione del giudizio di merito.
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di opposizione all'esecuzione, il termine per l'iscrizione della causa a ruolo nella fase di merito previsto dall'art. 616 c.p.c. è espressamente definito perentorio, con le conseguenze che l'omesso rispetto dello stesso determina l'improcedibilità dell'opposizione” (Cass. n. 1058/2018).
Si tratta di orientamento che ha trovato anche ulteriore riscontro.
Anzitutto, la giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito che “Esiste un dibattito in dottrina in merito alla esistenza di una correlazione tra il procedimento di reclamo avverso il provvedimento che abbia concesso o negato la sospensione dell'esecuzione e il giudizio di merito e sulle varie, ipotizzabili ricadute di tale correlazione. Però, in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al g.e., all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno
e la parte è tenuto a rispettarlo a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo. Ne consegue che se, come nella specie, il termine perentorio per l'inizio di merito sia stato fissato dal g.e. a definizione della fase sommaria e l'opponente non lo ha rispettato l'opposizione proposta è inammissibile in quanto tardiva.” (cfr. Cass. civile sez. III, 05/05/2016, n.8957).
A tale interpretazione si è adeguata ampia giurisprudenza di merito (v. Trib.
Alessandria sez. I, 22/09/2020, n.521 “Per altro verso, però, anche la soluzione contraria appare ampiamente sostenibile, sia per le esigenze di celerità che caratterizzano le procedure esecutive, circostanza che suggerisce di far decorrere il termine per l'introduzione del giudizio di merito già dalla decisione del giudice dell'esecuzione, sia perché in astratto il reclamo riguarda solo la questione della sospensione della procedura esecutiva e il suo oggetto è quindi ben diverso da
pagina 7 di 13 quello del giudizio di merito, che invece ha un contenuto di accertamento, circostanza per la quale in generale si può ritenere che l'interesse delle parti ad introdurre la fase di merito prescinda dall'esito del reclamo. Allora appare decisiva la formulazione letterale degli artt. 616,618 co. 2 e 619 co. 3 c.p.c. che attribuiscono in modo inequivocabile il potere/dovere di fissare il termine per la riassunzione al GE, e quindi detto termine non può che decorrere dal suo provvedimento. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia di detto provvedimento, e quindi il termine decorre anche in pendenza del reclamo stesso.”; Trib. Nocera Inferiore sez. I, 23/02/2023, n.365; Trib. Rimini sez. I,
24/02/2023, n.160; Trib. Palermo sez. VI, 19/09/2024, (ud. 18/09/2024, dep.
19/09/2024), n.4499), anche espressasi in grado di appello (v. C. App. Catanzaro
n. 1368/2022 del 1/12/2022 per cui “La Corte è consapevole dell'esistenza, sia in dottrina che in giurisprudenza, di un serrato dibattito in merito alla correlazione tra il procedimento di reclamo avverso il provvedimento che abbia concesso o negato la sospensione dell'esecuzione e il giudizio di merito da opposizione e, quindi, sulle ipotizzabili ricadute di tale correlazione nell'ipotesi di omessa introduzione di quel giudizio. Tuttavia, ritiene la Corte -ribadendo il proprio orientamento- che la previsione dell'art. 616 c.p.c. (“il giudice dell'esecuzione fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito”) e la natura sostanzialmente cautelare (ed anticipatoria) dell'istanza di sospensione dell'esecuzione accessoria ad una opposizione ex artt. 615 e 619 c.p.c. determinino necessariamente la sua strumentalità rispetto ad una successiva pronuncia idonea al giudicato (in analogia a quanto disposto dall'art. 669 novies
c.p.c.), che accerti la fondatezza o meno di quella opposizione, in funzione della quale la sospensione è accordata o negata. Non a caso l'art. 624, co. 3, c.p.c. prevede che “nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche
d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo”: ciò in quanto il provvedimento di sospensione è di tale natura da richiedere necessariamente un esito ulteriore,
pagina 8 di 13 che tenda a stabilizzare la situazione e che, in via alternativa, va individuato nella sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ovvero nell'estinzione della procedura esecutiva. Da quanto detto deriva che l'ordinanza che ha concesso o negato la sospensione non determina l'interruzione del termine (perentorio) concesso dallo stesso giudice per introdurre il giudizio di merito, con la conseguenza che al mancato rispetto dello stesso termine consegue
l'improcedibilità del giudizio e la sua estinzione. Diversamente opinando, la sospensione concessa dal giudice dell'esecuzione o dal Collegio del reclamo senza introduzione del giudizio di merito determinerebbe una stasi della procedura esecutiva protratta sine die. Neppure può affermarsi che l'interesse all'introduzione del giudizio di merito sorgerebbe solo all'esito del reclamo, perché ciò svuoterebbe di significato l'espressa previsione normativa della concessione del termine per la sua proposizione. La correttezza dell'orientamento qui adottato trova ulteriore riscontro in quanto affermato da Cass. 5 maggio 2016, n. 8957, secondo cui “in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al g.e., all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuto a rispettarlo a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo. Ne consegue che se, come nella specie, il termine perentorio per l'inizio di merito sia stato fissato dal g.e. a definizione della fase sommaria e l'opponente non lo ha rispettato l'opposizione proposta è inammissibile in quanto tardiva”.”; e C. App. Genova n. 303/2025 del 10/3/2025
“La ratio del combinato disposto degli artt. 624- 669 terdecies c.p.c. è infatti quella di evitare che i tempi per l'introduzione del giudizio di cognizione endoesecutivo e la durata della parentesi cognitiva all'interno della procedura di espropriazione si dilatino eccessivamente e pertanto, ai fini dell'introduzione del giudizio di merito, i termini devono essere sempre quelli indicati nel provvedimento interdittale adottato ex artt. 615 e 616 c.p.c.. Rileva il Collegio che la Suprema Corte, con l'arresto sez. III n. 8957 del 5 maggio 2016, dato atto dell'esistenza, in dottrina e giurisprudenza, di un dibattito circa l'esistenza di una
pagina 9 di 13 correlazione tra il procedimento di reclamo avverso il provvedimento che abbia concesso o negato la sospensione dell'esecuzione e il giudizio di merito e sulle ipotizzabili ricadute di tale correlazione, ha statuito che, “in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al g.e., all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuto a rispettarlo a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo” e che, ove
l'opponente non rispetti tale termine perentorio, l'opposizione è inammissibile in quanto tardiva. Non constano altri precedenti di legittimità, ma l'autorevole interpretazione è supportata dalla lettera dell'art. 616 c.p.c., che definisce perentorio il termine fissato dal G.E. per l'introduzione del giudizio di merito e da quella dell'art. 669 terdecies stesso codice, che, al VI comma, prevede espressamente che il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo diversa disposizione del presidente del collegio investito del reclamo medesimo. La necessità che il giudizio di merito sia introdotto entro il termine fissato dal GE a prescindere dalla pendenza del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. è infine confermata anche dalla lettera del III comma dell'art. 624
c.p.c., secondo cui “Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche
d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.”. Sebbene la norma disciplini l'ipotesi in cui, nella fase cautelare, sia stata disposta la sospensione e l'ordinanza non sia stata reclamata o sia stata confermata in sede di reclamo (ovverosia l'ipotesi opposta rispetto a quella che ricorre nel caso di specie, in cui la sospensione è stata negata sia in prima battuta che in sede di reclamo), anch'essa ribadisce la perentorietà del termine assegnato ex art. 616 cpc per l'introduzione del giudizio di merito.”).
pagina 10 di 13 In sintesi, quindi, costituiscono insuperabili dati testuali quelli per cui è il giudice dell'esecuzione a fissare il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva (v. Cass. Sez. III, Ordinanza, 17/07/2024, n. 19777;
Sez. III, Sent., 17/10/2019, n. 26285; Sez. III, sentenza n. 12055 del
29/05/2014; Sez. III, Ordinanza, 02/03/2023, n. 6237), il termine assegnato decorre dalla formale comunicazione alle parti dell'ordinanza che definisce la fase
“cautelare” che si svolge dinanzi allo stesso (v. Cass. Sez. III, 17 /07/2024, n.
19777) ed ha natura perentoria.
Inoltre, ancora in forza di dati testuali, va notato che gli artt. 616 e 624
c.p.c. non prevedano la sospensione del decorso del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito in caso di proposizione del reclamo ex art. 669-terdecies e 624 c.p.c., né prevedono che sia il Tribunale in sede di reclamo ad assegnare un nuovo termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Assume rilievo dirimente la perentorietà del termine di cui trattasi, essendo noto che i termini perentori non sono modificabili, né nel senso dell'abbreviazione che della proroga, da parte del giudice, neppure se le parti siano d'accordo.
La perentorietà del termine assegnato dal giudice impedisce, quindi, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., che lo stesso possa essere prorogato o concesso nuovamente, salva la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, nemmeno richiesta nel caso di specie.
Non si ignora che tale conclusione impone di instaurare il giudizio di merito anche alla parte che - ove risultasse poi vincitrice in sede di reclamo - non avrebbe più interesse a coltivare il giudizio di merito;
tuttavia, va considerato che l'effetto estintivo previsto dall'art. 624, terzo comma, c.p.c., si verifica (cfr. Cass.
7043/2017) non solo in caso di mancata o tardiva introduzione o riassunzione della fase di merito del giudizio di opposizione, ma anche nel caso in cui detto giudizio di merito si estingua successivamente (tipicamente, per inattività delle parti); ciò vuol dire che la parte che si sia trovata “costretta” ad instaurare il giudizio merito, qualora non avesse più interesse proseguire il giudizio – perché risultata vittoriosa in sede di reclamo - ben potrebbe assumere un atteggiamento meramente passivo nella fase di merito, il cui l'onere sostanziale ricadrebbe,
pagina 11 di 13 pertanto, sulla parte interessata a sovvertire gli assetti scaturiti del provvedimento collegiale.
Deve invero ribadirsi che l'oggetto del procedimento incidentale di reclamo
– afferente alla decisione del G.E. di sospendere o meno la procedura esecutiva –
è ben diverso da quello del giudizio di merito, che invece ha un contenuto di accertamento, circostanza per la quale in generale si può ritenere che l'interesse delle parti ad introdurre la fase di merito prescinda dall'esito del reclamo
(nascendo, invece, con la proposizione dell'opposizione esecutiva, destinata a sempre concludersi, nella sua fase sommaria, con un provvedimento caducabile)
e che, qualora il termine per introdurre il giudizio di merito sia stato fissato dal
G.E. all'esito della fase sommaria, la parte è tenuto a rispettarlo a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo e che, ove tale termine perentorio non sia rispettato, il giudizio di merito sia improseguibile in quanto tardivamente instaurato.
Infine, occorre osservare che tale apparente distonia appare coerente con l'intenzione del legislatore di fare in modo che le opposizioni esecutive e gli incidenti di esecuzione che esse provocano giungano ad una rapida definizione, come confermato dalla circostanza che alle opposizioni esecutive non si applica la sospensione feriale dei termini.
Conclusivamente, va affermato che il termine perentorio fissato dal G.E. per l'instaurazione del giudizio di merito decorre dal provvedimento dallo stesso emesso, restando irrilevante la proposizione del reclamo al Collegio e gli esiti dello stesso;
pertanto, poiché nel caso di specie il giudizio di merito è stato introdotto oltre il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione, ne va dichiarata l'inammissibilità, con assorbimento delle questioni di merito contenute nell'atto introduttivo.
Infine, non è superfluo evidenziare che la inosservanza del termine perentorio fissato dal G.E. ex art. 616 c.p.c. costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configurando il relativo rilievo officioso quello
"sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del pagina 12 di 13 contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di ammissibilità della domanda, che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. 21/07/2016, n. 15019).
III. – La circostanza per cui l'esito del giudizio è dipeso dal rilievo officioso di una questione squisitamente in rito giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 5301/2019, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione iscritta al n. 1078/2014 R.G.E.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bari, 30 settembre 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 13 di 13