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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Allegra Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 487/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Castiglione n. 89, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana Petrella del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna al viale XII Giugno n. 7;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] in data [...] ed ivi residente in [...]7, rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Moscato del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Val d'Aposa n. 13;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 813/2024 del 14.02.2024, pubblicata il
13.03.2024, del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 5 dicembre 2024 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante
[...] così concludeva: “L'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione Pt_1
reietta, Voglia: - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza 813/2024 del Tribunale di Bologna del 14 febbraio 2024 resa nel procedimento R.G. 13415/2023, notificata in data 13 marzo
2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c.; - in via di merito riformare la sentenza 813/2024 del
Tribunale di Bologna del 14 febbraio 2024 resa nel procedimento RG. 13415/2023, notificata in data 13 marzo 2024 e dichiarare le parti economicamente indipendenti e, per l'effetto, nulla disporre a titolo di assegno divorzile;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”,
l'appellata concludeva domandando: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni Parte_2
contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi tutti di cui in narrativa: In via principale di rito - dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in primo grado, avendo esso ad oggetto una circostanza niente affatto “nuova” e che poteva essere dedotta nel giudizio divorzile con la impugnazione della sentenza del Tribunale di Bologna;
- ovvero dichiarare la improcedibilità dell'appello per il mancato rispetto dei termini della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza. In via subordinata di merito - nel denegato e deprecato caso in cui si dovessero rigettare le domande principali di cui sopra, rigettare il reclamo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza appellata. In ogni caso - condannare il ricorrente al rimborso delle spese e competenze legali tutte del gravame, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 18.10.2023 dinanzi al Tribunale di Bologna, il SI. premesso Parte_1
di avere contratto matrimonio con il 25 marzo 2001, di avere divorziato dalla stessa in data Parte_2
02.11.2021 con sentenza non definitiva del Tribunale di Bologna n. 2551/2021, che con pronuncia definitiva n. 471/2023 del 3 marzo 2023 era posto a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie assegno divorzile dell'importo di euro 400 mensili, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat, assegno giustificato “sotto il profilo assistenziale, in forza del principio di solidarietà postconiugale….che impone alla parte più abbiente di sostenere quella economicamente debole…”, dal risultare l'impossibilità di reperire un impiego non dipendente dalla volontà della e dall'essere la sua situazione economica non Pt_2 suscettibile di cambiamenti migliorativi, che l'ex moglie, già prima della pubblicazione della sentenza di
2 divorzio, aveva iniziato a svolgere, come accertato da società di investigazione e come di fatto “confessato” dalla stessa in comunicazione mail al proprio legale, attività lavorativa consistente nella creazione di borse che venivano vendute sia nel corso di riunioni in abitazioni private, sia in mercatini di hobbisti, tutto ciò premesso, chiedeva revocarsi l'obbligo posto a suo carico di versare alla ex moglie assegno divorzile, con vittoria di spese di lite. Si costituiva tardivamente la SI.ra , facendo rilevare in via preliminare che la Parte_2
raccomandata ex art. 140 c.p.c. della prima notifica non era stata ritirata in quanto l'avviso di giacenza lasciato dalle Poste nella buchetta delle lettere della convenuta riportava nell'indicazione del destinatario una via errata. Nel merito contestava decisamente le avverse allegazioni in quanto del tutto sfornite di supporto probatorio;
l'hobby di confezionare borse le era stato consigliato dai medici e specialisti che la seguono nel percorso terapeutico per curare le patologie da cui è affetta e che hanno determinato la sua inidoneità assoluta al servizio presso l'amministrazione pubblica e il suo pensionamento anticipato, in relazione a tale hobby la convenuta non solo non trae alcun reddito, ma anzi sostiene spese per l'acquisto del materiale e del piccolo gazebo espositivo. chiedeva quindi rigettarsi il ricorso per la Parte_2
modifica delle condizioni di divorzio, con condanna del SI. al rimborso delle spese di lite. Pt_1
All'udienza dell'8 febbraio 2024, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle domande ed eccezioni ivi avanzate e il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini, avendovi le parti rinunciato.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 813/2024 del 13.03.2024, ritenuta la regolarità della notifica alla SI.ra
, rigettava il ricorso proposto da e lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore Pt_2 Parte_1
di quantificandole in euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge. Il Tribunale poneva a fondamento Parte_2 della decisione l'insussistenza di fattori sopravvenuti rispetto alla sentenza di divorzio, l'attività che il ricorrente qualificava come lavorativa consiste nella creazione di borse vendute essenzialmente in mercatini, si trattava dunque di attività marginale, riconducibile ad un mero hobby, non capace di incidere sulle valutazioni di disparità economica tra i coniugi che avevano condotto al riconoscimento di un assegno divorzile. Il giudice del divorzio aveva attribuito alla SI.ra un assegno divorzile anche in presenza di Pt_2
un certo reddito (pensione Inps pari nel 2021 ad euro 9.602 e percezione di Tfr), decurtato dalle spese abitative,
e in considerazione delle notevolmente maggiori disponibilità economiche dell'ex coniuge.
2.- Con appello depositato in data 27.03.2024, il SI. ha impugnato detta sentenza chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, in quanto ingiusta e non sorretta da argomentazioni esaustive e logiche. L'appellante si duole in primo luogo della violazione e falsa applicazione dell'art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c. e della contraddittorietà della motivazione resa sul punto dal Giudice di primo grado, a causa dell'erronea valutazione delle risultanze probatorie. La causa davanti al Tribunale di Bologna veniva infatti istruita con le denunce dei redditi dell'ultimo triennio di entrambe le parti e con gli estratti conto del solo SI. degli ultimi tre Pt_1
anni, avendo la SI.ra prodotto unicamente la giacenza media del proprio conto corrente relativa Pt_2
3 all'anno 2023, con ciò disattendendo il chiaro disposto della sopra richiamata disposizione. Nonostante le richieste e sollecitazioni del ricorrente al riguardo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di tale inerzia, anzi affermando che la convenuta “non ha mezzi sufficienti neppure per le primarie necessità”.
Con il secondo motivo di appello, lamenta l'erroneità del ragionamento seguito dal giudice Parte_1 dell'impugnata sentenza laddove assume che l'appellata “non lavora a causa delle proprie condizioni di salute”
e che “vista la sua età e le sue condizioni fisiche non può cercare un lavoro”; tali affermazioni, ad avviso dell'appellante, sono sprovviste di alcun appiglio probatorio e anzi risultano confliggenti con la documentazione medica versata in atti dalla controparte. La SI.ra risulta avere infatti una invalidità Pt_2
civile pari al 75%, percentuale, questa, generica, o comunque non tale da precludere alla convenuta di svolgere una qualche attività lavorativa, anche eventualmente tramite un collocamento nelle liste differenziate.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, Parte_1
di:
- in via preliminare, sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza n. 813/2024 del Tribunale di Bologna;
- nel merito, dichiarare le parti economicamente indipendenti e nulla disporre a titolo di assegno divorzile;
- con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 10.09.2024, si è costituita la SI.ra , eccependo Parte_2 preliminarmente l'improcedibilità dell'avverso appello per non essere stato rispettato il termine di cui all'art. 473-bis.31 c.p.c., posto che il gravame era notificato all'appellata il 30.07.2024 e l'udienza di comparizione era fissata per il 10.10.2024, nonché la sua inammissibilità per essere basato su circostanze già note all'appellante prima dell'emissione della sentenza di divorzio, secondo la ricostruzione dello stesso, con la logica conseguenza che il SI. avrebbe dovuto tutt'al più proporre appello avverso tale pronuncia e Pt_1
non instaurare procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio. Nel merito, domanda Parte_2 respingersi l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto. Dopo avere ribadito di essere stata licenziata dal suo lavoro poiché “non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio”, rileva, quanto all'hobby di confezionare borse, che tale attività le è stata consigliata proprio dai medici e psichiatri presso i quali è in cura ai fini terapeutici e che da tale hobby non ricava alcun reddito. L'appellata quindi, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, domanda alla Corte di:
- in via principale di rito, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avendo esso ad oggetto una circostanza non nuova e che doveva essere dedotta nel giudizio divorzile con la impugnazione della sentenza di divorzio;
- sempre in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità dell'appello per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 473-bis.31 c.p.c.;
- nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato, con conferma della sentenza appellata;
In ogni caso, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di giudizio.
4 4.- All'udienza del 29.10.2024, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, il difensore dell'appellata ha inoltre insistito per l'eccezione relativa alla violazione del termine ordinario per comparire e la Corte ha quindi rinviato ad altra udienza per la discussione. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 5 dicembre 2024, le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti e hanno insistito per l'accoglimento delle domande ivi avanzate, il difensore dell'appellante ha insistito per la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e affinché sia disposta un'indagine della Polizia Tributaria, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, reputa la Corte che le istanze istruttorie proposte dall'appellante in udienza non meritino accoglimento, risultando superflue ai fini del decidere, tenuto conto della documentazione tutta versata in atti.
Passando ora al merito, ritiene la Corte che il primo e secondo motivo di appello possano essere esaminati insieme, afferendo in buona sostanza alla situazione economica della parte appellata. Quanto alla eccepita violazione del disposto di cui all'art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c. e a prescindere da ogni più approfondita considerazione in ordine alla effettiva indispensabilità ai fini della decisione degli estratti conto dell'ultimo triennio di , non può non rilevarsi come la stessa in data 28.10.2024 abbia depositato tali Parte_2 documenti, dall'analisi dei quali nessun significativo dato può desumersi;
nell'estratto conto non risultano infatti particolari voci non giustificate o accrediti di non trascurabile importo eventualmente riferibili ad attività non dichiarate. Per quanto attiene poi allo svolgimento di attività lavorativa da parte della SI.ra , Pt_2
circostanza, questa, posta a fondamento della richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, osserva la
Corte, come condivisibilmente evidenziato dal giudice di primo grado, che l'attività che il SI. Pt_1
qualifica come lavorativa consiste in realtà nella creazione di borse artigianali che vengono vendute essenzialmente nei mercatini per hobbisti. Trattasi evidentemente di attività marginale, riconducibile ad un mero hobby, non idoneo a creare un giro di affari di un qualche rilievo e capace di incidere sulla ritenuta disparità economica tra i coniugi che ha condotto al riconoscimento di un assegno divorzile. La sentenza di divorzio resa nel marzo 2023 ha accertato che non svolge più alcuna attività lavorativa in Parte_2
ragione delle proprie condizioni di salute, la medesima infatti nel settembre 2019 è stata dichiarata “non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies
D.lgs. n. 165/2001e a proficuo lavoro” dalla competente Commissione Medica di verifica, nello stesso anno ha interrotto il suo rapporto di lavoro con l'Università di Bologna ed è stata posta in pensionamento anticipato con conseguente diminuzione del reddito mensile. Come emerge dal certificato rilasciato dall'Azienda Usl di
Bologna, Dipartimento di Salute Mentale, recante la data del 25.01.2024, la stessa è affetta da un “Disturbo depressivo ricorrente grave ad evoluzione cronica e resistente al trattamento” correlato ad una “Organizzazione di personalità vulnerabile agli stress di tipo ambientale e relazionale in genere”, le sue condizioni di salute si sono aggravate con il tempo e deve assumere farmaci non sempre coperti dal S.S.N. e sottoporsi a visite mediche, nei momenti di relativa e precaria stabilità nell'ultimo anno “è riuscita in autonomia ad uscire di casa
5 per partecipare, sollecitata e sostenuta in questo, ad iniziative commerciali con l'esposizione e la vendita di lavori artigianali che riesce a fare nei periodi liberi dalla depressione”. Tenuto conto dell'età e delle sue condizioni di salute, l'appellata non può evidentemente cercare e reperire un impiego anche precario e non dispone quindi di mezzi sufficienti per provvedere alle proprie primarie necessità. L'assegno divorzile è stato riconosciuto alla pur in presenza di un certo reddito (pensione mensile di circa euro 762,00 e percezione Pt_2
Tfr), decurtato dalle spese di locazione, in considerazione delle molto maggiori disponibilità economiche dell'ex marito e dunque della notevole sperequazione reddituale tra le parti. La complessiva situazione economico-reddituale degli ex coniugi, per come ricostruita dal giudice del divorzio e che lo ha condotto a porre a carico dell'odierno appellante l'obbligo di corrispondere alla assegno dell'importo di euro Pt_2
400,00, non può ritenersi incisa e superata dalla sporadica attività di creazione di borse per hobby svolta dalla resistente, attività peraltro consigliata dagli specialisti che la seguono, non essendo stati dimostrati ricavi di una certa stabilità e di significativo importo.
Conclusivamente, l'appello proposto da non merita accoglimento e deve essere rigettato. Parte_1
Il totale rigetto della domanda svolta dall'appellante induce a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e dunque all'assenza di attività istruttoria, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per quella decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da;
Parte_1
II - CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata , Parte_1 Parte_2 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.211,00, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali,
C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
6 Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna lo
05.12.2024.
Il Presidente
(Dott.ssa Antonella Allegra)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Allegra Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 487/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Castiglione n. 89, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana Petrella del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna al viale XII Giugno n. 7;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] in data [...] ed ivi residente in [...]7, rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Moscato del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Val d'Aposa n. 13;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 813/2024 del 14.02.2024, pubblicata il
13.03.2024, del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 5 dicembre 2024 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante
[...] così concludeva: “L'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione Pt_1
reietta, Voglia: - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza 813/2024 del Tribunale di Bologna del 14 febbraio 2024 resa nel procedimento R.G. 13415/2023, notificata in data 13 marzo
2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c.; - in via di merito riformare la sentenza 813/2024 del
Tribunale di Bologna del 14 febbraio 2024 resa nel procedimento RG. 13415/2023, notificata in data 13 marzo 2024 e dichiarare le parti economicamente indipendenti e, per l'effetto, nulla disporre a titolo di assegno divorzile;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”,
l'appellata concludeva domandando: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni Parte_2
contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi tutti di cui in narrativa: In via principale di rito - dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in primo grado, avendo esso ad oggetto una circostanza niente affatto “nuova” e che poteva essere dedotta nel giudizio divorzile con la impugnazione della sentenza del Tribunale di Bologna;
- ovvero dichiarare la improcedibilità dell'appello per il mancato rispetto dei termini della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza. In via subordinata di merito - nel denegato e deprecato caso in cui si dovessero rigettare le domande principali di cui sopra, rigettare il reclamo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza appellata. In ogni caso - condannare il ricorrente al rimborso delle spese e competenze legali tutte del gravame, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 18.10.2023 dinanzi al Tribunale di Bologna, il SI. premesso Parte_1
di avere contratto matrimonio con il 25 marzo 2001, di avere divorziato dalla stessa in data Parte_2
02.11.2021 con sentenza non definitiva del Tribunale di Bologna n. 2551/2021, che con pronuncia definitiva n. 471/2023 del 3 marzo 2023 era posto a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie assegno divorzile dell'importo di euro 400 mensili, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat, assegno giustificato “sotto il profilo assistenziale, in forza del principio di solidarietà postconiugale….che impone alla parte più abbiente di sostenere quella economicamente debole…”, dal risultare l'impossibilità di reperire un impiego non dipendente dalla volontà della e dall'essere la sua situazione economica non Pt_2 suscettibile di cambiamenti migliorativi, che l'ex moglie, già prima della pubblicazione della sentenza di
2 divorzio, aveva iniziato a svolgere, come accertato da società di investigazione e come di fatto “confessato” dalla stessa in comunicazione mail al proprio legale, attività lavorativa consistente nella creazione di borse che venivano vendute sia nel corso di riunioni in abitazioni private, sia in mercatini di hobbisti, tutto ciò premesso, chiedeva revocarsi l'obbligo posto a suo carico di versare alla ex moglie assegno divorzile, con vittoria di spese di lite. Si costituiva tardivamente la SI.ra , facendo rilevare in via preliminare che la Parte_2
raccomandata ex art. 140 c.p.c. della prima notifica non era stata ritirata in quanto l'avviso di giacenza lasciato dalle Poste nella buchetta delle lettere della convenuta riportava nell'indicazione del destinatario una via errata. Nel merito contestava decisamente le avverse allegazioni in quanto del tutto sfornite di supporto probatorio;
l'hobby di confezionare borse le era stato consigliato dai medici e specialisti che la seguono nel percorso terapeutico per curare le patologie da cui è affetta e che hanno determinato la sua inidoneità assoluta al servizio presso l'amministrazione pubblica e il suo pensionamento anticipato, in relazione a tale hobby la convenuta non solo non trae alcun reddito, ma anzi sostiene spese per l'acquisto del materiale e del piccolo gazebo espositivo. chiedeva quindi rigettarsi il ricorso per la Parte_2
modifica delle condizioni di divorzio, con condanna del SI. al rimborso delle spese di lite. Pt_1
All'udienza dell'8 febbraio 2024, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle domande ed eccezioni ivi avanzate e il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini, avendovi le parti rinunciato.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 813/2024 del 13.03.2024, ritenuta la regolarità della notifica alla SI.ra
, rigettava il ricorso proposto da e lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore Pt_2 Parte_1
di quantificandole in euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge. Il Tribunale poneva a fondamento Parte_2 della decisione l'insussistenza di fattori sopravvenuti rispetto alla sentenza di divorzio, l'attività che il ricorrente qualificava come lavorativa consiste nella creazione di borse vendute essenzialmente in mercatini, si trattava dunque di attività marginale, riconducibile ad un mero hobby, non capace di incidere sulle valutazioni di disparità economica tra i coniugi che avevano condotto al riconoscimento di un assegno divorzile. Il giudice del divorzio aveva attribuito alla SI.ra un assegno divorzile anche in presenza di Pt_2
un certo reddito (pensione Inps pari nel 2021 ad euro 9.602 e percezione di Tfr), decurtato dalle spese abitative,
e in considerazione delle notevolmente maggiori disponibilità economiche dell'ex coniuge.
2.- Con appello depositato in data 27.03.2024, il SI. ha impugnato detta sentenza chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, in quanto ingiusta e non sorretta da argomentazioni esaustive e logiche. L'appellante si duole in primo luogo della violazione e falsa applicazione dell'art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c. e della contraddittorietà della motivazione resa sul punto dal Giudice di primo grado, a causa dell'erronea valutazione delle risultanze probatorie. La causa davanti al Tribunale di Bologna veniva infatti istruita con le denunce dei redditi dell'ultimo triennio di entrambe le parti e con gli estratti conto del solo SI. degli ultimi tre Pt_1
anni, avendo la SI.ra prodotto unicamente la giacenza media del proprio conto corrente relativa Pt_2
3 all'anno 2023, con ciò disattendendo il chiaro disposto della sopra richiamata disposizione. Nonostante le richieste e sollecitazioni del ricorrente al riguardo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di tale inerzia, anzi affermando che la convenuta “non ha mezzi sufficienti neppure per le primarie necessità”.
Con il secondo motivo di appello, lamenta l'erroneità del ragionamento seguito dal giudice Parte_1 dell'impugnata sentenza laddove assume che l'appellata “non lavora a causa delle proprie condizioni di salute”
e che “vista la sua età e le sue condizioni fisiche non può cercare un lavoro”; tali affermazioni, ad avviso dell'appellante, sono sprovviste di alcun appiglio probatorio e anzi risultano confliggenti con la documentazione medica versata in atti dalla controparte. La SI.ra risulta avere infatti una invalidità Pt_2
civile pari al 75%, percentuale, questa, generica, o comunque non tale da precludere alla convenuta di svolgere una qualche attività lavorativa, anche eventualmente tramite un collocamento nelle liste differenziate.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, Parte_1
di:
- in via preliminare, sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza n. 813/2024 del Tribunale di Bologna;
- nel merito, dichiarare le parti economicamente indipendenti e nulla disporre a titolo di assegno divorzile;
- con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 10.09.2024, si è costituita la SI.ra , eccependo Parte_2 preliminarmente l'improcedibilità dell'avverso appello per non essere stato rispettato il termine di cui all'art. 473-bis.31 c.p.c., posto che il gravame era notificato all'appellata il 30.07.2024 e l'udienza di comparizione era fissata per il 10.10.2024, nonché la sua inammissibilità per essere basato su circostanze già note all'appellante prima dell'emissione della sentenza di divorzio, secondo la ricostruzione dello stesso, con la logica conseguenza che il SI. avrebbe dovuto tutt'al più proporre appello avverso tale pronuncia e Pt_1
non instaurare procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio. Nel merito, domanda Parte_2 respingersi l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto. Dopo avere ribadito di essere stata licenziata dal suo lavoro poiché “non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio”, rileva, quanto all'hobby di confezionare borse, che tale attività le è stata consigliata proprio dai medici e psichiatri presso i quali è in cura ai fini terapeutici e che da tale hobby non ricava alcun reddito. L'appellata quindi, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, domanda alla Corte di:
- in via principale di rito, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avendo esso ad oggetto una circostanza non nuova e che doveva essere dedotta nel giudizio divorzile con la impugnazione della sentenza di divorzio;
- sempre in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità dell'appello per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 473-bis.31 c.p.c.;
- nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato, con conferma della sentenza appellata;
In ogni caso, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di giudizio.
4 4.- All'udienza del 29.10.2024, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, il difensore dell'appellata ha inoltre insistito per l'eccezione relativa alla violazione del termine ordinario per comparire e la Corte ha quindi rinviato ad altra udienza per la discussione. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 5 dicembre 2024, le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti e hanno insistito per l'accoglimento delle domande ivi avanzate, il difensore dell'appellante ha insistito per la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e affinché sia disposta un'indagine della Polizia Tributaria, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, reputa la Corte che le istanze istruttorie proposte dall'appellante in udienza non meritino accoglimento, risultando superflue ai fini del decidere, tenuto conto della documentazione tutta versata in atti.
Passando ora al merito, ritiene la Corte che il primo e secondo motivo di appello possano essere esaminati insieme, afferendo in buona sostanza alla situazione economica della parte appellata. Quanto alla eccepita violazione del disposto di cui all'art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c. e a prescindere da ogni più approfondita considerazione in ordine alla effettiva indispensabilità ai fini della decisione degli estratti conto dell'ultimo triennio di , non può non rilevarsi come la stessa in data 28.10.2024 abbia depositato tali Parte_2 documenti, dall'analisi dei quali nessun significativo dato può desumersi;
nell'estratto conto non risultano infatti particolari voci non giustificate o accrediti di non trascurabile importo eventualmente riferibili ad attività non dichiarate. Per quanto attiene poi allo svolgimento di attività lavorativa da parte della SI.ra , Pt_2
circostanza, questa, posta a fondamento della richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, osserva la
Corte, come condivisibilmente evidenziato dal giudice di primo grado, che l'attività che il SI. Pt_1
qualifica come lavorativa consiste in realtà nella creazione di borse artigianali che vengono vendute essenzialmente nei mercatini per hobbisti. Trattasi evidentemente di attività marginale, riconducibile ad un mero hobby, non idoneo a creare un giro di affari di un qualche rilievo e capace di incidere sulla ritenuta disparità economica tra i coniugi che ha condotto al riconoscimento di un assegno divorzile. La sentenza di divorzio resa nel marzo 2023 ha accertato che non svolge più alcuna attività lavorativa in Parte_2
ragione delle proprie condizioni di salute, la medesima infatti nel settembre 2019 è stata dichiarata “non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies
D.lgs. n. 165/2001e a proficuo lavoro” dalla competente Commissione Medica di verifica, nello stesso anno ha interrotto il suo rapporto di lavoro con l'Università di Bologna ed è stata posta in pensionamento anticipato con conseguente diminuzione del reddito mensile. Come emerge dal certificato rilasciato dall'Azienda Usl di
Bologna, Dipartimento di Salute Mentale, recante la data del 25.01.2024, la stessa è affetta da un “Disturbo depressivo ricorrente grave ad evoluzione cronica e resistente al trattamento” correlato ad una “Organizzazione di personalità vulnerabile agli stress di tipo ambientale e relazionale in genere”, le sue condizioni di salute si sono aggravate con il tempo e deve assumere farmaci non sempre coperti dal S.S.N. e sottoporsi a visite mediche, nei momenti di relativa e precaria stabilità nell'ultimo anno “è riuscita in autonomia ad uscire di casa
5 per partecipare, sollecitata e sostenuta in questo, ad iniziative commerciali con l'esposizione e la vendita di lavori artigianali che riesce a fare nei periodi liberi dalla depressione”. Tenuto conto dell'età e delle sue condizioni di salute, l'appellata non può evidentemente cercare e reperire un impiego anche precario e non dispone quindi di mezzi sufficienti per provvedere alle proprie primarie necessità. L'assegno divorzile è stato riconosciuto alla pur in presenza di un certo reddito (pensione mensile di circa euro 762,00 e percezione Pt_2
Tfr), decurtato dalle spese di locazione, in considerazione delle molto maggiori disponibilità economiche dell'ex marito e dunque della notevole sperequazione reddituale tra le parti. La complessiva situazione economico-reddituale degli ex coniugi, per come ricostruita dal giudice del divorzio e che lo ha condotto a porre a carico dell'odierno appellante l'obbligo di corrispondere alla assegno dell'importo di euro Pt_2
400,00, non può ritenersi incisa e superata dalla sporadica attività di creazione di borse per hobby svolta dalla resistente, attività peraltro consigliata dagli specialisti che la seguono, non essendo stati dimostrati ricavi di una certa stabilità e di significativo importo.
Conclusivamente, l'appello proposto da non merita accoglimento e deve essere rigettato. Parte_1
Il totale rigetto della domanda svolta dall'appellante induce a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e dunque all'assenza di attività istruttoria, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per quella decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da;
Parte_1
II - CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata , Parte_1 Parte_2 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.211,00, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali,
C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
6 Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna lo
05.12.2024.
Il Presidente
(Dott.ssa Antonella Allegra)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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