Articolo 1 della Legge 14 ottobre 1985, n. 613
Articolo 2
Versione
8 novembre 1985
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione relativa alla adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984.
Entrata in vigore il 8 novembre 1985