Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione relativa alla adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione relativa alla adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984.