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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2024, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3554/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3554 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 promosso da:
nata l'[...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ALLEGREZZA ELISABETTA;
ricorrente
contro ato il 24.05.1968 a SENIGALLIA (AN), e ata Controparte_1 Controparte_2
l'11.09.2001 a Mirano (VE), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GALLI GIUSEPPINA.
resistenti
e con l'intervento del pubblico ministero in sede;
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: “Voglia il Tribunale adito modificare le condizioni della sentenza n. 892/2011 del
16.06.2011 del Tribunale di Ancona depositata il 19/07/2011, di scioglimento del matrimonio tra i sigg.ri e e del successivo decreto del Tribunale di Ancona del Parte_1 Controparte_1
13.04.2016, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia _2
, economicamente indipendente, ferme restando le altre statuizioni”.
[...] * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.07.2024, la sig.ra ha chiesto la revisione delle Parte_1
condizioni di divorzio previste nel decreto emesso da questo Tribunale in data 13.04.2016, chiedendo la revoca dell'assegno pari a € 200,00 mensili posto a suo carico e in favore del sig.
[...]
a titolo di concorso al mantenimento della figlia CP_1 _2
In particolare, la ricorrente ha riferito che da tempo la figlia ha cessato gli studi universitari _2
ed ha iniziato a lavorare con continuità, dapprima come cameriera presso la pizzeria “Porta Braschi” di Senigallia e successivamente alle dipendenze del punto vendita Eurospin di Senigallia, con una retribuzione di circa € 1.200-1.300 al mese.
La sig.ra ha inoltre riferito un peggioramento delle proprie condizioni economiche, Pt_1
rappresentando di essere disoccupata dal 2022 e di essere stata riconosciuta invalida civile nella misura del 58%, nonché di essere in attesa di una nuova rivalutazione da parte della Commissione
Medica a seguito dell'aggravamento della propria condizione d'invalidità in ragione di un recente intervento di tiroidectomia totale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parare contrario all'accoglimento del ricorso.
Con comparsa depositata in data 30.10.2024, si è costituito in giudizio il sig. CP_1
dichiarando di aver autorizzato la sig.ra a interrompere il pagamento del contributo al Pt_1
mantenimento a far data dal mese di ottobre 2024, con l'intenzione di definire bonariamente la vicenda.
Nel corso del giudizio le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e all'udienza del
14.11.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, hanno precisato congiuntamente le conclusioni sopra riportate.
Ciò posto, il Collegio ritiene di poter recepire la modifica richiesta dalle parti, in considerazione del fatto che le specifiche allegazioni della ricorrente (sopra meglio specificate) non sono state oggetto di contestazione da parte dell'avente diritto, il quale, al contrario, si è associato alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento.
Le spese del procedimento sono integralmente compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza n. 892/2011 e del successivo decreto del 13.04.2016, dispone la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia;
Controparte_2
compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 13.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3554 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 promosso da:
nata l'[...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ALLEGREZZA ELISABETTA;
ricorrente
contro ato il 24.05.1968 a SENIGALLIA (AN), e ata Controparte_1 Controparte_2
l'11.09.2001 a Mirano (VE), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GALLI GIUSEPPINA.
resistenti
e con l'intervento del pubblico ministero in sede;
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: “Voglia il Tribunale adito modificare le condizioni della sentenza n. 892/2011 del
16.06.2011 del Tribunale di Ancona depositata il 19/07/2011, di scioglimento del matrimonio tra i sigg.ri e e del successivo decreto del Tribunale di Ancona del Parte_1 Controparte_1
13.04.2016, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia _2
, economicamente indipendente, ferme restando le altre statuizioni”.
[...] * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.07.2024, la sig.ra ha chiesto la revisione delle Parte_1
condizioni di divorzio previste nel decreto emesso da questo Tribunale in data 13.04.2016, chiedendo la revoca dell'assegno pari a € 200,00 mensili posto a suo carico e in favore del sig.
[...]
a titolo di concorso al mantenimento della figlia CP_1 _2
In particolare, la ricorrente ha riferito che da tempo la figlia ha cessato gli studi universitari _2
ed ha iniziato a lavorare con continuità, dapprima come cameriera presso la pizzeria “Porta Braschi” di Senigallia e successivamente alle dipendenze del punto vendita Eurospin di Senigallia, con una retribuzione di circa € 1.200-1.300 al mese.
La sig.ra ha inoltre riferito un peggioramento delle proprie condizioni economiche, Pt_1
rappresentando di essere disoccupata dal 2022 e di essere stata riconosciuta invalida civile nella misura del 58%, nonché di essere in attesa di una nuova rivalutazione da parte della Commissione
Medica a seguito dell'aggravamento della propria condizione d'invalidità in ragione di un recente intervento di tiroidectomia totale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parare contrario all'accoglimento del ricorso.
Con comparsa depositata in data 30.10.2024, si è costituito in giudizio il sig. CP_1
dichiarando di aver autorizzato la sig.ra a interrompere il pagamento del contributo al Pt_1
mantenimento a far data dal mese di ottobre 2024, con l'intenzione di definire bonariamente la vicenda.
Nel corso del giudizio le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e all'udienza del
14.11.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, hanno precisato congiuntamente le conclusioni sopra riportate.
Ciò posto, il Collegio ritiene di poter recepire la modifica richiesta dalle parti, in considerazione del fatto che le specifiche allegazioni della ricorrente (sopra meglio specificate) non sono state oggetto di contestazione da parte dell'avente diritto, il quale, al contrario, si è associato alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento.
Le spese del procedimento sono integralmente compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza n. 892/2011 e del successivo decreto del 13.04.2016, dispone la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia;
Controparte_2
compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 13.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi