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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 404 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promosso da
, nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. ILARIA ANNIS, che la rappresenta e difende per procura speciale, attrice
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
e Controparte_2 convenuto
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte attrice: “Voglia il Tribunale adito:
- autorizzare il ricorrente al cambiamento del nome e del genere anagrafico e per l'effetto
Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile la relativa modifica;
- autorizzare il ricorrente ad effettuare l'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.”
Il Pubblico Ministero: “accoglimento della domanda”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2024, ha domandato che il Parte_1
Tribunale disponga la rettificazione dello stato civile con l'attribuzione del sesso maschile e del nome e l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico necessario Per_1
all'adeguamento dei suoi caratteri sessuali.
A fondamento della domanda, ha esposto: che dall'età di quattro anni aveva provato sofferenza nel rivedersi nel genere femminile, preferendo indossare abiti maschili e giocare o svolgere attività tipicamente maschili;
che con la crescita tali atteggiamenti non erano mutati ma si erano invece accentuati;
che era infatti solita ricorrere a fasciature per nascondere i seni, e fantasticare di essere maschio, di urinare in piedi e avere la barba;
che al fine di alleviare il proprio malessere aveva intrapreso un percorso psicologico e una terapia ormonale volta ad avvicinare il proprio aspetto fisico all'identità di genere percepita;
che il percorso di transizione intrapreso era serio, univoco e aveva prodotto mutamenti irreversibili;
che provava disagio e malessere nell'essere ancora identificato anagraficamente con il nome di di avere difficoltà a reperire un'attività lavorativa Pt_1
a causa della divergenza tra il nome e l'aspetto fisico, e di avere qual primario interesse quello di vivere armoniosamente il proprio essere anche nelle relazioni con i terzi attraverso la modificazione degli atti anagrafici e l'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso;
che nel contesto familiare era ormai identificato con il nome di Per_1
Il si è costituito con comparsa depositata in data 24/04/2024, senza Controparte_2
nulla opporre alla domanda.
All'udienza del 17/04/2025, comparsa personalmente, la parte attrice ha confermato la domanda e i fatti allegati.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Deve preliminarmente rilevarsi che la rettificazione dello stato civile, per essere attuata, non richiede necessariamente la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, dovendo escludersi che l'esame integrato della L. 164/1982, artt. 1 e 3, porti a ritenere necessaria la preventiva demolizione, sia essa totale o parziale, dei caratteri sessuali anatomici primari. Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, occorre procedere ad “un'interpretazione delle norme che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica” (Cass., I Sez. Civ., sent.
20.07.2015, n. 15138).
Non si richiede, dunque, la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, ma un mutamento di sesso effettivo e compiuto: il richiedente deve dimostrare che la propria domanda non è ancorata a condizioni di ordine solo soggettivo o oggettivamente suscettibili di variare nel tempo.
Deve pertanto essere accertato se parte attrice esprima una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere maschile e se tale volontà trovi riscontri nella compiutezza ed irreversibilità del cammino di cambiamento intrapreso.
Venendo al caso concreto, dalla documentazione prodotta è emersa nella parte attrice la presenza di disforia di genere (relazione psicologica dott.ssa , perizia Persona_2
psicologica dott.ssa datata 27/05/2025). Persona_3
A seguito della terapia ormonale iniziata al compimento dei 18 anni, tuttora in corso (si veda certificazione dott. datata 23/04/2025) si sono evidenziate Persona_4
modificazioni fisiche in senso mascolinizzante, quali “abbassamento del timbro vocale;
aumento della massa muscolare e della forza fisica;
ridistribuzione del tessuto adiposo secondo un pattern maschile;
comparsa di peluria e barba in aree tipicamente maschili;
ispessimento della pelle e aumento della produzione sebacea;
ipertrofia clitoridea;
amenorrea”.
La relazione psicologica attesta un rilevato miglioramento del tono dell'umore e risvolti positivi sugli aspetti sociali e relazionali della vita di parte ricorrente (“la relazione con l'attuale compagna è solida e dura ormai da due anni”), della progettualità e crescita personale ( è riuscito a diplomarsi e a iniziare il percorso di studi universitari Per_1
come desiderava”) e una netta riduzione della sua sofferenza psichica.
Dalla relazione citata emerge peraltro come, al contempo, persista un intenso disagio, tale da compromettere la qualità di vita del paziente, nelle situazioni in cui compare la sua identità biologica femminile, e quindi, ad esempio, tutte le volte che è tenuta ad esibire i propri documenti di identità.
La relazione dà quindi atto e conclude che, sulla base della storia anche clinica della paziente, dello status attuale e delle modificazioni fisiche attuate con la terapia ormonale in corso, occorre urgentemente rimuovere le residue incongruenze relative all'identità per favorire il pieno benessere del giovane.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della parte attrice.
Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico, deve rilevarsi che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024, il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione n. 15138 del 2015 e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale, infatti, “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
«possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione” La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
L'intervento chirurgico di adeguamento potrà, dunque, seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più alla ratio legis.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] Parte_1
il 1/05/2003, come segue: 1) laddove, nell'atto di nascita è scritto “di sesso femminile” deve invece leggersi: “di sesso maschile”; 2) laddove, nello stesso atto di nascita è scritto: ” deve invece leggersi “ ; Pt_1 Per_1
2. Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
3. Non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta a ottenere l'autorizzazione della ricorrente a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili;
4. Dispone che in caso di diffusione della sentenza sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
5. nulla per le spese.
Cagliari, il 17/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 404 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promosso da
, nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. ILARIA ANNIS, che la rappresenta e difende per procura speciale, attrice
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
e Controparte_2 convenuto
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte attrice: “Voglia il Tribunale adito:
- autorizzare il ricorrente al cambiamento del nome e del genere anagrafico e per l'effetto
Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile la relativa modifica;
- autorizzare il ricorrente ad effettuare l'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.”
Il Pubblico Ministero: “accoglimento della domanda”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2024, ha domandato che il Parte_1
Tribunale disponga la rettificazione dello stato civile con l'attribuzione del sesso maschile e del nome e l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico necessario Per_1
all'adeguamento dei suoi caratteri sessuali.
A fondamento della domanda, ha esposto: che dall'età di quattro anni aveva provato sofferenza nel rivedersi nel genere femminile, preferendo indossare abiti maschili e giocare o svolgere attività tipicamente maschili;
che con la crescita tali atteggiamenti non erano mutati ma si erano invece accentuati;
che era infatti solita ricorrere a fasciature per nascondere i seni, e fantasticare di essere maschio, di urinare in piedi e avere la barba;
che al fine di alleviare il proprio malessere aveva intrapreso un percorso psicologico e una terapia ormonale volta ad avvicinare il proprio aspetto fisico all'identità di genere percepita;
che il percorso di transizione intrapreso era serio, univoco e aveva prodotto mutamenti irreversibili;
che provava disagio e malessere nell'essere ancora identificato anagraficamente con il nome di di avere difficoltà a reperire un'attività lavorativa Pt_1
a causa della divergenza tra il nome e l'aspetto fisico, e di avere qual primario interesse quello di vivere armoniosamente il proprio essere anche nelle relazioni con i terzi attraverso la modificazione degli atti anagrafici e l'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso;
che nel contesto familiare era ormai identificato con il nome di Per_1
Il si è costituito con comparsa depositata in data 24/04/2024, senza Controparte_2
nulla opporre alla domanda.
All'udienza del 17/04/2025, comparsa personalmente, la parte attrice ha confermato la domanda e i fatti allegati.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Deve preliminarmente rilevarsi che la rettificazione dello stato civile, per essere attuata, non richiede necessariamente la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, dovendo escludersi che l'esame integrato della L. 164/1982, artt. 1 e 3, porti a ritenere necessaria la preventiva demolizione, sia essa totale o parziale, dei caratteri sessuali anatomici primari. Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, occorre procedere ad “un'interpretazione delle norme che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica” (Cass., I Sez. Civ., sent.
20.07.2015, n. 15138).
Non si richiede, dunque, la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, ma un mutamento di sesso effettivo e compiuto: il richiedente deve dimostrare che la propria domanda non è ancorata a condizioni di ordine solo soggettivo o oggettivamente suscettibili di variare nel tempo.
Deve pertanto essere accertato se parte attrice esprima una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere maschile e se tale volontà trovi riscontri nella compiutezza ed irreversibilità del cammino di cambiamento intrapreso.
Venendo al caso concreto, dalla documentazione prodotta è emersa nella parte attrice la presenza di disforia di genere (relazione psicologica dott.ssa , perizia Persona_2
psicologica dott.ssa datata 27/05/2025). Persona_3
A seguito della terapia ormonale iniziata al compimento dei 18 anni, tuttora in corso (si veda certificazione dott. datata 23/04/2025) si sono evidenziate Persona_4
modificazioni fisiche in senso mascolinizzante, quali “abbassamento del timbro vocale;
aumento della massa muscolare e della forza fisica;
ridistribuzione del tessuto adiposo secondo un pattern maschile;
comparsa di peluria e barba in aree tipicamente maschili;
ispessimento della pelle e aumento della produzione sebacea;
ipertrofia clitoridea;
amenorrea”.
La relazione psicologica attesta un rilevato miglioramento del tono dell'umore e risvolti positivi sugli aspetti sociali e relazionali della vita di parte ricorrente (“la relazione con l'attuale compagna è solida e dura ormai da due anni”), della progettualità e crescita personale ( è riuscito a diplomarsi e a iniziare il percorso di studi universitari Per_1
come desiderava”) e una netta riduzione della sua sofferenza psichica.
Dalla relazione citata emerge peraltro come, al contempo, persista un intenso disagio, tale da compromettere la qualità di vita del paziente, nelle situazioni in cui compare la sua identità biologica femminile, e quindi, ad esempio, tutte le volte che è tenuta ad esibire i propri documenti di identità.
La relazione dà quindi atto e conclude che, sulla base della storia anche clinica della paziente, dello status attuale e delle modificazioni fisiche attuate con la terapia ormonale in corso, occorre urgentemente rimuovere le residue incongruenze relative all'identità per favorire il pieno benessere del giovane.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della parte attrice.
Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico, deve rilevarsi che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024, il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione n. 15138 del 2015 e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale, infatti, “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
«possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione” La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
L'intervento chirurgico di adeguamento potrà, dunque, seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più alla ratio legis.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] Parte_1
il 1/05/2003, come segue: 1) laddove, nell'atto di nascita è scritto “di sesso femminile” deve invece leggersi: “di sesso maschile”; 2) laddove, nello stesso atto di nascita è scritto: ” deve invece leggersi “ ; Pt_1 Per_1
2. Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
3. Non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta a ottenere l'autorizzazione della ricorrente a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili;
4. Dispone che in caso di diffusione della sentenza sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
5. nulla per le spese.
Cagliari, il 17/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti