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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4775/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Philip Visalli;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Philip Visalli;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché dichiari lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Livorno il 19.12.2016, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato di essersi separate consensualmente come da decreto di omologa emesso in data 26.07.2021.
Con decreto del 18/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 13.02.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Giudice relatore rimetteva la causa per la decisione.
Il ricorso, depositato in data 11.12.2024, è fondato e va accolto. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 19.12.2016 tra Pt_1
e , trascritto nei registri dello stato civile del C
[...] CP_1
Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2016 Parte 1 n. 370.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. I coniugi dichiarano di avere definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere alcunché da pretendere o reciprocamente domandarsi, essendo anche economicamente autosufficienti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 13.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4775/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Philip Visalli;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Philip Visalli;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché dichiari lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Livorno il 19.12.2016, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato di essersi separate consensualmente come da decreto di omologa emesso in data 26.07.2021.
Con decreto del 18/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 13.02.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Giudice relatore rimetteva la causa per la decisione.
Il ricorso, depositato in data 11.12.2024, è fondato e va accolto. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 19.12.2016 tra Pt_1
e , trascritto nei registri dello stato civile del C
[...] CP_1
Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2016 Parte 1 n. 370.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. I coniugi dichiarano di avere definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere alcunché da pretendere o reciprocamente domandarsi, essendo anche economicamente autosufficienti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 13.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai