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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/04/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 807 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto promessa di pagamento – ricognizione di debito e vertente tra
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (C.F.
), in persona del suo l.r.p.t., elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso l'ufficio legale aziendale sito in Crotone, via
M. Nicoletta, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Ferrante;
appellante
e
CENTRI ASSISTENZIALI MONS. OLIVETI S.R.L. (P.IVA:
), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Francesco Rotundo, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Gaetano Argento n. 14; appellata nonché
Regione Calabria, in persona del suo l.r.p.t., in primo grado rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura Regionale – Non costituita.
Appellata - contumace
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, così pronunciare:
- Accogliere l'appello proposto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che, come da precisazione del credito da parte della Centri Assistenziali Mons. Oliveti snc, il credito residuo di quest'ultima ammonta ad €
962.795,94, incluse le somme di cui alle fatture n. 659 del
17.06.2011 di € 38.807,87 e n. 660 del 17.06.2011 di €
163.149,09 emesse, per interessi moratori su prestazioni anno 2010, oltre interessi d. lgs. 231/2002 con esclusione di interessi sulle fatture n. 659 del 17.06.2011 di € 38.807,87
e n. 660 del 17.06.2011 di € 163.149,09;
- Dichiarare che sulle somme di cui alle fatture n. 659 del
17.06.2011 di € 38.807,87 e n. 660 del 17.06.2011 di €
163.149,09, azionate a titolo di interessi moratori, non sono dovuti interessi di alcuna natura;
- Accogliere l'eccezione riconvenzionale e, per l'effetto, dichiarare che la Regione Calabria è tenuta a rifondere
pag. 2/11 all'ASP di Crotone tutte le somme che la predetta debba versare alla Centri Assistenziali Mons. Oliveti snc con sede in Cotronei, per effetto della emanata sentenza, tenuto conto
e con decurtazione del parziale pagamento di € 812.632,89 relativo alle fatture nn. 506, 507, 517, 518, 519 e 520 emesse nell'anno 2011, per l'anno 2010, già corrisposto dalla Regione Calabria in favore della Centri Assistenziali
Mons. Oliveti snc;
- Condannare la Regione Calabria a rifondere all'ASP di Crotone tutte le somme, per sorte capitale e per interessi a qualsiasi titolo, che quest'ultima debba versare alla Centri
Assistenziali Mons. Oliveti snc con sede in Cotronei, per effetto della emanata sentenza;
- Condannare la Regione Calabria a rifondere le spese del doppio grado del giudizio e del monitorio ingiunto in favore dell'ASP di Crotone”.
Per l'appellata Centri Assistenziali Mons. Oliveti snc: “Voglia
L'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare l'appello infondato, precisando che il credito residuo nei confronti della Centri Assistenziali Mons. Oliveti srl, anche alla luce delle dichiarazioni da esso rese, è pari alla somma di
962.795,94 oltre interessi di cui al D. Lgs n. 231/92.
Rigettare, per il resto, l'appello dichiarandolo altresì inammissibile per le ragioni esposte in narrativa, dichiarando inammissibili le eccezioni nuove proposte, con condanna di parte appellante alle ulteriori spese del presente grado
d'appello, e distrazione in favore del procuratore e difensore domiciliatario che dichiara espressamente di averle tutte anticipate”.
pag. 3/11
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Regione
Calabria proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2011, con cui il Tribunale di Crotone aveva ingiunto, in favore di Centri Assistenziali Mons. Cesare Oliveti s.n.c., il pagamento della somma di euro 1.775.428,83, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di compensi per le prestazioni sociosanitarie erogate. Deduceva, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, eccepiva il proprio difetto di titolarità passiva in relazione alla pretesa creditoria azionata, in quanto parte del contratto da cui avrebbero tratto origine i crediti ingiunti sarebbe stata unicamente l'ASP di Crotone.
Si costituiva in giudizio Centri Assistenziali di Mons.
Cesare Oliveti snc, contestando quanto ex adverso dedotto.
Nello specifico, riteneva, in diritto, fondate le ragioni del credito in virtù degli accordi contrattuali in atti e della normativa regionale di riferimento, con conseguente titolarità passiva della Regione Calabria. In conseguenza del mutamento giurisprudenziale intervenuto nelle more del giudizio, formulava istanza di integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'ASP di Crotone.
Ritualmente costituita in giudizio, l'ASP di Crotone, preliminarmente, invocava il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile nei propri confronti ovvero, in caso contrario,
pag. 4/11 dichiarare che la Regione Calabria, quale unico Ente in possesso e nella attuale disponibilità del Fondo Sociale
Regionale dal quale attingere per la remunerazione delle poste creditorie oggetto di causa, era tenuta a manlevare l'Azienza
Sanitaria Provinciale di Crotone dal credito per remunerazione della quota sociale nell'anno di riferimento, con condanna dell'ente regionale alla corresponsione delle relative somme in favore della parte creditrice.
2.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Crotone accoglieva l'eccezione di difetto di titolarità passiva formulata dalla
Regione Calabria, con conseguente revoca del decreto opposto e assorbimento delle ulteriori contestazioni formulate dall'originaria opponente, ritenendo meritevole di accoglimento la pretesa creditoria di Centri Assistenziali Mons. Oliveti nei confronti dell'ASP di Crotone, terza chiamata.
Così provvedeva:
- In accoglimento dell'opposizione proposta dalla Regione Calabria, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'ASP di Crotone al pagamento, in favore di parte opposta della somma di euro 1.775.428,83 per l'anno 2010, oltre interessi ex
d. lgs 231/2002 decorrenti dal 01.01.2011 fino al soddisfo
- Spese compensate.
3.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ritualmente appello l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, affidandolo a due motivi.
pag. 5/11 Con il primo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della somma riconosciuta nella sentenza impugnata, per non aver tenuto conto della precisazione del credito fatta dalla struttura privata in ordine al pagamento parziale effettuato dalla Regione
Calabria, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, della somma di euro 812.632,89 e relativo alle fatture nn. 506, 507, 517, 518,
519 e 520, emesse nel 2011, residuando, pertanto, la somma di euro 962.795,94, limitatamente alla quale la struttura privata aveva richiesto l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. Ha, inoltre, specificamente contestato l'illegittimità degli interessi moratori riconosciuti in sentenza alla Centri
Assistenziali Mons. Oliveti su fatture già ricomprese nella somma di euro 1.775.428,83 ingiunta alla Regione Calabria con il decreto opposto, successivamente posta a carico dell'ASP di
Crotone dalla sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di doglianza, lamenta l'illegittimità della sentenza, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale rivolta nei confronti della Regione Calabria.
Nello specifico, l'appellante imputa al giudice di prima sede di aver erroneamente qualificato la richiesta di manleva, promossa dall'ASP di Crotone nel proprio atto di costituzione e risposta, come ipotesi di domanda riconvenzionale anziché di eccezione riconvenzionale, dichiarandola, per l'effetto, inammissibile per intervenuta decadenza. Ne reitera, pertanto, la formulazione nei confronti della Regione Calabria, quale responsabile sostanziale del credito vantato dall'ente accreditato.
Richiede, inoltre, declaratoria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, attesa l'errata quantificazione del credito operata dalla medesima, per non aver pag. 6/11 tenuto conto delle somme già corrisposte dalla Regione Calabria, concludendo come sopra specificato.
4.
Si è costituita Centri Assistenziali Mons. Oliveti snc, contestando quanto ex adverso dedotto e formulando le conclusioni sopra riportate.
Non si è costituita la Regione Calabria.
Con ordinanza del 3.10.2019, questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per la sola parte eccedente la somma di euro 962.795,94.
All'udienza del 10.12.2024, tenutasi con trattazione scritta, le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri atti e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
L'appello può essere accolto solo in parte, in virtù delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, ai fini di una corretta decisione, occorre effettuare una pur breve ricognizione della stratificazione normativa che, nel corso degli anni, ha connotato il processo di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie, nonché delle conseguenti modalità attuative inerenti al pagamento della quota sociale delle rette pag. 7/11 per le prestazioni erogate in regime di convenzione dalle Case
Protette e dalle RSA, specifico oggetto di causa.
Per anni, i giudici di merito chiamati a pronunciarsi su tale questione, hanno unanimemente ritenuto che il pagamento della quota sociale delle rette spettasse alla
Regione, per espressa previsione della legge regionale n. 22 del
5.10.2007, art. 17 che, a parziale modifica dell'art. 7, co. 2 lett. g della legge regionale n. 23/2003, prevedeva che la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti erogatori gravasse sul Fondo Sanitario Regionale.
Tuttavia, la legge regionale n. 24 emanata il 18.7.2008 recante “Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private”, prevede una nuova disciplina in materia di quote sociali, comportando un graduale mutamento nelle pronunce di merito e di legittimità, che la richiamano espressamente a fondamento delle proprie decisioni. Tra le tante, Sentenza Cassazione 12 dicembre 2019, n. 32505 richiama l'art. 13 (“Accordi e contratti”) della citata legge regionale n. 24/2008, specificando che il medesimo,
“nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della Regione” (cfr. Cass., Sez. I, 31 ottobre 2016, nn. 22037, 22038 e 22039; 11 novembre 2016,
n. 23067).
Anche la giurisprudenza di merito (tra le più recenti la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1369 del 4.8.2023, che dirime un caso analogo a quello de quo), richiama il mutato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità,
pag. 8/11 essendosi pronunciata la Corte di Cassazione proprio sull'interpretazione del sistema sanitario delineato dai provvedimenti della Regione Calabria, affermando in tre distinti arresti (Cass. nn. 22037, 22038 e 22039/2016), che
“le obbligazioni derivanti dall'esecuzione di prestazioni socio- sanitarie rese in regime di accreditamento, non sono direttamente a carico della Regione, cui – in mancanza di un'espressa disposizione di legge che gli affidi la concreta gestione dei servizi – sono demandati unicamente compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali anche la ripartizione tra le ASL delle risorse economiche, mentre è riservato a queste ultime ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa
l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche
e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento” (sostanzialmente conforme, di recente, Cass.
n. 7745/2020).
In buona sostanza, la Regione non è più direttamente obbligata ex lege al pagamento della quota sociale delle rette nei confronti degli enti erogatori.
Secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di
Cassazione, pertanto, le normative regionali che pongono a carico del Fondo Sociale Regionale una parte delle rette, sono indirizzate esclusivamente a regolamentare i rapporti interni tra la Regione e le Aziende Sanitarie, non avendo alcuna efficacia esterna, nei confronti dell'erogatore delle prestazioni.
L'intera retta delle prestazioni erogate deve essere corrisposta, in favore dell'ente accreditato, dall'Azienda
Sanitaria Provinciale (quale unico soggetto firmatario del contratto annuale), rimanendo indifferenti nei rapporti esterni pag. 9/11 le ragioni di copertura delle spese da parte della Regione
Calabria, che attengono alla sola fase di programmazione generale delle spese da portare in bilancio.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, pertanto,
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone deve considerarsi l'unico responsabile sostanziale del credito vantato da Centri
Assistenziali Mons. Oliveti, non comportando il ruolo della
Regione Calabria nell'assegnazione all'ASP delle relative risorse, che devono gravare sul Fondo Sociale Regionale, una responsabilità diretta dell'ente sovraordinato.
Va, dunque, disattesa l'eccezione di manleva reiterata dall'ASP nei confronti della Regione Calabria, in quanto non sussiste a carico di quest'ultima l'obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle rette nei confronti dell'ente erogatore.
Senonché, tenuto conto delle parziali somme comunque già direttamente corrisposte da parte della Regione
Calabria e della richiesta economica dell'ente erogatore relativa alla sola parte residua dell'originaria somma ingiunta, sono da riconoscersi fondate le richieste in relazione all'entità dell'importo del credito oggi esistente che, detratta la somma nelle more pagata da Regione Calabria, è di euro 962.795,94
(euro 1.775.428,83 meno euro 812.632,89), oltre interessi moratori sino al soddisfo, per come stabilito in primo grado, sicuramente dovuti. Solo in tal senso, ed entro tali limiti, si può procedere ad un correttivo della pronuncia impugnata.
L'accoglimento soltanto parziale dell'appello spiegato, relativamente alla somma da imputare a carico dell'ASP di
Crotone, nonché le modificazioni giurisprudenziali intervenute pag. 10/11 in materia, suggeriscono di disporre, anche in questo grado di giudizio, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone avverso la sentenza n. 327/2019 emessa l'11.3.2019 dal Tribunale di Crotone, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della Regione Calabria;
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento in favore di Centri Assistenziali Mons.
Oliveti snc della minor somma di euro 962.795,94 per l'anno 2010, oltre interessi ex d. lgs 231/2002 decorrenti dall' 1.1.2011 fino al soddisfo;
- rigetta nel resto.
Spese compensate.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 11/11
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 807 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto promessa di pagamento – ricognizione di debito e vertente tra
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (C.F.
), in persona del suo l.r.p.t., elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso l'ufficio legale aziendale sito in Crotone, via
M. Nicoletta, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Ferrante;
appellante
e
CENTRI ASSISTENZIALI MONS. OLIVETI S.R.L. (P.IVA:
), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Francesco Rotundo, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Gaetano Argento n. 14; appellata nonché
Regione Calabria, in persona del suo l.r.p.t., in primo grado rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura Regionale – Non costituita.
Appellata - contumace
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, così pronunciare:
- Accogliere l'appello proposto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che, come da precisazione del credito da parte della Centri Assistenziali Mons. Oliveti snc, il credito residuo di quest'ultima ammonta ad €
962.795,94, incluse le somme di cui alle fatture n. 659 del
17.06.2011 di € 38.807,87 e n. 660 del 17.06.2011 di €
163.149,09 emesse, per interessi moratori su prestazioni anno 2010, oltre interessi d. lgs. 231/2002 con esclusione di interessi sulle fatture n. 659 del 17.06.2011 di € 38.807,87
e n. 660 del 17.06.2011 di € 163.149,09;
- Dichiarare che sulle somme di cui alle fatture n. 659 del
17.06.2011 di € 38.807,87 e n. 660 del 17.06.2011 di €
163.149,09, azionate a titolo di interessi moratori, non sono dovuti interessi di alcuna natura;
- Accogliere l'eccezione riconvenzionale e, per l'effetto, dichiarare che la Regione Calabria è tenuta a rifondere
pag. 2/11 all'ASP di Crotone tutte le somme che la predetta debba versare alla Centri Assistenziali Mons. Oliveti snc con sede in Cotronei, per effetto della emanata sentenza, tenuto conto
e con decurtazione del parziale pagamento di € 812.632,89 relativo alle fatture nn. 506, 507, 517, 518, 519 e 520 emesse nell'anno 2011, per l'anno 2010, già corrisposto dalla Regione Calabria in favore della Centri Assistenziali
Mons. Oliveti snc;
- Condannare la Regione Calabria a rifondere all'ASP di Crotone tutte le somme, per sorte capitale e per interessi a qualsiasi titolo, che quest'ultima debba versare alla Centri
Assistenziali Mons. Oliveti snc con sede in Cotronei, per effetto della emanata sentenza;
- Condannare la Regione Calabria a rifondere le spese del doppio grado del giudizio e del monitorio ingiunto in favore dell'ASP di Crotone”.
Per l'appellata Centri Assistenziali Mons. Oliveti snc: “Voglia
L'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare l'appello infondato, precisando che il credito residuo nei confronti della Centri Assistenziali Mons. Oliveti srl, anche alla luce delle dichiarazioni da esso rese, è pari alla somma di
962.795,94 oltre interessi di cui al D. Lgs n. 231/92.
Rigettare, per il resto, l'appello dichiarandolo altresì inammissibile per le ragioni esposte in narrativa, dichiarando inammissibili le eccezioni nuove proposte, con condanna di parte appellante alle ulteriori spese del presente grado
d'appello, e distrazione in favore del procuratore e difensore domiciliatario che dichiara espressamente di averle tutte anticipate”.
pag. 3/11
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Regione
Calabria proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2011, con cui il Tribunale di Crotone aveva ingiunto, in favore di Centri Assistenziali Mons. Cesare Oliveti s.n.c., il pagamento della somma di euro 1.775.428,83, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di compensi per le prestazioni sociosanitarie erogate. Deduceva, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, eccepiva il proprio difetto di titolarità passiva in relazione alla pretesa creditoria azionata, in quanto parte del contratto da cui avrebbero tratto origine i crediti ingiunti sarebbe stata unicamente l'ASP di Crotone.
Si costituiva in giudizio Centri Assistenziali di Mons.
Cesare Oliveti snc, contestando quanto ex adverso dedotto.
Nello specifico, riteneva, in diritto, fondate le ragioni del credito in virtù degli accordi contrattuali in atti e della normativa regionale di riferimento, con conseguente titolarità passiva della Regione Calabria. In conseguenza del mutamento giurisprudenziale intervenuto nelle more del giudizio, formulava istanza di integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'ASP di Crotone.
Ritualmente costituita in giudizio, l'ASP di Crotone, preliminarmente, invocava il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile nei propri confronti ovvero, in caso contrario,
pag. 4/11 dichiarare che la Regione Calabria, quale unico Ente in possesso e nella attuale disponibilità del Fondo Sociale
Regionale dal quale attingere per la remunerazione delle poste creditorie oggetto di causa, era tenuta a manlevare l'Azienza
Sanitaria Provinciale di Crotone dal credito per remunerazione della quota sociale nell'anno di riferimento, con condanna dell'ente regionale alla corresponsione delle relative somme in favore della parte creditrice.
2.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Crotone accoglieva l'eccezione di difetto di titolarità passiva formulata dalla
Regione Calabria, con conseguente revoca del decreto opposto e assorbimento delle ulteriori contestazioni formulate dall'originaria opponente, ritenendo meritevole di accoglimento la pretesa creditoria di Centri Assistenziali Mons. Oliveti nei confronti dell'ASP di Crotone, terza chiamata.
Così provvedeva:
- In accoglimento dell'opposizione proposta dalla Regione Calabria, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'ASP di Crotone al pagamento, in favore di parte opposta della somma di euro 1.775.428,83 per l'anno 2010, oltre interessi ex
d. lgs 231/2002 decorrenti dal 01.01.2011 fino al soddisfo
- Spese compensate.
3.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ritualmente appello l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, affidandolo a due motivi.
pag. 5/11 Con il primo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della somma riconosciuta nella sentenza impugnata, per non aver tenuto conto della precisazione del credito fatta dalla struttura privata in ordine al pagamento parziale effettuato dalla Regione
Calabria, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, della somma di euro 812.632,89 e relativo alle fatture nn. 506, 507, 517, 518,
519 e 520, emesse nel 2011, residuando, pertanto, la somma di euro 962.795,94, limitatamente alla quale la struttura privata aveva richiesto l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. Ha, inoltre, specificamente contestato l'illegittimità degli interessi moratori riconosciuti in sentenza alla Centri
Assistenziali Mons. Oliveti su fatture già ricomprese nella somma di euro 1.775.428,83 ingiunta alla Regione Calabria con il decreto opposto, successivamente posta a carico dell'ASP di
Crotone dalla sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di doglianza, lamenta l'illegittimità della sentenza, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale rivolta nei confronti della Regione Calabria.
Nello specifico, l'appellante imputa al giudice di prima sede di aver erroneamente qualificato la richiesta di manleva, promossa dall'ASP di Crotone nel proprio atto di costituzione e risposta, come ipotesi di domanda riconvenzionale anziché di eccezione riconvenzionale, dichiarandola, per l'effetto, inammissibile per intervenuta decadenza. Ne reitera, pertanto, la formulazione nei confronti della Regione Calabria, quale responsabile sostanziale del credito vantato dall'ente accreditato.
Richiede, inoltre, declaratoria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, attesa l'errata quantificazione del credito operata dalla medesima, per non aver pag. 6/11 tenuto conto delle somme già corrisposte dalla Regione Calabria, concludendo come sopra specificato.
4.
Si è costituita Centri Assistenziali Mons. Oliveti snc, contestando quanto ex adverso dedotto e formulando le conclusioni sopra riportate.
Non si è costituita la Regione Calabria.
Con ordinanza del 3.10.2019, questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per la sola parte eccedente la somma di euro 962.795,94.
All'udienza del 10.12.2024, tenutasi con trattazione scritta, le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri atti e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
L'appello può essere accolto solo in parte, in virtù delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, ai fini di una corretta decisione, occorre effettuare una pur breve ricognizione della stratificazione normativa che, nel corso degli anni, ha connotato il processo di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie, nonché delle conseguenti modalità attuative inerenti al pagamento della quota sociale delle rette pag. 7/11 per le prestazioni erogate in regime di convenzione dalle Case
Protette e dalle RSA, specifico oggetto di causa.
Per anni, i giudici di merito chiamati a pronunciarsi su tale questione, hanno unanimemente ritenuto che il pagamento della quota sociale delle rette spettasse alla
Regione, per espressa previsione della legge regionale n. 22 del
5.10.2007, art. 17 che, a parziale modifica dell'art. 7, co. 2 lett. g della legge regionale n. 23/2003, prevedeva che la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti erogatori gravasse sul Fondo Sanitario Regionale.
Tuttavia, la legge regionale n. 24 emanata il 18.7.2008 recante “Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private”, prevede una nuova disciplina in materia di quote sociali, comportando un graduale mutamento nelle pronunce di merito e di legittimità, che la richiamano espressamente a fondamento delle proprie decisioni. Tra le tante, Sentenza Cassazione 12 dicembre 2019, n. 32505 richiama l'art. 13 (“Accordi e contratti”) della citata legge regionale n. 24/2008, specificando che il medesimo,
“nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della Regione” (cfr. Cass., Sez. I, 31 ottobre 2016, nn. 22037, 22038 e 22039; 11 novembre 2016,
n. 23067).
Anche la giurisprudenza di merito (tra le più recenti la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1369 del 4.8.2023, che dirime un caso analogo a quello de quo), richiama il mutato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità,
pag. 8/11 essendosi pronunciata la Corte di Cassazione proprio sull'interpretazione del sistema sanitario delineato dai provvedimenti della Regione Calabria, affermando in tre distinti arresti (Cass. nn. 22037, 22038 e 22039/2016), che
“le obbligazioni derivanti dall'esecuzione di prestazioni socio- sanitarie rese in regime di accreditamento, non sono direttamente a carico della Regione, cui – in mancanza di un'espressa disposizione di legge che gli affidi la concreta gestione dei servizi – sono demandati unicamente compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali anche la ripartizione tra le ASL delle risorse economiche, mentre è riservato a queste ultime ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa
l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche
e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento” (sostanzialmente conforme, di recente, Cass.
n. 7745/2020).
In buona sostanza, la Regione non è più direttamente obbligata ex lege al pagamento della quota sociale delle rette nei confronti degli enti erogatori.
Secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di
Cassazione, pertanto, le normative regionali che pongono a carico del Fondo Sociale Regionale una parte delle rette, sono indirizzate esclusivamente a regolamentare i rapporti interni tra la Regione e le Aziende Sanitarie, non avendo alcuna efficacia esterna, nei confronti dell'erogatore delle prestazioni.
L'intera retta delle prestazioni erogate deve essere corrisposta, in favore dell'ente accreditato, dall'Azienda
Sanitaria Provinciale (quale unico soggetto firmatario del contratto annuale), rimanendo indifferenti nei rapporti esterni pag. 9/11 le ragioni di copertura delle spese da parte della Regione
Calabria, che attengono alla sola fase di programmazione generale delle spese da portare in bilancio.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, pertanto,
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone deve considerarsi l'unico responsabile sostanziale del credito vantato da Centri
Assistenziali Mons. Oliveti, non comportando il ruolo della
Regione Calabria nell'assegnazione all'ASP delle relative risorse, che devono gravare sul Fondo Sociale Regionale, una responsabilità diretta dell'ente sovraordinato.
Va, dunque, disattesa l'eccezione di manleva reiterata dall'ASP nei confronti della Regione Calabria, in quanto non sussiste a carico di quest'ultima l'obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle rette nei confronti dell'ente erogatore.
Senonché, tenuto conto delle parziali somme comunque già direttamente corrisposte da parte della Regione
Calabria e della richiesta economica dell'ente erogatore relativa alla sola parte residua dell'originaria somma ingiunta, sono da riconoscersi fondate le richieste in relazione all'entità dell'importo del credito oggi esistente che, detratta la somma nelle more pagata da Regione Calabria, è di euro 962.795,94
(euro 1.775.428,83 meno euro 812.632,89), oltre interessi moratori sino al soddisfo, per come stabilito in primo grado, sicuramente dovuti. Solo in tal senso, ed entro tali limiti, si può procedere ad un correttivo della pronuncia impugnata.
L'accoglimento soltanto parziale dell'appello spiegato, relativamente alla somma da imputare a carico dell'ASP di
Crotone, nonché le modificazioni giurisprudenziali intervenute pag. 10/11 in materia, suggeriscono di disporre, anche in questo grado di giudizio, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone avverso la sentenza n. 327/2019 emessa l'11.3.2019 dal Tribunale di Crotone, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della Regione Calabria;
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento in favore di Centri Assistenziali Mons.
Oliveti snc della minor somma di euro 962.795,94 per l'anno 2010, oltre interessi ex d. lgs 231/2002 decorrenti dall' 1.1.2011 fino al soddisfo;
- rigetta nel resto.
Spese compensate.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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