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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AL ANDREA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 527/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25/1T/003034/000/P002 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il contribuente, come sopra rappresentato e difeso, chiede a codesta On.le Corte di Giustizia tributaria di I grado che voglia annullare l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 25/1T/003034/000/P002, per l'effetto dichiarando non dovute le somme ivi pretese, con condanna dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova al rimborso di tutto quanto eventualmente escusso in base ad esso. Con vittoria di onorari e spese, anche generali, Iva, e c.p.a. inclusi Resistente/Appellato: Il rigetto del ricorso. Con vittoria di onorari e spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso RG 527/2025 ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 25/1T/003034/000/P002, notificato in data 6 marzo 2025. L'atto impugnato revoca l'aliquota agevolata del 2% “prima casa – pertinenze” applicata dal contribuente all'acquisto di un box auto del valore di € 25.000; applica l'aliquota ordinaria del 9%, ricalcolando l'imposta in € 2.250; recupera la maggior imposta di € 1.250 più spese (€ 8,75). A sostengo dell'atto l'amministrazione evidenziava: Il box acquistato non è pertinenza dell'abitazione principale (Indirizzo_1), perché ubicato a 2 km di distanza Indirizzo_2( ), distanza ritenuta incompatibile con il vincolo pertinenziale.
A sostegno del ricorso proponeva i seguenti motivi. Infondatezza della pretesa: insussistenza del requisito della distanza ai fini della pertinenza La normativa non richiede alcun requisito di distanza massima tra bene principale e pertinenza. Il vincolo pertinenziale è definito dall'art. 817 c.c., che richiede solo: a) destinazione durevole del bene al servizio di un altro;
b) volontà del proprietario. Il vincolo è dichiarato espressamente nell'atto notarile. La pertinenza non richiede contiguità fisica (Cass. 5050/2021; Cass. 3991/2017). Il mercato immobiliare nella zona dell'abitazione non offre box disponibili a prezzi ragionevoli;
ciò dimostrerebbe la funzionalità economica del box acquistato. Esiste anche una finalità di decongestionamento urbano, indicata dalla giurisprudenza (CTR Sardegna n. 103/2019; Cass. 5050/2021). Violazione dell'art. 7, L. 212/2000 – Difetto di motivazione L'avviso indica solo la maggior imposta richiesta, senza esplicitare la base imponibile né il calcolo. Ciò impedisce al contribuente di comprendere la pretesa. La mancata indicazione della base imponibile e dell'aliquota rende l'atto incomprensibile (Cass. 28584/2023; Cass. 26340/2021). Nullità dell'avviso per carenza di sottoscrizione – Violazione dell'art. 17, co.
1-bis, d.lgs. 165/2001 L'atto è sottoscritto dalla funzionaria “Nominativo_1 ”, con nota “firma su delega del Direttore Provinciale”. Per il ricorrente manca la prova: delle ragioni della delega;
della forma scritta;
del periodo di validità; dei requisiti soggettivi del delegato. Pertanto l'atto sarebbe firmato da soggetto privo di potere.
Si costituiva l'amministrazione convenuta insistendo per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, a confutazione dei motivi proposti: Sulla pretesa insussistenza del vincolo pertinenziale Il contribuente chiede un'agevolazione fiscale: l'onere della prova del vincolo pertinenziale grava su di lui (Cass. 25127/2009). La semplice dichiarazione contenuta nell'atto notarile non è opponibile al Fisco. Il concetto di pertinenza fiscale richiede “un rigoroso accertamento” (Cass. 25127/2009). Il bene deve produrre “utilità concreta al bene principale, non solo al proprietario” (Cass. 11970/2018). La distanza di 2 km esclude oggettivamente la funzionalità diretta del box all'abitazione. La stessa Cass. 5050/2021 (richiamata dal ricorrente) richiede indici esteriori oggettivi di asservimento, non presenti nel caso. Le argomentazioni relative al mercato immobiliare, ai prezzi dei box o al decongestionamento urbano sono irrilevanti per la qualificazione civilistica e tributaria della pertinenza. Sulla censura di difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 L'avviso di liquidazione è un atto meramente formale, non un accertamento discrezionale. È sufficiente indicare l'imposta richiesta, non essendo necessario illustrare il calcolo nel dettaglio. L'imponibile era il prezzo dichiarato nell'atto (€ 25.000), noto al contribuente che lo ha stipulato. Il calcolo è immediato: 9% di 25.000 = 2.250; imposta già versata = 1.000; maggior imposta = 1.250. Sulla censura di nullità per difetto di sottoscrizione L'art. 17 d.lgs. 165/2001 riguarda la delega di funzioni, mentre qui si tratta di delega di firma. Le due deleghe sono concettualmente distinte: la delega di funzioni trasferisce competenze e richiede motivazione, durata, forma solenne;
la delega di firma trasferisce solo il potere di sottoscrizione, gli atti restano riferibili al delegante. La disciplina applicabile è l'art. 42 DPR 600/1973, che richiede solo: delega precedente alla firma;
delegato appartenente alla carriera direttiva (terza area). La Dott.ssa Falchi appartiene alla terza area. Esiste delega valida: Disposizione di servizio n. 86/2024 con allegata tabella G. La delega è anteriore all'avviso di liquidazione (20/2/2025). Anche in caso di vizio, varrebbe il principio del funzionario di fatto, che salva l'atto (Cons. Stato;
Cass. 220/2014).
Parte ricorrente depositava memorie con cui ribadiva la propria tesi
All'udienza del 28.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per la seguente assorbente ragione. Il box oggetto di contenzioso dista a 2 km dall'immobile abitazione di cui costituisce pertinenza civilistica. Non sussiste una definizione autonoma di pertinenza tributaria ragione per cui la nozione è quella tipica civilistica. Il vincolo pertinenziale non richiede la contiguità materiale tra bene principale e pertinenza. La pertinenza va accertata in base al collegamento economico-funzionale, non alla vicinanza fisica. È sufficiente che il box assolva una funzione durevole di servizio all'abitazione, anche nel contesto del traffico e della difficoltà di parcheggio. Nel caso di specie il box, unico per il ricorrente, a distanza di 2km dall'abitazione principale, in mancanza di evidenti elementi distonici, deve ritenersi pertinenza funzionale all'immobile. Spese compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AL ANDREA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 527/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25/1T/003034/000/P002 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il contribuente, come sopra rappresentato e difeso, chiede a codesta On.le Corte di Giustizia tributaria di I grado che voglia annullare l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 25/1T/003034/000/P002, per l'effetto dichiarando non dovute le somme ivi pretese, con condanna dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova al rimborso di tutto quanto eventualmente escusso in base ad esso. Con vittoria di onorari e spese, anche generali, Iva, e c.p.a. inclusi Resistente/Appellato: Il rigetto del ricorso. Con vittoria di onorari e spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso RG 527/2025 ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 25/1T/003034/000/P002, notificato in data 6 marzo 2025. L'atto impugnato revoca l'aliquota agevolata del 2% “prima casa – pertinenze” applicata dal contribuente all'acquisto di un box auto del valore di € 25.000; applica l'aliquota ordinaria del 9%, ricalcolando l'imposta in € 2.250; recupera la maggior imposta di € 1.250 più spese (€ 8,75). A sostengo dell'atto l'amministrazione evidenziava: Il box acquistato non è pertinenza dell'abitazione principale (Indirizzo_1), perché ubicato a 2 km di distanza Indirizzo_2( ), distanza ritenuta incompatibile con il vincolo pertinenziale.
A sostegno del ricorso proponeva i seguenti motivi. Infondatezza della pretesa: insussistenza del requisito della distanza ai fini della pertinenza La normativa non richiede alcun requisito di distanza massima tra bene principale e pertinenza. Il vincolo pertinenziale è definito dall'art. 817 c.c., che richiede solo: a) destinazione durevole del bene al servizio di un altro;
b) volontà del proprietario. Il vincolo è dichiarato espressamente nell'atto notarile. La pertinenza non richiede contiguità fisica (Cass. 5050/2021; Cass. 3991/2017). Il mercato immobiliare nella zona dell'abitazione non offre box disponibili a prezzi ragionevoli;
ciò dimostrerebbe la funzionalità economica del box acquistato. Esiste anche una finalità di decongestionamento urbano, indicata dalla giurisprudenza (CTR Sardegna n. 103/2019; Cass. 5050/2021). Violazione dell'art. 7, L. 212/2000 – Difetto di motivazione L'avviso indica solo la maggior imposta richiesta, senza esplicitare la base imponibile né il calcolo. Ciò impedisce al contribuente di comprendere la pretesa. La mancata indicazione della base imponibile e dell'aliquota rende l'atto incomprensibile (Cass. 28584/2023; Cass. 26340/2021). Nullità dell'avviso per carenza di sottoscrizione – Violazione dell'art. 17, co.
1-bis, d.lgs. 165/2001 L'atto è sottoscritto dalla funzionaria “Nominativo_1 ”, con nota “firma su delega del Direttore Provinciale”. Per il ricorrente manca la prova: delle ragioni della delega;
della forma scritta;
del periodo di validità; dei requisiti soggettivi del delegato. Pertanto l'atto sarebbe firmato da soggetto privo di potere.
Si costituiva l'amministrazione convenuta insistendo per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, a confutazione dei motivi proposti: Sulla pretesa insussistenza del vincolo pertinenziale Il contribuente chiede un'agevolazione fiscale: l'onere della prova del vincolo pertinenziale grava su di lui (Cass. 25127/2009). La semplice dichiarazione contenuta nell'atto notarile non è opponibile al Fisco. Il concetto di pertinenza fiscale richiede “un rigoroso accertamento” (Cass. 25127/2009). Il bene deve produrre “utilità concreta al bene principale, non solo al proprietario” (Cass. 11970/2018). La distanza di 2 km esclude oggettivamente la funzionalità diretta del box all'abitazione. La stessa Cass. 5050/2021 (richiamata dal ricorrente) richiede indici esteriori oggettivi di asservimento, non presenti nel caso. Le argomentazioni relative al mercato immobiliare, ai prezzi dei box o al decongestionamento urbano sono irrilevanti per la qualificazione civilistica e tributaria della pertinenza. Sulla censura di difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 L'avviso di liquidazione è un atto meramente formale, non un accertamento discrezionale. È sufficiente indicare l'imposta richiesta, non essendo necessario illustrare il calcolo nel dettaglio. L'imponibile era il prezzo dichiarato nell'atto (€ 25.000), noto al contribuente che lo ha stipulato. Il calcolo è immediato: 9% di 25.000 = 2.250; imposta già versata = 1.000; maggior imposta = 1.250. Sulla censura di nullità per difetto di sottoscrizione L'art. 17 d.lgs. 165/2001 riguarda la delega di funzioni, mentre qui si tratta di delega di firma. Le due deleghe sono concettualmente distinte: la delega di funzioni trasferisce competenze e richiede motivazione, durata, forma solenne;
la delega di firma trasferisce solo il potere di sottoscrizione, gli atti restano riferibili al delegante. La disciplina applicabile è l'art. 42 DPR 600/1973, che richiede solo: delega precedente alla firma;
delegato appartenente alla carriera direttiva (terza area). La Dott.ssa Falchi appartiene alla terza area. Esiste delega valida: Disposizione di servizio n. 86/2024 con allegata tabella G. La delega è anteriore all'avviso di liquidazione (20/2/2025). Anche in caso di vizio, varrebbe il principio del funzionario di fatto, che salva l'atto (Cons. Stato;
Cass. 220/2014).
Parte ricorrente depositava memorie con cui ribadiva la propria tesi
All'udienza del 28.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per la seguente assorbente ragione. Il box oggetto di contenzioso dista a 2 km dall'immobile abitazione di cui costituisce pertinenza civilistica. Non sussiste una definizione autonoma di pertinenza tributaria ragione per cui la nozione è quella tipica civilistica. Il vincolo pertinenziale non richiede la contiguità materiale tra bene principale e pertinenza. La pertinenza va accertata in base al collegamento economico-funzionale, non alla vicinanza fisica. È sufficiente che il box assolva una funzione durevole di servizio all'abitazione, anche nel contesto del traffico e della difficoltà di parcheggio. Nel caso di specie il box, unico per il ricorrente, a distanza di 2km dall'abitazione principale, in mancanza di evidenti elementi distonici, deve ritenersi pertinenza funzionale all'immobile. Spese compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.