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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147-1/24 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Pitinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 147-1/2024 p.u. promosso su ricorso depositato da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
con l'avv. ALBERTO FURLANETTO
[...]
RICORRENTI con l'intervento di p.IVA ) con l'avv. ALESSIA CONTE Controparte_1 P.IVA_1
(p.IVA ) con l'avv. ALESSANDRO Controparte_2 P.IVA_2
ZANUTTO
ALESSANDRO URSELLA (c.f. ) con l'avv. SILVIA PAVIOTTI C.F._3
IMPRESA INDIVIDUALE (c.f. con l'avv. Controparte_3 C.F._4
ROBERT SATTIER
RESISTENTI
oggetto: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 5.2.2025
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.3.2024, i signori e hanno presentato domanda di Parte_1 Parte_2 omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e 66 CCII. Alla domanda è stata allegata la relazione ex art. 68, co. 2 CCII redatta dell'OCC, in persona del Gestore della crisi avv. Controparte_4 Con decreto del 15.9.2024, depositato il 16.9.2024, il Giudice designato ha disposto, come richiesto, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata potenzialmente pregiudizievoli la fattibilità del piano, le azioni esecutive e cautelari, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione del procedimento. Sempre su richiesta degli istanti, ha autorizzato a proseguire nel rimborso delle rate del mutuo ipotecario in favore di Centromarca Banca, nonché al pagamento in favore di Leaseplan Italia
S.p.a. delle rate relative al contratto di noleggio a lungo termine dell'autovettura in uso ai coniugi Persona_1
[...]
La proposta ed il piano sono risultati ammissibili, essendosi rilevato che:
- sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che i ricorrenti hanno la propria residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in San Donà di Piave, comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
- gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- i signori e sono fra loro coniugati, coabitano presso la medesima casa familiare ed il Parte_1 Parte_2 loro sovraindebitamento ha un'origine comune, risultando ammissibile, pertanto, la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 CCII;
- non risulta, inoltre, che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda, né che abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
Si è ritenuto sussistente, inoltre, lo stato di sovraindebitamento dei consumatori, che risultano gravati da debiti per complessivi € 330.652,90 (di cui € 123.415,75 € al privilegio e € 207.237,15 al chirografo) a fronte di entrate per € 51.971,43 annui, pari alla somma della pensione percepita dal sig. e dello stipendio Parte_1 della sig.ra Parte_2
Conseguentemente, con il decreto del 15.9.2024, è stata disposta ex art. 70, c. 1 CCII, la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale e la comunicazione a tutti i creditori a cura dell'OCC.
Con il medesimo provvedimento è stata fissata, altresì, udienza per la discussione dell'istanza di omologa.
Cont L' ha tempestivamente provveduto all'invio delle predette comunicazioni e taluni creditori hanno presentato osservazioni.
I ricorrenti hanno proposto di destinare al soddisfacimento dei creditori la somma complessiva di € 118.300,00, derivante dai redditi futuri degli istanti, da versarsi nell'arco di sette anni. Alla luce delle osservazioni e delle precisazioni del credito ricevute, la relazione del Gestore della crisi depositata ai sensi dell'art. 70, co. 6 CCII in data 24.10.2024 dà atto che le suddette risorse garantirebbero il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori muniti di privilegio, mentre i creditori chirografari otterrebbero il pagamento del 47% dei rispettivi crediti. All'udienza del 5.2.2025, i creditori intervenuti si sono riportati ai propri atti, opponendosi all'omologazione e deducendo, in particolare, che i ricorrenti avrebbero determinato la situazione di sovraindebitamento con malafede o colpa grave e contestando, altresì, la convenienza della proposta, eccependo che il valore dell'unico bene immobile di proprietà degli istanti, escluso dal piano di ristrutturazione dei debiti, sarebbe stato ampiamente sottostimato. I creditori hanno altresì contestato la mancata indicazione in atti delle reali cause dell'indebitamento nonché la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Hanno dedotto, in particolare, la mancata indicazione della destinazione delle ingenti somme a vario titolo ricevute (a credito e quale corrispettivo della vendita di immobili) nel corso degli anni. La difesa del sig.
LA ha allegato, inoltre, l'omessa segnalazione della percezione da parte del sig. del TFR alla Parte_1 cessazione del rapporto lavorativo con l'Arma dei Carabinieri, dell'ammontare del lascito testamentario da parte della sig.ra , dell'eventuale effettivo accesso al c.d. “superbonus” per le ristrutturazioni Parte_3 edilizie e della sorte del relativo credito fiscale. L'amministratore di sostegno del creditore ND LA ha dedotto che il sig. avrebbe indotto, “approfittando un presunto rapporto di amicizia, ... Parte_1
l'amministrato nel corso del 2021 a dargli, a più riprese, cospicue somme di denaro sino all'importo complessivo di € 50,000,00” pur essendo perfettamente a conoscenza della “condizione di fragilità psichica del sig. LA”. I creditori ES IV , Controparte_1 Controparte_2 [...]
NO e LA hanno contestato, infine, il fatto che nel piano non vengano Controparte_6 conteggiati i redditi dei figli maggiorenni ed economicamente indipendenti, conviventi con i coniugi
[...]
che dovrebbero, ex art. 315-bis c.c., contribuire al mantenimento della famiglia. Persona_2
I debitori, invece, hanno insistito nell'accoglimento della domanda ed il Giudice designato si è riservato di provvedere.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
I creditori intervenuti si sono opposti, come sopra anticipato, all'omologazione del piano, deducendo la mancata indicazione in atti delle reali cause dell'indebitamento, contestando la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, allegando che i ricorrenti avrebbero determinato la situazione di sovraindebitamento con malafede o colpa grave e contestando, altresì, la convenienza della proposta, in particolare eccependo che il valore dell'unico bene immobile di proprietà degli istanti, escluso dal piano di ristrutturazione dei debiti, sarebbe stato ampiamente sottostimato.
La contestazione circa la convenienza della proposta è fondata e non consente di omologare il piano proposto dai debitori.
1. La proposta contenuta nel piano di ristrutturazione dei debiti presentato
Giova innanzitutto ricordare che il piano di ristrutturazione formulato dai ricorrenti prevede:
- la prosecuzione del pagamento del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile sito in San Donà di Piave, al n. 16 di Via Circogno, secondo l'originario piano di ammortamento, ai sensi dell'art. 67, comma 5
CCII; - la destinazione dell'importo annuo di € 16.900 per un periodo di sette anni al pagamento delle spese di procedura, dei rimanenti crediti privilegiati e dei crediti chirografari.
In tal modo, al termine del periodo di durata del piano, risulterebbero integralmente assolte le spese di procedura (pari ad € 17.853,00) e pagati i creditori concorrenti muniti di privilegio (i cui crediti ammontano ad € 20.170,75), mentre il pagamento dei creditori chirografari (che hanno precisato crediti per complessivi €
207.237,15) risulterebbe solo parziale (cfr. pag. 19 e 20 della relazione ex art. 70, co. 6 CCII).
In merito alla percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, si rileva che la percentuale del 47% indicata nella relazione ex art. 70, co. 6 CCII risulta sovrastimata. Diversamente da quanto indicato nella relazione, il piano di ristrutturazione del debito prevede infatti, come detto, una durata di anni sette e non già di anni otto (cfr. pag. 13 della domanda prodotta quale doc. 8 alla relazione ex art. 68, co. 2 CCII). La volontà di confermare i termini della proposta formulata in sede di domanda di accesso alla procedura è stata ribadita, da ultimo, anche in occasione dell'udienza del 5.2.2025, di modo che l'importo complessivo destinato dai ricorrenti ai creditori concorrenti è pari a € 118.300,00 e non già a € 135.200,00.
Conseguentemente, detratti dalla somma disponibile (€ 118.300,00) gli importi necessari per il pagamento delle spese di procedura (€ 17.853,00) e pagati i creditori privilegiati concorrenti (€ 20.170,75), la percentuale di pagamento dei crediti chirografari si attesta al 38,7% (€ 80.276,25 ÷ € 207.237,15 × 100 = 38,7).
2. La non convenienza della proposta contenuta nel piano di ristrutturazione dei debiti presentato
Appare opportuno ricordare che la valutazione circa la convenienza della proposta è riservata, in primo luogo, ai creditori ma, in caso di contestazioni, il Giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente o degli opponenti possa essere soddisfano dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 71, co. 7 CCII, così come modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che ricalca, nella parte qui rilevante, il dettato dell'art. 12-bis, co. 4 della previgente l. 27 gennaio 2012, n. 3). Al contrario, nel caso in cui tale condizione non si verifichi, il piano del consumatore non può essere omologato.
Occorre ribadire, poi, che deve ritenersi astrattamente omologabile un piano che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta (in questi termini, con riferimento alla disciplina previgente, Cass. Sez. 1, ord. 28 ottobre 2019, n. 2544).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie tutti i creditori che hanno presentato osservazioni hanno contestato la convenienza della proposta dei ricorrenti sotto vari profili. Il principale, evidenziato da ciascuno dei creditori, concerne il valore di stima dell'unico immobile di proprietà dei coniugi - in misura della Persona_2 quota di ½ ciascuno in quanto acquistato in comunione dei beni - del quale i ricorrenti conserverebbero la titolarità in esito all'esecuzione del piano. L'immobile di Via Circogno, come detto, è gravato da ipoteca a garanzia della restituzione dell'importo residuo, pari ad € 103.245,00, del mutuo concesso da Centromarca Banca, il debito più oneroso tra quelli indicati nel ricorso e da solo rappresentante una quota pari a quasi un terzo dei debiti che gravano i ricorrenti.
Peraltro, secondo quanto indicato dal gestore della crisi nella relazione ex art. 68, co. 2 CCII, proprio dall'acquisto e dalla ristrutturazione dell'immobile, destinato ad abitazione dei coniugi e dei loro figli maggiorenni, avrebbe trovato origine la situazione di sovraindebitamento in cui versano i ricorrenti. Il gestore della crisi riferisce, in particolare, a pag. 13 della relazione che “la ristrutturazione si rivelava più gravosa sia
a causa di lavori imprevisti da effettuare ma anche con riferimento alle problematiche connesse alle detrazioni fiscali e cessione dei crediti per ottenere il beneficio del 110% ed altre agevolazioni fiscali”.
Il valore dell'immobile - acquistato nel 2021 per l'importo di € 165.000,00 - è stato quantificato dai
[...] nel proprio ricorso, sulla base di perizia di stima dagli stessi commissionata, in € 212.000,00 Persona_2
(doc. 29 allegato alla relazione ex art. 68, co. 2 CCII), valore successivamente riquantificato in € 228.000,00 a seguito del rilascio del certificato di agibilità (doc. 15 allegato alla relazione ex art. 70, co. 6 CCII).
I rilievi relativi al valore di stima sollevati dai creditori intervenuti sono condivisibili ed inducono a ritenere l'importo di € 228.000,00 verosimilmente non congruo. Risulta carente, in primo luogo, la descrizione dell'immobile del quale non è riportata la planimetria, né è fornito un adeguato report fotografico. Tale mancanza appare rilevante in considerazione dei lavori effettuati - dei quali risulta prova in atti anche per mezzo delle produzioni documentali dei creditori intervenuti, per la maggior parte imprenditori o artigiani coinvolti nella ristrutturazione - che presumibilmente hanno aumentato in modo sensibile il valore dell'immobile rispetto al prezzo pagato per l'acquisto nel 2021. In secondo luogo, non è chiarito il metodo di determinazione della superficie commerciale posta alla base del calcolo del valore dell'immobile, se sia stata cioè calcolata sulla base della pianta catastale ovvero di un rilievo planimetrico effettuato sul posto, considerando anche i lavori da ultimo effettuati sull'immobile. Tale carenza appare ancor più rilevante alla luce della significativa differenza tra la superficie commerciale indicata nella perizia (143,32 mq garage incluso) e quella catastale indicata nell'atto di compravendita (256 mq escluse le aree scoperte e il garage, cfr. doc. 1 allegato al ricorso). Essendo l'importo di € 228.000,00 (più precisamente € 214.98,00 per quanto concerne la superficie coperta) calcolato moltiplicando la superficie per il prezzo (medio) al metro quadro, è evidente che una sottostima della superficie dell'immobile determina una proporzionale sottostima del valore dello stesso. Infine, si rileva l'assenza di una allegazione motivata e argomentata dei valori indicati per calcolare il prezzo di mercato al metro quadro. L'intervallo di valori suggerito (€ 1.400 / € 1.600; media pari a
€ 1.500) non risulta infatti supportato da adeguate chiarificazioni ed evidenze documentali, non essendo indicati gli “operatori del luogo” interpellati per acquisire le quotazioni di effettive compravendite di immobili analoghi, riscontrate nella zona di riferimento, né tantomeno riportate tali quotazioni.
Il valore di stima dell'immobile indicato dai ricorrenti risulta dunque complessivamente non attendibile e sotto molteplici profili verosimilmente sottostimato. Decisiva ai fini della valutazione della convenienza risulta tuttavia la dilazione nel tempo dei pagamenti di cui alla proposta dei ricorrenti. Per correttamente e compiutamente rappresentare i profili di convenienza della propria proposta, i ricorrenti avrebbero dovuto porre a confronto il valore delle somme attualizzate e non limitarsi ad effettuare un mero raffronto, in termini assoluti, tra quanto corrisposto ratealmente nell'arco di sette anni, in caso di esecuzione del piano, e l'attivo realizzabile in sede liquidatoria in un arco temporale certamente più limitato.
L'effettiva convenienza del piano può dunque essere posta in dubbio, in primo luogo, in ragione del fatto che la differenza tra l'attivo disponibile per i creditori chirografari nell'ipotesi di attuazione del piano di risanamento (calcolato dal gestore della crisi in € 97.176,25) rispetto all'attivo ricavabile in ipotesi di liquidazione del patrimonio (calcolato in € 68.431,25) deve ritenersi sicuramente sovrastimata considerato il minor attivo disponibile nell'ipotesi di attuazione del piano (pari a € 118.300,00 e non già a € 135.200,00). In secondo luogo, in ragione del maggior valore da riconoscersi verosimilmente all'immobile. In terzo luogo, alla luce della circostanza che la valorizzazione del bene avverrebbe, nell'ambito della liquidazione controllata, in tempi più celeri rispetto ai sette anni indicati quale durata del piano di risanamento.
Sussistono, quindi, fondati motivi per ritenere che, nello scenario della liquidazione controllata, i crediti degli opponenti potranno essere soddisfatti in tempi più celeri e con prospettive di soddisfacimento superiori rispetto a quelle derivanti dall'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Conclusivamente - assorbiti gli ulteriori profili dedotti dagli opponenti - a fronte delle contestazioni circa la convenienza della proposta da parte dei creditori ed in ragione delle considerazioni che precedono, la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve essere respinta.
Spese compensate attesa la peculiarità della vertenza.
P.Q.M.
- rigetta la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
[...]
e Parte_1 Parte_2
- dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate con decreto del 15.9.2024, depositato il 16.9.2024;
-spese compensate;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al Gestore della crisi avv. Controparte_4
Venezia, 17 febbraio 2025.
IL GIUDICE DESIGNATO
dott.ssa Sara Pitinari
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Jacopo Negro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Pitinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 147-1/2024 p.u. promosso su ricorso depositato da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
con l'avv. ALBERTO FURLANETTO
[...]
RICORRENTI con l'intervento di p.IVA ) con l'avv. ALESSIA CONTE Controparte_1 P.IVA_1
(p.IVA ) con l'avv. ALESSANDRO Controparte_2 P.IVA_2
ZANUTTO
ALESSANDRO URSELLA (c.f. ) con l'avv. SILVIA PAVIOTTI C.F._3
IMPRESA INDIVIDUALE (c.f. con l'avv. Controparte_3 C.F._4
ROBERT SATTIER
RESISTENTI
oggetto: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 5.2.2025
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.3.2024, i signori e hanno presentato domanda di Parte_1 Parte_2 omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e 66 CCII. Alla domanda è stata allegata la relazione ex art. 68, co. 2 CCII redatta dell'OCC, in persona del Gestore della crisi avv. Controparte_4 Con decreto del 15.9.2024, depositato il 16.9.2024, il Giudice designato ha disposto, come richiesto, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata potenzialmente pregiudizievoli la fattibilità del piano, le azioni esecutive e cautelari, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione del procedimento. Sempre su richiesta degli istanti, ha autorizzato a proseguire nel rimborso delle rate del mutuo ipotecario in favore di Centromarca Banca, nonché al pagamento in favore di Leaseplan Italia
S.p.a. delle rate relative al contratto di noleggio a lungo termine dell'autovettura in uso ai coniugi Persona_1
[...]
La proposta ed il piano sono risultati ammissibili, essendosi rilevato che:
- sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che i ricorrenti hanno la propria residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in San Donà di Piave, comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
- gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- i signori e sono fra loro coniugati, coabitano presso la medesima casa familiare ed il Parte_1 Parte_2 loro sovraindebitamento ha un'origine comune, risultando ammissibile, pertanto, la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 CCII;
- non risulta, inoltre, che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda, né che abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
Si è ritenuto sussistente, inoltre, lo stato di sovraindebitamento dei consumatori, che risultano gravati da debiti per complessivi € 330.652,90 (di cui € 123.415,75 € al privilegio e € 207.237,15 al chirografo) a fronte di entrate per € 51.971,43 annui, pari alla somma della pensione percepita dal sig. e dello stipendio Parte_1 della sig.ra Parte_2
Conseguentemente, con il decreto del 15.9.2024, è stata disposta ex art. 70, c. 1 CCII, la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale e la comunicazione a tutti i creditori a cura dell'OCC.
Con il medesimo provvedimento è stata fissata, altresì, udienza per la discussione dell'istanza di omologa.
Cont L' ha tempestivamente provveduto all'invio delle predette comunicazioni e taluni creditori hanno presentato osservazioni.
I ricorrenti hanno proposto di destinare al soddisfacimento dei creditori la somma complessiva di € 118.300,00, derivante dai redditi futuri degli istanti, da versarsi nell'arco di sette anni. Alla luce delle osservazioni e delle precisazioni del credito ricevute, la relazione del Gestore della crisi depositata ai sensi dell'art. 70, co. 6 CCII in data 24.10.2024 dà atto che le suddette risorse garantirebbero il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori muniti di privilegio, mentre i creditori chirografari otterrebbero il pagamento del 47% dei rispettivi crediti. All'udienza del 5.2.2025, i creditori intervenuti si sono riportati ai propri atti, opponendosi all'omologazione e deducendo, in particolare, che i ricorrenti avrebbero determinato la situazione di sovraindebitamento con malafede o colpa grave e contestando, altresì, la convenienza della proposta, eccependo che il valore dell'unico bene immobile di proprietà degli istanti, escluso dal piano di ristrutturazione dei debiti, sarebbe stato ampiamente sottostimato. I creditori hanno altresì contestato la mancata indicazione in atti delle reali cause dell'indebitamento nonché la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Hanno dedotto, in particolare, la mancata indicazione della destinazione delle ingenti somme a vario titolo ricevute (a credito e quale corrispettivo della vendita di immobili) nel corso degli anni. La difesa del sig.
LA ha allegato, inoltre, l'omessa segnalazione della percezione da parte del sig. del TFR alla Parte_1 cessazione del rapporto lavorativo con l'Arma dei Carabinieri, dell'ammontare del lascito testamentario da parte della sig.ra , dell'eventuale effettivo accesso al c.d. “superbonus” per le ristrutturazioni Parte_3 edilizie e della sorte del relativo credito fiscale. L'amministratore di sostegno del creditore ND LA ha dedotto che il sig. avrebbe indotto, “approfittando un presunto rapporto di amicizia, ... Parte_1
l'amministrato nel corso del 2021 a dargli, a più riprese, cospicue somme di denaro sino all'importo complessivo di € 50,000,00” pur essendo perfettamente a conoscenza della “condizione di fragilità psichica del sig. LA”. I creditori ES IV , Controparte_1 Controparte_2 [...]
NO e LA hanno contestato, infine, il fatto che nel piano non vengano Controparte_6 conteggiati i redditi dei figli maggiorenni ed economicamente indipendenti, conviventi con i coniugi
[...]
che dovrebbero, ex art. 315-bis c.c., contribuire al mantenimento della famiglia. Persona_2
I debitori, invece, hanno insistito nell'accoglimento della domanda ed il Giudice designato si è riservato di provvedere.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
I creditori intervenuti si sono opposti, come sopra anticipato, all'omologazione del piano, deducendo la mancata indicazione in atti delle reali cause dell'indebitamento, contestando la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, allegando che i ricorrenti avrebbero determinato la situazione di sovraindebitamento con malafede o colpa grave e contestando, altresì, la convenienza della proposta, in particolare eccependo che il valore dell'unico bene immobile di proprietà degli istanti, escluso dal piano di ristrutturazione dei debiti, sarebbe stato ampiamente sottostimato.
La contestazione circa la convenienza della proposta è fondata e non consente di omologare il piano proposto dai debitori.
1. La proposta contenuta nel piano di ristrutturazione dei debiti presentato
Giova innanzitutto ricordare che il piano di ristrutturazione formulato dai ricorrenti prevede:
- la prosecuzione del pagamento del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile sito in San Donà di Piave, al n. 16 di Via Circogno, secondo l'originario piano di ammortamento, ai sensi dell'art. 67, comma 5
CCII; - la destinazione dell'importo annuo di € 16.900 per un periodo di sette anni al pagamento delle spese di procedura, dei rimanenti crediti privilegiati e dei crediti chirografari.
In tal modo, al termine del periodo di durata del piano, risulterebbero integralmente assolte le spese di procedura (pari ad € 17.853,00) e pagati i creditori concorrenti muniti di privilegio (i cui crediti ammontano ad € 20.170,75), mentre il pagamento dei creditori chirografari (che hanno precisato crediti per complessivi €
207.237,15) risulterebbe solo parziale (cfr. pag. 19 e 20 della relazione ex art. 70, co. 6 CCII).
In merito alla percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, si rileva che la percentuale del 47% indicata nella relazione ex art. 70, co. 6 CCII risulta sovrastimata. Diversamente da quanto indicato nella relazione, il piano di ristrutturazione del debito prevede infatti, come detto, una durata di anni sette e non già di anni otto (cfr. pag. 13 della domanda prodotta quale doc. 8 alla relazione ex art. 68, co. 2 CCII). La volontà di confermare i termini della proposta formulata in sede di domanda di accesso alla procedura è stata ribadita, da ultimo, anche in occasione dell'udienza del 5.2.2025, di modo che l'importo complessivo destinato dai ricorrenti ai creditori concorrenti è pari a € 118.300,00 e non già a € 135.200,00.
Conseguentemente, detratti dalla somma disponibile (€ 118.300,00) gli importi necessari per il pagamento delle spese di procedura (€ 17.853,00) e pagati i creditori privilegiati concorrenti (€ 20.170,75), la percentuale di pagamento dei crediti chirografari si attesta al 38,7% (€ 80.276,25 ÷ € 207.237,15 × 100 = 38,7).
2. La non convenienza della proposta contenuta nel piano di ristrutturazione dei debiti presentato
Appare opportuno ricordare che la valutazione circa la convenienza della proposta è riservata, in primo luogo, ai creditori ma, in caso di contestazioni, il Giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente o degli opponenti possa essere soddisfano dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 71, co. 7 CCII, così come modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che ricalca, nella parte qui rilevante, il dettato dell'art. 12-bis, co. 4 della previgente l. 27 gennaio 2012, n. 3). Al contrario, nel caso in cui tale condizione non si verifichi, il piano del consumatore non può essere omologato.
Occorre ribadire, poi, che deve ritenersi astrattamente omologabile un piano che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta (in questi termini, con riferimento alla disciplina previgente, Cass. Sez. 1, ord. 28 ottobre 2019, n. 2544).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie tutti i creditori che hanno presentato osservazioni hanno contestato la convenienza della proposta dei ricorrenti sotto vari profili. Il principale, evidenziato da ciascuno dei creditori, concerne il valore di stima dell'unico immobile di proprietà dei coniugi - in misura della Persona_2 quota di ½ ciascuno in quanto acquistato in comunione dei beni - del quale i ricorrenti conserverebbero la titolarità in esito all'esecuzione del piano. L'immobile di Via Circogno, come detto, è gravato da ipoteca a garanzia della restituzione dell'importo residuo, pari ad € 103.245,00, del mutuo concesso da Centromarca Banca, il debito più oneroso tra quelli indicati nel ricorso e da solo rappresentante una quota pari a quasi un terzo dei debiti che gravano i ricorrenti.
Peraltro, secondo quanto indicato dal gestore della crisi nella relazione ex art. 68, co. 2 CCII, proprio dall'acquisto e dalla ristrutturazione dell'immobile, destinato ad abitazione dei coniugi e dei loro figli maggiorenni, avrebbe trovato origine la situazione di sovraindebitamento in cui versano i ricorrenti. Il gestore della crisi riferisce, in particolare, a pag. 13 della relazione che “la ristrutturazione si rivelava più gravosa sia
a causa di lavori imprevisti da effettuare ma anche con riferimento alle problematiche connesse alle detrazioni fiscali e cessione dei crediti per ottenere il beneficio del 110% ed altre agevolazioni fiscali”.
Il valore dell'immobile - acquistato nel 2021 per l'importo di € 165.000,00 - è stato quantificato dai
[...] nel proprio ricorso, sulla base di perizia di stima dagli stessi commissionata, in € 212.000,00 Persona_2
(doc. 29 allegato alla relazione ex art. 68, co. 2 CCII), valore successivamente riquantificato in € 228.000,00 a seguito del rilascio del certificato di agibilità (doc. 15 allegato alla relazione ex art. 70, co. 6 CCII).
I rilievi relativi al valore di stima sollevati dai creditori intervenuti sono condivisibili ed inducono a ritenere l'importo di € 228.000,00 verosimilmente non congruo. Risulta carente, in primo luogo, la descrizione dell'immobile del quale non è riportata la planimetria, né è fornito un adeguato report fotografico. Tale mancanza appare rilevante in considerazione dei lavori effettuati - dei quali risulta prova in atti anche per mezzo delle produzioni documentali dei creditori intervenuti, per la maggior parte imprenditori o artigiani coinvolti nella ristrutturazione - che presumibilmente hanno aumentato in modo sensibile il valore dell'immobile rispetto al prezzo pagato per l'acquisto nel 2021. In secondo luogo, non è chiarito il metodo di determinazione della superficie commerciale posta alla base del calcolo del valore dell'immobile, se sia stata cioè calcolata sulla base della pianta catastale ovvero di un rilievo planimetrico effettuato sul posto, considerando anche i lavori da ultimo effettuati sull'immobile. Tale carenza appare ancor più rilevante alla luce della significativa differenza tra la superficie commerciale indicata nella perizia (143,32 mq garage incluso) e quella catastale indicata nell'atto di compravendita (256 mq escluse le aree scoperte e il garage, cfr. doc. 1 allegato al ricorso). Essendo l'importo di € 228.000,00 (più precisamente € 214.98,00 per quanto concerne la superficie coperta) calcolato moltiplicando la superficie per il prezzo (medio) al metro quadro, è evidente che una sottostima della superficie dell'immobile determina una proporzionale sottostima del valore dello stesso. Infine, si rileva l'assenza di una allegazione motivata e argomentata dei valori indicati per calcolare il prezzo di mercato al metro quadro. L'intervallo di valori suggerito (€ 1.400 / € 1.600; media pari a
€ 1.500) non risulta infatti supportato da adeguate chiarificazioni ed evidenze documentali, non essendo indicati gli “operatori del luogo” interpellati per acquisire le quotazioni di effettive compravendite di immobili analoghi, riscontrate nella zona di riferimento, né tantomeno riportate tali quotazioni.
Il valore di stima dell'immobile indicato dai ricorrenti risulta dunque complessivamente non attendibile e sotto molteplici profili verosimilmente sottostimato. Decisiva ai fini della valutazione della convenienza risulta tuttavia la dilazione nel tempo dei pagamenti di cui alla proposta dei ricorrenti. Per correttamente e compiutamente rappresentare i profili di convenienza della propria proposta, i ricorrenti avrebbero dovuto porre a confronto il valore delle somme attualizzate e non limitarsi ad effettuare un mero raffronto, in termini assoluti, tra quanto corrisposto ratealmente nell'arco di sette anni, in caso di esecuzione del piano, e l'attivo realizzabile in sede liquidatoria in un arco temporale certamente più limitato.
L'effettiva convenienza del piano può dunque essere posta in dubbio, in primo luogo, in ragione del fatto che la differenza tra l'attivo disponibile per i creditori chirografari nell'ipotesi di attuazione del piano di risanamento (calcolato dal gestore della crisi in € 97.176,25) rispetto all'attivo ricavabile in ipotesi di liquidazione del patrimonio (calcolato in € 68.431,25) deve ritenersi sicuramente sovrastimata considerato il minor attivo disponibile nell'ipotesi di attuazione del piano (pari a € 118.300,00 e non già a € 135.200,00). In secondo luogo, in ragione del maggior valore da riconoscersi verosimilmente all'immobile. In terzo luogo, alla luce della circostanza che la valorizzazione del bene avverrebbe, nell'ambito della liquidazione controllata, in tempi più celeri rispetto ai sette anni indicati quale durata del piano di risanamento.
Sussistono, quindi, fondati motivi per ritenere che, nello scenario della liquidazione controllata, i crediti degli opponenti potranno essere soddisfatti in tempi più celeri e con prospettive di soddisfacimento superiori rispetto a quelle derivanti dall'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Conclusivamente - assorbiti gli ulteriori profili dedotti dagli opponenti - a fronte delle contestazioni circa la convenienza della proposta da parte dei creditori ed in ragione delle considerazioni che precedono, la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve essere respinta.
Spese compensate attesa la peculiarità della vertenza.
P.Q.M.
- rigetta la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
[...]
e Parte_1 Parte_2
- dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate con decreto del 15.9.2024, depositato il 16.9.2024;
-spese compensate;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al Gestore della crisi avv. Controparte_4
Venezia, 17 febbraio 2025.
IL GIUDICE DESIGNATO
dott.ssa Sara Pitinari
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Jacopo Negro