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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9593 /2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 9593 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. SQUIZZATO JASTIN , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. SQUIZZATO JASTIN , come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione: 1) Autorizzare i ricorrenti a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi previsti dalla legge;
essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente,
ove riterranno più opportuno.
2) Mantenimento: i coniugi attestano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti grazie ai redditi da ciascuno percepiti e per l'effetto rinunciano a chiedere qualsivoglia assegno di contributo al relativo mantenimento. 3) Affidamento dei figli: i figli sono affidati a favore di entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Modalità di visita: il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorrerà con i bambini: tre sere alla settimana (possibilmente alternando i giorni di permanenza presso il medesimo, con quelli di permanenza presso la madre) dal termine dell'attività lavorativa del Sig. Pt_1
(19.00-19.30) fino al mattino seguente;
i fine settimana alternati, dalle 13.00 del sabato fino al lunedì mattina;
I coniugi concordano, inoltre, che:
durante le festività comandate di Natale, Capodanno e dell'Epifania, i minori avranno facoltà
di trascorrere almeno una settimana con ciascun genitore, alternando annualmente il giorno di
Natale, l'ultimo dell'anno e l'epifania;
relativamente alle vacanze pasquali, i bambini avranno la facoltà di trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa;
in ogni caso, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente si recheranno con i figli, nonché dare notizia della data di partenza e ritorno;
per quanto riguarda le vacanze estive, ciascuno dei genitori trascorrerà con i minori almeno quindici giorni, anche non continuativi, con programmazione delle vacanze entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, nonché dare notizia della data di partenza e ritorno;
i minori avranno, inoltre, facoltà di trascorrere metà dei ponti festivi con la madre e metà con il padre, previo accordo tra i coniugi;
e festeggeranno, nei limiti del possibile e degli impegni lavorativi dei Per_1 Per_2 Per_3
ricorrenti, i rispettivi compleanni assieme ad entrambi i genitori;
5) Mantenimento dei figli: il Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, Pt_1
verserà alla Sig.ra una somma mensile totale pari ad Euro 500,00= per tutti e tre CP_1
i bambini, finché gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 15 di ogni mese.
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
d)
farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-
scuola, e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In ogni caso, le parti si riservano, di proporre, una modifica dell'assegno di mantenimento,
a seguito delle mutate e comprovate esigenze dei figli nel corso degli anni a venire, anche all'esito di possibili modifiche reddituali dei genitori.
6) Assegni unici: i ricorrenti concordano che gli assegni unici siano percepiti al 100% dalla
Sig.ra CP_1 7) Contratti di mutuo/finanziamento: i coniugi rimangono cointestatari dei contratti di mutuo di cui ai docc. 4 e 9 e a tal proposito convengono quanto segue: in relazione al contratto di mutuo immobiliare (cfr. doc. 4), la Sig.ra si farà carico per l'intero CP_1
della rata dello stesso, pari ad Euro 821,41=; in relazione al secondo contratto di mutuo, di cui al doc. 9, il Sig. verserà alla Sig.ra una somma mensile pari ad Euro Pt_1 CP_1
180,29=, a titolo di concorso nel pagamento della rata del predetto finanziamento (pari ad
Euro 360,59=).
8) Assegnazione della casa coniugale: l'abitazione famigliare, sita in Villanova di
Camposampiero (PD), Via Caltana, n. 174, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata alla Sig.ra che ivi abiterà unitamente ai figli, facendosi carico di tutte CP_1
le spese ordinarie e straordinarie relative all'abitazione medesima. I coniugi concordano che il Sig. faccia accesso unicamente alla presenza della Sig.ra Pt_1 CP_1
9) Contegno dei confronti della prole: i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano,
inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10) Consenso all'espatrio: i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, della carta d'identità e dei documenti validi per l'espatrio relativamente ai figli minori ed in ogni caso ad indicare dove i minori saranno reperibili.
11) Dichiarazioni delle parti: i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle condizioni di cui al presente ricorso che accettano confermano e sottoscrivono.
12) Spese legali: le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 08/03/2010 in VIGONZA e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigonza, Anno 2010, Parte 1, n. 4, come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio. Dall'unione coniugale sono nati i figli minori , nata a [...], il Persona_4
28.04.2016, C.F. , nata a [...], il C.F._1 Persona_5
07.01.2015, C.F. e , nato a [...], il C.F._2 CP_2
13.02.2012, C.F. ); C.F._3
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative;
non appare necessario recepire le condizioni n.7 perché costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepita dal Tribunale.
Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è
stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dei minori,
conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze dei figli.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate, ad eccezione del punto n.7 perché costituisce espressione della libertà negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepita dal Tribunale;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 11.11.2025
Il Presidente dr.ssa Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 9593 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. SQUIZZATO JASTIN , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. SQUIZZATO JASTIN , come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione: 1) Autorizzare i ricorrenti a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi previsti dalla legge;
essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente,
ove riterranno più opportuno.
2) Mantenimento: i coniugi attestano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti grazie ai redditi da ciascuno percepiti e per l'effetto rinunciano a chiedere qualsivoglia assegno di contributo al relativo mantenimento. 3) Affidamento dei figli: i figli sono affidati a favore di entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Modalità di visita: il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorrerà con i bambini: tre sere alla settimana (possibilmente alternando i giorni di permanenza presso il medesimo, con quelli di permanenza presso la madre) dal termine dell'attività lavorativa del Sig. Pt_1
(19.00-19.30) fino al mattino seguente;
i fine settimana alternati, dalle 13.00 del sabato fino al lunedì mattina;
I coniugi concordano, inoltre, che:
durante le festività comandate di Natale, Capodanno e dell'Epifania, i minori avranno facoltà
di trascorrere almeno una settimana con ciascun genitore, alternando annualmente il giorno di
Natale, l'ultimo dell'anno e l'epifania;
relativamente alle vacanze pasquali, i bambini avranno la facoltà di trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa;
in ogni caso, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente si recheranno con i figli, nonché dare notizia della data di partenza e ritorno;
per quanto riguarda le vacanze estive, ciascuno dei genitori trascorrerà con i minori almeno quindici giorni, anche non continuativi, con programmazione delle vacanze entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, nonché dare notizia della data di partenza e ritorno;
i minori avranno, inoltre, facoltà di trascorrere metà dei ponti festivi con la madre e metà con il padre, previo accordo tra i coniugi;
e festeggeranno, nei limiti del possibile e degli impegni lavorativi dei Per_1 Per_2 Per_3
ricorrenti, i rispettivi compleanni assieme ad entrambi i genitori;
5) Mantenimento dei figli: il Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, Pt_1
verserà alla Sig.ra una somma mensile totale pari ad Euro 500,00= per tutti e tre CP_1
i bambini, finché gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 15 di ogni mese.
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
d)
farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-
scuola, e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In ogni caso, le parti si riservano, di proporre, una modifica dell'assegno di mantenimento,
a seguito delle mutate e comprovate esigenze dei figli nel corso degli anni a venire, anche all'esito di possibili modifiche reddituali dei genitori.
6) Assegni unici: i ricorrenti concordano che gli assegni unici siano percepiti al 100% dalla
Sig.ra CP_1 7) Contratti di mutuo/finanziamento: i coniugi rimangono cointestatari dei contratti di mutuo di cui ai docc. 4 e 9 e a tal proposito convengono quanto segue: in relazione al contratto di mutuo immobiliare (cfr. doc. 4), la Sig.ra si farà carico per l'intero CP_1
della rata dello stesso, pari ad Euro 821,41=; in relazione al secondo contratto di mutuo, di cui al doc. 9, il Sig. verserà alla Sig.ra una somma mensile pari ad Euro Pt_1 CP_1
180,29=, a titolo di concorso nel pagamento della rata del predetto finanziamento (pari ad
Euro 360,59=).
8) Assegnazione della casa coniugale: l'abitazione famigliare, sita in Villanova di
Camposampiero (PD), Via Caltana, n. 174, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata alla Sig.ra che ivi abiterà unitamente ai figli, facendosi carico di tutte CP_1
le spese ordinarie e straordinarie relative all'abitazione medesima. I coniugi concordano che il Sig. faccia accesso unicamente alla presenza della Sig.ra Pt_1 CP_1
9) Contegno dei confronti della prole: i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano,
inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10) Consenso all'espatrio: i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, della carta d'identità e dei documenti validi per l'espatrio relativamente ai figli minori ed in ogni caso ad indicare dove i minori saranno reperibili.
11) Dichiarazioni delle parti: i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle condizioni di cui al presente ricorso che accettano confermano e sottoscrivono.
12) Spese legali: le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 08/03/2010 in VIGONZA e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigonza, Anno 2010, Parte 1, n. 4, come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio. Dall'unione coniugale sono nati i figli minori , nata a [...], il Persona_4
28.04.2016, C.F. , nata a [...], il C.F._1 Persona_5
07.01.2015, C.F. e , nato a [...], il C.F._2 CP_2
13.02.2012, C.F. ); C.F._3
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative;
non appare necessario recepire le condizioni n.7 perché costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepita dal Tribunale.
Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è
stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dei minori,
conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze dei figli.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate, ad eccezione del punto n.7 perché costituisce espressione della libertà negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepita dal Tribunale;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 11.11.2025
Il Presidente dr.ssa Cinzia Balletti