Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13362/2020 R.G., avente per oggetto:
“appello ”;
TRA
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Vincenzo Nicolosi giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Alfio Antonino Corsaro giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA all'udienza del 6 maggio 2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 81/2020 dell'1-3 luglio 2025 il Giudice di Pace di condannava al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della complessiva somma di euro Controparte_1
1.830,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quale rimborso delle spese di costruzione del muro di confine tra i rispettivi fondi;
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tecnica di ufficio.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lo e ha Pt_1
chiesto per i motivi di seguito esaminati il rigetto della domanda.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il , il quale ha CP_1
ribadito le sue difese e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione perché infondata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 6 maggio 2025
i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione senza termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica attesa la rinuncia di entrambe le parti (cfr. verbale di udienza).
Ciò premesso in punto di fatto, con il primo motivo di appello la parte censura la sentenza del primo giudice per l'applicazione nella fattispecie in esame dell'art. 886 c.c., a suo dire, non applicabile sia per l'altezza del muro, inferiore ai tre metri, sia per il fatto che gli immobili delle parti sono fondi agricoli, mentre la norma si riferisce alle aree urbane. In ogni caso, aggiunge che per l'ipotesi di applicazione dell'art. 886 c.c., esso appellante intende cedere la metà del terreno esimendosi dal contribuire alle spese di costruzione.
Con il secondo motivo di appello la parte censura la sentenza del primo giudice per non aver dato il consenso alla costruzione del muro per non avere la disponibilità economica ad eseguire i lavori;
in ogni caso, rileva che il muro non è stato realizzato secondo le regole dell'arte e che lo stesso potrebbe crollare.
Alla stregua dei superiori motivi, chiede l'annullamento della sentenza o la sua riforma.
2 Innanzitutto, la parte appellata, pur non avendo interesse all'impugnazione dell'appello, evidenzia che la domanda formulata in primo grado si fonda sull'accordo intervenuto tra le parti in ordine alla realizzazione del muro di confine;
infatti, lo stesso ha prodotto una scrittura privata del 30 aprile 2008 con cui appunto i proprietari confinanti e si impegnavano a realizzare un muro di CP_1 Pt_1
recinzione dei propri fondi (cfr. scrittura in atti).
Indi, l'obbligo di realizzazione del fondo si basa su detto accordo e, quindi, risultano irrilevanti tutti i motivi relativi all'applicabilità, o meno, della disposizione di cui all'art. 886 c.c., anche con riferimento all'ipotesi subordinata di cessione dell'area su cui sorge il muro.
Quanto, poi, all'accordo sui tempi e sulle modalità di realizzare il muro, innanzitutto dalle dichiarazioni rese dal geom. , Tes_1
risulta che i due proprietari confinanti, unitamente agli altri proprietari dei lotti vicini, avevano conferito al suddetto tecnico il mandato di apporre i picchetti nei confini, in modo, poi, da realizzare il muro di confine, della cui realizzazione tutti i proprietari erano d'accordo; il testimone ha aggiunto che era a conoscenza “che il muro di confine si stava realizzando tra le due proprietà”, ma molto onestamente ha precisato di non essersi recato sui luoghi dopo il picchettaggio (cfr. verbale dell'udienza del 25 maggio 2018 innanzi al Giudice di Pace).
Di queste dichiarazioni non si ha motivo di dubitare trattandosi di condotte poste in essere dal tecnico, assolutamente estraneo alla controversia, e dalle stesse si può ricavare che, comunque, i due proprietari confinanti avevano incaricato un tecnico proprio al fine dell'esatta identificazione del confine al fine della realizzazione del muretto.
3 Quanto alle altre dichiarazioni dei testimoni, innanzitutto, Tes_2
ha riferito di essersi trovato nel mese di luglio 2013 presso
[...]
l'abitazione del nonno della moglie, , padre Controparte_1
dell'appellato, e di aver assistito alla discussione tra le parti in causa per la costruzione del muro e di aver sentito lo riferire di avere dei Pt_1
problemi economici e, comunque, di lasciare ogni decisione all'altro comproprietario sulle modalità di costruzione del muro.
Queste dichiarazioni concordano con quelle rese proprio dai testimoni dello : l'assenso alla realizzazione del muro può Pt_1
desumersi dal fatto riferito dai testimoni e di Testimone_3 [...]
i quali appunto hanno riferito che lo metteva a Tes_4 Pt_1
disposizione delle pietre per la costruzione del muro e che il rifiuto non era giustificato dal dissenso, bensì solo da asseriti problemi di carattere economico. Inoltre, dalle dichiarazioni rese dallo stesso figlio dello
, , risulta che dalla terrazza dell'abitazione di Pt_1 Persona_1
comunque si percepiva la costruzione del muro. Per_2
In definitiva, si può di certo affermare che lo era a conoscenza Pt_1
della costruzione del muro, che non si era opposto, lasciando la decisione sulle modalità costruttive al proprietario limitrofo, ma che non voleva partecipare alle spese per asseriti motivi economici.
Tuttavia, tenuto conto dell'obbligo assunto con la scrittura sopra indicata e dell'assenza di alcuna opposizione alla realizzazione del muro, con le modalità effettuate dal proprietario limitrofo, lo stesso è
tenuto alla partecipazione delle spese (fermo restando la volontà delle parti di sistemare il muro e realizzarlo secondo le regole dell'arte indicate dal consulente tecnico di ufficio).
4 In definitiva, l'appello appare infondato e va, di conseguenza, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (da euro 1.101,00 a euro 5.200,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
13362/2020 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di n. 81/2020 dell'1-3 luglio CP_1
2025.
Condanna l'appellante al rimborso in favore della parte appellata delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.552,00 per compensi, di cui euro 425,00 per fase di studio, euro
425,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 851,00 per fase di trattazione/istruttoria, ed euro 851,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che sussistono le condizioni ex art. 13, comma 1 quater,
del D.P.R. 115/2002, per l'imposizione a carico della parte appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catania il 9 maggio 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
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