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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. ssa Angela Quitadamo presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott.ssa Valentina Rascioni consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 , svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 48/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. MARONE GUIDO elett. dom.to in Parte_1
VIA LUCA GIORDANO 15 NAPOLI
APPELLANTE/I contro
contumace Controparte_1
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE impugna la sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sez. Lavoro, n. Parte_1
279/2023, depositata in data 14.08.2023 e mai notificata, recante parziale accoglimento del ricorso iscritto al R.G.n. 625 del 2023, nella parte in cui rigetta la richiesta di condanna al riconoscimento della cd. Carta docenti per gli a.s. 2019/20 e 2020/2021.
In particolare, il Tribunale ha riconosciuto, in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, il diritto dell'appellante a percepire il bonus, ma ne ha pagina 1 di 7 circoscritto il contenuto alle sole due ultime annualità, sul presupposto che la spesa autorizzata per ogni anno scolastico avrebbe dovuto essere effettuata al più tardi entro l'anno scolastico successivo (art.6 comma 6 del DPCM 28/11/2016), con conseguente carenza di interesse alla declaratoria del diritto all'assegnazione della carta elettronica maturata per gli anni precedenti e sopravvenuta impossibilità della prestazione per non aver il creditore provveduto a quanto necessario per l'adempimento del debitore.
Ebbene, ritiene l'appellante l'erroneità di tale decisione nella parte in cui ha limitato il riconoscimento del bonus ai soli ultimi due anni scolastici, richiamando giurisprudenza di merito contraria, nonché la recente sentenza della Cassazione n. 29961/2023. Ritiene, inoltre, l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha operato la compensazione delle spese, anziché applicare il criterio della soccombenza.
Il , pur regolarmente evocato in giudizio, è rimasto Controparte_1
contumace in questo grado.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
In punto di diritto, occorre prendere le mosse dalla disposizione di cui all'art.1, comma 121, legge n. 107 del 2015, la quale, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, ha istituito la c.d. Carta elettronica del docente. Essa,
“dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al CP_1
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il
d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale pagina 2 di 7 previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Per quanto qui di interesse, il suddetto DPCM, all'art. 6 ha anche regolato le modalità di spesa delle somme caricate sulla carta, prescrivendo, al comma 6 che “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Ebbene, la questione dell'estensione di tale beneficio anche i docenti non di ruolo, già oggetto di una importante decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, (ordinanza del 18 maggio
2022, causa C-450/21) è da ultimo approdata al giudizio della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, si è pronunciata su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica.
La Corte, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att., ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art.1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art.
22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi
pagina 3 di 7 allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione
e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In definitiva, secondo l'insegnamento della Cassazione, non vi è dubbio alcuno che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto tra il docente ed il non incide sulla titolarità del CP_1
diritto a ricevere la carta elettronica del docente, che spetta quindi anche ai docenti con contratto a tempo determinato in situazione comparabile con quella dei docenti di ruolo. La disparità di trattamento in danno dei docenti a termine, infatti, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (cfr. Cass., n. 31149/2019).
Quanto ai limiti temporali di spendibilità e di domanda, oggetto del presente gravame, la
Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web
(art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega CP_1
l'esistenza di un loro diritto in proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può
pagina 4 di 7 operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice” (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 27 ottobre 2023 n. 29961).
Sulla scorta di tale pronuncia, ritiene il Collegio che il diritto al bonus non possa essere circoscritto alle ultime due annualità, come il primo giudice ha statuito sul presupposto (in realtà irrilevante) che la spesa autorizzata per ogni anno scolastico avrebbe dovuto essere effettuata al più tardi entro l'anno scolastico successivo (art.6 comma 6 del DPCM 28/11/2016), con conseguente carenza di interesse alla declaratoria del diritto all'assegnazione della carta elettronica maturata per gli anni precedenti e sopravvenuta impossibilità della prestazione per non aver il creditore provveduto a quanto necessario per l'adempimento del debitore.
Trattandosi di azione di adempimento, infatti, la stessa è finalizzata al pagamento di una somma di denaro determinata e certa ab origine, di fonte legale, che avrebbe dovuto essere corrisposta in corso di rapporto, ma non lo è stata, risultando le peculiarità imposte dal legislatore circa l'erogazione (ossia gli strumenti informatici necessari per spendere la somma in questione e i vincoli di spesa) non modificative della natura dell'obbligazione che era, è e resta sempre e solo una obbligazione pecuniaria
(“Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza”: Cass. n. 34944/2021).
La natura pecuniaria dell'obbligazione, pur se soggetta a particolari modalità attuative (art. 1 comma 122 Legge n.107/2015), comporta che la stessa non è suscettibile di divenire impossibile a causa di eventuali impedimenti che si situino nell'ambito di tali modalità attuative (ad esempio, per l'impossibilità per i precari di accedere al sistema informatico). Si tratta, infatti, di semplici modalità di adempimento dell'obbligazione, inerenti più in generale ai doveri di collaborazione/cooperazione gravanti sul debitore, con conseguente necessità da parte di quest'ultimo di porre in essere tutte le prestazioni collaterali e accessorie necessarie e funzionali all'adempimento stesso. Dunque, non potrà negarsi la somma in questione perché il portale informatico del non prevede l'accesso per i CP_1
docenti precari o per gli ex precari, bensì – ribaltandosi specularmente la prospettiva in esecuzione dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sul debitore – dovrà darsi accesso al portale a tali soggetti proprio al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto.
L'appello va, dunque, accolto e riconosciuto il diritto all'importo di €.500,00 anche per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, mediante accredito sulla “carta docente”, con le medesime modalità
pagina 5 di 7 operanti nei riguardi dei docenti a tempo indeterminato.
Si precisa, in proposito, che le annualità oggetto della domanda sono avanzate entro i limiti della prescrizione quinquennale, tenuto conto della diffida del giugno 2023.
L'appello deve ritenersi fondato anche nella parte relativa al regolamento delle spese di lite.
Infatti, alla luce della disciplina di cui agli artt.91 e 92 c.p.c., il principio di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisce un principio di carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art.92 comma 2 c.p.c. (come sostituito dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162), in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
(ovvero “sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” – v. Corte Cost. n.77/2018). Non ricorrendo alcuna di tali situazioni a giustificare per la parziale compensazione delle spese, deve pertanto ritenersi che la condanna al pagamento di queste ultime, a norma dell'art. 91 c.p.c., trovi il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per far valere le proprie ragioni (Cass. civ., sez. I, 25.09.1997 n.9419) e che, di conseguenza, la compensazione delle spese di lite del primo grado ha ingiustamente pregiudicato la parte vittoriosa. Le spese del primo grado seguono quindi la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Anche le spese del presente grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna il a riconoscere l'importo di €.500,00 in Controparte_1 favore dell'appellante per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, mediante accredito sulla “carta docente”, con le medesime modalità operanti nei riguardi dei dipendenti a tempo indeterminato, oltre interessi legali e rivalutazione (nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l.724/1994), con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta erogazione;
- condanna il appellato a rifondere alla parte appellante le spese dei due gradi del CP_1 giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.1.100,00, e, per il secondo grado, in complessivi €.1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato pagina 6 di 7 antistatario.
Ancona, deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott.ssa Angela Quitadamo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. ssa Angela Quitadamo presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott.ssa Valentina Rascioni consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 , svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 48/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. MARONE GUIDO elett. dom.to in Parte_1
VIA LUCA GIORDANO 15 NAPOLI
APPELLANTE/I contro
contumace Controparte_1
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE impugna la sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sez. Lavoro, n. Parte_1
279/2023, depositata in data 14.08.2023 e mai notificata, recante parziale accoglimento del ricorso iscritto al R.G.n. 625 del 2023, nella parte in cui rigetta la richiesta di condanna al riconoscimento della cd. Carta docenti per gli a.s. 2019/20 e 2020/2021.
In particolare, il Tribunale ha riconosciuto, in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, il diritto dell'appellante a percepire il bonus, ma ne ha pagina 1 di 7 circoscritto il contenuto alle sole due ultime annualità, sul presupposto che la spesa autorizzata per ogni anno scolastico avrebbe dovuto essere effettuata al più tardi entro l'anno scolastico successivo (art.6 comma 6 del DPCM 28/11/2016), con conseguente carenza di interesse alla declaratoria del diritto all'assegnazione della carta elettronica maturata per gli anni precedenti e sopravvenuta impossibilità della prestazione per non aver il creditore provveduto a quanto necessario per l'adempimento del debitore.
Ebbene, ritiene l'appellante l'erroneità di tale decisione nella parte in cui ha limitato il riconoscimento del bonus ai soli ultimi due anni scolastici, richiamando giurisprudenza di merito contraria, nonché la recente sentenza della Cassazione n. 29961/2023. Ritiene, inoltre, l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha operato la compensazione delle spese, anziché applicare il criterio della soccombenza.
Il , pur regolarmente evocato in giudizio, è rimasto Controparte_1
contumace in questo grado.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
In punto di diritto, occorre prendere le mosse dalla disposizione di cui all'art.1, comma 121, legge n. 107 del 2015, la quale, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, ha istituito la c.d. Carta elettronica del docente. Essa,
“dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al CP_1
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il
d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale pagina 2 di 7 previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Per quanto qui di interesse, il suddetto DPCM, all'art. 6 ha anche regolato le modalità di spesa delle somme caricate sulla carta, prescrivendo, al comma 6 che “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Ebbene, la questione dell'estensione di tale beneficio anche i docenti non di ruolo, già oggetto di una importante decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, (ordinanza del 18 maggio
2022, causa C-450/21) è da ultimo approdata al giudizio della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, si è pronunciata su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica.
La Corte, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att., ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art.1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art.
22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi
pagina 3 di 7 allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione
e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In definitiva, secondo l'insegnamento della Cassazione, non vi è dubbio alcuno che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto tra il docente ed il non incide sulla titolarità del CP_1
diritto a ricevere la carta elettronica del docente, che spetta quindi anche ai docenti con contratto a tempo determinato in situazione comparabile con quella dei docenti di ruolo. La disparità di trattamento in danno dei docenti a termine, infatti, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (cfr. Cass., n. 31149/2019).
Quanto ai limiti temporali di spendibilità e di domanda, oggetto del presente gravame, la
Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web
(art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega CP_1
l'esistenza di un loro diritto in proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può
pagina 4 di 7 operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice” (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 27 ottobre 2023 n. 29961).
Sulla scorta di tale pronuncia, ritiene il Collegio che il diritto al bonus non possa essere circoscritto alle ultime due annualità, come il primo giudice ha statuito sul presupposto (in realtà irrilevante) che la spesa autorizzata per ogni anno scolastico avrebbe dovuto essere effettuata al più tardi entro l'anno scolastico successivo (art.6 comma 6 del DPCM 28/11/2016), con conseguente carenza di interesse alla declaratoria del diritto all'assegnazione della carta elettronica maturata per gli anni precedenti e sopravvenuta impossibilità della prestazione per non aver il creditore provveduto a quanto necessario per l'adempimento del debitore.
Trattandosi di azione di adempimento, infatti, la stessa è finalizzata al pagamento di una somma di denaro determinata e certa ab origine, di fonte legale, che avrebbe dovuto essere corrisposta in corso di rapporto, ma non lo è stata, risultando le peculiarità imposte dal legislatore circa l'erogazione (ossia gli strumenti informatici necessari per spendere la somma in questione e i vincoli di spesa) non modificative della natura dell'obbligazione che era, è e resta sempre e solo una obbligazione pecuniaria
(“Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza”: Cass. n. 34944/2021).
La natura pecuniaria dell'obbligazione, pur se soggetta a particolari modalità attuative (art. 1 comma 122 Legge n.107/2015), comporta che la stessa non è suscettibile di divenire impossibile a causa di eventuali impedimenti che si situino nell'ambito di tali modalità attuative (ad esempio, per l'impossibilità per i precari di accedere al sistema informatico). Si tratta, infatti, di semplici modalità di adempimento dell'obbligazione, inerenti più in generale ai doveri di collaborazione/cooperazione gravanti sul debitore, con conseguente necessità da parte di quest'ultimo di porre in essere tutte le prestazioni collaterali e accessorie necessarie e funzionali all'adempimento stesso. Dunque, non potrà negarsi la somma in questione perché il portale informatico del non prevede l'accesso per i CP_1
docenti precari o per gli ex precari, bensì – ribaltandosi specularmente la prospettiva in esecuzione dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sul debitore – dovrà darsi accesso al portale a tali soggetti proprio al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto.
L'appello va, dunque, accolto e riconosciuto il diritto all'importo di €.500,00 anche per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, mediante accredito sulla “carta docente”, con le medesime modalità
pagina 5 di 7 operanti nei riguardi dei docenti a tempo indeterminato.
Si precisa, in proposito, che le annualità oggetto della domanda sono avanzate entro i limiti della prescrizione quinquennale, tenuto conto della diffida del giugno 2023.
L'appello deve ritenersi fondato anche nella parte relativa al regolamento delle spese di lite.
Infatti, alla luce della disciplina di cui agli artt.91 e 92 c.p.c., il principio di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisce un principio di carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art.92 comma 2 c.p.c. (come sostituito dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162), in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
(ovvero “sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” – v. Corte Cost. n.77/2018). Non ricorrendo alcuna di tali situazioni a giustificare per la parziale compensazione delle spese, deve pertanto ritenersi che la condanna al pagamento di queste ultime, a norma dell'art. 91 c.p.c., trovi il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per far valere le proprie ragioni (Cass. civ., sez. I, 25.09.1997 n.9419) e che, di conseguenza, la compensazione delle spese di lite del primo grado ha ingiustamente pregiudicato la parte vittoriosa. Le spese del primo grado seguono quindi la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Anche le spese del presente grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna il a riconoscere l'importo di €.500,00 in Controparte_1 favore dell'appellante per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, mediante accredito sulla “carta docente”, con le medesime modalità operanti nei riguardi dei dipendenti a tempo indeterminato, oltre interessi legali e rivalutazione (nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l.724/1994), con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta erogazione;
- condanna il appellato a rifondere alla parte appellante le spese dei due gradi del CP_1 giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.1.100,00, e, per il secondo grado, in complessivi €.1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato pagina 6 di 7 antistatario.
Ancona, deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott.ssa Angela Quitadamo
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