Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Benedetta EL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 964 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Trinchi che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Dario Barnaba che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 815/2020 resa nel giudizio 1054/2016 – mutuo bancario ipotecario –
1
Con atto di citazione ritualmente notificato impugnava la Parte_1 sentenza n. 815/2020 del Tribunale di Cassino con cui era stata condannata a restituire a
€ 12.659,16 oltre accessori e spese di lite rispetto al mutuo ipotecario Controparte_1 stipulato tra le parti il quattordici luglio 2003 per l'importo di € 180.000,00 da restituire in 240 rate mensili comprensive di capitale e interessi. Era chiesta la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza. Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione e dell'istanza di inibitoria. Con ordinanza depositata il sei luglio 2021 la Corte sospendeva gli effetti esecutivi della sentenza e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del ventotto febbraio 2022 che, a seguito di rinvii d'ufficio, era fissata al diciassette marzo 2025. Il quindici gennaio 2025 il difensore dell'appellante depositava nota con cui attestava di aver raggiunto un accordo con la controparte chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Era depositata in calce dichiarazione del difensore dell'appellata con cui si dava atto dell'intervenuto accordo stragiudiziale e veniva rivolta analoga istanza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese anche di primo grado. La domanda congiunta delle parti può essere accolta avendo i difensori la facoltà, espressamente indicata nel mandato ad litem, di transigere e conciliare la vertenza. Spese di entrambi i gradi compensate come da richiesta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, camera di consiglio del tre febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta EL de Courtelary
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