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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 771/2023 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 27.11.2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia D'Angelo e dall'avv. Parte_1
Alessandra Romano ed elettivamente domiciliata nello studio delle medesime in Pescara alla via
Pesaro n. 2 giusta mandato da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Loreto Aprutino (PE) alla Via Cappuccini Controparte_1
n. 136 presso lo studio dell'Avv. Ida Corradi dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 68/2023 pubblicata il 17.1.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< … Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, e rigettando per ogni e qualsiasi motivo l'appello incidentale proposto da , riformare l'impugnata sentenza n. 68/23 del Tribunale Controparte_1
1 di Pescara in punto di domanda riconvenzionale, accogliendo detta domanda riconvenzionale previa integrazione o rinnovazione della CTU, in relazione alla quantificazione dei danni subiti dalla odierna appellante in conseguenza degli abusi edilizi commessi da quali emersi Controparte_1
dalla CTU già espletata, nonché di ulteriori eventualmente non rilevati, previo accertamento incidenter tantum, si opus sit, della validità ed efficacia del provvedimento in sanatoria n. 789 in data
11/10/2022 del Comune di Loreto Aprutino, e per l'effetto condannare il predetto CP_1
al risarcimento dei danni subiti dalla odierna appellante per i fatti di cui in narrativa, nella
[...]
misura che sarà accertata e determinata in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per aver agito in giudizio con malafede e colpa grave, da quantificarsi secondo giustizia. In ogni caso, riformare la decisione sulle spese in senso favorevole all'odierna appellante e nella misura di legge. Con vittoria di spese di entrambi i gradi, incluse quelle di C.T.U.>>
Appellato – appellante incidentale
<< …
1. Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 68/2023 del 12/17-01-2023, n. 4491/2018 RG;
[...]
2. Rigettare nel merito il gravame proposto dalla sig.ra avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pescara n. 68/2023 del 12/17-01-2023, n. 4491/2018 RG, perché infondato in fatto e in diritto;
3. Riformare la sentenza di primo grado n. 68/2023 del Tribunale di Pescara del 12/17-01-2023, N.
4491/2018 RG nella parte in cui: “a) rigetta la domanda principale;
c) compensa integralmente le spese di lite tra l parti;
d) restano definitivamente a carico del le spese di cui alla disposta CP_1
CTU; e) revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa in favore del ” e CP_1 per l'effetto condannare l'appellante al rimborso delle somme pagate in via Parte_1 anticipata dal sig. , nella misura del 50% della complessiva somma di euro Controparte_1
12.274, 16, di cui euro 11.644,16 per costo lavori ed euro 630,00 per spese tecnico, pari a euro
6.137,08 e/o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Si reitera la richiesta di la condanna della convenuta, odierna appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese di giudizio.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza, il Tribunale di Pescara ha rigettato:
- sia la domanda proposta da nei confronti di tesa a far Controparte_1 Parte_1 accertare l'obbligo della stessa alla partecipazione delle spese per l'esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione del tetto dell'immobile sito in Loreto Aprutino, via Mercato n. 111, e ad ottenere altresì,
2 la sua la condanna al rimborso, nella misura del 50%, delle somme anticipate dall'attore, pari complessivamente ad € 12.274,16 (€ 11.644,16 per costo lavori ed € 630,00 per spese tecniche);
- sia la domanda riconvenzionale di la quale, esponendo che i lavori fatti Parte_1 eseguire dal fossero abusivi e avessero in realtà deprezzato l'immobile, aveva chiesto la CP_1 condanna dell'attore al risarcimento dei danni.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto, quanto alla prima domanda, mancante la prova dell'urgenza della spesa sostenuta dall'attore (art. 1134 c.c.) e, quanto alla seconda, l'inesistenza di danni sul bene di proprietà della convenuta rilevando, d'altro canto, l'intervenuto permesso in sanatoria per le opere eseguite.
2. Avverso tale decisione, la convenuta ha proposto appello sulla base di due Parte_1
motivi di seguito riassunti.
2.1. La domanda riconvenzionale è stata ingiustamente respinta. Innanzitutto, il permesso a costruire in sanatoria veniva prodotto in giudizio dall'attore soltanto con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. e, quindi, tardivamente e senza che la convenuta potesse replicare. Il provvedimento, in ogni caso, “potrebbe essere nullo o invalido” poiché non è vero che i terzi proprietari (cioè, la parte appellante) avesse prestato assenso all'esecuzione sulle opere attinenti alle parti comuni;
è stato poi di fatto autorizzato il cambiamento di destinazione d'uso dell'immobile rendendo il locale sottotetto idoneo all'abitazione civile e in particolare alla funzione di camere da letto, nonostante che le altezze interne, oscillanti tra m. 1,75 e 2,40, siano di gran lunga inferiori all'altezza minima di m. 2,70 consentita;
infine, né l'istanza né il provvedimento contemplano il fatto che l'immobile si trova in zona sismica 2 e che pertanto l'innalzamento del piano di gronda e l'introduzione di materiali di coibentazione prima non presenti nella struttura del tetto comportano la violazione della normativa antisismica. In secondo luogo, non vi è stato il ripristino dello status quo ante e, in particolare, non è stata rimossa l'intonacatura delle pareti esterne in corrispondenza del solo primo piano, che a parere del ctu ha comportato un danno estetico essendo le restanti facciate in pietra naturale;
la struttura originaria è stata mutata con l'aggiunta di perlinato, materiale di coibentazione ed altro, oltretutto per necessità personali del , e ciò implica quanto meno costi di manutenzione superiori che si CP_1 riflettono sul valore commerciale dell'immobile. Da ultimo, è incomprensibile la motivazione della decisione ove si afferma la inesistenza di segni visibili sia sull'immobile della che su quello del Pt_1
, essendo invece rilevante l'accertamento del ctu circa il fatto che le opere siano difformi CP_1
rispetto all'assentito e al preesistente, abbiano comportato modifiche strutturali (sopraelevazione e intonacatura) che incidono sulla stabilità dell'edifico e siano state eseguite in violazione delle norme urbanistiche, antisismiche ed idrogeologiche;
il ctu, infine, pur omettendo di quantificare il danno, ha
3 dato conto che la realizzazione dell'intonaco sulle tre pareti esterne - parti comuni - ha creato quanto meno un danno estetico, avendo alterato l'aspetto architettonico del fabbricato oltre che appesantito la struttura.
2.2. Il giudice di primo grado ha erroneamente compensato le spese di lite rigettando anche la richiesta ex art. 96 c.p.c. della convenuta. A prescindere dall'accoglimento o meno della domanda riconvenzionale, si sarebbe dovuto sanzionare il comportamento dell'attore il quale ha patentemente agito con incontestabile malafede. La compensazione delle spese non impediva di esaminare l'istanza ex art. 96 c.p.c.. Peraltro, proprio per l'esistenza della colpa grave, è stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte dell'attore il che rende contraddittoria la decisione impugnata.
3. Mediante il deposito di comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale, si è costituito il quale ha resistito agli avversi assunti eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e, comunque, la sua infondatezza;
in via incidentale, ha altresì impugnato la sentenza di primo grado per i motivi di seguito esposti.
3.1. Nel ritenere l'assenza del requisito dell'urgenza di cui all'art. 1134 c.c. il giudice di prime cure ha fatto malgoverno delle risultanze istruttorie. Invero, dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice
(il quale, pur avendo visionato il fabbricato dall'esterno ha precisato: “Ho quindi Testimone_1 potuto constatare che il tetto era fatiscente e vetusto perché il fabbricato era ed è vecchio”; udienza del 10.7.2019) e (il quale, oltre alla dichiarazione riportata in sentenza ha altresì Testimone_2 precisato nella deposizione: “Lo stesso in alcuni punti presentava degli avvallamenti. Riconosco il mio preventivo;
i lavori da me svolti sono quelli di cui al preventivo;
riconosco la fattura che mi viene mostrata come anche la somma indicata per i lavori di cui si tratta”; udienza del 10.7.2019) e dalle produzioni documentali (relative ai lavori eseguiti) si evince che i lavori eseguiti dal CP_1
relativamente alla copertura del tetto e per i quali si richiedeva la compartecipazione della fossero Pt_1
necessari e improcrastinabili. Ciò per i seguenti motivi: 1) il tetto era vetusto, vi erano infiltrazioni di acqua che percolavano direttamente nell'appartamento del , tanto da aver creato delle CP_1
macchie evidenti (dichiarazioni teste sic); la maggior parte delle tegole di copertura era Tes_2
danneggiata, tanto da richiederne la sostituzione nella misura del 60%. Le infiltrazioni erano tanto più evidenti in quanto l'appartamento dell'odierno appellato era ed è sprovvisto di solaio che lo isola dalla copertura esterna, il tetto funge sia da copertura interna che esterna, quindi l'immobile era sottoposto alle conseguenze negative degli eventi atmosferici;
2) il tetto presentava avvallamenti e si
è resa necessaria la sostituzione della orditura secondaria pur mantenendo le travi portanti originarie che, però sono state trattate con sostanze anti tarlo (cfr. doc. 12 e doc. 13 descrizione lavori;
Pt_2
dichiarazione teste sic); 3) la conformazione dei muri portanti dell'intero fabbricato Tes_2
4 realizzati con la tecnica “a sacco”, cosicché il perdurare delle infiltrazioni di acque meteoriche avrebbe compromesso la staticità dell'intero edificio poiché la muratura esterna non sarebbe stata in grado di contenere l'aumento di volume del laterizio interno inumidito dalle percolazioni di acqua meteorica (cfr. doc. 10); 4) anche il ctu, nella relazione depositata il 21-06-2020, ha parlato di opere necessarie (e non urgenti) alla conservazione del tetto comune;
il ctu parla di “opere necessarie”, ma egli non fa altro che rispondere al quesito n. 1 laddove gli era stato chiesto di “verificare i lavori effettuati al tetto dell'immobile, quali necessari alla conservazione (manutenzione)...”; l'ausiliare perciò ha risposto ad uno specifico quesito e ha espresso il parere sulla necessità dei lavori, non spettando al medesimo di riconoscere il carattere di urgenza degli interventi, poiché tale elemento doveva scaturire da tutto l'impianto probatorio. Dunque, sussistevano tutti gli elementi (necessità ed urgenza) affinché il potesse intervenire stante la pervicacie inerzia dell'altra condomina, CP_1
odierna appellante.
3.2. Né, per negare il diritto al rimborso, può sostenersi che “… se è vero che è successivamente intervenuto, in data 11.10.2022, il permesso di costruire in sanatoria (prodotto dall'attore con la memoria di replica), tanto non influisce sul chiesto rimborso, non potendosi evidentemente pretendere una contribuzione da parte della per la realizzazione di lavori abusivi” (cfr. sent. Pt_1 pag. 4) poiché le opere, a seguito del permesso di costruire in sanatoria n. 789 dell'11.10.2022, sono sanate e divenute legittime.
3.3. Censurabile è anche la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo fondata la domanda dell'attore il quale ha agito in perfetta buona fede chiedendo il rimborso della quota di spettanza della dopo avere provveduto al saldo dei lavori effettuati e sulla base della Pt_1
fattura ricevuta.
3.4. Parimenti censurabile è la ritenuta soccombenza alle spese della ctu rispetto a quelle di lite integralmente compensate. Le spese di ctu andranno, dunque, poste a carico dell'appellante principale alla stregua di quanto innanzi esposto.
4. Indi, sulle conclusioni delle parti come innanzi trascritte e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del 27.11.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. L'appello incidentale dell'appellato, già attore, – che, per ragioni Controparte_1
logiche prima che giuridiche va esaminato per primo – è fondato.
5.1. Secondo quanto previsto dall'art. 1134 c.c. – pacificamente applicabile al caso di specie – il diritto al rimborso per la spesa eseguita, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea,
5 spetta quando essa è “urgente”. La giurisprudenza di legittimità ha, più volte, chiarito che la spesa è tale quando le opere dovevano essere necessariamente eseguite “senza ritardo” (v. Cass. 27519/2011
e Cass. 9743/2010) ossia quando erano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla proprietà comune, alla proprietà individuale e/o a terzi, senza possibilità di avvertire o attendere l'amministratore o gli altri condomini (v. Cass. 6400/1984 18759/2016); alcune pronunce evidenziano che, a differenza di quanto previsto per le cose comuni (art. 1100 c.c.), per la gestione delle cose condominiali, non rileva la trascuranza degli altri comunisti, richiedendo il diritto al rimborso sempre il predetto requisito dell'urgenza (v. Cass. 27106/2021 e 9280/2018, quest'ultima richiamata anche nella sentenza gravata).
5.2. La ctu svolta in primo grado ha verificato che una parte delle opere eseguite, ossia quelle di rifacimento del manto di copertura della parte comune del fabbricato, di ripristino dei murali e di riposizionamento dei coppi con la sostituzione di quelli rotti, erano necessarie per la conservazione della cosa comune cioè del tetto del fabbricato (v. pp. 6 e ss., relazione del 3.5.2020).
5.3. Diversamente da quanto valutato dal Tribunale – il quale, come lamentato dall'appellante, si è limitato, in modo superficiale, a rilevare che nessuno dei testimoni escussi aveva espressamente riferito di una “situazione di urgenza”, nei termini di “infiltrazioni” e “problemi di stabilità e di rischio di crollo del tetto” lamentati dalla parte attrice –, l'urgenza delle predette opere si evince dallo stato del tetto che era <fatiscente e vetusto>> (v. dichiarazioni teste , geometra, direttore Testimone_1 dei lavori, sentito all'udienza del 10.7.2019; in proposito le fotografie allegate alla ctu sub 15 sono oltre moto eloquenti) <con tegole e pianelle quasi tutte rotte e riposizionate le une sulle altre, in modo da non esserci una perfetta aderenza>>, tanto che << … il tetto dal lato interno presentava macchie di umidità e ciò proprio per il non perfetto incastro tra le tegole. Lo stesso in alcuni punti presentava degli avvallamenti … >> (v. dichiarazioni teste titolare della ditta Testimone_3 esecutrice dei lavori, sentito all'udienza del 17.7.2019). Tali incontestate dichiarazioni in ordine alle pessime cattive condizioni del tetto – la cui funzione è ovviamente quella di proteggere la struttura dagli agenti atmosferici – nonché specificamente in ordine agli avvallamenti che presentava nonché ai segni inequivoci delle infiltrazioni già verificatesi (macchie proprio nella sua parte interna del tetto all'interno della proprietà individuale dell'appellato), rendono, allora, provato che i lavori, oltre che necessari, fossero anche indifferibili. Invero, le infiltrazioni d'acqua arrecano danni agli ambienti interni attinti e ne pregiudicano la salubrità – si consideri che l'abitazione dell'appellato è priva di solaio isolante rispetto alla copertura esterna ed era esposta alla percolazione dall'alto – e, dunque, era senz'altro certo, e non solo possibile, un pregiudizio ingravescente sia per la proprietà sottostante sia per la salute delle persone ove non si fosse intervenuto con la riparazione del tetto e le infiltrazioni
6 si fossero ripetute nel tempo. Inoltre, trattandosi di un edificio molto vecchio e con muri portanti, il loro protrarsi a tempo indeterminato, impregnando tutte le strutture, avrebbe potuto compromettere anche la sua staticità (del resto, gli avvallamenti del tetto erano sintomatici di un suo ammaloramento avanzato).
5.4. Le dichiarazioni testimoniali comprovano quanto il aveva, in più occasioni e CP_1
per iscritto, segnalato alla (v., tra le altre, raccomandata 11.6.2015 ove, appunto, egli lamentava Pt_1
<< … copiose infiltrazioni di acqua, provenienti dal tetto … >> nel proprio appartamento in occasione delle recenti piogge e, prima ancora, di una nevicata con enorme disagio e anche pericolo per la salute al persistere della situazione;
pec del 5.10.2015 nella quale si ribadiva la necessità di porre rimedio al più presto alle infiltrazioni di acqua proveniente dalla porzione comune del tetto). L'urgenza dei lavori, peraltro, nel presente giudizio, non è stata specificamente contestata dalla la quale, infatti, Pt_1
ha incentrato le proprie difese ed istanze istruttorie sulla contestazione dei lavori eseguiti (che avrebbero natura innovativa e sarebbero, oltre tutto, illeciti) e sul criterio di ripartizione della spesa.
5.5. Dunque, limitatamente alle predetto opere, sussistono i presupposti del diritto al rimborso previsti dall'art. 1134 c.c..
5.6. La Corte non condivide neppure la valutazione del giudice di prime cure relativamente al carattere abusivo delle opere realizzate dall'appellato che, malgrado il permesso in sanatoria rilasciato dal Comune, osterebbe all'accoglimento della predetta pretesa di rimborso.
5.7. Va detto che il permesso in sanatoria delle opere ex art. 36 d.p.r. 380/2001 (provvedimento n. 789 in data 11.10.2022 del Comune di Loreto Aprutino) è stato prodotto tempestivamente nella prima difesa utile cioè con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (il termine per il deposito della memoria conclusionale spirava in data 5.10.2022) e, dunque, è stato correttamente preso in considerazione dal Tribunale il quale, avendolo disatteso a favore dell'appellante, non ha neppure leso il diritto di difesa della medesima (comunque, il documento sarebbe stato ammissibile in sede di appello;
cfr. Cass. 18962/2011).
5.8. Ciò premesso, il provvedimento, pacificamente definitivo non essendo stato impugnato da alcun controinteressato, rende, con efficacia ex tunc, le opere autorizzate sanate e legittime, di talché non è possibile reputarle “abusive”. Si evidenzia, peraltro, che nel provvedimento si dà atto: - del decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 33, comma 4, d.p.r. 380/2001 a seguito del richiesto parere alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Chieti;
- delle prescrizioni edilizie ed urbanistiche vigenti al momento dell'esecuzione delle opere e attuali (cd. doppia conforme); - del certificato d'idoneità statica datato 24.6.2022 dell'ing. - dell'accertata rimozione della Persona_1
tramezzatura e il ripristino della muratura tra wc e cucina;
- che le opere possono inquadrarsi nella
7 “manutenzione straordinaria” e “risanamento conservativo” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) c) del citato d.p.r. visto che << ... peraltro, le leggere variazioni apportate alla copertura non hanno interessato la struttura portante, ma solo il tavolato e gli arcarecci non strutturali (le putrelle metalliche trasversali e le travi lignee longitudinali sono infatti invariate) … >>; - che l'intervento di manutenzione straordinaria/risanamento conservativo risulta consentito ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 17 delle N.T.A. senza la necessità dello studio di compatibilità idrogeologica;
- che all'edificio non è riconosciuto il pregio architettonico;
- della presa d'atto dei lavori comunicati da parte della proprietaria dell'abitazione sottostante come evincibile dalla corrispondenza prodotta;
- che le opere per le quali è richiesto l'accertamento di conformità non hanno apportato sostanziali modificazioni all'aspetto esteriore della qualità architettonica preesistenti all'intervento.
5.9. Ciò detto, circoscrivendo la disamina delle contestazioni dell'appellante al profilo ora in esame cioè le opere di sistemazione del tetto per le quali l'appellato ha chiesto il rimborso, è vero che la prima, prendendo atto dei lavori di manutenzione straordinaria, invitava semplicemente il secondo ad non coinvolgere la propria proprietà individuale (v. racc. 21.8.2017); in ogni caso, sotto il profilo civilistico, è proprio la necessità e l'urgenza a legittimare sia la gestione unilaterale della cosa comune sia la pretesa di rimborso della spesa sostenuta dal condomino (art. 1134 c.c.). Circa i profili di rischio idrogeologico e sismico, al di là di quanto esposto dal Comune, è appena il caso di far notare che si è trattato del rifacimento con tavolato di una parte del tetto di copertura del fabbricato senza alcuna variazione dello stesso;
anche il ctu, sia nella relazione originaria che nei successivi chiarimenti, quanto al tetto, non ha rilevato, in modo specifico, alcuna criticità sotto i predetti profili (anzi, con specifico riferimento a tali lavori, il ctu ha escluso la compromissione della stabilità dell'edificio; v.
p. 13 della relazione del 3.5.2020 e pp. 7, 38-39 chiarimenti del 20.6.2020).
5.10. Ai fini della determinazione della misura del rimborso spettante all'appellato, alla stregua della ctu svolta in primo grado, va tenuto conto che:
- la superficie del tetto di copertura oggetto di intervento e comune tra le parti è pari a circa mq.
39,00 lordi considerando la sporgenza delle tegole e la cornice in mattoni, fino al colmo;
- il congruo importo dei lavori, inclusa iva e spese tecniche, è pari ad € 7.510,81 (€ 6.880,81 al lordo dell'iva al 10%, più € 630,00 per compenso tecnico incaricato;
si noti che l'importo dei lavori indicato dal sulla base del computo metrico dei lavori, esclusi quelli sulla proprietà CP_1 privata, e della fattura rimessagli è di € 11.644,16 per lavori al lordo di iva e di € 600,00 per onorari tecnici);
- la superficie complessiva della proprietà è di mq 64,30 (piano terra 1 e piano terra 2, mq. Pt_1
32,15 x 2 = mq. 64,30 (2/3);
8 - la superficie complessiva della proprietà è di mq 32,15 (piano primo mq. 32,15 CP_1
(1/3).
Ne segue che, in base alle rispettive superfici di proprietà, la spesa, secondo il ctu, va attribuita alla in ragione di 2/3 di €. 7.510,81 e, quindi, per € 5.007,21, e al in ragione di 1/3 Pt_1 CP_1 di € 7.510,81 e, quindi, per € 2.503,60.
5.11. Tali conclusioni, in quanto basate su accertamenti rigorosi e completi e non viziate da errori logici e di diritto, sono fatte proprie dalla Corte. Esse resistono, inoltre, alle contestazioni della
(invece il non le ha contestate). A riguardo, si rinvia ai puntuali e condivisibili Pt_1 CP_1
chiarimenti resi dal ctu (v. pp. 15 e ss., pp. 34 e ss. relazione 20.6.2020) rispetto ai quali è sufficiente evidenziare che: - al computo dei lavori il ctu ha correttamente aggiunto l'importo dell'iva al 10% tenendo conto dell'aliquota presente nella fattura allegata agli atti;
- l'individuazione delle proprietà individuali è stata effettuata sulla base della documentazione acquisita agli atti e la copertura del tetto considerata è soltanto quella soprastante le due camere da letto al primo piano del , CP_1
compresi i muri perimetrali ed il colmo e la proprietà della , posta al piano terra e seminterrato, Pt_1
in proiezione di quella dell'attore, lasciando fuori il resto dell'edificio; - ciò posto, è evidente che la pretesa della di accollare le spese di sistemazione del tetto soltanto al sul presupposto Pt_1 CP_1 che soltanto la proprietà di quest'ultimo è immediatamente al di sotto dello stesso è infondata poiché il tetto svolge la funzione di copertura di tutte le proprietà sottostanti incluse quelle al piano terra e seminterrato;
- le lavorazioni computate dal ctu ai fini del rimborso (ossia ponteggio con cavalletti, demolizione manto di copertura, trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, rifacimento del manto di copertura con il ripristino dei muraletti ed il riposizionamento dei coppi con la sostituzione di quelli rotti) erano strettamente necessarie alla conservazione del tetto e non costituiscono un'innovazione; - trattandosi di condominio minimo, in mancanza di tabelle regolarmente approvate, le quote della partecipazione alla spesa sono stata calcolate dall'ausiliario sulla base della (esigua) superficie delle rispettive proprietà sul presupposto del loro assimilabile valore (dunque, in conformità a Cass. 9280/2018 non per quote uguali) e, a riguardo, la , Pt_1
richiamando la necessità del calcolo millesimale (ma non vi sono tabelle millesimali approvate), ha fatto riferimento, del tutto generico e astratto, a distinti coefficienti di valutazione delle singole proprietà individuali e all'esistenza di altre proprietà (estranee al giudizio e, come è pacifico tra le parti, non sottostanti il tetto oggetto delle opere per cui è causa).
5.12. Dunque, l'appellante va condannata a pagare all'appellato-appellante incidentale, a titolo di rimborso, la somma complessiva di € 5.007,21. Non possono essere riconosciuti gli interessi legali
9 dalla costituzione in mora in quanto non richiesti. Sulla predetta somma decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
6. Per quanto innanzi esposto circa la fondatezza della domanda del , è fondata anche CP_1 la doglianza relativa alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
7. Infine l'ulteriore doglianza dell'appellante incidentale relativa alle delle spese processuali è superata dalla necessità di regolare nuovamente le medesime alla luce dell'accoglimento dell'appello incidentale (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014).
8. Occorre ora passare all'appello principale concernente la domanda riconvenzionale avanzata dalla respinta dal giudice di prime cure. Pt_1
6.1. oltre a resistere all'avversa domanda di rimborso, appunto in via riconvenzionale, CP_2 chiese, infatti, la condanna dell'attore per i danni subiti in conseguenza delle opere dallo CP_1
stesso fatte eseguire lamentando che queste avessero modificato strutturalmente ed esteticamente l'edificio, fossero di carattere innovativo (era stato innovato il manto di copertura che in precedenza era privo di perlinato, di guaina e di coibentazione), avessero deprezzato il bene e, infine, in violazione delle norme edilizie, comportando un incremento di peso alle strutture, avessero compromesso pure la stabilità dell'intero edificio.
6.2. Orbene, l'appello principale – nei limiti in cui l'appellante ha inteso dolersi del rigetto della predetta domanda riconvenzionale – è ammissibile. Esso consente di avere sufficiente contezza, nei termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e di diritto, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative sulle quali si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
6.3. Nel merito, l'appello è, però, infondato.
6.4. Non è in discussione il fatto, evidenziato dal ctu ed altresì inutilmente ripreso nella sentenza di primo grado, che non vi sono stati danni alla proprietà individuale della la quale, invero, non Pt_1
li ha mai dedotti.
6.5. Non sussistono neppure i pregiudizi alle cose comuni lamentati dall'appellante.
10 Ed infatti:
- l'intonacatura delle pareti esterne non ha compromesso il decoro architettonico del fabbricato cagionando un danno estetico (il ctu non lo ha affermato essendosi limitato a rilevare che l'aspetto architettonico è stato modificato;
pp.
7-14 e 38 della relazione del 20.6.2020; a p. 14 il ctu chiarisce che << … oltre la metà delle facciate dei fabbricati esistenti all'interno del centro storico di Loreto
Aprutino sono coperte da intonaco … >>); del resto, ciò è evidente raffrontando le fotografie ante e post lavori (v. pp. 8 e 9 relazione del 3.5.2020) ove si nota che le pareti esterne preesistenti erano in muratura e laterizio (povero e di bassa qualità), oltre che in pessime condizioni generali;
- l'utilizzo, nel rifacimento del tetto, di tavolato ad incastro di tipo perlinato di cm. 3 di spessore, con coibentazione con polistirene catramato e la guaina – tutto a spese del non trattandosi CP_1
di spesa ammessa al sopraindicato rimborso –, costituisce un miglioramento dello stato preesistente e, quindi, insuscettibile di costituire una voce di danno per la cosa comune;
l'assunto secondo il quale il tetto, così risistemato, avrebbe maggiori spese di manutenzione è del tutto apodittico;
- alla luce di quanto innanzi esposto (v. paragr.
5.8. e 5.9.) non risulta alcun pregiudizio statico per l'edificio in conseguenza delle opere eseguite dal e, d'altro canto, queste ultime, in CP_1
conseguenza del permesso in sanatoria ottenuto, sono legittime e non costituiscono, pertanto, alcun illecito.
6.5. Dunque, il rigetto della domanda riconvenzionale merita di essere confermato.
7. In conclusione, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza appellata che, per il resto, s'intende confermata, va accolta la domanda dell'appellato – appellante incidentale per il rimborso, ex art. 1134 c.c., della spesa anticipata da parte Controparte_1 dell'appellante principale , nella misura sopraindicata di € 5.007,21; va, altresì, Parte_1 ripristinata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del medesimo . CP_1
8. Le spese (incluse quelle della ctu liquidate con decreto del 2.2.2021), da regolare sulla base del criterio unitario dell'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza – e, pertanto, sono poste a carico dell'appellante principale risultata integralmente soccombente – e si liquidano, per il primo e il secondo grado, come in dispositivo sulla base della documentazione versata in atti, dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, scaglione derivante dal valore secondo il complessivo decisum (valore indeterminabile, complessità bassa, tenuto conto anche della domanda riconvenzionale), valori medi (escluso quello della fase di trattazione-istruttoria del presente grado del giudizio per il quale, stante la rimessione della causa in decisione alla prima udienza, appaiono congrui i valori minimi).
11 8.1. Essendo il ammesso al patrocinio a spese dello Stato (al di là di quanto innanzi CP_1
esposto sulla revoca, il medesimo ha prodotto nel presente grado del giudizio la nuova ammissione disposta con deliberazione del COA di L'Aquila del 24.10.2023), la condanna va pronunciata in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, senza la decurtazione della metà ex art. 130
d.p.r. 115/2002 che varrà esclusivamente nella liquidazione del compenso in favore del difensore della parte (v. Cass. 22017/2018).
9. Non vi sono i presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti della parte appellante, non potendosi di ritenere che la stessa abbia resistito e agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
10. Da ultimo, il rigetto dell'appello principale comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello, così decide:
1) rigetta l'appello di;
Parte_1
e in accoglimento dell'appello incidentale di e in parziale riforma della sentenza Controparte_1 appellata che, per il resto, s'intende, confermata:
2) condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellato – appellante incidentale Parte_1
la somma complessiva di € 5.007,21, oltre interessi legali dalla decisione sino Controparte_1
al saldo effettivo;
3) revoca la revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato;
Controparte_1
4) condanna l'appellante a rifondere allo Stato le spese del primo grado (liquidate in € 7.616,00, oltre
15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compenso) e del presente grado di giudizio (liquidate in € 8.469,00 oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compenso) dell'appellato – appellante incidentale ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
5) pone definitivamente ad esclusivo carico dell'appellante le spese della ctu di primo grado;
6) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.1.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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