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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 15/07/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel/est.
Dott. Augusto SALUSTRI Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1744/2024 V.G.
promossa congiuntamente dai coniugi nata a [...], il [...], c.f.: Parte_1
, residente in [...], Casale Boschetto n. 3 C.F._1
e nato a [...], il [...], c.f.: Parte_2
, residente in [...], borgata Lantigliera n. 17 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Pont Canavese (TO), via Cascinassa n. 11, presso lo studio dell'Avv. Cristina Maria Mosca, che li rappresenta per delega in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito
concordatario in Rivara (TO) il 25 settembre 2010, tra la signora ed il Parte_1
signor Parte_2
- conseguentemente, ordinare al competente ufficiale di Stato Civile del comune di Rivara (TO)
di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con
ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva spettanza, a tutti gli effetti di legge;
- disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati fermo restando l'obbligo del mutuo
rispetto;
- disporre che la casa coniugale in Rivara (TO), Casale Boschetto n. 3 di proprietà della signora
Per_
venga assegnata alla medesima che vi dimorerà con i figli minori ed Parte_1
Per_ ;
Per_ Per_
- disporre che i figli minori ed vengano affidati in modo condiviso ad entrambi i
genitori con abitazione e residenza principale presso l'abitazione materna in Rivara (TO),
Casale Boschetto n. 3, con precisazione che i genitori dovranno assumere di comune accordo le
decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione
e alla salute dei medesimi, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità e delle loro
inclinazioni naturali e aspirazioni e che ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente
nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé i figli;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- a week – end alterni dal sabato mattina, alle ore 9:30 circa, sino alla domenica sera, entro le
ore 20:30; nei week – end in cui il padre dovesse lavorare anche nella giornata di sabato, il
medesimo preleverà i figli dall'abitazione materna il sabato pomeriggio, alle ore 15:00 circa, e li
terrà con sé sino alla domenica sera entro le ore 20:30; - due giorni infrasettimanali (principalmente il mercoledì e il venerdì) o altro giorno da
concordarsi tra i genitori stessi, dall'uscita della scuola, alle ore 16:30, sino alle ore 21:00; i
coniugi concordano che, ove ritenessero opportuno non gravare i figli minori con eccessivi
spostamenti, il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita presso l'abitazione già coniugale
in Rivara (TO), Casale Boschetto n. 3, mentre la madre sarà fuori casa per motivi di lavoro;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con precisazione che tale
periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore con un congruo preavviso;
- una settimana durante le vacanze di Natale comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale
o il giorno di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze di Pasqua comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e
quello di Pasquetta;
- ogni altra festività ed eventuale ponte, ad anni alterni, al fine di garantire l'equa permanenza
dei minori con entrambi i genitori;
- disporre che il padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, corrisponda alla
madre, mediante bonifico, da effettuarsi entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma di euro
200,00 (diconsi euro duecento/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- disporre che il padre contribuisca, altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese
mediche non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche e delle spese
ludiche e sportive, con precisazione che le spese anticipate da uno dei coniugi verranno
rimborsate dall'altro a seguito di presentazione dei giustificativi di spesa;
- disporre che la madre percepisca per intero la somma spettante a titolo di assegno unico per i
figli minori (che ad oggi ammonta a circa euro 426,00) con impegno del padre a fornire, ciascun
anno, i documenti eventualmente richiesti ai fini della predisposizione del modello ISEE;
- dare atto che gli obblighi patrimoniali a carico del padre, verso entrambi i figli perdureranno
sino a quando i figli stessi continueranno a convivere con la madre e non saranno
economicamente indipendenti e che potranno essere modificati nel caso di mutamento delle
condizioni economiche del signor Parte_2 - quanto ai rapporti patrimoniali, dare atto che i coniugi intendono accordarsi come segue:
1) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o
di mantenimento per sé essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2) l'autovettura Peugeot 207, di proprietà della moglie, resterà nella esclusiva disponibilità della
medesima (doc. n. 12); l'autovettura Alfa Romeo Giulietta, di proprietà del marito resterà nella
esclusiva disponibilità del medesimo (doc. n. 13);
3) i coniugi provvederanno a regolarizzare la posizione relativa al libretto postale cointesto n.
000042636122, acceso presso Poste Italiane s.p.a., ufficio di Pont Canavese (TO), a cui è
collegato il buono fruttifero cointestato, serie ko5 del 15 novembre 2014, scadente il 15
novembre 2026; in particolare, i coniugi concordano che il ricavato dallo scioglimento del buono
fruttifero suddetto resterà nella esclusiva disponibilità del signor che, a seguito Parte_2
dell'incasso della somma, si impegnerà ad estinguere il libretto postale cointestato di cui sopra;
4) i coniugi dichiarano di non aver altri beni da spartire e di aver già in precedenza risolto ogni
questione economica e patrimoniale, ad eccezione di quanto previsto al punto 3) e, pertanto di
non aver più nulla a pretendere reciprocamente;
- Dare atto i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi
per l'espatrio per se stessi e per i figli”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 26.7.2024, Parte_1
e premettevano che:
[...] Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Rivara, in data 25.9.2010 (ATTO N.
3, PARTE II - SERIE A- ANNO 2010) in regime patrimoniale della separazione dei beni
(doc. 5);
Per_
- dalla loro unione sono nati: il figlio l' 1.11.2010, in Cuorgnè (TO), e la figlia Per_1
il 4.12.2017, in Ciriè (TO); - i coniugi si sono separati consensualmente a seguito di udienza presidenziale tenutasi con modalità alternativa di note scritte, in data 22.6.2023, omologato con decreto in data 3.7.2023;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
A seguito di una prima udienza interlocutoria del 20.3.2025, all'udienza del giorno
19.6.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 22.4.2025) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale sono comparsi con modalità figurata in trattazione scritta dinanzi al Presidente Delegato del
Tribunale di Ivrea il 22.6.2023, sono stati autorizzati a vivere separati e le condizioni della separazione furono omologate con decreto del giorno 3.7.2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento dei figli e per la regolamentazione delle questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Rivara, il giorno 25.9.2010, trascritto in data 30.9.2010 nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti nell'anno 2010, Parte II, Serie A, n. 3,
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000; - dispone che i ricorrenti continuino a vivere separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- dispone che la casa coniugale in Rivara (TO), Casale Boschetto n. 3 di proprietà della signora , venga assegnata alla medesima che vi dimorerà con i figli Parte_1
Per_ minori ed;
Per_1
Per_
- dispone che i figli minori ed vengano affidati in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori con abitazione e residenza principale presso l'abitazione materna in Rivara (TO), Casale Boschetto n. 3, con precisazione che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dei medesimi, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità e delle loro inclinazioni naturali e aspirazioni e che ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé i figli;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- a week – end alterni dal sabato mattina, alle ore 9:30 circa, sino alla domenica sera,
entro le ore 20:30; nei week – end in cui il padre dovesse lavorare anche nella giornata di sabato, il medesimo preleverà i figli dall'abitazione materna il sabato pomeriggio,
alle ore 15:00 circa, e li terrà con sé sino alla domenica sera entro le ore 20:30;
- due giorni infrasettimanali (principalmente il mercoledì e il venerdì) o altro giorno da concordarsi tra i genitori stessi, dall'uscita della scuola, alle ore 16:30, sino alle ore
21:00; i coniugi concordano che, ove ritenessero opportuno non gravare i figli minori con eccessivi spostamenti, il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita presso l'abitazione già coniugale in Rivara (TO), Casale Boschetto n. 3, mentre la madre sarà
fuori casa per motivi di lavoro;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con precisazione che tale periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore con un congruo preavviso;
- una settimana durante le vacanze di Natale comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze di Pasqua comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta;
- ogni altra festività ed eventuale ponte, ad anni alterni, al fine di garantire l'equa permanenza dei minori con entrambi i genitori;
- dispone che il padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori,
corrisponda alla madre, mediante bonifico, da effettuarsi entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma di euro 200,00 (diconsi euro duecento/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- dispone che il padre contribuisca, altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese mediche non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche e delle spese ludiche e sportive, con precisazione che le spese anticipate da uno dei coniugi verranno rimborsate dall'altro a seguito di presentazione dei giustificativi di spesa;
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la madre percepisca per intero la somma spettante a titolo di assegno unico per i figli minori (che ad oggi ammonta –
stando a quanto affermato dalle parti - a circa euro 426,00) con impegno del padre a fornire, ciascun anno, i documenti eventualmente richiesti ai fini della predisposizione del modello ISEE;
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che gli obblighi patrimoniali a carico del padre, verso entrambi i figli perdureranno sino a quando i figli stessi continueranno a convivere con la madre e non saranno economicamente indipendenti e che potranno essere modificati nel caso di mutamento delle condizioni economiche del signor;
Parte_2
- dà atto che le parti quanto ai rapporti patrimoniali hanno concordato e dichiarato quanto segue: 1) di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento per sé essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2) l'autovettura Peugeot 207, di proprietà della moglie, resterà nella esclusiva disponibilità della medesima (doc. n. 12); l'autovettura Alfa Romeo Giulietta, di proprietà del marito resterà nella esclusiva disponibilità del medesimo (doc. n. 13);
3) le parti provvederanno a regolarizzare la posizione relativa al libretto postale cointesto n. 000042636122, acceso presso Poste Italiane s.p.a., ufficio di Pont Canavese
(TO), a cui è collegato il buono fruttifero cointestato, serie ko5 del 15 novembre 2014,
scadente il 15 novembre 2026; in particolare, i coniugi concordano che il ricavato dallo scioglimento del buono fruttifero suddetto resterà nella esclusiva disponibilità del signor che, a seguito dell'incasso della somma, si impegnerà ad Parte_2
estinguere il libretto postale cointestato di cui sopra;
4) di non aver altri beni da spartire e di aver già in precedenza risolto ogni questione economica e patrimoniale, ad eccezione di quanto previsto al punto 3) e, pertanto di non aver più nulla a pretendere reciprocamente;
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che prestano il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli;
- compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 14 luglio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel/est.
Dott. Augusto SALUSTRI Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1744/2024 V.G.
promossa congiuntamente dai coniugi nata a [...], il [...], c.f.: Parte_1
, residente in [...], Casale Boschetto n. 3 C.F._1
e nato a [...], il [...], c.f.: Parte_2
, residente in [...], borgata Lantigliera n. 17 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Pont Canavese (TO), via Cascinassa n. 11, presso lo studio dell'Avv. Cristina Maria Mosca, che li rappresenta per delega in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito
concordatario in Rivara (TO) il 25 settembre 2010, tra la signora ed il Parte_1
signor Parte_2
- conseguentemente, ordinare al competente ufficiale di Stato Civile del comune di Rivara (TO)
di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con
ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva spettanza, a tutti gli effetti di legge;
- disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati fermo restando l'obbligo del mutuo
rispetto;
- disporre che la casa coniugale in Rivara (TO), Casale Boschetto n. 3 di proprietà della signora
Per_
venga assegnata alla medesima che vi dimorerà con i figli minori ed Parte_1
Per_ ;
Per_ Per_
- disporre che i figli minori ed vengano affidati in modo condiviso ad entrambi i
genitori con abitazione e residenza principale presso l'abitazione materna in Rivara (TO),
Casale Boschetto n. 3, con precisazione che i genitori dovranno assumere di comune accordo le
decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione
e alla salute dei medesimi, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità e delle loro
inclinazioni naturali e aspirazioni e che ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente
nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé i figli;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- a week – end alterni dal sabato mattina, alle ore 9:30 circa, sino alla domenica sera, entro le
ore 20:30; nei week – end in cui il padre dovesse lavorare anche nella giornata di sabato, il
medesimo preleverà i figli dall'abitazione materna il sabato pomeriggio, alle ore 15:00 circa, e li
terrà con sé sino alla domenica sera entro le ore 20:30; - due giorni infrasettimanali (principalmente il mercoledì e il venerdì) o altro giorno da
concordarsi tra i genitori stessi, dall'uscita della scuola, alle ore 16:30, sino alle ore 21:00; i
coniugi concordano che, ove ritenessero opportuno non gravare i figli minori con eccessivi
spostamenti, il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita presso l'abitazione già coniugale
in Rivara (TO), Casale Boschetto n. 3, mentre la madre sarà fuori casa per motivi di lavoro;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con precisazione che tale
periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore con un congruo preavviso;
- una settimana durante le vacanze di Natale comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale
o il giorno di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze di Pasqua comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e
quello di Pasquetta;
- ogni altra festività ed eventuale ponte, ad anni alterni, al fine di garantire l'equa permanenza
dei minori con entrambi i genitori;
- disporre che il padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, corrisponda alla
madre, mediante bonifico, da effettuarsi entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma di euro
200,00 (diconsi euro duecento/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- disporre che il padre contribuisca, altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese
mediche non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche e delle spese
ludiche e sportive, con precisazione che le spese anticipate da uno dei coniugi verranno
rimborsate dall'altro a seguito di presentazione dei giustificativi di spesa;
- disporre che la madre percepisca per intero la somma spettante a titolo di assegno unico per i
figli minori (che ad oggi ammonta a circa euro 426,00) con impegno del padre a fornire, ciascun
anno, i documenti eventualmente richiesti ai fini della predisposizione del modello ISEE;
- dare atto che gli obblighi patrimoniali a carico del padre, verso entrambi i figli perdureranno
sino a quando i figli stessi continueranno a convivere con la madre e non saranno
economicamente indipendenti e che potranno essere modificati nel caso di mutamento delle
condizioni economiche del signor Parte_2 - quanto ai rapporti patrimoniali, dare atto che i coniugi intendono accordarsi come segue:
1) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o
di mantenimento per sé essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2) l'autovettura Peugeot 207, di proprietà della moglie, resterà nella esclusiva disponibilità della
medesima (doc. n. 12); l'autovettura Alfa Romeo Giulietta, di proprietà del marito resterà nella
esclusiva disponibilità del medesimo (doc. n. 13);
3) i coniugi provvederanno a regolarizzare la posizione relativa al libretto postale cointesto n.
000042636122, acceso presso Poste Italiane s.p.a., ufficio di Pont Canavese (TO), a cui è
collegato il buono fruttifero cointestato, serie ko5 del 15 novembre 2014, scadente il 15
novembre 2026; in particolare, i coniugi concordano che il ricavato dallo scioglimento del buono
fruttifero suddetto resterà nella esclusiva disponibilità del signor che, a seguito Parte_2
dell'incasso della somma, si impegnerà ad estinguere il libretto postale cointestato di cui sopra;
4) i coniugi dichiarano di non aver altri beni da spartire e di aver già in precedenza risolto ogni
questione economica e patrimoniale, ad eccezione di quanto previsto al punto 3) e, pertanto di
non aver più nulla a pretendere reciprocamente;
- Dare atto i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi
per l'espatrio per se stessi e per i figli”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 26.7.2024, Parte_1
e premettevano che:
[...] Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Rivara, in data 25.9.2010 (ATTO N.
3, PARTE II - SERIE A- ANNO 2010) in regime patrimoniale della separazione dei beni
(doc. 5);
Per_
- dalla loro unione sono nati: il figlio l' 1.11.2010, in Cuorgnè (TO), e la figlia Per_1
il 4.12.2017, in Ciriè (TO); - i coniugi si sono separati consensualmente a seguito di udienza presidenziale tenutasi con modalità alternativa di note scritte, in data 22.6.2023, omologato con decreto in data 3.7.2023;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
A seguito di una prima udienza interlocutoria del 20.3.2025, all'udienza del giorno
19.6.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 22.4.2025) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale sono comparsi con modalità figurata in trattazione scritta dinanzi al Presidente Delegato del
Tribunale di Ivrea il 22.6.2023, sono stati autorizzati a vivere separati e le condizioni della separazione furono omologate con decreto del giorno 3.7.2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento dei figli e per la regolamentazione delle questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Rivara, il giorno 25.9.2010, trascritto in data 30.9.2010 nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti nell'anno 2010, Parte II, Serie A, n. 3,
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000; - dispone che i ricorrenti continuino a vivere separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- dispone che la casa coniugale in Rivara (TO), Casale Boschetto n. 3 di proprietà della signora , venga assegnata alla medesima che vi dimorerà con i figli Parte_1
Per_ minori ed;
Per_1
Per_
- dispone che i figli minori ed vengano affidati in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori con abitazione e residenza principale presso l'abitazione materna in Rivara (TO), Casale Boschetto n. 3, con precisazione che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dei medesimi, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità e delle loro inclinazioni naturali e aspirazioni e che ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé i figli;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- a week – end alterni dal sabato mattina, alle ore 9:30 circa, sino alla domenica sera,
entro le ore 20:30; nei week – end in cui il padre dovesse lavorare anche nella giornata di sabato, il medesimo preleverà i figli dall'abitazione materna il sabato pomeriggio,
alle ore 15:00 circa, e li terrà con sé sino alla domenica sera entro le ore 20:30;
- due giorni infrasettimanali (principalmente il mercoledì e il venerdì) o altro giorno da concordarsi tra i genitori stessi, dall'uscita della scuola, alle ore 16:30, sino alle ore
21:00; i coniugi concordano che, ove ritenessero opportuno non gravare i figli minori con eccessivi spostamenti, il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita presso l'abitazione già coniugale in Rivara (TO), Casale Boschetto n. 3, mentre la madre sarà
fuori casa per motivi di lavoro;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con precisazione che tale periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore con un congruo preavviso;
- una settimana durante le vacanze di Natale comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze di Pasqua comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta;
- ogni altra festività ed eventuale ponte, ad anni alterni, al fine di garantire l'equa permanenza dei minori con entrambi i genitori;
- dispone che il padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori,
corrisponda alla madre, mediante bonifico, da effettuarsi entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma di euro 200,00 (diconsi euro duecento/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- dispone che il padre contribuisca, altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese mediche non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche e delle spese ludiche e sportive, con precisazione che le spese anticipate da uno dei coniugi verranno rimborsate dall'altro a seguito di presentazione dei giustificativi di spesa;
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la madre percepisca per intero la somma spettante a titolo di assegno unico per i figli minori (che ad oggi ammonta –
stando a quanto affermato dalle parti - a circa euro 426,00) con impegno del padre a fornire, ciascun anno, i documenti eventualmente richiesti ai fini della predisposizione del modello ISEE;
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che gli obblighi patrimoniali a carico del padre, verso entrambi i figli perdureranno sino a quando i figli stessi continueranno a convivere con la madre e non saranno economicamente indipendenti e che potranno essere modificati nel caso di mutamento delle condizioni economiche del signor;
Parte_2
- dà atto che le parti quanto ai rapporti patrimoniali hanno concordato e dichiarato quanto segue: 1) di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento per sé essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2) l'autovettura Peugeot 207, di proprietà della moglie, resterà nella esclusiva disponibilità della medesima (doc. n. 12); l'autovettura Alfa Romeo Giulietta, di proprietà del marito resterà nella esclusiva disponibilità del medesimo (doc. n. 13);
3) le parti provvederanno a regolarizzare la posizione relativa al libretto postale cointesto n. 000042636122, acceso presso Poste Italiane s.p.a., ufficio di Pont Canavese
(TO), a cui è collegato il buono fruttifero cointestato, serie ko5 del 15 novembre 2014,
scadente il 15 novembre 2026; in particolare, i coniugi concordano che il ricavato dallo scioglimento del buono fruttifero suddetto resterà nella esclusiva disponibilità del signor che, a seguito dell'incasso della somma, si impegnerà ad Parte_2
estinguere il libretto postale cointestato di cui sopra;
4) di non aver altri beni da spartire e di aver già in precedenza risolto ogni questione economica e patrimoniale, ad eccezione di quanto previsto al punto 3) e, pertanto di non aver più nulla a pretendere reciprocamente;
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che prestano il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli;
- compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 14 luglio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)