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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3735 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 5329/2024
All'udienza collegiale del giorno 12/06/2025 ore 09:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente e Relatrice
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti CALECA DANIELA;
presente
Appellato/i
CP_1
Avv./Avv.ti FERRAGUTO ANDREA;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti CILIBERTI UGO MARIA;
presente
***
Le parti discutono la causa, riportandosi ai propri scritti difensivi contestando ogni avverso dedotto.
La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE Dott.ssa
Melita Assunta Furnari Dott.ssa Marianna D'Avino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
-all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e dato lettura della seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 14204/2024 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 18.09.2024, nella causa n. 5329/2024 R.G., fra le parti indicate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Roma, con atto di citazione in riassunzione a seguito della dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace, la nonché, in ragione della contestazione della CP_1
legittimazione passiva dell'ente e dell'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio,
affinché nei loro confronti venissero accolte le seguenti richieste: “- Parte_2
dichiarare ed accertare che il sig. il giorno 3 aprile 2019 rimaneva vittima di Parte_1
sinistro stradale occorso alle ore 00.15 in Via Salaria Km. 18.100 causato dall' Pt_2
attraversamento di animale selvatico di cui al verbale di sinistro redatto dalla Polizia di
Capitale che integralmente si richiama;
- per l'effetto dichiarare ed accertare, per Pt_2
tutti i motivi di causa e di cui in narrativa del presente atto, la responsabilità civile ai
sensi dell'art. 2043 c.c. della e di in solido o ciascuno per CP_1 Parte_2
quanto di competenza e ragione, in persona del rappresentante legale per l'omessa
protezione, custodia e vigilanza volta ad evitare il pericolo ed il danno sofferto dall'attore per l'attraversamento della fauna selvatica e per l'effetto - condannare le convenute
e , solidalmente o ciascuna per quanto di CP_1 Parte_2
competenza e ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali
subiti dall'attore, meglio specificati in narrativa, (per i costi di riparazione della Opel
Astra 5 porte 1686 Diesel Tg. DB 340 LJ) quantificati dalla carrozzeria " Parte_3
nell'importo complessivo di Euro 6.141,41 e per il danno fisico nell'importo
[...]
quantificato nella somma di € 13.737,88, come da relazione medica di parte allegata oltre
interessi e rivalutazione o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso
di causa o in via equitativa;
- Condannare le convenute e CP_1 [...]
in solido o ciascuno per quanto di competenza e ragione alle spese del Pt_2
presente giudizio con oneri e accessori e forfettari sia per l'attività stragiudiziale che
giudiziale a favore della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria”.
L'attore ha dedotto a fondamento della domanda: -che il 03.04.2019, intorno alle ore
00:15, mentre percorreva la via Salaria all'interno del Comune di a bordo della Pt_2
propria autovettura Opel Astra targata DB340LJ, all'improvviso dalla scarpata a destra della strada era sbucato un cinghiale, che attraversava repentinamente la strada da lui percorsa, rendendo inevitabile l'impatto con l'autovettura; -che sul posto era intervenuta la Polizia Municipale, provvedendo a redigere verbale dei fatti constatati oltre che a scattare foto;
-che a causa del sinistro l'attore aveva riportato lesioni fisiche ed anche l'autovettura a bordo della quale viaggiava era rimasta danneggiata, per cui, aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale alla e alla CP_1 [...]
; e, avendo ricevuto risposta negativa da entrambe, era Controparte_2
stato costretto a proporre l'azione in esame.
è costituita la e ha eccepito la propria carenza di legittimazione CP_3 CP_1
passiva, essendosi verificato il sinistro in strada non rientrante tra quelle appartenenti al demanio regionale, quindi, ha chiesto di chiamare in causa Parte_2 Ha poi contestato i fatti dedotti dall'attore e ha chiesto il rigetto della domanda.
è costituita e ha eccepito anch'essa la propria carenza di CP_4 Parte_2
legittimazione passiva, affermando la sussistenza della responsabilità della ai CP_1
sensi dell'art. 2052 c.c.. Ha in particolare evidenziato che quest'ultima non ha dimostrato l'esistenza di alcuna delega di funzioni in capo a in merito alla gestione Parte_2
della fauna selvatica né la somministrazione dei necessari fondi. Ha poi contestato la mancanza di prova in ordine alla corretta condotta di guida dell'attore e alla misura del danno oggetto di domanda, pertanto, da rigettarsi.
1.3- La causa è stata istruita oltre che con i documenti prodotti dalle parti con prova testimoniale e consulenza tecnica medico legale. All'esito dell'istruttoria, il giudice di prime cure l'ha decisa con la sentenza della cui impugnativa si discute, che ha rigettato la domanda e posto a carico dell'attore le spese di lite sostenute da entrambi gli enti convenuti, sulla scorta delle seguenti considerazioni: “deve essere respinta la domanda
attrice non avendo lo stesso assolto all'onere probatorio che sullo stesso gravava in
relazione alla domanda proposta [……..] avendo l'attore scelto la azione di cui all'art.
2043 cc rientrava, comunque nel suo onere provare che sussistesse una situazione tale
da rendere necessaria la presenza di idonea segnaletica sulla strada e la installazione di
eventuali recinzioni. Al tempo stesso incombeva sull'attore l'onere di provare le modalità
di causazione dell'incidente. [……] Nulla è stato provato in relazione alla condotta di
guida dell'attore tenuto conto della particolare prudenza che era richiesta al conducente
dal momento che stava percorrendo un rettilineo privo di illuminazione pubblica […….]
ritiene il giudicante che il fatto debba essere inquadrato nel caso fortuito essendosi
verificato in assenza di pregressi avvistamenti o della individuazione della presenza di
un branco – circostanza che avrebbe potuto essere ottenuta mediante la richiesta agli enti
preposti in ordine al fatto che fosse stata schedata la presenza di cinghiali nella zona ove si era verificato l'incidente - circostanza che avrebbe imposto la adozione di iniziative
dirette ad avvertire la collettività del possibile pericolo”.
§2- Siffatta decisione è stata in questa sede impugnata con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia, quale parte necessaria di questa sentenza, sulla scorta dei motivi rubricati e in sintesi individuabili come segue: “1) ERRATA RICOSTRUZIONE DELLE ISTANZE
DI PARTE ATTRICE – APPELLANTE, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO “IURA
NOVIT CURIA”: il Tribunale di Roma, pur avendo correttamente individuato la legittimazione passiva della , ha poi errato nel ritenere che l'attore avesse CP_1
proposto la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., non provandone gli elementi costitutivi.
Al contrario l'attore-appellante, non solo aveva invocato anche le norme di cui agli artt.
2051 e 2052 c.c. nel precisare la domanda, ma rientra nel dovere-potere del giudice la corretta qualificazione giuridica della stessa, in ragione dei fatti allegati e provati, in virtù
del principio “iura novit curia”.
“2) ERRATA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEL SINISTRO ED ERRATA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI AI FINI DELLA DECISIONE.
VIOLAZIONE ART. 116 c.p.c.”. Il verbale di incidente stradale redatto dagli agenti intervenuti nell'immediatezza dell'evento è inconfutabilmente prova documentale, dotata di fede privilegiata riguardo a tutti i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e/o da lui compiuti ex art. 2700 c.c., per altro nemmeno essendo stati contestati così come accertati e descritti dalle altre parti in lite. Dal ridetto verbale si evince sia che nessuna infrazione è stata contestata al che le modalità di Parte_1
accadimento del dedotto incidente. Ma, soprattutto, il tribunale ha omesso la valutazione delle produzioni fotografiche allegate alle memorie depositate ex art. 183, VI comma, n.
2 c.p.c, anch'esse non contestate specificatamente dagli enti convenuti, da cui chiaramente si evince l'investimento del cinghiale a ridosso della linea di mezzeria della strada percorsa, senza possibilità per il conducente di evitare l'impatto. “3) ERRATO INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE NEL “CASO FORTUITO”, IN
VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
SULL'ONERE DELLA PROVA art. 2697 c.c.”. L'errata valutazione dei fatti dedotti in lite da parte del primo giudice ha determinato una decisione viziata, non essendovi i presupposti per ritenere la sussistenza della scriminante del “caso fortuito”, essendo invece l'evento imputabile alla responsabilità della e/o di CP_1 Parte_2
in qualità di ente preposto alla custodia, vigilanza e prevenzione dell'area di interesse,
nemmeno essendo stata fornita la prova liberatoria relativamente alla sussistenza del caso fortuito.
“4) SUL QUANTUM DEBEATUR”. La testimonianza resa dal teste di parte attrice ES
(legale rappresentante dell'autocarrozzeria ove è stato riparato il veicolo
[...]
incidentato), ha confermato che l'autovettura di proprietà dell'istante risulta danneggiata nella parte anteriore, che si erano aperti gli airbag e che era necessaria la sostituzione del cruscotto nelle parti esplose;
il teste ha riconosciuto le foto che gli erano state mostrate come fatte presso la propria carrozzeria e rispondenti alla situazione di fatto in cui versava l'autovettura danneggiata, e ha confermato che il relativo preventivo di spesa si aggirava intorno ad € 7.000,00, Iva inclusa.
Quanto invece alle lesioni fisiche riportate dall'appellante a causa del sinistro, dalle conclusioni medico-legali cui è pervenuto il CTU nominato dal primo giudice, si evince che le stesse sono state reputate compatibili con la dinamica dei fatti.
L'ausiliario ha inoltre affermato che sussiste compatibilità delle riportate lesioni con l'utilizzo della cintura di sicurezza che il periziato ha dichiarato di indossare al momento del sinistro e ha riconosciuto una “incapacità temporanea assoluta pari a 10 giorni;
incapacità temporanea parziale al 50% pari a giorni 25 (venticinque); invalidità
permanente intesa come danno biologico pari al 2,5% (due-virgola cinque per cento); non danno alla capacità lavorativa specifica del soggetto;
spese mediche sostenute par ad euro
1.182,75; non spese mediche future”.
“5) SULLA CONDANNA DELL'ODIERNO APPELLANTE ALLA REFUSIONE DELLE
SPESE DI LITE E SPESE DI CTU: erronea valutazione del giudice di primo grado”.
Il primo giudice ha errato altresì nel disporre la condanna alle spese legali a carico dell'attore-appellante in favore di entrambe le convenute, che hanno fondato la loro linea difensiva precipuamente sul difetto di legittimazione passiva, l'una nei confronti dell'altra.
Nel merito, le controparti non hanno svolto istanze istruttorie né argomentato specifiche difese sui punti salienti della controversia. E, dunque, rispetto alle predette questioni il tribunale avrebbe dovuto valutare la loro parziale reciproca soccombenza.
Inoltre, il ridetto giudicante ha disatteso quanto previsto dall'art. 92 c.p.c., II comma,
essendo le questioni trattate di assoluta novità, per i recenti mutamenti degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
L'appellante ha quindi così concluso: “Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in
accoglimento del presente appello e in integrale riforma della sentenza impugnata di
primo grado nr 14204/24 del Tribunale di Roma repertorio n. 16069/24 datata
11.09.2024 pubblicata in data 18.09.24, non notificata, - in via pregiudiziale e cautelare,
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi
tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i
motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza n. 14204/24 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Civile, Giudice Dott.
Roberto PARZIALE, nr. 16069/24 nell'ambito del giudizio N.R.G. 13356/2020 depositata
in cancelleria in data 18.09.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate
nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “dichiarare ed accertare che il sig.
il giorno 3 aprile 2019 rimaneva vittima di sinistro stradale occorso alle ore Parte_1 00.15 in Via Salaria Km. 18.100 causato esclusivamente dall'attraversamento, Pt_2
repentino ed improvviso, di animale selvatico (nella specie un cinghiale) di cui al verbale
di sinistro redatto dalla Polizia di che invadeva la carreggiata Parte_2
provenendo dalla scarpata di destra andando a collidere con l'autovettura dell'attore
– opel astra Tg. DB 340 LJ – provocando danni patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali a titolo di lesioni personali;
per l'effetto dichiarare ed accertare, per tutti i
motivi di causa e di cui in narrativa del presente atto, la responsabilità civile di natura
extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 2051 c.c. della e di CP_1 [...]
, in solido o ciascuno per quanto di competenza e ragione, in persona del Pt_2
rappresentante legale pro tempore, per l'omessa protezione, custodia e vigilanza volta ad
evitare il pericolo ed il rischio di attraversamento della fauna ed il danno sofferto
dall'attore e per l'effetto condannare le convenute e CP_1 [...]
, solidalmente o ciascuna per quanto di competenza e ragione, al risarcimento Pt_2
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, meglio specificati in
narrativa, (per i costi di riparazione della Opel Astra 5 porte 1686 Diesel Tg. DB 340 LJ
quantificati dalla carrozzeria “ nell'importo complessivo di Euro Parte_3
6.141,41 e per il danno fisico nell'importo quantificato nella somma di € 13.737,88, come
da relazione medica di parte allegata) oltre il danno da riduzione della capacità
lavorativa ed il mancato guadagno e così per un totale considerato di € 20.000,00, oltre
interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo o in quella
somma minore accertata nel corso di giudizio di primo grado ( € 6.115,23 per il danno
fisico oltre spese CTU ed € 6.141,41 per il danno materiale al netto dell'iva e così per un
totale di € 12.256,64) ; condannare le convenute e CP_1 Parte_2
in solido o ciascuno per quanto di competenza e ragione alle spese del presente giudizio
con oneri e accessori e forfettari sia per l'attività stragiudiziale che giudiziale a favore
della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria. In via subordinata in caso di mancato accoglimento della domanda principale e qualora il Giudice adito dovesse
accertare il difetto di legittimazione passiva in capo a accertare e Parte_2
dichiarare la responsabilità esclusiva ex.c. della per i fatti di cui è causa CP_1
e per i motivi in narrativa, con condanna di quest'ultima al pagamento di tutti i danni
subiti dall'attore sig. che il giorno 3 aprile 2019 rimaneva vittima di sinistro Parte_1
stradale occorso alle ore 00.15 in Via Salaria Km. 18.100 causato esclusivamente Pt_2
dall'attraversamento, repentino ed improvviso, di animale selvatico, quantificati nella
somma di € 20.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata secondo
giustizia ed equità. Condannare la anche a titolo di responsabilità CP_1
aggravata ex art. 96 c.p. a favore del sig. ed alla condanna delle spese del Parte_1
doppio grado di giudizio a favore della scrivente procuratrice antistataria e nei confronti
di verso cui il sig. dovrà essere tenuto indenne” Parte_2 Parte_1
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di
spese, oltre IVA e CPA come per legge””.
§2.1-Si è costituita la e ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto CP_1
infondato, non avendo provato la responsabilità delle convenute né Parte_1
ai sensi dell'art. 2043 c.c. né dell'art. 2052 c.c.. Ha altresì contestato la quantificazione del danno di cui alla consulenza tecnica espletata in primo grado e ha dedotto che i criteri applicabili sarebbero quelli contenuti nelle tabelle della Società Italiana di Medicina
Legale e delle Assicurazioni (S.I.M.L.A) e che dunque il risarcimento del danno biologico sarebbe al più pari alla somma complessiva di euro 4.957,83.
§2.2-Si è costituita e, reiterando le difese già spiegate in primo grado in Parte_2
ordine alla propria carenza di legittimazione passiva, ha ribadito l'insussistenza di una propria responsabilità nella vicenda. Ha poi contestato nuovamente l'esistenza di una qualche delega di funzioni operata dalla nei confronti di tale da CP_1 Parte_2 poter eventualmente legittimare una (comunque non proposta) rivalsa della prima verso la seconda. Ha dunque chiesto il rigetto dell'appello e per l'effetto la conferma della sentenza gravata anche in considerazione dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a Parte_2
§2.3-La corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e disposta la sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 12.06.2025, nel corso della quale le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
All'esito della camera di consiglio la corte ha reso la sentenza che segue.
§3-L'appello è parzialmente fondato.
In via preliminare occorre premettere che, la recente giurisprudenza di legittimità, dopo aver ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2052 c.c. è fondato non sulla custodia ma sulla proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali) ha affermato che “appare
corretta l'impostazione di chi afferma che, avendo l'ordinamento stabilito (con legge
dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici
(precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992) è effettivamente
configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e,
soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della
tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti
pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde
perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è
l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione
della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.” (Cass. civ. sez. III - 20/04/2020, n. 7969).
Dunque, dopo aver chiarito che la Pubblica Amministrazione risponde dei danni cagionati dalla fauna selvatica ex art. 2052 c.c., la Suprema Corte ha anche precisato che “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art.
2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare CP_1
della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni
amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela
e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a
poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche CP_1
mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei
confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie
o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (cfr. sentenza della Cass. già innanzi citata).
È pertanto pacifico che la responsabilità del sinistro è addebitabile alla , CP_1
unica legittimata passiva, che avrebbe potuto al più avanzare domanda di rivalsa nei confronti di qualora alla stessa fosse stata delegata la funzione di gestione Parte_2
e controllo della fauna selvatica. Tuttavia, la nessuna richiesta in tal senso CP_1
ha formulato e men che meno ha provato di aver conferito l'incarico di controllo a
[...]
, rispetto alla quale, pertanto, risulta confermata la carenza di legittimazione Pt_2
passiva.
Riguardo al primo motivo di appello vale specificare che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica data dal primo giudice alla dedotta fattispecie, egli ha rigettato la domanda ritenendo che non ne fossero stati provati gli elementi costitutivi, per cui, la questione può e deve essere superata considerando, per l'appunto, la prova fornita dall'istante a supporto delle richieste risarcitorie in esame, così inducendo ad opinare anche la giurisprudenza di legittimità: “in virtù del principio jura novit curia, è sempre
consentito al giudice - anche in sede di legittimità - "valutare d'ufficio, sulla scorta degli
elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione" della norma applicabile (tra
le tante, v. Cass., n. 6341 del 05/03/2019; Cass., n. 12159 dell'08/05/2023). Invero, poi, è stato recentemente affermato, proprio in analoga fattispecie di risarcimento del danno
causato da fauna selvatica, che la questione da decidere -sorta solo in appello dato che
in primo grado il giudice di pace aveva accolto la domanda attorea ritenendola provata
nei suoi elementi costitutivi- non attiene alla qualificazione giuridica della domanda, ma
piuttosto al riparto dell'onere della prova.
(…) Attiene cioè allo stabilire se tale riparto dovesse avvenire ai sensi dell'art. 2043 cod.
civ., che avrebbe addossato tale onere all'attore; oppure ai sensi dell'art. 2052 cod. civ.,
che l'avrebbe addossato alla (…) E si è dunque posto il principio per cui "Se CP_1
dunque si ammette che la scelta tra l'applicazione dell'art. 2043 c.c. e l'applicazione
dell'art. 2052 c.c. sia questione non di qualificazione della domanda, ma di riparto
dell'onere della prova, deve negarsi la formazione del giudicato interno, posto che il
giudicato sostanziale non si forma sugli errores in procedendo" (Cass., 10/11/2023, n.
31339)” (Cass. civ. sez. III, 21/06/2024, n. 17253).
Passando, quindi, alla disamina del merito dell'impugnativa che ci occupa, deve evidenziarsi che riveste priorità logico giuridica il terzo motivo di appello, afferendo ai criteri di riparto dell'onere probatorio in capo ai soggetti coinvolti nella concreta fattispecie dedotta in lite.
In proposito, va subito chiarito che costituisce approdo ermeneutico ormai consolidato quello secondo cui: “Nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto,
effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui,
nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la CP_1
deve dimostrare il caso fortuito” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17253 del
21/06/2024; Sez. 3-, Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023; Sez. 3 -, Ordinanza n. 11107 del
27/04/2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022). E, passando all'esame del secondo motivo di appello, deve ritenersi non condivisibile l'analisi che il primo giudice ha fornito delle prove offerte dalla parte istante.
Invero, risulta evidente che il primo giudice ha omesso di considerare alcune delle produzioni fotografiche allegate in atti dall'istante sin dal precedente grado, le quali,
unitamente al verbale redatto dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti subito dopo il sinistro, consentono di ritenere provata la dinamica del sinistro così come descritta dalla ridetta parte.
Deve, in particolare, ritenersi non condivisibile la valutazione del tribunale, allorché
espressa nei seguenti termini: <
Polizia Municipale nel documentare l'incidente e lo stato del veicolo al momento dell'arrivo abbia rimosso il cinghiale che non appare in nessuna fotografia dinanzi alla vettura o in parte sormontato, essendo stato invece fotografato a terra allineato in posizione parallela alla linea di mezzeria, mentre il veicolo risulta fermo in posizione leggermente obliqua n a cavallo della linea di mezzeria come si rileva dalla distanza della ruota posteriore sinistra del veicolo rispetto alla linea di mezzeria rispetto alla minore distanza presente tra la ruota anteriore sinistra e la linea di mezzeria, situazione che mostra il veicolo in posizione di rientro nella propria corsia di marcia>>, poiché dalla disamina delle fotografie allegate in atti risulta ben visibile la carcassa del cinghiale per più della sua metà, ovvero la testa, le due zampe e parte del corpo anteriori, sotto la parte anteriore sinistra (lato conducente) della vettura di proprietà dell'istante (cfr. fotografie prodotte in primo grado come “DOC. 13”). Tali foto risultano scattate dagli agenti della Polizia
Municipale intervenuti nell'immediatezza dei fatti, i quali nel verbale così descrivevano il constatato incidente: <<….giunti sul posto in un secondo tempo [evidentemente rispetto al verificarsi del sinistro], vi trovavamo il veicolo 'A' come da rilievi fotografici effettuati.
Davanti ad esso – ed in parte sotto la parte anteriore dell'autovettura – vi era una carcassa di cinghiale. La stessa è stata posta al di fuori della sede stradale laddove esiste area di accesso ad un vivaio [………] Non è presente illuminazione pubblica. Si rileva che fatti simili sono pressocché frequenti sulla strada de qua negli orari notturni>>.
Ora, come inequivocabilmente si evince dal tenore del verbale innanzi riportato,
descrittivo dei fatti costatati de visu dai verbalizzanti intervenuti sui luoghi di causa, non solo è confermata la dinamica del sinistro come descritta dall'istante, ma anche l'impossibilità per l'ente proprietario della fauna selvatica coinvolta di invocare a sua esimente il fortuito ovvero l'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento, visto che la
Polizia Municipale stessa, evidentemente in ragione delle richieste di intervento per fatti analoghi in precedenza ricevute, ha riferito che fatti simili sono pressocché frequenti sulla
strada de qua negli orari notturni.
Quanto poi al comportamento tenuto dal conducente, deve considerarsi che proprio quanto scritto dal primo giudice: <
sinistro non essendo visibile neppure la traccia di trascinamento del cinghiale nel caso che lo stesso fosse stato investito ed in parte sormontato>> induce a ritenere che non possa essergli addebitata nessuna responsabilità per una guida ad andatura eccessivamente veloce o comunque non commisurata alle condizioni della strada. Non
solo perché tanto non è stato riscontrato dai verbalizzati, ma anche e soprattutto per l'assenza di tracce evidenti e significative di frenata. In realtà, proprio nell'ipotesi in cui l'autovettura avesse investito, sormontato e trascinato
l'animale avrebbe dovuto presumersi l'eccessiva velocità del conducente o la sua disattenzione, tale da non consentirgli neppure di tentare una frenata di emergenza.
Di contro, nell'ipotesi in esame risulta evidente che la manovra di emergenza è stata tentata e anche realizzata, visto che solo metà della carcassa del cinghiale è stata ritrovata investita, pur in assenza di tracce di frenata, il che depone per un'andatura non tanto veloce da consentire il trascinamento dell'animale stesso e/o il rilievo di tracce di frenata.
Ne deriva che deve ritenersi adempiuto l'onere probatorio incombente all'appellante anche quanto all'assenza di qualsivoglia sua concorrente responsabilità.
In riforma della sentenza gravata va, quindi, riconosciuto in favore del ridetto istante il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalle lesioni fisiche riportate in seguito al dedotto sinistro, per come valutate dal CTU incaricato di redigere perizia medico-legale in prime cure. Quest'ultimo, dopo aver affermato che “Il nesso causale tra
l'evento traumatico e le conseguenze menomative descritte appare soddisfatto sotto il
profilo cronologico, qualitativo, quantitativo, topografico e modale”, ha riconosciuto l'incapacità temporanea assoluta di giorni 10 (dieci), con successivi giorni 25
(venticinque) di incapacità temporanea parziale al 50%, nonché una invalidità
permanente complessiva del 2,5%, specificando che la valutazione è stata espressa proprio con riferimento alla tabella valutativa della S.I.M.L.A..
Andrà perciò riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro 3.724,87 di cui euro
2.481,97 a titolo di risarcimento del danno biologico pari al 2,5%, considerando l'età del soggetto leso all'epoca del dedotto incidente (anni 29) e in applicazione delle tabelle legali aggiornate dal D.M. 16/07/2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25/07/2024, in vigore dal 9 agosto 2024, che prevedono quale valore del punto base €
947,30 e un'indennità giornaliera per ITT di € 55,24. E pertanto, oltre alla somma sopra indicata per I.P., andrà riconosciuta all'appellante € 552,40 per ITT per gg. 10 ed €. 690,50 per ulteriori gg. 25 di ITP al 50%. A tali somme andrà aggiunta quella di € 1.182,75 per spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU. Sugli importi appena indicati,
che costituiscono debito di valore, dovranno computarsi gli interessi compensativi nella misura del saggio legale e la rivalutazione monetaria, previa devalutazione alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, sino alla presente pronuncia, mentre sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti solo gli interessi corrispettivi al saggio legale.
Al contrario, non può essere riconosciuto alcun risarcimento per il danno patrimoniale derivante dal danneggiamento dell'autovettura, considerato che l'appellante si è limitato ad allegare un preventivo per la riparazione dell'autovettura di cui in premessa, che seppure confermato dal teste dal medesimo istante addotto in primo grado, non può
assurgere al rango di prova dell'effettivo esborso dell'importo, in realtà, solo
'preventivato' come necessario alle riparazioni del mezzo danneggiato. Ciò anche considerando la specifica contestazione sul punto dell'appellata . CP_1
Inoltre, l'appellante stesso ha ammesso di aver acquistato altra autovettura e, dunque, di non aver provveduto alla riparazione del veicolo danneggiatosi nel dedotto sinistro;
per cui, al più, avrebbe dovuto allegare e provare il diminuito valore del ridetto mezzo, in quanto danneggiato e il conseguente minor prezzo ricavato dalla sua vendita.
Allo stesso modo, non possono essere reputate meritevoli di accoglimento le altre richieste risarcitorie per il danno morale, per il danno da riduzione della capacità
lavorativa e per lucro cessante, poiché solo enunciate e generiche, anzi contraddette dalle risultanze peritali (cfr. ultime righe della relazione depositata dal CTU in primo grado).
In particolare, riguardo al danno morale, va anche richiamato il condivisibile e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità venutosi delineando: “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che
all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui
effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova),
la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della
dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento
inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso
sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente
assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze
riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo
del danno morale” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, ordinanza n. 6444 del 03/03/2023; Sez. 3,
Sentenza n. 339 del 13/01/2016, riguardo al danno derivante da microlesioni e, riguardo alla liquidazione secondo i criteri tabellari di forgia giurisprudenziale, Cass. Sez. III,
ordinanza n. 19922 del 12.07.2023; Sez. 3, ordinanza n. 6444 del 03/03/2023;
Sez. 3, sentenza n. 5119 del 17/02/2023; Sez. 3, ordinanza n. 15733 del 17/05/2022; Sez.
III, ordinanza n. 9006 del 21.03.2022; ordinanza n. 15733 del 17/05/2022), il quale impone di valutare con rigore la mancanza di qualsivoglia allegazione e prova di elementi idonei a fondare la richiesta risarcitoria in argomento.
L'accoglimento dell'appello, unitamente alla considerazione dell'esito finale della lite,
che ha visto vittorioso l'istante in misura inferiore a quanto richiesto, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tra Parte_1
e la , di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di un terzo, rimanendo a CP_1
carico della i rimanenti due terzi, da computarsi, quanto al primo grado, CP_1
sulle somme per l'intero liquidate dal primo giudice a titolo di spese di lite, comprese le spese di CTU e, quanto al secondo grado, sulle somme liquidate in dispositivo, secondo le tariffe legali vigenti, nella misura degli importi minimi, data la decisione in tempi rapidi, secondo le forme semplificate della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Le ridette spese vanno invece compensate quanto a avendo anche Parte_2 il primo giudice acclarato il suo difetto di legittimazione passiva e considerata la marginalità della sua posizione nella contesa.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Parte_1
nei confronti della , in persona del Presidente p.t., che condanna a CP_1
risarcire il danno non patrimoniale patito dall'istante a causa del dedotto incidente,
liquidato nella somma di euro 3.724,87, oltre euro 1.182,75 per rimborso spese mediche. Su tali somme andranno computati interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria come in parte motiva indicato, sino alla presente decisione;
mentre, sulle somme così ottenute saranno dovuti i soli interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi tra e la Parte_1 CP_1
, in ragione di un terzo e pone i rimanenti due terzi a carico di ,
[...] CP_1
liquidandole, per tale parte, quanto al primo grado, nella misura di euro 200,00 per esborsi ed euro 2000,00 per compensi di avvocato;
e, quanto al secondo grado, in euro
237,00 per esborsi ed euro 1.937,33 per compensi di avvocato, il tutto oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario del 15%. Pone a carico delle predette parti, secondo la medesima proporzione innanzi indicata, le spese di CTU, come liquidate nella sentenza impugnata. Compensa le spese di lite di entrambi i gradi quanto al rapporto processuale tra appellante e Parte_2
Così deciso all'udienza del 12.06.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
Sezione V civile
R.G. 5329/2024
All'udienza collegiale del giorno 12/06/2025 ore 09:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente e Relatrice
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti CALECA DANIELA;
presente
Appellato/i
CP_1
Avv./Avv.ti FERRAGUTO ANDREA;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti CILIBERTI UGO MARIA;
presente
***
Le parti discutono la causa, riportandosi ai propri scritti difensivi contestando ogni avverso dedotto.
La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE Dott.ssa
Melita Assunta Furnari Dott.ssa Marianna D'Avino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
-all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e dato lettura della seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 14204/2024 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 18.09.2024, nella causa n. 5329/2024 R.G., fra le parti indicate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Roma, con atto di citazione in riassunzione a seguito della dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace, la nonché, in ragione della contestazione della CP_1
legittimazione passiva dell'ente e dell'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio,
affinché nei loro confronti venissero accolte le seguenti richieste: “- Parte_2
dichiarare ed accertare che il sig. il giorno 3 aprile 2019 rimaneva vittima di Parte_1
sinistro stradale occorso alle ore 00.15 in Via Salaria Km. 18.100 causato dall' Pt_2
attraversamento di animale selvatico di cui al verbale di sinistro redatto dalla Polizia di
Capitale che integralmente si richiama;
- per l'effetto dichiarare ed accertare, per Pt_2
tutti i motivi di causa e di cui in narrativa del presente atto, la responsabilità civile ai
sensi dell'art. 2043 c.c. della e di in solido o ciascuno per CP_1 Parte_2
quanto di competenza e ragione, in persona del rappresentante legale per l'omessa
protezione, custodia e vigilanza volta ad evitare il pericolo ed il danno sofferto dall'attore per l'attraversamento della fauna selvatica e per l'effetto - condannare le convenute
e , solidalmente o ciascuna per quanto di CP_1 Parte_2
competenza e ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali
subiti dall'attore, meglio specificati in narrativa, (per i costi di riparazione della Opel
Astra 5 porte 1686 Diesel Tg. DB 340 LJ) quantificati dalla carrozzeria " Parte_3
nell'importo complessivo di Euro 6.141,41 e per il danno fisico nell'importo
[...]
quantificato nella somma di € 13.737,88, come da relazione medica di parte allegata oltre
interessi e rivalutazione o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso
di causa o in via equitativa;
- Condannare le convenute e CP_1 [...]
in solido o ciascuno per quanto di competenza e ragione alle spese del Pt_2
presente giudizio con oneri e accessori e forfettari sia per l'attività stragiudiziale che
giudiziale a favore della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria”.
L'attore ha dedotto a fondamento della domanda: -che il 03.04.2019, intorno alle ore
00:15, mentre percorreva la via Salaria all'interno del Comune di a bordo della Pt_2
propria autovettura Opel Astra targata DB340LJ, all'improvviso dalla scarpata a destra della strada era sbucato un cinghiale, che attraversava repentinamente la strada da lui percorsa, rendendo inevitabile l'impatto con l'autovettura; -che sul posto era intervenuta la Polizia Municipale, provvedendo a redigere verbale dei fatti constatati oltre che a scattare foto;
-che a causa del sinistro l'attore aveva riportato lesioni fisiche ed anche l'autovettura a bordo della quale viaggiava era rimasta danneggiata, per cui, aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale alla e alla CP_1 [...]
; e, avendo ricevuto risposta negativa da entrambe, era Controparte_2
stato costretto a proporre l'azione in esame.
è costituita la e ha eccepito la propria carenza di legittimazione CP_3 CP_1
passiva, essendosi verificato il sinistro in strada non rientrante tra quelle appartenenti al demanio regionale, quindi, ha chiesto di chiamare in causa Parte_2 Ha poi contestato i fatti dedotti dall'attore e ha chiesto il rigetto della domanda.
è costituita e ha eccepito anch'essa la propria carenza di CP_4 Parte_2
legittimazione passiva, affermando la sussistenza della responsabilità della ai CP_1
sensi dell'art. 2052 c.c.. Ha in particolare evidenziato che quest'ultima non ha dimostrato l'esistenza di alcuna delega di funzioni in capo a in merito alla gestione Parte_2
della fauna selvatica né la somministrazione dei necessari fondi. Ha poi contestato la mancanza di prova in ordine alla corretta condotta di guida dell'attore e alla misura del danno oggetto di domanda, pertanto, da rigettarsi.
1.3- La causa è stata istruita oltre che con i documenti prodotti dalle parti con prova testimoniale e consulenza tecnica medico legale. All'esito dell'istruttoria, il giudice di prime cure l'ha decisa con la sentenza della cui impugnativa si discute, che ha rigettato la domanda e posto a carico dell'attore le spese di lite sostenute da entrambi gli enti convenuti, sulla scorta delle seguenti considerazioni: “deve essere respinta la domanda
attrice non avendo lo stesso assolto all'onere probatorio che sullo stesso gravava in
relazione alla domanda proposta [……..] avendo l'attore scelto la azione di cui all'art.
2043 cc rientrava, comunque nel suo onere provare che sussistesse una situazione tale
da rendere necessaria la presenza di idonea segnaletica sulla strada e la installazione di
eventuali recinzioni. Al tempo stesso incombeva sull'attore l'onere di provare le modalità
di causazione dell'incidente. [……] Nulla è stato provato in relazione alla condotta di
guida dell'attore tenuto conto della particolare prudenza che era richiesta al conducente
dal momento che stava percorrendo un rettilineo privo di illuminazione pubblica […….]
ritiene il giudicante che il fatto debba essere inquadrato nel caso fortuito essendosi
verificato in assenza di pregressi avvistamenti o della individuazione della presenza di
un branco – circostanza che avrebbe potuto essere ottenuta mediante la richiesta agli enti
preposti in ordine al fatto che fosse stata schedata la presenza di cinghiali nella zona ove si era verificato l'incidente - circostanza che avrebbe imposto la adozione di iniziative
dirette ad avvertire la collettività del possibile pericolo”.
§2- Siffatta decisione è stata in questa sede impugnata con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia, quale parte necessaria di questa sentenza, sulla scorta dei motivi rubricati e in sintesi individuabili come segue: “1) ERRATA RICOSTRUZIONE DELLE ISTANZE
DI PARTE ATTRICE – APPELLANTE, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO “IURA
NOVIT CURIA”: il Tribunale di Roma, pur avendo correttamente individuato la legittimazione passiva della , ha poi errato nel ritenere che l'attore avesse CP_1
proposto la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., non provandone gli elementi costitutivi.
Al contrario l'attore-appellante, non solo aveva invocato anche le norme di cui agli artt.
2051 e 2052 c.c. nel precisare la domanda, ma rientra nel dovere-potere del giudice la corretta qualificazione giuridica della stessa, in ragione dei fatti allegati e provati, in virtù
del principio “iura novit curia”.
“2) ERRATA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEL SINISTRO ED ERRATA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI AI FINI DELLA DECISIONE.
VIOLAZIONE ART. 116 c.p.c.”. Il verbale di incidente stradale redatto dagli agenti intervenuti nell'immediatezza dell'evento è inconfutabilmente prova documentale, dotata di fede privilegiata riguardo a tutti i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e/o da lui compiuti ex art. 2700 c.c., per altro nemmeno essendo stati contestati così come accertati e descritti dalle altre parti in lite. Dal ridetto verbale si evince sia che nessuna infrazione è stata contestata al che le modalità di Parte_1
accadimento del dedotto incidente. Ma, soprattutto, il tribunale ha omesso la valutazione delle produzioni fotografiche allegate alle memorie depositate ex art. 183, VI comma, n.
2 c.p.c, anch'esse non contestate specificatamente dagli enti convenuti, da cui chiaramente si evince l'investimento del cinghiale a ridosso della linea di mezzeria della strada percorsa, senza possibilità per il conducente di evitare l'impatto. “3) ERRATO INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE NEL “CASO FORTUITO”, IN
VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
SULL'ONERE DELLA PROVA art. 2697 c.c.”. L'errata valutazione dei fatti dedotti in lite da parte del primo giudice ha determinato una decisione viziata, non essendovi i presupposti per ritenere la sussistenza della scriminante del “caso fortuito”, essendo invece l'evento imputabile alla responsabilità della e/o di CP_1 Parte_2
in qualità di ente preposto alla custodia, vigilanza e prevenzione dell'area di interesse,
nemmeno essendo stata fornita la prova liberatoria relativamente alla sussistenza del caso fortuito.
“4) SUL QUANTUM DEBEATUR”. La testimonianza resa dal teste di parte attrice ES
(legale rappresentante dell'autocarrozzeria ove è stato riparato il veicolo
[...]
incidentato), ha confermato che l'autovettura di proprietà dell'istante risulta danneggiata nella parte anteriore, che si erano aperti gli airbag e che era necessaria la sostituzione del cruscotto nelle parti esplose;
il teste ha riconosciuto le foto che gli erano state mostrate come fatte presso la propria carrozzeria e rispondenti alla situazione di fatto in cui versava l'autovettura danneggiata, e ha confermato che il relativo preventivo di spesa si aggirava intorno ad € 7.000,00, Iva inclusa.
Quanto invece alle lesioni fisiche riportate dall'appellante a causa del sinistro, dalle conclusioni medico-legali cui è pervenuto il CTU nominato dal primo giudice, si evince che le stesse sono state reputate compatibili con la dinamica dei fatti.
L'ausiliario ha inoltre affermato che sussiste compatibilità delle riportate lesioni con l'utilizzo della cintura di sicurezza che il periziato ha dichiarato di indossare al momento del sinistro e ha riconosciuto una “incapacità temporanea assoluta pari a 10 giorni;
incapacità temporanea parziale al 50% pari a giorni 25 (venticinque); invalidità
permanente intesa come danno biologico pari al 2,5% (due-virgola cinque per cento); non danno alla capacità lavorativa specifica del soggetto;
spese mediche sostenute par ad euro
1.182,75; non spese mediche future”.
“5) SULLA CONDANNA DELL'ODIERNO APPELLANTE ALLA REFUSIONE DELLE
SPESE DI LITE E SPESE DI CTU: erronea valutazione del giudice di primo grado”.
Il primo giudice ha errato altresì nel disporre la condanna alle spese legali a carico dell'attore-appellante in favore di entrambe le convenute, che hanno fondato la loro linea difensiva precipuamente sul difetto di legittimazione passiva, l'una nei confronti dell'altra.
Nel merito, le controparti non hanno svolto istanze istruttorie né argomentato specifiche difese sui punti salienti della controversia. E, dunque, rispetto alle predette questioni il tribunale avrebbe dovuto valutare la loro parziale reciproca soccombenza.
Inoltre, il ridetto giudicante ha disatteso quanto previsto dall'art. 92 c.p.c., II comma,
essendo le questioni trattate di assoluta novità, per i recenti mutamenti degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
L'appellante ha quindi così concluso: “Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in
accoglimento del presente appello e in integrale riforma della sentenza impugnata di
primo grado nr 14204/24 del Tribunale di Roma repertorio n. 16069/24 datata
11.09.2024 pubblicata in data 18.09.24, non notificata, - in via pregiudiziale e cautelare,
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi
tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i
motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza n. 14204/24 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Civile, Giudice Dott.
Roberto PARZIALE, nr. 16069/24 nell'ambito del giudizio N.R.G. 13356/2020 depositata
in cancelleria in data 18.09.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate
nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “dichiarare ed accertare che il sig.
il giorno 3 aprile 2019 rimaneva vittima di sinistro stradale occorso alle ore Parte_1 00.15 in Via Salaria Km. 18.100 causato esclusivamente dall'attraversamento, Pt_2
repentino ed improvviso, di animale selvatico (nella specie un cinghiale) di cui al verbale
di sinistro redatto dalla Polizia di che invadeva la carreggiata Parte_2
provenendo dalla scarpata di destra andando a collidere con l'autovettura dell'attore
– opel astra Tg. DB 340 LJ – provocando danni patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali a titolo di lesioni personali;
per l'effetto dichiarare ed accertare, per tutti i
motivi di causa e di cui in narrativa del presente atto, la responsabilità civile di natura
extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 2051 c.c. della e di CP_1 [...]
, in solido o ciascuno per quanto di competenza e ragione, in persona del Pt_2
rappresentante legale pro tempore, per l'omessa protezione, custodia e vigilanza volta ad
evitare il pericolo ed il rischio di attraversamento della fauna ed il danno sofferto
dall'attore e per l'effetto condannare le convenute e CP_1 [...]
, solidalmente o ciascuna per quanto di competenza e ragione, al risarcimento Pt_2
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, meglio specificati in
narrativa, (per i costi di riparazione della Opel Astra 5 porte 1686 Diesel Tg. DB 340 LJ
quantificati dalla carrozzeria “ nell'importo complessivo di Euro Parte_3
6.141,41 e per il danno fisico nell'importo quantificato nella somma di € 13.737,88, come
da relazione medica di parte allegata) oltre il danno da riduzione della capacità
lavorativa ed il mancato guadagno e così per un totale considerato di € 20.000,00, oltre
interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo o in quella
somma minore accertata nel corso di giudizio di primo grado ( € 6.115,23 per il danno
fisico oltre spese CTU ed € 6.141,41 per il danno materiale al netto dell'iva e così per un
totale di € 12.256,64) ; condannare le convenute e CP_1 Parte_2
in solido o ciascuno per quanto di competenza e ragione alle spese del presente giudizio
con oneri e accessori e forfettari sia per l'attività stragiudiziale che giudiziale a favore
della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria. In via subordinata in caso di mancato accoglimento della domanda principale e qualora il Giudice adito dovesse
accertare il difetto di legittimazione passiva in capo a accertare e Parte_2
dichiarare la responsabilità esclusiva ex.c. della per i fatti di cui è causa CP_1
e per i motivi in narrativa, con condanna di quest'ultima al pagamento di tutti i danni
subiti dall'attore sig. che il giorno 3 aprile 2019 rimaneva vittima di sinistro Parte_1
stradale occorso alle ore 00.15 in Via Salaria Km. 18.100 causato esclusivamente Pt_2
dall'attraversamento, repentino ed improvviso, di animale selvatico, quantificati nella
somma di € 20.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata secondo
giustizia ed equità. Condannare la anche a titolo di responsabilità CP_1
aggravata ex art. 96 c.p. a favore del sig. ed alla condanna delle spese del Parte_1
doppio grado di giudizio a favore della scrivente procuratrice antistataria e nei confronti
di verso cui il sig. dovrà essere tenuto indenne” Parte_2 Parte_1
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di
spese, oltre IVA e CPA come per legge””.
§2.1-Si è costituita la e ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto CP_1
infondato, non avendo provato la responsabilità delle convenute né Parte_1
ai sensi dell'art. 2043 c.c. né dell'art. 2052 c.c.. Ha altresì contestato la quantificazione del danno di cui alla consulenza tecnica espletata in primo grado e ha dedotto che i criteri applicabili sarebbero quelli contenuti nelle tabelle della Società Italiana di Medicina
Legale e delle Assicurazioni (S.I.M.L.A) e che dunque il risarcimento del danno biologico sarebbe al più pari alla somma complessiva di euro 4.957,83.
§2.2-Si è costituita e, reiterando le difese già spiegate in primo grado in Parte_2
ordine alla propria carenza di legittimazione passiva, ha ribadito l'insussistenza di una propria responsabilità nella vicenda. Ha poi contestato nuovamente l'esistenza di una qualche delega di funzioni operata dalla nei confronti di tale da CP_1 Parte_2 poter eventualmente legittimare una (comunque non proposta) rivalsa della prima verso la seconda. Ha dunque chiesto il rigetto dell'appello e per l'effetto la conferma della sentenza gravata anche in considerazione dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a Parte_2
§2.3-La corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e disposta la sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 12.06.2025, nel corso della quale le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
All'esito della camera di consiglio la corte ha reso la sentenza che segue.
§3-L'appello è parzialmente fondato.
In via preliminare occorre premettere che, la recente giurisprudenza di legittimità, dopo aver ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2052 c.c. è fondato non sulla custodia ma sulla proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali) ha affermato che “appare
corretta l'impostazione di chi afferma che, avendo l'ordinamento stabilito (con legge
dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici
(precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992) è effettivamente
configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e,
soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della
tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti
pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde
perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è
l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione
della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.” (Cass. civ. sez. III - 20/04/2020, n. 7969).
Dunque, dopo aver chiarito che la Pubblica Amministrazione risponde dei danni cagionati dalla fauna selvatica ex art. 2052 c.c., la Suprema Corte ha anche precisato che “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art.
2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare CP_1
della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni
amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela
e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a
poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche CP_1
mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei
confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie
o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (cfr. sentenza della Cass. già innanzi citata).
È pertanto pacifico che la responsabilità del sinistro è addebitabile alla , CP_1
unica legittimata passiva, che avrebbe potuto al più avanzare domanda di rivalsa nei confronti di qualora alla stessa fosse stata delegata la funzione di gestione Parte_2
e controllo della fauna selvatica. Tuttavia, la nessuna richiesta in tal senso CP_1
ha formulato e men che meno ha provato di aver conferito l'incarico di controllo a
[...]
, rispetto alla quale, pertanto, risulta confermata la carenza di legittimazione Pt_2
passiva.
Riguardo al primo motivo di appello vale specificare che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica data dal primo giudice alla dedotta fattispecie, egli ha rigettato la domanda ritenendo che non ne fossero stati provati gli elementi costitutivi, per cui, la questione può e deve essere superata considerando, per l'appunto, la prova fornita dall'istante a supporto delle richieste risarcitorie in esame, così inducendo ad opinare anche la giurisprudenza di legittimità: “in virtù del principio jura novit curia, è sempre
consentito al giudice - anche in sede di legittimità - "valutare d'ufficio, sulla scorta degli
elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione" della norma applicabile (tra
le tante, v. Cass., n. 6341 del 05/03/2019; Cass., n. 12159 dell'08/05/2023). Invero, poi, è stato recentemente affermato, proprio in analoga fattispecie di risarcimento del danno
causato da fauna selvatica, che la questione da decidere -sorta solo in appello dato che
in primo grado il giudice di pace aveva accolto la domanda attorea ritenendola provata
nei suoi elementi costitutivi- non attiene alla qualificazione giuridica della domanda, ma
piuttosto al riparto dell'onere della prova.
(…) Attiene cioè allo stabilire se tale riparto dovesse avvenire ai sensi dell'art. 2043 cod.
civ., che avrebbe addossato tale onere all'attore; oppure ai sensi dell'art. 2052 cod. civ.,
che l'avrebbe addossato alla (…) E si è dunque posto il principio per cui "Se CP_1
dunque si ammette che la scelta tra l'applicazione dell'art. 2043 c.c. e l'applicazione
dell'art. 2052 c.c. sia questione non di qualificazione della domanda, ma di riparto
dell'onere della prova, deve negarsi la formazione del giudicato interno, posto che il
giudicato sostanziale non si forma sugli errores in procedendo" (Cass., 10/11/2023, n.
31339)” (Cass. civ. sez. III, 21/06/2024, n. 17253).
Passando, quindi, alla disamina del merito dell'impugnativa che ci occupa, deve evidenziarsi che riveste priorità logico giuridica il terzo motivo di appello, afferendo ai criteri di riparto dell'onere probatorio in capo ai soggetti coinvolti nella concreta fattispecie dedotta in lite.
In proposito, va subito chiarito che costituisce approdo ermeneutico ormai consolidato quello secondo cui: “Nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto,
effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui,
nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la CP_1
deve dimostrare il caso fortuito” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17253 del
21/06/2024; Sez. 3-, Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023; Sez. 3 -, Ordinanza n. 11107 del
27/04/2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022). E, passando all'esame del secondo motivo di appello, deve ritenersi non condivisibile l'analisi che il primo giudice ha fornito delle prove offerte dalla parte istante.
Invero, risulta evidente che il primo giudice ha omesso di considerare alcune delle produzioni fotografiche allegate in atti dall'istante sin dal precedente grado, le quali,
unitamente al verbale redatto dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti subito dopo il sinistro, consentono di ritenere provata la dinamica del sinistro così come descritta dalla ridetta parte.
Deve, in particolare, ritenersi non condivisibile la valutazione del tribunale, allorché
espressa nei seguenti termini: <
Polizia Municipale nel documentare l'incidente e lo stato del veicolo al momento dell'arrivo abbia rimosso il cinghiale che non appare in nessuna fotografia dinanzi alla vettura o in parte sormontato, essendo stato invece fotografato a terra allineato in posizione parallela alla linea di mezzeria, mentre il veicolo risulta fermo in posizione leggermente obliqua n a cavallo della linea di mezzeria come si rileva dalla distanza della ruota posteriore sinistra del veicolo rispetto alla linea di mezzeria rispetto alla minore distanza presente tra la ruota anteriore sinistra e la linea di mezzeria, situazione che mostra il veicolo in posizione di rientro nella propria corsia di marcia>>, poiché dalla disamina delle fotografie allegate in atti risulta ben visibile la carcassa del cinghiale per più della sua metà, ovvero la testa, le due zampe e parte del corpo anteriori, sotto la parte anteriore sinistra (lato conducente) della vettura di proprietà dell'istante (cfr. fotografie prodotte in primo grado come “DOC. 13”). Tali foto risultano scattate dagli agenti della Polizia
Municipale intervenuti nell'immediatezza dei fatti, i quali nel verbale così descrivevano il constatato incidente: <<….giunti sul posto in un secondo tempo [evidentemente rispetto al verificarsi del sinistro], vi trovavamo il veicolo 'A' come da rilievi fotografici effettuati.
Davanti ad esso – ed in parte sotto la parte anteriore dell'autovettura – vi era una carcassa di cinghiale. La stessa è stata posta al di fuori della sede stradale laddove esiste area di accesso ad un vivaio [………] Non è presente illuminazione pubblica. Si rileva che fatti simili sono pressocché frequenti sulla strada de qua negli orari notturni>>.
Ora, come inequivocabilmente si evince dal tenore del verbale innanzi riportato,
descrittivo dei fatti costatati de visu dai verbalizzanti intervenuti sui luoghi di causa, non solo è confermata la dinamica del sinistro come descritta dall'istante, ma anche l'impossibilità per l'ente proprietario della fauna selvatica coinvolta di invocare a sua esimente il fortuito ovvero l'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento, visto che la
Polizia Municipale stessa, evidentemente in ragione delle richieste di intervento per fatti analoghi in precedenza ricevute, ha riferito che fatti simili sono pressocché frequenti sulla
strada de qua negli orari notturni.
Quanto poi al comportamento tenuto dal conducente, deve considerarsi che proprio quanto scritto dal primo giudice: <
sinistro non essendo visibile neppure la traccia di trascinamento del cinghiale nel caso che lo stesso fosse stato investito ed in parte sormontato>> induce a ritenere che non possa essergli addebitata nessuna responsabilità per una guida ad andatura eccessivamente veloce o comunque non commisurata alle condizioni della strada. Non
solo perché tanto non è stato riscontrato dai verbalizzati, ma anche e soprattutto per l'assenza di tracce evidenti e significative di frenata. In realtà, proprio nell'ipotesi in cui l'autovettura avesse investito, sormontato e trascinato
l'animale avrebbe dovuto presumersi l'eccessiva velocità del conducente o la sua disattenzione, tale da non consentirgli neppure di tentare una frenata di emergenza.
Di contro, nell'ipotesi in esame risulta evidente che la manovra di emergenza è stata tentata e anche realizzata, visto che solo metà della carcassa del cinghiale è stata ritrovata investita, pur in assenza di tracce di frenata, il che depone per un'andatura non tanto veloce da consentire il trascinamento dell'animale stesso e/o il rilievo di tracce di frenata.
Ne deriva che deve ritenersi adempiuto l'onere probatorio incombente all'appellante anche quanto all'assenza di qualsivoglia sua concorrente responsabilità.
In riforma della sentenza gravata va, quindi, riconosciuto in favore del ridetto istante il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalle lesioni fisiche riportate in seguito al dedotto sinistro, per come valutate dal CTU incaricato di redigere perizia medico-legale in prime cure. Quest'ultimo, dopo aver affermato che “Il nesso causale tra
l'evento traumatico e le conseguenze menomative descritte appare soddisfatto sotto il
profilo cronologico, qualitativo, quantitativo, topografico e modale”, ha riconosciuto l'incapacità temporanea assoluta di giorni 10 (dieci), con successivi giorni 25
(venticinque) di incapacità temporanea parziale al 50%, nonché una invalidità
permanente complessiva del 2,5%, specificando che la valutazione è stata espressa proprio con riferimento alla tabella valutativa della S.I.M.L.A..
Andrà perciò riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro 3.724,87 di cui euro
2.481,97 a titolo di risarcimento del danno biologico pari al 2,5%, considerando l'età del soggetto leso all'epoca del dedotto incidente (anni 29) e in applicazione delle tabelle legali aggiornate dal D.M. 16/07/2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25/07/2024, in vigore dal 9 agosto 2024, che prevedono quale valore del punto base €
947,30 e un'indennità giornaliera per ITT di € 55,24. E pertanto, oltre alla somma sopra indicata per I.P., andrà riconosciuta all'appellante € 552,40 per ITT per gg. 10 ed €. 690,50 per ulteriori gg. 25 di ITP al 50%. A tali somme andrà aggiunta quella di € 1.182,75 per spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU. Sugli importi appena indicati,
che costituiscono debito di valore, dovranno computarsi gli interessi compensativi nella misura del saggio legale e la rivalutazione monetaria, previa devalutazione alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, sino alla presente pronuncia, mentre sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti solo gli interessi corrispettivi al saggio legale.
Al contrario, non può essere riconosciuto alcun risarcimento per il danno patrimoniale derivante dal danneggiamento dell'autovettura, considerato che l'appellante si è limitato ad allegare un preventivo per la riparazione dell'autovettura di cui in premessa, che seppure confermato dal teste dal medesimo istante addotto in primo grado, non può
assurgere al rango di prova dell'effettivo esborso dell'importo, in realtà, solo
'preventivato' come necessario alle riparazioni del mezzo danneggiato. Ciò anche considerando la specifica contestazione sul punto dell'appellata . CP_1
Inoltre, l'appellante stesso ha ammesso di aver acquistato altra autovettura e, dunque, di non aver provveduto alla riparazione del veicolo danneggiatosi nel dedotto sinistro;
per cui, al più, avrebbe dovuto allegare e provare il diminuito valore del ridetto mezzo, in quanto danneggiato e il conseguente minor prezzo ricavato dalla sua vendita.
Allo stesso modo, non possono essere reputate meritevoli di accoglimento le altre richieste risarcitorie per il danno morale, per il danno da riduzione della capacità
lavorativa e per lucro cessante, poiché solo enunciate e generiche, anzi contraddette dalle risultanze peritali (cfr. ultime righe della relazione depositata dal CTU in primo grado).
In particolare, riguardo al danno morale, va anche richiamato il condivisibile e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità venutosi delineando: “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che
all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui
effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova),
la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della
dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento
inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso
sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente
assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze
riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo
del danno morale” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, ordinanza n. 6444 del 03/03/2023; Sez. 3,
Sentenza n. 339 del 13/01/2016, riguardo al danno derivante da microlesioni e, riguardo alla liquidazione secondo i criteri tabellari di forgia giurisprudenziale, Cass. Sez. III,
ordinanza n. 19922 del 12.07.2023; Sez. 3, ordinanza n. 6444 del 03/03/2023;
Sez. 3, sentenza n. 5119 del 17/02/2023; Sez. 3, ordinanza n. 15733 del 17/05/2022; Sez.
III, ordinanza n. 9006 del 21.03.2022; ordinanza n. 15733 del 17/05/2022), il quale impone di valutare con rigore la mancanza di qualsivoglia allegazione e prova di elementi idonei a fondare la richiesta risarcitoria in argomento.
L'accoglimento dell'appello, unitamente alla considerazione dell'esito finale della lite,
che ha visto vittorioso l'istante in misura inferiore a quanto richiesto, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tra Parte_1
e la , di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di un terzo, rimanendo a CP_1
carico della i rimanenti due terzi, da computarsi, quanto al primo grado, CP_1
sulle somme per l'intero liquidate dal primo giudice a titolo di spese di lite, comprese le spese di CTU e, quanto al secondo grado, sulle somme liquidate in dispositivo, secondo le tariffe legali vigenti, nella misura degli importi minimi, data la decisione in tempi rapidi, secondo le forme semplificate della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Le ridette spese vanno invece compensate quanto a avendo anche Parte_2 il primo giudice acclarato il suo difetto di legittimazione passiva e considerata la marginalità della sua posizione nella contesa.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Parte_1
nei confronti della , in persona del Presidente p.t., che condanna a CP_1
risarcire il danno non patrimoniale patito dall'istante a causa del dedotto incidente,
liquidato nella somma di euro 3.724,87, oltre euro 1.182,75 per rimborso spese mediche. Su tali somme andranno computati interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria come in parte motiva indicato, sino alla presente decisione;
mentre, sulle somme così ottenute saranno dovuti i soli interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi tra e la Parte_1 CP_1
, in ragione di un terzo e pone i rimanenti due terzi a carico di ,
[...] CP_1
liquidandole, per tale parte, quanto al primo grado, nella misura di euro 200,00 per esborsi ed euro 2000,00 per compensi di avvocato;
e, quanto al secondo grado, in euro
237,00 per esborsi ed euro 1.937,33 per compensi di avvocato, il tutto oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario del 15%. Pone a carico delle predette parti, secondo la medesima proporzione innanzi indicata, le spese di CTU, come liquidate nella sentenza impugnata. Compensa le spese di lite di entrambi i gradi quanto al rapporto processuale tra appellante e Parte_2
Così deciso all'udienza del 12.06.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino