Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 29/05/2025, n. 10348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10348 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10348/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04622/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4622 del 2025, proposto da
NE MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Zamir Bregasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 comma 1, Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a;
considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare;
preso atto che con memoria depositata in data 22.5.2025 lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha comunicato di avere annullato il provvedimento impugnato e di aver convocato il ricorrente in data 10.6.2025 per definire la procedura di emersione;
ritenuto pertanto di dichiarare la cessata materia del contendere in ordine all’azione di annullamento del provvedimento gravato;
ritenuto in ordine alla domanda di risarcimento del danno che essa si palesa infondata, atteso che non risultano allegati e provati i danni che sarebbero conseguenti all’adozione dell’atto impugnato;
stabilito che deve essere disposta, ricorrendone giusti motivi, la compensazione delle spese di lite, salva la rifusione del contributo unificato a favore del difensore del ricorrente, che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
-dichiara la cessata materia del contendere in ordine alla domanda caducatoria del provvedimento impugnato;
-respinge la domanda di risarcimento.
Spese compensate, salvo il contributo unificato a favore del difensore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO