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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/08/2025, n. 6065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6065 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 14276/2024
TRA
, difeso dall'avv. AVALLONE PIETRO;
Parte_1
RICORRENTE
E difesa dall'avv. Luigi Barone e dall'Avv. Romano Controparte_1
Cardaropoli;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/06/24, il ricorrente in epigrafe espone
«
1. La società è una società che fornisce servizi di Controparte_2 pulizia, sanificazione e disinfezione commerciale per privati, aziende e pubbliche amministrazioni;
2. la resistente, nel luglio 2021, conseguiva l'appalto per il servizio di pulizia e sanificazione degli uffici di ubicati nel Controparte_1 territorio di Napoli, sino al 29.2.2024, data in cui l'appalto cessava;
3. durante la gestione dell'appalto la società ha più Controparte_2 volte ritardato il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, tant'è che lo scrivente avvocato era costretto in più occasioni a sollecitarne
l'erogazione ...;
4. la consegnava telematicamente a tutti i lavoratori Controparte_2 dell'appalto, compreso il ricorrente, la busta paga di gennaio 2024 versando agli stessi il 50% dell'importo dovuto (cfr. bonifico del
19.2.2024). La busta paga di febbraio 2024 non veniva consegnata ai lavoratori, tra cui il ricorrente, nel chiaro intento di non consentire il ricorso al giudizio monitorio e rendere più difficoltoso il recupero del credito;
5. ancora, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per tutti i lavoratori dell'appalto in data 29.2.2024, il ricorrente nulla ha
1 percepito a titolo di TFR e spettanze di fine rapporto
...
Il sig. ha prestato attività lavorativa subordinata alle Pt_1 dipendenze della società continuativamente ed Controparte_2 interrottamente, dal 1.7.2021 al 29.2.2024, come documentalmente provato
(cfr. estratto contributivo - modello C2 storico);
8. il lavoratore ha sempre prestato la sua attività alle dipendenze della presso i cantieri di svolgendo mansioni Controparte_2 CP_1 di addetto alle pulizie, contratto part-time al 21 %, livello 3 del CCNL di
Servizi di Pulizia – Multiservizi, presso gli uffici postali dislocati sul territorio di Napoli cd. “agenzie” (cfr. buste paga in atti), dal lunedì al sabato per 21 ore settimanali, che venivano espletate secondo la turnistica mensile predisposta e comunicata dal caposquadra, sig. Nel Persona_1 mese di febbraio 2024 il ricorrente ha prestato 88,50 ore di lavoro ordinario ripartite su 6 giorni settimanali come da presenziario redatto dal caposquadra, sig. e come verrà provato a mezzo della Persona_1 prova testimoniale.
9. Il ricorrente, come risulta dalla documentazione versata in atti (cfr. buste paga dicembre 2023 e gennaio 2024 – cud 2023 e 2024 – bonifico del
19.2.2024), è creditore del 50% della retribuzione del mese di gennaio, dell'intera retribuzione per il mese di febbraio oltre che, tenuto conto dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con la società _2
avvenuto in data 29.2.2024 (cfr. Estratto contributivo – Modello C2
[...]
Storico), del Tfr e le spettanze di fine rapporto, ivi compresi ratei di
13ima e 14esima mensilità, ROL, ferie non godute, ex festività etc.
...
Più precisamente il sig. , a fronte di un credito attestato da Pt_1 parte datoriale con l'emissione della busta paga di gennaio 2024, di euro
834,26 ha ricevuto in data 19.2.2024 un bonifico di euro 403,16 (cfr. copia bonifico del 19.2.2024) ed è pertanto creditore dell'importo netto di euro
431,10.
Parimenti pacifico ed incontestabile è l'importo dovuto al lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto sino al 31.12.2024, attestato dal
CUD 2024 emesso dalla società e consegnato ai lavoratori. Nel _2 caso di specie il sig. è creditore dell'importo lordo di euro Pt_1
1.373,20.
Le somme sopra mentovate sono pacifiche ed incontestabili, perché fondate su documentazione redatta da parte datoriale (cfr. busta paga gennaio 2024
e cud 2024).
In ragione di quanto dedotto e prodotto, si chiede sin d'ora che sia emessa, inaudita altera parte o quantomeno in prima udienza, un'ordinanza
2 ex art. 423 c.p.c. che condanni la società e Controparte_2 [...]
in solido, o chi di essi tenuto, al pagamento in favore del sig. CP_1 di euro 431,10 (netti) per la retribuzione residua per il Parte_1 mese di gennaio 2024 ed euro 1.373,20 lordi per il tfr maturato al
31.12.2023.
...
Ancora, il lavoratore nulla ha percepito per la mensilità di febbraio 2024, Per
ferie non godute, ex festivi e ratei di 13esima e 14esima mensilità, pertanto tale trattamento economico necessita di un accertamento da parte del Giudice del Lavoro.».
Tanto premesso, e ritenendo sussistere la responsabilità solidale della società appaltante ex artt. 29 d.lgs. 276/2003 e ex art. Controparte_1
1676 c.c., chiede:
«
1. Preliminarmente, si chiede di condannare, con ordinanza ex art. 423
c.p.c. la (in qualità di parte datoriale e società Controparte_2 appaltatrice) e (in qualità di committente), in Controparte_1 solido ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003
o chi di esse tenuta, al pagamento in favore del sig. di Parte_1 euro 431,10 (netti) per la retribuzione residua per il mese di gennaio 2024 ed euro 1.373,20 lordi per il tfr maturato al 31.12.2023;
2. in via principale, si chiede di accogliere il presente ricorso e per
l'effetto, condannare la società la (in qualità di parte Controparte_2 datoriale e società appaltatrice) e (in qualità di Controparte_1 committente), in solido ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.
29 D.Lgs. 276/2003 o chi di esse tenuta, al pagamento in favore del sig. della complessiva somma di euro 4.853,56 lordi o alla Parte_1 somma, anche maggiore, che dovesse emergere da una eventuale ctu contabile che si richiede sin d'ora in caso di contestazione dei conteggi depositati,
a titolo di retribuzione ordinaria, ferie non godute, riduzione orario e permessi ex festività, ratei di tredicesima mensilità, ratei di quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. sempre in via principale, si chiede di accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare la società la (in qualità di Controparte_2 parte datoriale e società appaltatrice) e (in qualità Controparte_1 di committente), in solido ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 o chi di esse tenuta, al pagamento in favore del sig. di euro 431,10 netti per la mensilità di gennaio Parte_1
2024, quale differenza tra l'importo netto dovuto, risultante dalla busta
3 paga di gennaio 2024 ed il netto erogato risultate dal bonifico del
19.2.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato».
Si costituiva dichiarava l'intervenuta liquidazione Controparte_1 giudiziale della e nel merito rilevava che il creditore Controparte_2 avrebbe potuto rivolgersi al Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS.
Tanto premesso chiedeva:
«• in via preliminare dichiarare l'interruzione del processo per intervenuto apertura della liquidazione giudiziale della società _2
;
[...]
• rigettare in ogni caso la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
• rigettare in ogni caso la domanda nei confronti di per CP_1 quanto esposto nella presente memoria di costituzione;
• nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento delle pretese rivendicate nei confronti di disporre il pagamento delle CP_1 somme da corrispondersi al netto delle ritenute erariali in ragione della disciplina fiscale applicabile al caso in argomento (art. 28 D.Lgs.
176/2014 e Circolare 31/E del 31.12.2014), e con esclusione di qualsivoglia emolumento e riconoscimento contrattuale diverso dai trattamenti di natura strettamente retributiva;
• in via ulteriormente subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di pronuncia sfavorevole, dichiarare in ogni caso e comunque la _2
, in persona del legale rappresentante p.t., tenute a garantire,
[...] manlevare e/o rimborsare, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., da ogni e qualsiasi pregiudizio che dovesse eventualmente alla stessa derivare in caso di denegato accoglimento della domanda del ricorrente, mediante accollo o comunque versamento in favore della Società resistente di ogni somma che sia accertata quale dovuta al ricorrente;
• in via ancora ulteriormente subordinata e in virtù dell'art. 29 del D.
Lgs.276/03 applicare il beneficio della preventiva escussione, ove vigente ratione temporis;
• spese vinte».
Alla prima udienza il difensore del ricorrente dava atto della consegna dell'ultima busta paga di febbraio 2024 da parte del datore di lavoro e del pagamento del TFR ad opera del Fondo di Tesoreria dell'INPS chiedendo dichiararsi cessata in parte qua la materia del contendere.
4 Dichiarata l'interruzione del processo, lo stesso veniva riassunto nei confronti della sola . CP_1
Rilevava il ricorrente nell'atto di riassunzione:
«Si tenga conto che successivamente all'iscrizione al ruolo del ricorso, la provvedeva a consegnare ai lavoratori le buste paga Controparte_2 afferenti alla mensilità di febbraio 2024 e ai ratei di fine rapporto, mentre il TFR del ricorrente veniva corrisposto dal Fondo di Tesoreria presso l'INPS, determinando la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale voce.
In ragione di quanto sopra dedotto e delle nuove allegazioni versate in atti il credito del ricorrente è documentalmente provato.
Il sig. è pertanto creditore della resistente dei seguenti Pt_1 importi: euro 916,05 per il mese di febbraio 2024 (cfr. busta paga febbraio, in atti); euro 2.770,58 per i ratei di fine rapporto (cfr. busta paga fine rapporto in atti); euro 464,35 per saldo mensilità gennaio 2024 ( cfr. busta paga gennaio 2024 e bonifico di acconto, in atti)».
Conclude pertanto chiedendo:
«
1. Accertare e dichiarare la responsabilità solidale di Controparte_1
in relazione all'inadempimento della società ai
[...] Controparte_2 sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1676 c.c.
2. Condannare la società in qualità di committente, Controparte_1 al pagamento in favore del sig. delle seguenti somme:euro Parte_1
916,05 per il mese di febbraio 2024 (cfr. busta paga febbraio, in atti); euro 2.770,58 per i ratei di fine rapporto (cfr. busta paga fine rapporto in atti); euro 464,35 per saldo mensilità gennaio 2024 ( cfr. busta paga gennaio 2024 e bonifico di acconto, in atti).
3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario».
si costituisce osservando: Controparte_1
«Si rileva come tutto quanto esposto in merito alle modalità con cui il ricorrente assume di aver lavorato presso gli Uffici di Controparte_1
è del tutto ignoto all'odierna resistente.
[...]
Conseguentemente, questa difesa non è assolutamente in grado di verificare puntualmente le circostanze dedotte dalla stessa.
In assenza di una sottoposizione al potere di gestione e coordinamento del lavoratore, questa difesa è di fatto privata del diritto stesso di difendersi compiutamente
...
I documenti prodotti da controparte, a sostegno delle proprie pretese, non comprovano in alcun modo il diritto a percepire l'asserito credito».
Tanto premesso, chiede:
5 «• rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
• nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento delle pretese rivendicate nei confronti di disporre il pagamento delle CP_1 somme da corrispondersi al netto delle ritenute erariali in ragione della disciplina fiscale applicabile al caso in argomento (art. 28 D.Lgs.
176/2014 e Circolare 31/E del 31.12.2014), e con esclusione di qualsivoglia emolumento e riconoscimento contrattuale diverso dai trattamenti di natura strettamente retributiva;
• spese vinte».
Preliminarmente in ordine al TFR va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a
6 contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
D'altra parte, si tratta di uno strumento processuale insostituibile, atteso che il giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a costituire un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare il difetto di interesse ad agire per avere il creditore già conseguito l'oggetto della pretesa, atteso che l'interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che interferisce con il profilo delle spese processuali.
In quest'ottica, è stato chiarito che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
Tanto premesso, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe infondata ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto sia idoneo a eliminare sul punto ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti (Sez. 3,
Sentenza n. 23289 del 08/11/2007).
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 13588 del 11/06/2007).
Alla stregua delle esposte considerazioni, l'intervenuto pagamento del TFR, avendo soddisfatto in parte qua la pretesa del ricorrente, determina la cessazione parziale della materia del contendere, perché è venuta meno sul punto la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Va osservato che, essendo il credito maturato ab origine nei confronti del
Fondo di Tesoreria, la domanda era in parte qua infondata.
L'accantonamento del TFR presso il predetto Fondo, istituito presso l'INPS ex art. 1 commi 755 ss. l. 27/12/06 n. 296, ma da non confondere con il
7 diverso Fondo di garanzia ex l. 28/05/82 n. 297, ha infatti comportato che il credito del lavoratore sia maturato direttamente, e non in via sussidiaria come sarebbe stato in quest'ultimo caso, verso l'INPS.
Tanto premesso, per il resto il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
In ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., va osservato che sull'attore grava la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale (EDR, scatti di anzianità, r.o.l., maggiorazioni per lavoro straordinario con le aliquote stabilite dal ccnl, etc.). Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto, tra cui principalmente il pagamento di una retribuzione nel rispetto dei minimi di categoria, fissati dalla contrattazione collettiva di settore. Sicché, il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del
22/12/2009).
Nella specie, è documentato lo svolgimento del rapporto nel periodo indicato in ricorso, con l'inquadramento parimenti ivi indicato, presso la società nell'ambito dell'appalto commissionato da Controparte_2 [...]
Controparte_1
Al riguardo non è dato comprendere in cosa si sostanzierebbe quella presunta "inidoneità" della documentazione versata dal lavoratore, eccepita
8 genericamente dalla convenuta CP_1
In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16232 del
19/08/2004; Sez. 5, Sentenza n. 11576 del 17/05/2006; Sez. 2, Sentenza n.
10855 del 05/05/2010). Non possono pertanto considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28096 del
30/12/2009; Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013). Con ancor maggiore precisione, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014). Non a caso, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9439 del 21/04/2010).
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 29 comma 2 d.lgs.
10/09/03 n. 276, in base al quale, fermo restando il diritto di regresso in capo all'appaltante verso l'appaltatore insolvente:
«
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o
9 datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento».
Per quanto riguarda i crediti retributivi, gli stessi possono ritenersi provati nei limiti della documentazione versata e tenuto conto della domanda originariamente formulata che costituisce il limite ex art. 112
c.p.c., e, trattandosi di adempimento, e quindi di fatto estintivo del diritto, una volta provato il rapporto, e documentato il quantum dell'obbligazione alla luce della documentazione in atti, era il convenuto a dover provare che le somme ivi indicate fossero state corrisposte.
Peraltro, secondo quanto ha affermato la Cassazione a sezioni unite (Cass.
Sez. U Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), il principio, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, laddove è il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, vale altresì qualora sia dedotto, a fondamento della domanda, un inesatto adempimento. In proposito, la Corte fa leva sull'esigenza di dare omogeneità al regime probatorio, per estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (v. pure Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 9439 del 10/04/2008).
La società va pertanto condannata al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma di € 3797,23, che costituisce quella parte del credito complessivo documentato, entro i cui limiti è possibile pronunciare ex art. 112 c.p.c. (€ 916,05 per il mese di febbraio 2024: cfr. busta paga depositata in data 11/11/24; € 2770,58 per i ratei di fine rapporto: cfr. busta paga fine rapporto depositata in pari data;
€ 464,35 per saldo mensilità gennaio 2024: cfr. busta paga gennaio 2024 e bonifico di acconto, nella produzione di parte ricorrente).
Su tali somme, ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c., vanno calcolati la
10 rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'importo di €
1373,20 a titolo di TFR, e condanna al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, ai sensi di cui in motivazione, della somma di €
3797,23, oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 2626,00, oltre 15% per spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 03/08/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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