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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/09/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N° 1153/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile Processo verbale d'udienza del procedimento n° 1153/2024 R.G.A.C. TRA
con avv. Michele ROBUSTINI;
Parte_1 ATTRICE E
, con avv. Ferdinando GALASSO;
Controparte_1 CONVENUTO All'udienza del 10.09.2025, innanzi al G.O.T. dr. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attrice l'avv. Michele Parte_1 ROBUSTINI e per il convenuto l'avv. Ferdinando Controparte_1 GALASSO. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni.Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza, apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento. Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale chiuso alle ore 14,40.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 10.09.2025 – proc. n° 1153/2024 R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dr. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 10.05.2025, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1153/2024 R.G.A.C. e vertente
TRA
con avv. Michele ROBUSTINI;
Parte_1
ATTRICE
E
, con avv. Ferdinando GALASSO;
Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
2 “svolgimento del processo” e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati negli atti difensivi di parte.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda si è rivelata infondata sia in fatto sia, conseguentemente, in diritto e, pertanto, non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente in relazione ad ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata,
nell'ordine vi è che:
A) i beni chiesti in restituzione (in via principale) e siccome risultanti dallo
“elenco” e dalle “fotografie” (cfr. atto introduttivo, ivi pag. 2) di cui agli all.ti nn° 4 e 5 ad esso atto introduttivo, sono apparsi del tutto privi,
inoppugnabilmente, dei necessari/indispensabili requisiti di data certa oltre che, correlativamente, di opponibilità;
B) cozzano irrimediabilmente con il dato documentale (peraltro connotato da pubblica fede fino a querela di falso giacché promanante da Ufficiale
giudiziario) di cui ai verbali di rilascio immobile di cui all'all. n° 7 dello
3 stesso atto introduttivo, gli asserti, sottesi all'avanzata domanda e secondo cui:
a) tali evocati beni risultavano essere presenti, al momento della redazione di tali verbali, nell'immobile oggetto di rilascio;
b) i medesimi beni risultavano avere un valore e che per di più tale valore fosse da ancorarsi a quello azionato in pagamento (in via subordinata);
C) imputet sibi per l'attrice, ove mai per mera ipotesi si volesse sostenere il contrario, aver esonerato espressamente l'ufficiale giudiziario dalla redazione di alcun inventario relativo a beni assertivamente presenti nel precisato immobile al momento del relativo rilascio e come tali, di fatto,
successivamente chiesti in restituzione (in via principale) ovvero in pagamento (in via subordinata) per affermato (ma non provato, secondo quanto altresì appresso) corrispondente valore;
D) quand'anche volessero ritenersi superati, sempre ove mai per mera ipotesi,
i rilievi che precedono [ma a tanto – ripetendosi che comunque in difetto della sopra precisata querela non può che rimanere fermo il dato documentale dell'assenza, all'interno del ridetto immobile ed al momento del relativo rilascio, di beni cui eventualmente attribuire apprezzabile valore, tanto meno quello azionato – non riesce in ogni caso a giungersi nemmeno in ipotetica forza delle risultanze della prova testimoniale pur espletata e resa per parte attrice e ciò poiché da esse risultanze in ogni caso non si evince inequivocamente che i ridetti beni fossero rimasti all'interno dell'immobile al momento del relativo rilascio (il teste , Tes_1
escusso all'udienza del 10.04.2025, non ha minimamente circostanziato il proprio laconico “Si è vero” offerto in risposta alla domanda sub n° 4 alla
2^ Memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice e volta ad apprendere se i
4 ridetti beni “non ritirati per il trasloco, dal 30/9/2022 sono sempre rimasti
nell'immobile del sig. ”, né ha minimamente chiarito come Controparte_1
avesse potuto esprimersi in termini così perentori ed assoluti)], ad ogni modo non è stato affatto dimostrato che il valore dei ripetuti beni potesse ancorarsi a quello preteso per Euro 12.000,00 (cfr. atto introduttivo, ivi da ultimo pag. 7) cosicché nuovamente imputet sibi per l'attrice non aver allegato neanche alcun elemento di valutazione al riguardo (fatture di acquisto et similia da cui eventualmente decurtare soltanto un pur minimo deprezzamento percentuale per comune/fisiologica usura);
E) nemmeno è stato proficuamente dimostrato che si fosse effettivamente verificato l'asserito “mancato utilizzo dei sanitari e dell'acqua corrente”
(cfr. ancora atto introduttivo, ivi da ultimo pag. 7) stante il ricorrere, per il medesimo teste di parte attrice (peraltro unico sul punto), sig.
(escusso sempre all'udienza del 10.04.2025), dei già Tes_1
evidenziati limiti di sostanziale mancato circostanziamento delle proprie dichiarazioni al riguardo;
F) ove mai così non fosse (id est se fosse stato proficuamente dimostrato tale
“mancato utilizzo (…)”), in tutti i modi non è stato inoltre dimostrato neanche che il danno da tanto dichiaratamente derivato e subìto fosse effettivamente “da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 3.000,00”
(cfr. ancora atto introduttivo, ivi sempre da ultimo pag. 7) e ciò altresì in difetto dei requisiti di cui all'art. 1226 c.c. posto che diversamente opinando una qualunque determinazione al riguardo emergerebbe come non già
meramente discrezionale bensì come illegittimamente arbitraria.
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente
5 assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda va rigettata.
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati, interamente a carico dell'attrice ed in favore del convenuto, nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss.
mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n° 147 vigente dal
23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU. 17406/12
nonché Cass.18920/12) – in particolare valutati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14
cit. sugli importi medi così calcolati).
P.Q.M.
6 Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
[...]
, contro disattesa ogni diversa istanza, Parte_1 Controparte_1
deduzione, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna, per l'effetto, l'attrice alla refusione, in Parte_1
favore del convenuto , delle spese e dei compensi di Controparte_1
giudizio liquidati in complessivi Euro 2.202,50 di cui Euro 0,00 per spese,
Euro 459,50 per la fase di studio, Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro
504,00 per la fase istruttoria ed Euro 850,50 per la fase decisoria oltre al
15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché
C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 10.09.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile Processo verbale d'udienza del procedimento n° 1153/2024 R.G.A.C. TRA
con avv. Michele ROBUSTINI;
Parte_1 ATTRICE E
, con avv. Ferdinando GALASSO;
Controparte_1 CONVENUTO All'udienza del 10.09.2025, innanzi al G.O.T. dr. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attrice l'avv. Michele Parte_1 ROBUSTINI e per il convenuto l'avv. Ferdinando Controparte_1 GALASSO. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni.Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza, apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento. Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale chiuso alle ore 14,40.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 10.09.2025 – proc. n° 1153/2024 R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dr. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 10.05.2025, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1153/2024 R.G.A.C. e vertente
TRA
con avv. Michele ROBUSTINI;
Parte_1
ATTRICE
E
, con avv. Ferdinando GALASSO;
Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
2 “svolgimento del processo” e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati negli atti difensivi di parte.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda si è rivelata infondata sia in fatto sia, conseguentemente, in diritto e, pertanto, non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente in relazione ad ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata,
nell'ordine vi è che:
A) i beni chiesti in restituzione (in via principale) e siccome risultanti dallo
“elenco” e dalle “fotografie” (cfr. atto introduttivo, ivi pag. 2) di cui agli all.ti nn° 4 e 5 ad esso atto introduttivo, sono apparsi del tutto privi,
inoppugnabilmente, dei necessari/indispensabili requisiti di data certa oltre che, correlativamente, di opponibilità;
B) cozzano irrimediabilmente con il dato documentale (peraltro connotato da pubblica fede fino a querela di falso giacché promanante da Ufficiale
giudiziario) di cui ai verbali di rilascio immobile di cui all'all. n° 7 dello
3 stesso atto introduttivo, gli asserti, sottesi all'avanzata domanda e secondo cui:
a) tali evocati beni risultavano essere presenti, al momento della redazione di tali verbali, nell'immobile oggetto di rilascio;
b) i medesimi beni risultavano avere un valore e che per di più tale valore fosse da ancorarsi a quello azionato in pagamento (in via subordinata);
C) imputet sibi per l'attrice, ove mai per mera ipotesi si volesse sostenere il contrario, aver esonerato espressamente l'ufficiale giudiziario dalla redazione di alcun inventario relativo a beni assertivamente presenti nel precisato immobile al momento del relativo rilascio e come tali, di fatto,
successivamente chiesti in restituzione (in via principale) ovvero in pagamento (in via subordinata) per affermato (ma non provato, secondo quanto altresì appresso) corrispondente valore;
D) quand'anche volessero ritenersi superati, sempre ove mai per mera ipotesi,
i rilievi che precedono [ma a tanto – ripetendosi che comunque in difetto della sopra precisata querela non può che rimanere fermo il dato documentale dell'assenza, all'interno del ridetto immobile ed al momento del relativo rilascio, di beni cui eventualmente attribuire apprezzabile valore, tanto meno quello azionato – non riesce in ogni caso a giungersi nemmeno in ipotetica forza delle risultanze della prova testimoniale pur espletata e resa per parte attrice e ciò poiché da esse risultanze in ogni caso non si evince inequivocamente che i ridetti beni fossero rimasti all'interno dell'immobile al momento del relativo rilascio (il teste , Tes_1
escusso all'udienza del 10.04.2025, non ha minimamente circostanziato il proprio laconico “Si è vero” offerto in risposta alla domanda sub n° 4 alla
2^ Memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice e volta ad apprendere se i
4 ridetti beni “non ritirati per il trasloco, dal 30/9/2022 sono sempre rimasti
nell'immobile del sig. ”, né ha minimamente chiarito come Controparte_1
avesse potuto esprimersi in termini così perentori ed assoluti)], ad ogni modo non è stato affatto dimostrato che il valore dei ripetuti beni potesse ancorarsi a quello preteso per Euro 12.000,00 (cfr. atto introduttivo, ivi da ultimo pag. 7) cosicché nuovamente imputet sibi per l'attrice non aver allegato neanche alcun elemento di valutazione al riguardo (fatture di acquisto et similia da cui eventualmente decurtare soltanto un pur minimo deprezzamento percentuale per comune/fisiologica usura);
E) nemmeno è stato proficuamente dimostrato che si fosse effettivamente verificato l'asserito “mancato utilizzo dei sanitari e dell'acqua corrente”
(cfr. ancora atto introduttivo, ivi da ultimo pag. 7) stante il ricorrere, per il medesimo teste di parte attrice (peraltro unico sul punto), sig.
(escusso sempre all'udienza del 10.04.2025), dei già Tes_1
evidenziati limiti di sostanziale mancato circostanziamento delle proprie dichiarazioni al riguardo;
F) ove mai così non fosse (id est se fosse stato proficuamente dimostrato tale
“mancato utilizzo (…)”), in tutti i modi non è stato inoltre dimostrato neanche che il danno da tanto dichiaratamente derivato e subìto fosse effettivamente “da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 3.000,00”
(cfr. ancora atto introduttivo, ivi sempre da ultimo pag. 7) e ciò altresì in difetto dei requisiti di cui all'art. 1226 c.c. posto che diversamente opinando una qualunque determinazione al riguardo emergerebbe come non già
meramente discrezionale bensì come illegittimamente arbitraria.
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente
5 assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda va rigettata.
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati, interamente a carico dell'attrice ed in favore del convenuto, nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss.
mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n° 147 vigente dal
23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU. 17406/12
nonché Cass.18920/12) – in particolare valutati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14
cit. sugli importi medi così calcolati).
P.Q.M.
6 Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
[...]
, contro disattesa ogni diversa istanza, Parte_1 Controparte_1
deduzione, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna, per l'effetto, l'attrice alla refusione, in Parte_1
favore del convenuto , delle spese e dei compensi di Controparte_1
giudizio liquidati in complessivi Euro 2.202,50 di cui Euro 0,00 per spese,
Euro 459,50 per la fase di studio, Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro
504,00 per la fase istruttoria ed Euro 850,50 per la fase decisoria oltre al
15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché
C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 10.09.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
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