Inammissibile
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/07/2025, n. 5718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5718 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 05718/2025REG.PROV.COLL.
N. 07039/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7039 del 2024, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in IA, viale della Stazione, n. 37 e domicilio digitale come da PEC registri di Giustizia;
contro
la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Ughetta Bini, con domicilio eletto presso il suo studio in IA, via Floriano Ferramola, n. 14;
nei confronti
del signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Paris, con domicilio eletto presso il suo studio in Salò, piazza Vittorio Emanuele II, n. 22 e domicilio digitale come da PEC registri di Giustizia;
del Comune di Manerba del Garda e del Ministero della Giustizia, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS- e del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la signora -OMISSIS- ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- con la quale è stato deciso, in senso a lei sfavorevole, l’appello r.g. n. 6240 del 2021, relativo ad un contenzioso a suo tempo radicato dalla sig.ra -OMISSIS- ed avente ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento 30 gennaio 2018 n. 1630, con il quale il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Manerba del Garda ha respinto l’istanza di rilascio di permesso di costruire richiesto dal c.t.u. incaricato dal giudice dell’esecuzione, avente ad oggetto la demolizione di opere edilizie.
2. In particolare, il giudice d’appello ha così sintetizzato i termini della vicenda:
“a) la signora -OMISSIS-, quale comproprietaria con l’ex marito -OMISSIS- di alcuni immobili, tra cui (per quanto qui d’interesse) un immobile sito nel comune di Manerba del Garda (BS) costituito da villa più pertinenza, convenne l’ex coniuge in giudizio innanzi al Tribunale di NO per ottenere la divisione del compendio immobiliare;
b) con sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato, il Tribunale civile dispose la divisione degli immobili;
c) con riferimento agli immobili siti in Manerba del Garda, furono predisposti due lotti (villa e edificio accessorio) di circa 2.200 mq ciascuno;
d) all’esito dell’estrazione a sorte (dinanzi al giudice istruttore), alla signora -OMISSIS- venne attribuito il lotto 2 e al convenuto -OMISSIS- il lotto 1; venne, altresì, dichiarato estinto il procedimento e infine disposto che entrambe le parti provvedessero alle opere divisionali come indicate in sentenza (frazionamento catastale; definizione del sedime su cui doveva insistere una strada; allacciamenti alle utenze);
e) la signora -OMISSIS-, stante la mancata collaborazione dell’ex coniuge a dare esecuzione alla sentenza, notificò, in data 2 maggio 2012, atto di precetto;
f) il successivo 10 maggio 2012, il sig. -OMISSIS- costituì sui beni propri e di -OMISSIS-, da lui sposata nel 2009 in seconde nozze, un fondo patrimoniale ex artt. 167 e s.s. Cod. civ.. comprendente il lotto 1 già assegnatogli con la sentenza n. -OMISSIS-;
g) decorso inutilmente il termine assegnato nel precetto, la signora -OMISSIS-, in data 3 dicembre 2012, convenne innanzi al Tribunale civile di IA il sig. -OMISSIS- per chiedere la sua condanna agli obblighi di fare, ai sensi dell’art. 612 c.p.c., secondo quanto disposto dal Tribunale di NO con la sentenza n. -OMISSIS-;
h) il sig. -OMISSIS- presentava opposizione alla procedura esecutiva;
i) in data 11 dicembre 2013, lo stesso -OMISSIS- donava alla signora -OMISSIS- (seconda moglie) la nuda proprietà dell’immobile a lui assegnatogli in sede di divisione (lotto n. 1);
l) la signora -OMISSIS- presentava istanza di sospensione del procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare, che il Tribunale respingeva con provvedimento del 21 aprile 2016;
m) l’ordinanza di reiezione, contro la quale la signora -OMISSIS- aveva proposto reclamo, veniva confermata dal Tribunale collegiale con ordinanza del 4 luglio 2016;
n) con sentenza n. 306 del 10 febbraio 2020, il Tribunale civile, definitivamente pronunciando, respingeva l’opposizione per le seguenti ragioni: i) anteriorità della procedura esecutiva rispetto alla donazione; ii) irrilevanza della costituzione del fondo patrimoniale, peraltro successiva al provvedimento di divisione; iii) sufficiente esplicitazione della motivazione recata dalla sentenza n. -OMISSIS- in ordine alle indicazioni necessarie per la identificazione dei lotti, dei confini, della servitù di passo imposta a favore del lotto 2 (assegnato alla signora -OMISSIS-) nonché della volumetria riconosciuta al lotto 2;
o) la signora -OMISSIS- proponeva appello avverso la sentenza n. 306/2020;
p) la Corte d’appello di IA, con sentenza n. 512/2022, respingeva l’appello, confermava la sentenza impugnata e condannava la signora -OMISSIS- alle spese;
q) in particolare, la sentenza n. 512/2022 così statuiva: i) “la sentenza milanese va ritenuta eseguibile atteso che le opere divisionali previste dal tribunale ambrosiano nell’ordinanza 5 luglio 2011, vanno semplicemente intese come opere necessarie per dare esecuzione alla sentenza medesima trattandosi in sostanza di predisporre un frazionamento e giustificandosi così, attesa l’inerzia del condividente, l’iniziativa di -OMISSIS- ex art. 612 c.p.c.”; ii) “la nomina di un tecnico incaricato per l’esecuzione è sempre ammessa; iii) l’atto del Comune di Manerba del Garda del 30 gennaio 2017, n. 1630, col quale l’ente locale ha negato al tecnico incaricato dal giudice dell’esecuzione il permesso di costruire in relazione alle opere necessarie per la divisione, è stato annullato dal T.a.r. per la Lombardia con sentenza del 19 maggio 2021, con valutazioni condivise dalla Corte d’appello; iv) la costituzione del fondo patrimoniale avvenuta dopo il verbale di assegnazione ex art. 195 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. (che costituisce titolo esecutivo) non può avere alcuna rilevanza nel procedimento esecutivo a esso conseguente; v) la pronuncia fa stato anche nei confronti del successore a titolo particolare; vi) i titoli edilizi sono sempre rilasciati salvo i diritti dei terzi.
r) la signora -OMISSIS- proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 512/2022, la cui udienza risulta calendarizzata per il 17 aprile 2024.
3. In questo complesso quadro fattuale si inserisce la vicenda giudiziaria di cui all’odierno giudizio.
4. Come illustrato al precedente paragrafo 2, nel corso del giudizio di esecuzione della menzionata divisione, con ordinanza del 13 novembre 2013, venivano individuate le opere da realizzare per la materiale divisione del compendio. In particolare, veniva disposta la rimozione di ogni opera o costruzione presente sulla linea di confine tra i due lotti (lotto n. 1 assegnato al sig. -OMISSIS-, lotto n. 2 assegnato alla signora -OMISSIS-).
4.1. Con ordinanza del 29 ottobre 2014, il giudice dell’esecuzione accertava che, successivamente all’ordinanza del 13 novembre 2013, erano stati realizzati nuovi fabbricati, di cui uno intersecante la linea dividente individuata nell’ordinanza del 2013, l’altro realizzato interamente sul lotto 2 assegnato alla signora -OMISSIS-, oltre ad una recinzione anch’essa insistente interamente sul lotto di proprietà della stessa.
4.2. Dovendosi dare esecuzione al provvedimento giudiziario, il giudice dell’esecuzione incaricava il c.t.u. di provvedervi mediante demolizione dei manufatti insistenti sulla linea mediana.
4.3. Il c.t.u., incaricato dal giudice dell’esecuzione, richiedeva al Comune di Manerba del Garda l’autorizzazione paesaggistica nonché il permesso di costruire per la realizzazione di una recinzione divisoria oltre che per la rimozione dei manufatti insistenti sulla proprietà assegnata alla signora -OMISSIS-.
4.4. Il Comune denegava il titolo edilizio per carenza di titolarità in capo al richiedente c.t.u. della qualità di proprietario dell’immobile, per indisponibilità del bene ad altro titolo, per il vincolo di pertinenzialità degli immobili da demolire (garage-posti auto) posto in favore di una unità immobiliare realizzata dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- in forza di un permesso di costruire rilasciato nel 2015.”
3. La signora -OMISSIS- ha proposto ricorso al T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di IA (iscritto al n.r.g. 327/2018) avverso il diniego opposto dal Comune.
Il ricorso veniva affidato ai seguenti 3 motivi:
I. Quanto alla dedotta carenza dei requisiti previsti dall’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001. A.1 – Illegittimità del diniego per violazione e/o falsa applicazione di legge (Art. 11 del DPR n.380/2001 e Art. 35 L.R. n. 12/05 - Art. 612 e segg. c.p.c. Art. 2909 c.c.) Travisamento dei fatti e difetto dei presupposti - motivazione erronea e non pertinente - Contraddittorietà della motivazione ñ Eccesso di potere per arbitrario uso del potere.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto che: i) il c.t.u. doveva ritenersi legittimato alla richiesta di rilascio dei titoli edilizi siccome incaricato dal giudice dell’esecuzione; ii) l’ordinanza del giudice dell’esecuzione non poteva essere disapplicata dal Comune, iii) neppure l’ente locale poteva entrare nel merito delle questioni civilistiche tra privati .
II. Illegittimità del diniego per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 20 d.P.R. n. 380/2001, art. 38 della l.r. n. 12/2005) - Difetto di istruttoria ñ Violazione del principio di economicità e proporzione e ragionevolezza ñ Motivazione pretestuosa.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il ctu era titolato alla presentazione dell’istanza.
III. Quanto alla dedotta rilevanza ostativa del vincolo pertinenziale sulle autorimesse b.1 violazione di legge (art. 2909 c.c., art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, art. 35 della l.r. Lombardia n. 12/2005) per elusione del giudicato sostanziale ñ motivazione non pertinente e pretestuosa - violazione del principio in materia edilizia per eccesso di potere per travisamento dei fatti.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto che la domanda di permesso a costruire è stata presentata dal c.t.u. nell’ambito dell’esecuzione coattiva di un giudicato civile rappresentato nella specie dalla sentenza di divisione e dal decreto di attribuzione della proprietà passati in giudicato.
4. Nella costituzione della Signora -OMISSIS- e del comune di Manerba sul Garda, il T.a.r. adito:
a) riteneva infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, articolata sul presupposto della sua proposizione da parte di soggetto non legittimato;
b) riteneva irrilevante la circostanza che la signora -OMISSIS- venisse incisa dal provvedimento amministrativo richiesto dalla sig.ra -OMISSIS- al Comune e da questo denegato;
c) riteneva violato il principio del ne bis in idem , sul presupposto che la sig.ra -OMISSIS- avrebbe preteso di ridiscutere questioni già vagliate dal giudice ordinario;
d) riteneva, altresì, irrilevante che venissero colpiti anche beni realizzati in forza di titoli edilizi legittimi e mai impugnati;
e) riteneva, ancora, irrilevante che venisse demolita l’autorimessa vincolata al recupero del sottotetto, ben potendo (e dovendo) la signora -OMISSIS- essere obbligata a reperire in altro modo i posti auto richiesti per il rispetto degli standard;
f) compensava, infine, le spese di lite.
5. La signora -OMISSIS- ha proposto appello avverso la suindicata sentenza sollevando i seguenti motivi:
1. Inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di legittimazione attiva in capo alla sig.ra -OMISSIS-.
2. Carenza di legittimazione in capo al CTU a richiedere il rilascio del permesso di costruire.
3. Violazione di legge per errata e falsa applicazione di legge in tema di tutela del diritto di proprietà del terzo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsa motivazione e difetto di presupposti.
4. Violazione di legge per errata e falsa applicazione di legge (art. 64 legge regionale lombarda n. 12/05). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e abnormità della statuizione.
6. Questa stessa Sezione con la sentenza revocanda ha definito il giudizio d’appello trattando con priorità il secondo motivo e così motivando in relazione alla sua infondatezza:
“13. Come esposto in fatto, la citata sentenza ha disposto la divisione degli immobili tra il sig. -OMISSIS- e la signora -OMISSIS-.
14. Con riguardo all’immobile per cui si controverte, il Tribunale ha predisposto due lotti uguali di circa 2.200 mq ciascuno, assegnando, previo sorteggio, il lotto 1 al sig. -OMISSIS- e il lotto n. 2 alla signora -OMISSIS-.
15. E’ accaduto che, successivamente alla sentenza che aveva disposto la divisione (n. -OMISSIS-), nel corso del giudizio di esecuzione della medesima, è stata riscontrata la presenza, sul lotto n. 2 della predetta unità immobiliare oggetto di divisione, di alcuni manufatti per i quali il giudice civile, con apposite ordinanze (13-25 novembre 2013/28 maggio 2014), previa loro identificazione, ne ha ordinato la rimozione a cura del c.t.u. per consentire la corretta esecuzione della sentenza divisoria, ovvero di provvedere alla assegnazione del lotto 2 secondo le modalità stabilite dalla sentenza del Tribunale di NO.
16. E’ in forza di tali ordinanze, dunque, il c.t.u. ha richiesto al Comune il rilascio dei titoli edilizi.
17. La legittimazione procedimentale fonda su un ben preciso titolo esecutivo (sentenza -OMISSIS-) e su pertinenti provvedimenti esecutivi dell’autorità giudiziaria (ordinanze del 2013, del 2014 e del 2016) con i quali è stato conferito al c.t.u., nella sua qualità di ausiliario del giudice, l’incarico (meglio, l’ordine) di portare a compimento il dictum cognitorio, consistente nel vedere assegnato alla signora -OMISSIS- il lotto 2 secondo le modalità stabilite dalla sentenza del Tribunale di NO, laddove la presenza di manufatti realizzati successivamente alla sentenza medesima ne impediva la corretta esecuzione.
18. Il collegio osserva che hanno titolo a richiedere il permesso di costruire tutti coloro che dimostrino di trovarsi con il bene in una relazione qualificata, non necessariamente connessa ad un diritto reale ma derivante anche da un rapporto giuridico diverso, quale può essere un rapporto ad effetti obbligatori (v. Con. Stato, sez. VI, sentenza 16 febbraio 2024, n. 1563).
19. Nel caso di specie, dalle vicende giudiziarie pregresse era sorto in capo al sig. -OMISSIS- un preciso obbligo di fare, rispetto al quale costui (come accertato dalle sentenze passate in giudicato del Tribunale di IA 29 maggio 2014 n. 1915/2014 e della Corte d’Appello di IA n. 676/2017) è rimasto inadempiente.
19.1. La domanda di rilascio del permesso di costruire riposa, dunque, sulla legittimazione conferita dal giudice civile al c.t.u. di eseguire la divisione e la recinzione dei due lotti, in esecuzione del titolo esecutivo e delle ordinanze (rimaste non opposte) del giudice dell’esecuzione, mediante rimozione del fabbricato attrezzi e dell'autorimessa, in particolare della ordinanza del 20 settembre 2016 con la quale il c.t.u. era stato incaricato di "assicurare, se necessario alla stregua della normativa in materia urbanistica, che siano rilasciati gli indispensabili atti amministrativi o concessori (il CTU quale organo designato dal Giudice, si legittimerà di fronte alla PA in luogo del legittimato ordinario, esibendo questa ordinanza con la quale è espressamente autorizzato ad operare in tale senso)”.
20. I citati provvedimenti giudiziari hanno, dunque, fondato un legittimo titolo di disponibilità del bene, sufficiente per eseguire l’attività edificatoria.”
7. La sentenza di appello ha successivamente esaminato il primo motivo relativo alla legittimazione in capo alla signora -OMISSIS- a proporre il ricorso avverso il diniego dei titoli edilizi, laddove la richiesta di rilascio era stata, invece, formalizzata dall’ing. Frugoni nella sua qualità di c.t.u.
Il Collegio ha così motivato in relazione alla sua infondatezza:
“a) il giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- fa stato fra le parti e i loro aventi causa;
b) la signora -OMISSIS- è avente causa del sig. -OMISSIS-;
c) il fondo patrimoniale, sul quale fa leva la signora -OMISSIS- per rivendicare l’estraneità alla vicenda civile da cui origina l’odierno contenzioso, è stato costituito dalla stessa e dal sig. -OMISSIS- in epoca successiva alla sentenza n. -OMISSIS- e alla sua trascrizione (1 giugno 2012);
d) gli atti di acquisto della signora -OMISSIS- risultano entrambi anche successivi all'introduzione del giudizio di esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-;
e) in forza del regime delle trascrizioni e del loro ordine, la menzionata sentenza deve ritenersi opponibile a tutte le parti intervenute nella costituzione del fondo patrimoniale, quindi anche alla signora -OMISSIS-.
24. Tanto chiarito, il collegio osserva che la legittimazione della signora -OMISSIS- a impugnare il diniego riposa sulla circostanza che la stessa è titolare del diritto dominicale sul quale insistono le opere da rimuovere, poiché realizzate da terzi in violazione del giudicato civile.
24.1. Il diniego ha vulnerato la sfera giuridico-patrimoniale dalla signora -OMISSIS-, la quale si trovava, rispetto al procedimento amministrativo instaurato con la domanda di rilascio del permesso, in posizione di cointeressata sostanziale e, pertanto, di titolare dell’interesse legittimo leso dal provvedimento di diniego.
24.2. In ogni caso e comunque, rileva in via dirimente la circostanza che il c.t.u. nominato dal giudice dell’esecuzione, pur operando come ausiliario del giudice, ha speso nei confronti del Comune la posizione sostanziale spettante alla signora -OMISSIS-, che quel giudizio di esecuzione aveva instaurato per tutelare i propri diritti.
25. Non solo, ma la sentenza posta in esecuzione aveva obbligato entrambe le parti (il sig. -OMISSIS- e la signora -OMISSIS-) a uno specifico “facere” (entrambe le parti avrebbero dovuto provvedere alle opere divisionali indicate in sentenza).
25.1. Per tale ragione, la signora -OMISSIS- aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di “determinare le modalità relative: al frazionamento e delimitazione fisica e catastale di due lotti in due aree di pari superficie, alla concreta messa in comunione in favore del lotto 2 degli ingressi pedonali e carraio esistente sul lotto 1; alla definizione della strada di accesso al lotto 2…”.
25.2. Ebbene, il c.t.u. ha speso nei confronti del Comune la legittimazione spettante a entrambi i condividenti, tenuti ad un “facere”, poiché uno di questi (il sig. -OMISSIS-) non si era mostrato disposto ad eseguire spontaneamente, secondo le precise modalità stabilite dal giudicato, l’obbligo sul medesimo gravante.
25.3. Consegue a tanto che, la signora -OMISSIS- era legittimata ad impugnare l’atto di diniego opposto dal Comune in quanto titolare sia della posizione giuridica sostanziale, azionata nel giudizio di esecuzione, che dell’interesse ad agire leso dal provvedimento avversato in primo grado.
25.4. D’altra parte, diversamente opinando, dovrebbe riconoscersi in capo al c.t.u. (ancor prima, in capo al giudice dell’esecuzione) una posizione sostanziale "autonoma", laddove, al contrario, la giurisprudenza amministrativa ha sempre affermato che, nel caso di rilascio di permesso di costruire richiesto dal c.t.u. incaricato dal giudice dell’esecuzione, la legittimazione spetta sempre all'esecutato o all'esecutante.”
8. La sentenza di appello ha successivamente esaminato il terzo motivo di appello così motivando in relazione alla sua infondatezza:
“27.1. Con riguardo alle censure sub par. 7-III-i-ii), il collegio richiama a motivo del rigetto quanto sopra osservato al paragrafo 23, lettere a-b-c-d-e).
La sentenza di divisione è anteriore alla costituzione del fondo ed è, pertanto, prevalente rispetto ad essa.
Come tale, essa è anche opponibile alla signora -OMISSIS-.
27.2. Con riguardo alla censura sub par. 7-III-iii), il collegio osserva che la costituzione del fondo patrimoniale non comporta alcun effetto traslativo della proprietà dei beni in questione.
Stante, inoltre, l’opponibilità della sentenza alla signora -OMISSIS- ne consegue che nessun onere di impugnativa incombeva sulla signora -OMISSIS- avuto riguardo alla trascrizione del 1 giugno 2012 e alla annotazione a margine dell’atto di matrimonio della data 4 giugno 2012.
27.3. Con riguardo alle restanti censure dedotte con il terzo motivo di appello, il collegio ribadisce che:
a) il giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- fa stato fra le parti e i loro aventi causa;
b) la signora -OMISSIS- è avente causa (successore a titolo particolare) del sig. -OMISSIS-;
c) il fondo patrimoniale, sul quale fa leva la signora -OMISSIS- per rivendicare l’estraneità alla vicenda civile da cui origina l’odierno contenzioso, è stato costituito dalla stessa e dal sig. -OMISSIS- in epoca successiva alla sentenza n. -OMISSIS- e alla sua trascrizione, sicché la signora -OMISSIS- non può qualificarsi terza estranea rispetto alle vicende giudiziarie.
27.4. Inoltre:
a) la costituzione del fondo patrimoniale non ha determinato un evento traslativo dei beni confluiti nel medesimo, da cui anche il rilievo che nessuna lesione dei diritti della signora -OMISSIS- si è, per tale motivo, concretizzata;
b) quanto alla mancata impugnazione del permesso n. 9/2014 rilasciato alla signora -OMISSIS-, la circostanza risulta irrilevante ai fini dell’ordinario assetto di interessi tra le parti atteso che il giudice civile, ai fini che qui interessano, ne ha accertato incidentalmente l’inefficacia e, quindi, la inopponibilità alla signora -OMISSIS-.”
9. La sentenza ha successivamente esaminato il quarto motivo di appello (par. 7-IV-i-ii) affermando di condividere quanto affermato dalla sentenza impugnata e che “le censure appaiono, peraltro, anche generiche laddove deducono una non meglio prospettata “non agevolezza” di recupero in altro loco dell’autorimessa.
28.2. In ogni caso e comunque, va ribadito che la demolizione del manufatto è stata ordinata con sentenza del giudice passata in giudicato, sicché tale statuizione non può essere revocata in dubbio né pregiudicata per il fatto che tale opera era stata vincolata a unità abitativa (recupero del sottotetto), ne risulterebbe compromessa la stessa effettività della tutela giurisdizionale nonché il principio per cui il permesso di costruire non deve ledere i diritti dei terzi.”
10. La Signora -OMISSIS- ha proposto ricorso per revocazione della sopra indicata sentenza e, in relazione alla fase rescindente, ha articolato la seguente censura:
Violazione art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione alle censure sollevate in grado di appello (I motivo, II motivo, parte del III motivo e IV motivo) attinenti alla posizione della ricorrente sig.ra -OMISSIS- ed alla correlativa carenza di legittimazione della sig.ra -OMISSIS- ad agire per la esecuzione della sentenza del Tribunale di NO n. -OMISSIS-.
10.1. In relazione alla fase rescissoria, ha riproposto i motivi dedotti in grado d’appello.
11. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio quale cointeressato rispetto alla ricorrente e quindi ha chiesto l’accoglimento del ricorso per revocazione.
Ha depositato memorie in data 17 febbraio 2025 e 25 febbraio 2025 e documenti in data 7 febbraio 2025.
12. La signora -OMISSIS- si è costituita in giudizio e ha depositato articolate memorie con le quali ha chiesto in primo luogo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione e comunque il suo respingimento. Ha inoltre eccepito la tardività del deposito documentale del cointeressato -OMISSIS-, in quanto operato alle ore 12,21 del 7 febbraio 2025, nonché la inammissibilità dei motivi revocatori dallo stesso introdotti (e non dedotti dalla ricorrente) riferiti alla linea dividente dei lotti adottata dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza del 13 novembre 2013 e alla attestazione di regolarità del frazionamento da parte dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2013.
13. Alla pubblica udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
14. In via preliminare, il Collegio accoglie l’eccezione sollevata dalla sig.ra -OMISSIS- di inammissibilità dei motivi dedotti dal cointeressato, in quanto non ritualmente introdotti nel ricorso per revocazione.
14.1. Il Collegio per motivi di economia processuale non esamina l’ulteriore eccezione, parimenti sollevata dalla sig.ra -OMISSIS-, di tardività del deposito dei documenti da parte del cointeressato, essendo comunque il ricorso per revocazione inammissibile.
14.2. In linea generale, si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito quali sono i presupposti perché possa rinvenirsi l’errore di fatto “revocatorio”, distinguendolo dall’errore di diritto che, come tale, non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione ( ex multis , di questa stessa Sezione: 29 ottobre 2020, n. 6621; 11 maggio 2020, n. 2952; 27 marzo 2019, n. 2024; 6 dicembre 2018, n. 6914; 7 novembre 2018, n. 6280; 5 novembre 2018, n. 624; 4 gennaio 2018, n. 35; 2 novembre 2016, n. 4586; 28 giugno 2016, n. 2883, 17 febbraio 2015, n. 961; 8 gennaio 2013, n. 4).
In particolare, occorre considerare che l’istituto della revocazione è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, per cui, come d’altra parte sancito dalla stessa lettera dell’art. 395, quarto comma, c.p.c., non sussiste il vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa - che si sostanzia nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita - ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza impugnata, ossia è il frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.
Pertanto, sono qualificabili come vizi logici e quindi come errori di diritto quelli consistenti nella dedotta erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione ( ex multis : Cons. Stato, IV, 29 ottobre 2020, n. 6621; Cons. Stato, IV, 12 maggio 2020, n. 2977; Cons. Stato, III, 24 ottobre 2018, n. 6061; Cons. Stato, IV, 12 settembre 2018, n. 5347; Cons. Stato, IV, 4 gennaio 2018, n. 35; Cons. Stato, V, 21 ottobre 2010, n. 7599).
L’errore di fatto revocatorio, invece, si configura come un “abbaglio dei sensi”, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa.
Insomma, l’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in un travisamento di fatto costitutivo di “quell’abbaglio dei sensi” che cade su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa.
In particolare, l’errore di fatto - idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 del c.p.a. e 395 n. 4 del c.p.c. - deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata o mancata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
Infine, il rimedio revocatorio per errore di fatto risulta utilizzabile anche a fronte di una mancata pronuncia su domande o eccezioni costituenti il thema decidendum ; tale condizione, tuttavia, perché possa ritenersi sussistente la fattispecie, deve conseguire all’esame della motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa è riferibile soltanto all’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non a quella in cui, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (cfr., sul punto, Cons. Stato, IV, 29 ottobre 2020, n. 6221; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2020 n. 225).
15. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso per revocazione proposto dalla ricorrente è inammissibile.
15.1. La ricorrente in revocazione ha dedotto che il giudice appello non avrebbe correttamente considerato il contenuto della sentenza del Tribunale di NO n. -OMISSIS- che non avrebbe previsto la divisione degli immobili in due lotti di uguale estensione e non avrebbe considerato le argomentazioni che sono state basate sul contenuto della citata sentenza civile.
15.2. Il motivo è inammissibile giacché la questione posta riguarda l’interpretazione della sentenza del giudice civile da parte del giudice d’appello sicché nessun “abbaglio dei sensi” può essere ricondotto neanche in via indiretta a quest’ultimo che si è doverosamente arrestato nella interpretazione dinanzi al giudicato formatosi in sede civile.
Invero, la sentenza revocanda ha richiamato sia l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 13 novembre 2013 (nella quale è stata respinta la tesi del cointeressato in relazione all’ “estensione dei lotti” ) sia, nell’ambito dell’esame del secondo motivo di appello al paragrafo 19, la sentenza della Corte di Appello di IA n. 676/2017, passata in giudicato, che ha affermato che: “non vi può essere dubbio alcuno che la divisione materiale del terreno intorno ai fabbricati eseguita dall’appellante (che nella sostanza prevede l’assegnazione di quasi due terzi del terreno al lotto 1 quando la sentenza, facendo riferimento alla piantina chiaramente prevede la divisione del complessivo terreno in due parti uguali con attribuzione dell’area di passaggio nell’ambito del terreno assegnato al lotto 1) non corrisponde alla previsione della sentenza passata in giudicato. Sulla questione non ci sono dubbi di sorta e qualunque altra interpretazione della sentenza e dell’ordinanza è completamente priva di giustificazione” .
15.3. Ad NT , si rileva che il motivo dedotto nel ricorso per revocazione è anche inammissibile poiché diverso e non corrispondente al motivo dedotto in appello: mentre nel ricorso per revocazione la censura concerne l’infondatezza del ricorso originario della signora -OMISSIS- e l’erroneità della sentenza di primo grado in quanto il cointeressato sarebbe stato proprietario della porzione di area oggetto della (arbitraria) identificazione catastale in esecuzione della sentenza di divisione del Tribunale di NO (sicché la signora -OMISSIS- sarebbe legittima proprietaria per effetto dei trasferimenti), con l’appello è stato dedotto il diverso profilo della inopponibilità della sentenza alla signora -OMISSIS- e la pretesa estraneità della stessa alla procedura esecutiva.
16. Con un ulteriore vizio dedotto la ricorrente afferma che la sentenza sarebbe da revocare poiché “il principio di diritto afferente al regime delle trascrizioni ed al loro ordine ineccepibile in astratto” sarebbe “stato declinato in materia errata proprio perché la sentenza non si è avveduta che l’unica trascrizione rilevante ed opponibile alla signora -OMISSIS- è quella derivante dall’atto notaio -OMISSIS- 10 maggio 2012 n. 52.812 rep” e che “solo questo atto e non altri” sarebbe “opponibile alla sig.ra -OMISSIS-, non solo mai coinvolta nella controversia -OMISSIS- / -OMISSIS-, ma neppure mai notiziata della stessa.”
16.1. Anche l’ulteriore vizio revocatorio dedotto è inammissibile poiché non vi è alcun “abbaglio dei sensi” immediatamente percepibile e poiché impinge nella valutazione effettuata dal giudice d’appello di talché, a tutto concedere, costituirebbe un eventuale errore di diritto e non di fatto.
La sentenza d’appello sul punto afferma che: “a) il giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- fa stato fra le parti e i loro aventi causa;
b) la signora -OMISSIS- è avente causa del sig. -OMISSIS-;
c) il fondo patrimoniale, sul quale fa leva la signora -OMISSIS- per rivendicare l’estraneità alla vicenda civile da cui origina l’odierno contenzioso, è stato costituito dalla stessa e dal sig. -OMISSIS- in epoca successiva alla sentenza n. -OMISSIS- e alla sua trascrizione (1 giugno 2012);
d) gli atti di acquisto della signora -OMISSIS- risultano entrambi anche successivi all'introduzione del giudizio di esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-;
e) in forza del regime delle trascrizioni e del loro ordine, la menzionata sentenza deve ritenersi opponibile a tutte le parti intervenute nella costituzione del fondo patrimoniale, quindi anche alla signora -OMISSIS-.”
La sentenza è chiara nell’avere affermato consolidati principi di diritto in relazione al regime della trascrizione e della conoscibilità degli atti di trasferimento dei beni immobili e nell’essersi attenuta alle risultanze di causa (ordinanze del giudice dell’esecuzione del 21 ottobre 20214 e del 21 novembre 2016, ordinanza del Tribunale di IA del 24 giugno 2016, oltre che alla stessa affermazione di cui a pag. 4 dell’atto di appello, ove si legge che “Il sig. -OMISSIS- ha dato puntuale esecuzione alla sentenza di divisione trascrivendola e individuando esattamente il Lotto 1 e la porzione destinata a strada di accesso; trascrizione mai intaccata da alcun provvedimento e che non preclude la commerciabilità dei beni” ).
17. Conclusivamente, i vizi dedotti tendono surrettiziamente a determinare l’apertura di un inammissibile ulteriore grado di giudizio, per cui non rientrano nel perimetro dei vizi revocatori.
18. Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
19. Le spese del giudizio seguono, come di regola, il criterio della soccombenza e sono liquidate, come dispositivo a favore della signora -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando sul ricorso in revocazione, r.g. n. 7039/2024, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente e il cointeressato, in via solidale, alla refusione alla sig.ra -OMISSIS- delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO