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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/06/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Mitola Maria - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 460/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv.to MEROLLA Gaetano, ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Ischitella (FG).
APPELLANTE avverso la sentenza n.654/2024 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 04.03.2024, resa nel procedimento n.7474/2021, notifica a mezzo pec in data 04.03.2024
CONTRO
(C.F.: ), in persona del proprio amministratore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to POLI Mariagrazia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Milano.
APPELLATA
All'udienza collegiale del 20.05.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Foggia la società in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 deducendo:
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Ischitella alla Via D'Annunzio n. 29 (ex via forno nuovo o borgo nuovo), contraddistinto al Catasto urbano al foglio n.48, p.lla 372 sub 4, attiguo a quello di proprietà della sito alla Via D'Annunzio nn.19-25 ed Controparte_1 identificato catastalmente al foglio n.48, p.lla 373 sub.1-2;
- che nell'estate del 2019, sull'immobile della suddetta società, erano stati eseguiti importanti interventi di ristrutturazione che ne avevano modificato sostanzialmente volumetria e prospetto;
- che tali lavori, avvenuti in totale spregio alla normativa edilizia vigente ed ai vincoli paesaggistici prescritti, avevano interessato un muro preesistente posto a confine delle due proprietà, all'esito dei quali si era generato un aumento di spessore dello stesso e l'occupazione di parte di un'area sovrastante la proprietà dell'attrice. Nello specifico, la nuova muratura veniva addossata alla parete perimetrale della proprietà dell'attrice per una sezione pari a 5 cm. per 3,72 m. di altezza e 1,39 m. di larghezza, sino a giungere alla soglia balcone posta al piano primo dell'immobile della società; mentre le inferriate posizionate sulla soglia del balcone al primo piano, seguendo la proiezione della suddetta parete, finivano per invadere il prospetto della proprietà di parte attrice oltre ad occuparne parte dell'area sovrastante il pianerottolo della stessa (c.d. colonna d'aria);
- che in conseguenza di tali lavori, la società aveva realizzato illegittimamente un'opera su proprietà altrui, cagionando allo stesso tempo anche la diminuzione del valore economico della residua porzione di proprietà altrui non oggetto di occupazione, rendendo difficoltoso l'accesso delle persone e/o di cose nell'immobile dell'attrice che, prima dell'occupazione, avveniva attraversando il pianerottolo di maggiore estensione.
L'attrice, pertanto, lamentando uno sconfinamento di 5 cm. e la corrispondente occupazione della sua proprietà, chiedeva il ripristino dello status quo ante e la condanna della società convenuta al risarcimento del danno patito a cagione dell'illegittimo comportamento subito;
in via subordinata, laddove il Tribunale avesse ritenuto impossibile la restituzione in natura, mediante il rilascio della porzione del suolo e/o area e/o colonna d'aria sovrastante, il risarcimento del danno per equivalente;
con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.03.2022 si costituiva la
[...]
in persona del suo amministratore, la quale, contestando le avverse deduzioni, Controparte_1 chiedeva il rigetto delle avverse domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
con condanna delle spese a carico dell'attrice.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica ad ufficio dell'Ing. . Persona_1
All'udienza del 20.11.2023, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 31.01.2024 per la precisazioni delle conclusioni e la decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c..
Con sentenza n.654/2024 pubblicata in data 04.03.2024, il Tribunale di Foggia così disponeva:
- “Accoglie parzialmente la domanda e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 500,00;
- Compensa le spese di lite
- Pone le spese di ctu al 50%, come in atti liquidate, a carico di ciascuna delle parti.” Il Tribunale, in particolare, condivideva le risultanze della CTU, la quale accertava che gli interventi sul muro di confine tra le due proprietà, avevano generato un aumento di spessore del muro stesso andando ad interessare anche la parte di proprietà dell'attrice.
Alla soluzione tesa a ripristinare la situazione antecedente la ristrutturazione, possibile solo attraverso la demolizione del rivestimento e l'arretramento del muro di confine, ritenuta antieconomica comportando una spesa superiore rispetto all'indennizzo quantificato in euro
1.500,00, il Tribunale riteneva fosse da perseguire la soluzione dell'indennizzo.
Tuttavia, considerato che lo sconfinamento era già in atto prima della ristrutturazione, e che l'occupazione effettiva, rispetto alla situazione originaria risultava esser di soli 9 cm, il primo Giudice evidenziava che, nel caso di specie, l'illegittima occupazione doveva esser contemperata dal beneficio collaterale a favore della stessa attrice, rinveniente nell'indubbio miglioramento estetico e funzionale della suddetta parete. In particolare, in luogo di una parete rivestita con semplice intonaco, l'attrice aveva ottenuto un rifacimento della facciata del muro di confine in gres, certamente più durevole.
Il Tribunale, quindi, accogliendo parzialmente la domanda, stimava in via equitativa l'indennizzo in euro 500,00, con spese di lite compensate, in ragione della netta differenza tra il risarcimento accordato e quello richiesto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1 sentenza, chiedendo, in parziale riforma della stessa di:
- “condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 all'immediato rilascio della porzione di pianerottolo con la sovrastante area occupata così come accertato in sede di CTU, previo ripristino dello status quo antecedente le opere su proprietà mediante l'esecuzione e la posa in opera delle lavorazioni indicate dal Parte_1
CTU a pagina 6, ultimo capoverso, con continuazione a pagina 7 della perizia definitiva depositata in atti;
- per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al risarcimento di ogni danno conseguente all'illegittimo comportamento subito atto alla sottrazione di una porzione di pino trattandosi di danno in re ipsa, che questa Corte
d'Appello vorrà valutare in via equitativa;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore alla Controparte_1 refusione delle spese di lite ed onorari oltre accessori di legge relativamente ai due gradi del giudizio in riforma della sentenza impugnata”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.06.2024 si è costituita la
[...] in persona del suo amministratore, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata e il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese di spese del giudizio.
All'udienza collegiale del 20.05.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo, articolato, motivo di appello, l'appellante lamenta l'errore in fatto e in diritto in cui è incorso il Tribunale nell'aver accolto la domanda subordinata formulata da parte attrice in luogo di quella principale, non considerando che la domanda subordinata fosse condizionata all'impossibilità alla restituzione in natura mediante rilascio della porzione di suolo e/o colonna d'aria sovrastante.
Nello specifico l'appellante si duole, in primo luogo, nel non aver, il primo Giudice, tenuto conto della quantificazione operata dal CTU per la spesa necessaria per il ripristino, pari ad euro 800,00, inferiore rispetto alla somma riconosciuta a titolo di indennizzo;
nonché, nell'aver omesso di considerare la natura dell'azione proposta, che esige il rilascio dell'area di proprietà oggetto di occupazione illegittima con conseguente restituzione dell'avente diritto. A giudizio dell'appellante, sembrerebbe che il Tribunale avesse portato la vertenza nell'alveo della responsabilità risarcitoria disattendendo la vera natura recuperatoria dell'azione proposta a tutela della proprietà di chi avesse subito l'occupazione, considerato anche che il CTU aveva dato atto della possibilità della restituzione in natura previo ripristino dello stato precedente indicando le lavorazioni da seguire.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole del capo della sentenza in cui il Tribunale ha quantificato il danno subito dall'odierna appellante in euro 500,00, senza tener conto della domanda restitutoria principale proposta che, in caso di accoglimento, avrebbe legittimato parte appellante ad ottenere il risarcimento di ogni danno patito a cagione dell'illegittimo comportamento subito.
Deduce l'appellante che, il danno subito, rappresentato dalla sottrazione di una porzione di piano, essendo in re ipsa, deve esser valutato in via equitativa.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante si duole della compensazione delle spese di lite operata dal primo Giudice. A giudizio dell'appellante, il Tribunale, non ha tenuto conto dell'articolato delle domande che tendevano alla tutela ripristinatoria e recuperatoria propria dell'azione di rivendicazione. In particolare, accogliendo la domanda di risarcimento danni mediante restitutio in integrum vi è soccombenza della controparte, non essendovi quindi spazio per valutazioni in ordine alla ripartizione delle spese.
I primi due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.
L'attrice/odierna appellante lamentando un aumento di spessore di 5 cm. del muro di confine tra la sua proprietà e quella della convenuta a seguito di lavori nonché l'occupazione di parte di un'area sovrastante la sua proprietà, aveva chiesto il ripristino dello status quo ante oltre al risarcimento del danno patito e in subordine, laddove fosse impossibile la restituzione in natura, il risarcimento del danno per equivalente.
Il primo giudice, pertanto, aveva condiviso le risultanze della CTU dell'Ing. il quale, nel Persona_1 suo elaborato, evidenziava la complessità del ripristino della situazione antecedente la ristrutturazione della Finance Investments s.r.l., in quanto “riguarderebbe la demolizione del rivestimento e l'arretramento del muro al confine con una spesa superiore all'indennizzo previsto”
(pag. 6). In particolare, il primo Giudice aderendo alla giurisprudenza della Suprema Corte, riteneva che, nel caso di specie, nonostante l'odierna appellante avesse patito uno sconfinamento in seguito ai lavori di ristrutturazione effettuati dalla società appellata, aveva sicuramente tratto un indubbio e non disconoscibile miglioramento estetico e funzionale in quanto, in luogo di una parete rivestita con semplice intonaco, aveva ottenuto un rifacimento della facciata del muro di confine in gres, certamente più durevole.
L'appellante, quindi, si duole della scelta operata dal Tribunale ritenendo che lo stesso avesse preferito la soluzione dell'indennizzo a quella tesa a ripristinare la situazione antecedente la ristrutturazione, indennizzo che l'esperto aveva quantificato in euro 1.500,00 per poi contraddittoriamente quantificare il ripristino del muro in euro 800,00, quindi in misura superiore a quest'ultimo.
Orbene, preliminarmente, questa Corte ritiene giusto, richiamando la relazione a firma del CTP di parte appellata, Ing. , prendere le mosse dalla relazione a firma dell'Ing. , in quanto Pt_1 Pt_1 precisa, dettagliata e ampiamene documentata, al fine di ben chiarire l'entità dell'asserita occupazione lamentata da parte appellante.
Nello specifico, le fasi lavorative che hanno interessato le pareti di confine possono riassumersi nella:
“1) rimozione di tutto l'intonaco fino alla muratura sottostante;
2) realizzazione di uno strato di arriccio/rinzaffo con staggia di riferimento in modo da avere un sottofondo perfettamente complanare e idoneo ad accogliere il successivo rivestimento;
3) posa in opera del rivestimento con colla” (pag. 2.).
Lo stesso scrivente, avvalorato da documentazione fotografica, continua evidenziando come la parete di confine non può esser stata demolita e che nessuna parete è stata realizzata in aderenza a quella esistente, essendo stato posizionato l'intonaco usando una staggia di legno come guida (pag.
3). In particolare, “mettendo al confronto le due precedenti fotografie (foto n. 4 – ante operam e foto
n. 5 – in corso d'opera) è possibile notare che non c'è stato nessun aumento di spessore del muro lato
. Pt_1
Al posto della tavola in legno è stata posata la piastrella del rivestimento che ha uno spessore, comprensivo anche della colla, di 1,2 ÷ 1,4 cm, che è pari a circa la metà dello spessore della tavola in legno, che varia da 2,3 ÷ 2,5 cm.
Si è provveduto, invece, a raddrizzare e riempire solo la parte iniziale della parete, quella vicino all'ultimo gradino, a causa del forte degrado ed erosione. Nella foto sottostante, ripresa dalla relazione del geom. è ben visibile tale erosione” (pag. 4)”. Per_2
Quanto al corrimano, appare evidente, anche alla luce della documentazione fotografica prodotta, che lo stesso risulta esser stato posizionato ad una distanza maggiore dallo spigolo della parete e più spostato verso la proprietà della società Ciò per una ragione strettamente Controparte_1 tecnica, come illustrato dall'Ing. , “se questo fosse rimasto nella posizione originaria, visto Pt_1
l'esiguo spessore della mattonella, lo spigolo della parete sarebbe saltato nei punti di maggiore pressione. Nella precedente foto n. 8 sono visibili i fori che sostenevano la ringhiera prima del suo spostamento verso la proprietà della società ”. CP_1
Come si evince chiaramente, anche dalla documentazione fotografica allegata alla CTU, è presente un foro sull'altezza ed in basso al gradino ove prima era ancorata la ringhiera vicino all'angolo del muro. Da ciò appare pertanto evidente come una porzione di quel muro era quindi preesistente, non essendo stato interessato dai lavori del 2019.
Ora, sia che lo sconfinamento nella proprietà dell'appellante fosse di 9 cm., come calcolato dal CTU,
o 5 cm. come richiesti dalla stessa appellante o ancora di circa 3 cm. come sostenuto da parte appellata, a parere di questa Corte, la scelta operata dal primo Giudice risulta esser congrua e corretta.
Tale minimo sconfinamento, difatti, non impedisce o limita il godimento della proprietà dell'appellante, che, al contrario, risulta beneficiare di un miglioramento estetico e funzionale, miglioramento per il quale, la stessa appellante, non ha sostenuto alcuna spesa.
Inoltre, occorre tener conto dei costi sostenuti dalla per risanare il muro a confine, CP_1 provvedendo al rifacimento dell'intonaco, all'acquisto e alla posa delle piastrelle in gres, a cui si andrebbero ad aggiungersi quelli per il ripristino della situazione ex ante, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero nel riposizionamento del corrimano nel punto precedente ai lavori del 2019, compromettendo, inoltre, l'intero muro perimetrale e rovinando così la muratura e la sua stabilità.
Quindi, a fronte di quanto sin qui esposto, considerata l'esiguità dell'occupazione e i costi necessari a ripristinare la situazione ex ante, le ragioni tecniche alla base della scelta operativa della appellata, nonché l'indubbio miglioramento estetico ottenuto dalla stessa appellante, appare corretta la scelta del Tribunale di accordare alla , in luogo della c.d. reintegrazione in forma specifica, un Pt_1 risarcimento per equivalente, risultando la prima antieconomica, disagevole e difficilmente realizzabile.
D'altronde, è la stessa giurisprudenza della Suprema Corte che chiarisce come “in tema di risarcimento del danno per lesione dei diritti reali, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità) attribuire d'ufficio al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica” (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.15875 del 25.06.2013).
In riferimento al quantum del risarcimento accordato all'appellante, questa Corte condivide la quantificazione nell'importo di euro 500,00 così come statuito dal Tribunale, considerati gli indubbi vantaggi di cui era stata destinatario l'immobile della . Pt_1
Pertanto, considerata l'esiguità dello sconfinamento questa Corte ritiene congrua la quantificazione operata dal primo Giudice in euro 500,00.
Il rigetto del primo e del secondo motivo di appello preclude logicamente l'esame del terzo motivo
(relativo alle spese di lite del giudizio di primo grado), il quale deve intendersi implicitamente respinto in quanto il suo accoglimento presupponeva l'accoglimento dei primi due.
Alla luce di quanto detto, questa Corte ritiene che il giudice di primo grado abbia compiutamente giudicato sulla base di una serie di elementi di fatto e documentali dai quali è emersa, pertanto, la correttezza della stessa pronuncia di primo grado.
Per questi motivi
l'appello va respinto. Ogni altra questione risulta assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (I scaglione – valori minimi) = oltre accessori come per legge, in ragione della modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti della società “ , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n.654/2024 pubblicata in data 04.03.2024 del Tribunale di Foggia, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore della società “ , Controparte_1 delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 673,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.05.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Mitola Maria - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 460/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv.to MEROLLA Gaetano, ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Ischitella (FG).
APPELLANTE avverso la sentenza n.654/2024 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 04.03.2024, resa nel procedimento n.7474/2021, notifica a mezzo pec in data 04.03.2024
CONTRO
(C.F.: ), in persona del proprio amministratore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to POLI Mariagrazia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Milano.
APPELLATA
All'udienza collegiale del 20.05.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Foggia la società in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 deducendo:
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Ischitella alla Via D'Annunzio n. 29 (ex via forno nuovo o borgo nuovo), contraddistinto al Catasto urbano al foglio n.48, p.lla 372 sub 4, attiguo a quello di proprietà della sito alla Via D'Annunzio nn.19-25 ed Controparte_1 identificato catastalmente al foglio n.48, p.lla 373 sub.1-2;
- che nell'estate del 2019, sull'immobile della suddetta società, erano stati eseguiti importanti interventi di ristrutturazione che ne avevano modificato sostanzialmente volumetria e prospetto;
- che tali lavori, avvenuti in totale spregio alla normativa edilizia vigente ed ai vincoli paesaggistici prescritti, avevano interessato un muro preesistente posto a confine delle due proprietà, all'esito dei quali si era generato un aumento di spessore dello stesso e l'occupazione di parte di un'area sovrastante la proprietà dell'attrice. Nello specifico, la nuova muratura veniva addossata alla parete perimetrale della proprietà dell'attrice per una sezione pari a 5 cm. per 3,72 m. di altezza e 1,39 m. di larghezza, sino a giungere alla soglia balcone posta al piano primo dell'immobile della società; mentre le inferriate posizionate sulla soglia del balcone al primo piano, seguendo la proiezione della suddetta parete, finivano per invadere il prospetto della proprietà di parte attrice oltre ad occuparne parte dell'area sovrastante il pianerottolo della stessa (c.d. colonna d'aria);
- che in conseguenza di tali lavori, la società aveva realizzato illegittimamente un'opera su proprietà altrui, cagionando allo stesso tempo anche la diminuzione del valore economico della residua porzione di proprietà altrui non oggetto di occupazione, rendendo difficoltoso l'accesso delle persone e/o di cose nell'immobile dell'attrice che, prima dell'occupazione, avveniva attraversando il pianerottolo di maggiore estensione.
L'attrice, pertanto, lamentando uno sconfinamento di 5 cm. e la corrispondente occupazione della sua proprietà, chiedeva il ripristino dello status quo ante e la condanna della società convenuta al risarcimento del danno patito a cagione dell'illegittimo comportamento subito;
in via subordinata, laddove il Tribunale avesse ritenuto impossibile la restituzione in natura, mediante il rilascio della porzione del suolo e/o area e/o colonna d'aria sovrastante, il risarcimento del danno per equivalente;
con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.03.2022 si costituiva la
[...]
in persona del suo amministratore, la quale, contestando le avverse deduzioni, Controparte_1 chiedeva il rigetto delle avverse domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
con condanna delle spese a carico dell'attrice.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica ad ufficio dell'Ing. . Persona_1
All'udienza del 20.11.2023, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 31.01.2024 per la precisazioni delle conclusioni e la decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c..
Con sentenza n.654/2024 pubblicata in data 04.03.2024, il Tribunale di Foggia così disponeva:
- “Accoglie parzialmente la domanda e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 500,00;
- Compensa le spese di lite
- Pone le spese di ctu al 50%, come in atti liquidate, a carico di ciascuna delle parti.” Il Tribunale, in particolare, condivideva le risultanze della CTU, la quale accertava che gli interventi sul muro di confine tra le due proprietà, avevano generato un aumento di spessore del muro stesso andando ad interessare anche la parte di proprietà dell'attrice.
Alla soluzione tesa a ripristinare la situazione antecedente la ristrutturazione, possibile solo attraverso la demolizione del rivestimento e l'arretramento del muro di confine, ritenuta antieconomica comportando una spesa superiore rispetto all'indennizzo quantificato in euro
1.500,00, il Tribunale riteneva fosse da perseguire la soluzione dell'indennizzo.
Tuttavia, considerato che lo sconfinamento era già in atto prima della ristrutturazione, e che l'occupazione effettiva, rispetto alla situazione originaria risultava esser di soli 9 cm, il primo Giudice evidenziava che, nel caso di specie, l'illegittima occupazione doveva esser contemperata dal beneficio collaterale a favore della stessa attrice, rinveniente nell'indubbio miglioramento estetico e funzionale della suddetta parete. In particolare, in luogo di una parete rivestita con semplice intonaco, l'attrice aveva ottenuto un rifacimento della facciata del muro di confine in gres, certamente più durevole.
Il Tribunale, quindi, accogliendo parzialmente la domanda, stimava in via equitativa l'indennizzo in euro 500,00, con spese di lite compensate, in ragione della netta differenza tra il risarcimento accordato e quello richiesto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1 sentenza, chiedendo, in parziale riforma della stessa di:
- “condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 all'immediato rilascio della porzione di pianerottolo con la sovrastante area occupata così come accertato in sede di CTU, previo ripristino dello status quo antecedente le opere su proprietà mediante l'esecuzione e la posa in opera delle lavorazioni indicate dal Parte_1
CTU a pagina 6, ultimo capoverso, con continuazione a pagina 7 della perizia definitiva depositata in atti;
- per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al risarcimento di ogni danno conseguente all'illegittimo comportamento subito atto alla sottrazione di una porzione di pino trattandosi di danno in re ipsa, che questa Corte
d'Appello vorrà valutare in via equitativa;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore alla Controparte_1 refusione delle spese di lite ed onorari oltre accessori di legge relativamente ai due gradi del giudizio in riforma della sentenza impugnata”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.06.2024 si è costituita la
[...] in persona del suo amministratore, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata e il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese di spese del giudizio.
All'udienza collegiale del 20.05.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo, articolato, motivo di appello, l'appellante lamenta l'errore in fatto e in diritto in cui è incorso il Tribunale nell'aver accolto la domanda subordinata formulata da parte attrice in luogo di quella principale, non considerando che la domanda subordinata fosse condizionata all'impossibilità alla restituzione in natura mediante rilascio della porzione di suolo e/o colonna d'aria sovrastante.
Nello specifico l'appellante si duole, in primo luogo, nel non aver, il primo Giudice, tenuto conto della quantificazione operata dal CTU per la spesa necessaria per il ripristino, pari ad euro 800,00, inferiore rispetto alla somma riconosciuta a titolo di indennizzo;
nonché, nell'aver omesso di considerare la natura dell'azione proposta, che esige il rilascio dell'area di proprietà oggetto di occupazione illegittima con conseguente restituzione dell'avente diritto. A giudizio dell'appellante, sembrerebbe che il Tribunale avesse portato la vertenza nell'alveo della responsabilità risarcitoria disattendendo la vera natura recuperatoria dell'azione proposta a tutela della proprietà di chi avesse subito l'occupazione, considerato anche che il CTU aveva dato atto della possibilità della restituzione in natura previo ripristino dello stato precedente indicando le lavorazioni da seguire.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole del capo della sentenza in cui il Tribunale ha quantificato il danno subito dall'odierna appellante in euro 500,00, senza tener conto della domanda restitutoria principale proposta che, in caso di accoglimento, avrebbe legittimato parte appellante ad ottenere il risarcimento di ogni danno patito a cagione dell'illegittimo comportamento subito.
Deduce l'appellante che, il danno subito, rappresentato dalla sottrazione di una porzione di piano, essendo in re ipsa, deve esser valutato in via equitativa.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante si duole della compensazione delle spese di lite operata dal primo Giudice. A giudizio dell'appellante, il Tribunale, non ha tenuto conto dell'articolato delle domande che tendevano alla tutela ripristinatoria e recuperatoria propria dell'azione di rivendicazione. In particolare, accogliendo la domanda di risarcimento danni mediante restitutio in integrum vi è soccombenza della controparte, non essendovi quindi spazio per valutazioni in ordine alla ripartizione delle spese.
I primi due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.
L'attrice/odierna appellante lamentando un aumento di spessore di 5 cm. del muro di confine tra la sua proprietà e quella della convenuta a seguito di lavori nonché l'occupazione di parte di un'area sovrastante la sua proprietà, aveva chiesto il ripristino dello status quo ante oltre al risarcimento del danno patito e in subordine, laddove fosse impossibile la restituzione in natura, il risarcimento del danno per equivalente.
Il primo giudice, pertanto, aveva condiviso le risultanze della CTU dell'Ing. il quale, nel Persona_1 suo elaborato, evidenziava la complessità del ripristino della situazione antecedente la ristrutturazione della Finance Investments s.r.l., in quanto “riguarderebbe la demolizione del rivestimento e l'arretramento del muro al confine con una spesa superiore all'indennizzo previsto”
(pag. 6). In particolare, il primo Giudice aderendo alla giurisprudenza della Suprema Corte, riteneva che, nel caso di specie, nonostante l'odierna appellante avesse patito uno sconfinamento in seguito ai lavori di ristrutturazione effettuati dalla società appellata, aveva sicuramente tratto un indubbio e non disconoscibile miglioramento estetico e funzionale in quanto, in luogo di una parete rivestita con semplice intonaco, aveva ottenuto un rifacimento della facciata del muro di confine in gres, certamente più durevole.
L'appellante, quindi, si duole della scelta operata dal Tribunale ritenendo che lo stesso avesse preferito la soluzione dell'indennizzo a quella tesa a ripristinare la situazione antecedente la ristrutturazione, indennizzo che l'esperto aveva quantificato in euro 1.500,00 per poi contraddittoriamente quantificare il ripristino del muro in euro 800,00, quindi in misura superiore a quest'ultimo.
Orbene, preliminarmente, questa Corte ritiene giusto, richiamando la relazione a firma del CTP di parte appellata, Ing. , prendere le mosse dalla relazione a firma dell'Ing. , in quanto Pt_1 Pt_1 precisa, dettagliata e ampiamene documentata, al fine di ben chiarire l'entità dell'asserita occupazione lamentata da parte appellante.
Nello specifico, le fasi lavorative che hanno interessato le pareti di confine possono riassumersi nella:
“1) rimozione di tutto l'intonaco fino alla muratura sottostante;
2) realizzazione di uno strato di arriccio/rinzaffo con staggia di riferimento in modo da avere un sottofondo perfettamente complanare e idoneo ad accogliere il successivo rivestimento;
3) posa in opera del rivestimento con colla” (pag. 2.).
Lo stesso scrivente, avvalorato da documentazione fotografica, continua evidenziando come la parete di confine non può esser stata demolita e che nessuna parete è stata realizzata in aderenza a quella esistente, essendo stato posizionato l'intonaco usando una staggia di legno come guida (pag.
3). In particolare, “mettendo al confronto le due precedenti fotografie (foto n. 4 – ante operam e foto
n. 5 – in corso d'opera) è possibile notare che non c'è stato nessun aumento di spessore del muro lato
. Pt_1
Al posto della tavola in legno è stata posata la piastrella del rivestimento che ha uno spessore, comprensivo anche della colla, di 1,2 ÷ 1,4 cm, che è pari a circa la metà dello spessore della tavola in legno, che varia da 2,3 ÷ 2,5 cm.
Si è provveduto, invece, a raddrizzare e riempire solo la parte iniziale della parete, quella vicino all'ultimo gradino, a causa del forte degrado ed erosione. Nella foto sottostante, ripresa dalla relazione del geom. è ben visibile tale erosione” (pag. 4)”. Per_2
Quanto al corrimano, appare evidente, anche alla luce della documentazione fotografica prodotta, che lo stesso risulta esser stato posizionato ad una distanza maggiore dallo spigolo della parete e più spostato verso la proprietà della società Ciò per una ragione strettamente Controparte_1 tecnica, come illustrato dall'Ing. , “se questo fosse rimasto nella posizione originaria, visto Pt_1
l'esiguo spessore della mattonella, lo spigolo della parete sarebbe saltato nei punti di maggiore pressione. Nella precedente foto n. 8 sono visibili i fori che sostenevano la ringhiera prima del suo spostamento verso la proprietà della società ”. CP_1
Come si evince chiaramente, anche dalla documentazione fotografica allegata alla CTU, è presente un foro sull'altezza ed in basso al gradino ove prima era ancorata la ringhiera vicino all'angolo del muro. Da ciò appare pertanto evidente come una porzione di quel muro era quindi preesistente, non essendo stato interessato dai lavori del 2019.
Ora, sia che lo sconfinamento nella proprietà dell'appellante fosse di 9 cm., come calcolato dal CTU,
o 5 cm. come richiesti dalla stessa appellante o ancora di circa 3 cm. come sostenuto da parte appellata, a parere di questa Corte, la scelta operata dal primo Giudice risulta esser congrua e corretta.
Tale minimo sconfinamento, difatti, non impedisce o limita il godimento della proprietà dell'appellante, che, al contrario, risulta beneficiare di un miglioramento estetico e funzionale, miglioramento per il quale, la stessa appellante, non ha sostenuto alcuna spesa.
Inoltre, occorre tener conto dei costi sostenuti dalla per risanare il muro a confine, CP_1 provvedendo al rifacimento dell'intonaco, all'acquisto e alla posa delle piastrelle in gres, a cui si andrebbero ad aggiungersi quelli per il ripristino della situazione ex ante, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero nel riposizionamento del corrimano nel punto precedente ai lavori del 2019, compromettendo, inoltre, l'intero muro perimetrale e rovinando così la muratura e la sua stabilità.
Quindi, a fronte di quanto sin qui esposto, considerata l'esiguità dell'occupazione e i costi necessari a ripristinare la situazione ex ante, le ragioni tecniche alla base della scelta operativa della appellata, nonché l'indubbio miglioramento estetico ottenuto dalla stessa appellante, appare corretta la scelta del Tribunale di accordare alla , in luogo della c.d. reintegrazione in forma specifica, un Pt_1 risarcimento per equivalente, risultando la prima antieconomica, disagevole e difficilmente realizzabile.
D'altronde, è la stessa giurisprudenza della Suprema Corte che chiarisce come “in tema di risarcimento del danno per lesione dei diritti reali, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità) attribuire d'ufficio al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica” (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.15875 del 25.06.2013).
In riferimento al quantum del risarcimento accordato all'appellante, questa Corte condivide la quantificazione nell'importo di euro 500,00 così come statuito dal Tribunale, considerati gli indubbi vantaggi di cui era stata destinatario l'immobile della . Pt_1
Pertanto, considerata l'esiguità dello sconfinamento questa Corte ritiene congrua la quantificazione operata dal primo Giudice in euro 500,00.
Il rigetto del primo e del secondo motivo di appello preclude logicamente l'esame del terzo motivo
(relativo alle spese di lite del giudizio di primo grado), il quale deve intendersi implicitamente respinto in quanto il suo accoglimento presupponeva l'accoglimento dei primi due.
Alla luce di quanto detto, questa Corte ritiene che il giudice di primo grado abbia compiutamente giudicato sulla base di una serie di elementi di fatto e documentali dai quali è emersa, pertanto, la correttezza della stessa pronuncia di primo grado.
Per questi motivi
l'appello va respinto. Ogni altra questione risulta assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (I scaglione – valori minimi) = oltre accessori come per legge, in ragione della modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti della società “ , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n.654/2024 pubblicata in data 04.03.2024 del Tribunale di Foggia, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore della società “ , Controparte_1 delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 673,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.05.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola