Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
RGN 5612-1/2024
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/ rel.
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Paola Martorana Consigliere
Riunita nella camera di consiglio;
sciogliendo la riserva assunta con ordinanza del 6.3.2025;
sentita la relazione del Consigliere dott.ssa Piscitiello (assegnataria del solo sub procedimento cautelare in esame);
lette le note scritte depositate dall'appellante impresa designata dal FGVS Parte_1
con cui ha chiesto accogliersi l'istanza, proposta con ricorso ex artt. 351 e 283 cpc e già avanzata con l'atto di appello, di sospensione della efficacia esecutiva della gravata sentenza del tribunale di Nola n. 3001/2024 pubblicata il 4.11.2024 con cui essa appellante è stata condannata al pagamento, in favore dell'appellata , ai sensi dell'art. 141 Controparte_1 dlsg 209/2005, dell'importo di euro 121.417,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a seguito del sinistro stradale dedotto in atti:
vista la costituzione nel presente sub procedimento dell'appellata e lette le note scritte depositate dalla stessa con cui ha chiesto respingersi l'istanza inibitoria per insussistenza dei presupposti;
rammentato che l'art. 283 cpc (nella formulazione ratione temporis applicabile, post entrata in vigore dell'art. 3 comma 22° del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ai fini della concessione dell'inibitoria richiede la ricorrenza, in via alternativa, della sussistenza della “manifesta fondatezza dell'impugnazione” o del “pregiudizio grave ed irreparabile che possa derivare dall'esecuzione pur quanto la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”;
ritenuto, peraltro, sussistere anche il requisito, alternativamente previsto dall'art. 283 cit, del pregiudizio grave ed irreparabile atteso che a fronte della sicura capienza della compagnia assicurativa in ipotesi di conferma della gravata decisione sussiste, di contro, il pericolo di insolvenza della appellata/danneggiata qualora, a seguito di riforma della gravata sentenza, fosse obbligata alle restituzioni ( in tutto o in parte) dell'ingente importo liquidatole, non essendovi prova della sua capienza reddituale e patrimoniale tale da garantire la solvibilità;
ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare avanzata dall'appellante merita accoglimento;
verificato che per il merito è già fissata l'udienza del 25.6.2025 per cui non vi sono altri provvedimenti da assumere
P.Q.M.
Letti gli artt. 283 e 351 cpc
Autorizza la sospensione della provvisoria esecutività e/o dell'esecuzione, se iniziata, della sentenza impugnata;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Napoli, 12.3.2025
il presidente rel.
dott.ssa Alessandra Piscitiello