Art. 17. Estensione al personale delle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato delle disposizioni previste per il personale proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal ruolo delle ispettrici del disciolto Corpo della polizia femminile). 1. Le disposizioni di cui all' articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668 , si estendono al personale di cui all'articolo 20 della medesima legge.
Note all'art. 17:
- Il testo vigente dell' art. 16, comma 1, della legge n. 668/1986 e' il seguente:
"Art. 16. - 1. Al personale inquadrato nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica il terzo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ".
- Il testo vigente dell' art. 20 della legge n. 668/1986 e' il seguente.
" Art. 20 - Nell' articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , il comma diciannovesimo e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle norme della presente legge".
Note all'art. 17:
- Il testo vigente dell' art. 16, comma 1, della legge n. 668/1986 e' il seguente:
"Art. 16. - 1. Al personale inquadrato nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica il terzo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ".
- Il testo vigente dell' art. 20 della legge n. 668/1986 e' il seguente.
" Art. 20 - Nell' articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , il comma diciannovesimo e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle norme della presente legge".