Versione
16 giugno 1991
16 giugno 1991
Art. 2. 1. E' fatto obbligo ai presi'di delle unita' sanitarie locali e ai presi'di del Servizio sanitario nazionale di effettuare i cicli vaccinali primari e di richiamo ai soggetti di cui all'articolo 1 secondo le condizioni e le modalita' previste con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La certificazione dell'avvenuta vaccinazione e' rilasciata gratuitamente dall'unita' sanitaria locale o dal presidio del Servizio sanitario nazionale o e' effettuata mediante autocertificazione in conformita' all' articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
3. La certificazione dell'avvenuta vaccinazione e' presentata all'atto della prima iscrizione alla scuola dell'obbligo, a partire dal sesto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tale certificazione e' altresi' presentata dagli studenti della scuola media inferiore al momento dell'ammissione agli esami di licenza.
4. La certificazione dell'avvenuta vaccinazione dei nuovi nati e' presentata per l'ammissione a comunita' infantili permanenti o transitorie, aperte o chiuse, compresa la scuola materna.
5. L'autocertificazione contiene l'indicazione della unita' sanitaria locale o del presidio del Servizio sanitario nazionale che ha effettuato la vaccinazione.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 18 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente:
"Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".
2. La certificazione dell'avvenuta vaccinazione e' rilasciata gratuitamente dall'unita' sanitaria locale o dal presidio del Servizio sanitario nazionale o e' effettuata mediante autocertificazione in conformita' all' articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
3. La certificazione dell'avvenuta vaccinazione e' presentata all'atto della prima iscrizione alla scuola dell'obbligo, a partire dal sesto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tale certificazione e' altresi' presentata dagli studenti della scuola media inferiore al momento dell'ammissione agli esami di licenza.
4. La certificazione dell'avvenuta vaccinazione dei nuovi nati e' presentata per l'ammissione a comunita' infantili permanenti o transitorie, aperte o chiuse, compresa la scuola materna.
5. L'autocertificazione contiene l'indicazione della unita' sanitaria locale o del presidio del Servizio sanitario nazionale che ha effettuato la vaccinazione.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 18 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente:
"Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".
Commentari • 2
- 1. Vaccini obbligatori: il decreto Lorenzin lede i diritti dei minori?Avv. Andrea Persichetti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1.5799522
[…] L'art. 3-bis della legge n. 419 del 1968 dispone che “tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni di richiamo” (comma 1). “Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre collettività infantili e giovanili di qualsiasi specie” (comma 2). L'art. 2 della legge n. 165 del 1991 dispone che “la certificazione dell'avvenuta vaccinazione è presentata all'atto della prima iscrizione alla scuola dell'obbligo, a partire dal sesto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. […]
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Giurisprudenza • 5
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