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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/10/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 197/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2
); C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ; Parte_5 C.F._5
Tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Vaccari (Cod. Fisc.:
e SS AR (Cod. Fisc.: C.F._6
), ed elettivamente domiciliati nello studio e presso C.F._7
la persona dell'avv. Stefano Vaccari, in Reggio Emilia, alla Via della Torre
n. 4 ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: “carta docente”.
Conclusioni
Per i ricorrenti: “in via principale condannare il Controparte_1
, in persona del pro-tempore, al riconoscimento in
[...] CP_2 favore dei ricorrenti, tramite accredito sulla suddetta Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro
l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
Pag. 2 di 8 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.02.2025, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite
“Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, in favore di Controparte_1
ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo CP_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024;
- , negli a.s. 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2
- , negli a.s. 2022/2023 e 2023/2024; Parte_3
- , negli a.s. 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
- , negli a.s. 2022/2023 e 2023/2024. Parte_5
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale
Pag. 3 di 8 precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha riconosciuto il CP_1
suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, la parte resistente non si costituisce e viene dichiarata formalmente contumace all'udienza cartolare del 03.10.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_3
Pag. 4 di 8 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
Pag. 5 di 8 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratto di lavoro), i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della loro
Pag. 6 di 8 permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso, come risulta dalla G.P.S. prodotte in atti.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere ai ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 6.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 26.000,00 euro (valore della domanda di valore più elevato tra quelle proposte dai singoli ricorrenti € 2.000,00), valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 197/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
Pag. 7 di 8 A) agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per un importo di € 2.000,00, a favore di , oltre interessi sino Parte_1
al soddisfo;
B) agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di €
1.000,00, a favore di , oltre interessi Parte_2
sino al soddisfo;
C) agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di €
1.000,00, a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_3
D) agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di €
1.000,00, a favore di , oltre interessi sino al Parte_4
soddisfo;
E) agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di € 1.000,00,
a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_5
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere al ricorrente, con distrazione in favore CP_2
dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 2.266,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 06.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 8 di 8
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 197/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2
); C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ; Parte_5 C.F._5
Tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Vaccari (Cod. Fisc.:
e SS AR (Cod. Fisc.: C.F._6
), ed elettivamente domiciliati nello studio e presso C.F._7
la persona dell'avv. Stefano Vaccari, in Reggio Emilia, alla Via della Torre
n. 4 ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: “carta docente”.
Conclusioni
Per i ricorrenti: “in via principale condannare il Controparte_1
, in persona del pro-tempore, al riconoscimento in
[...] CP_2 favore dei ricorrenti, tramite accredito sulla suddetta Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro
l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
Pag. 2 di 8 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.02.2025, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite
“Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, in favore di Controparte_1
ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo CP_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024;
- , negli a.s. 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2
- , negli a.s. 2022/2023 e 2023/2024; Parte_3
- , negli a.s. 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
- , negli a.s. 2022/2023 e 2023/2024. Parte_5
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale
Pag. 3 di 8 precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha riconosciuto il CP_1
suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, la parte resistente non si costituisce e viene dichiarata formalmente contumace all'udienza cartolare del 03.10.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_3
Pag. 4 di 8 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
Pag. 5 di 8 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratto di lavoro), i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della loro
Pag. 6 di 8 permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso, come risulta dalla G.P.S. prodotte in atti.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere ai ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 6.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 26.000,00 euro (valore della domanda di valore più elevato tra quelle proposte dai singoli ricorrenti € 2.000,00), valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 197/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
Pag. 7 di 8 A) agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per un importo di € 2.000,00, a favore di , oltre interessi sino Parte_1
al soddisfo;
B) agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di €
1.000,00, a favore di , oltre interessi Parte_2
sino al soddisfo;
C) agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di €
1.000,00, a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_3
D) agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di €
1.000,00, a favore di , oltre interessi sino al Parte_4
soddisfo;
E) agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di € 1.000,00,
a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_5
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere al ricorrente, con distrazione in favore CP_2
dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 2.266,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 06.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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