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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5450 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SQUEGLIA Parte_1
FRANCESCO il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
CASTALDO GIUSEPPINA la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/07/2022 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28/10/2000 in CAPUA con la resistente con la previsione dell'assegnazione della casa coniugale a sé, del collocamento dei figli della coppia presso di sè ed un contributo di mantenimento in favore della resistente pari ad € 200,00.
A sostegno della domanda deduceva: - che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati
1 dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
- che il giudizio era stato definito con sentenza del 07.01.2022; - che perdurava lo stato di separazione.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento in suo favore ad € 400,00 mensili.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava la disciplina della separazione e rimetteva le parti dinanzi al G.I.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 17.09.2024, il procuratore di parte ricorrente dichiarava l'avvenuto decesso della resistente, produceva il certificato di morte e concludeva per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Rimessa la causa sul ruolo al fine di concedere alle parti i termini ex art. 190 c.p.c, la causa era riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, va dichiarata cessata la materia del contendere perché successivamente all'inizio del giudizio è deceduto uno dei coniugi, come provato dal certificato prodotto, considerato, del resto, che non sono state proposte altre domande a parte quella della modifica dello status e quella di assegno divorzile.
Sul punto, occorre osservare che, come pacificamente sostenuto in giurisprudenza, il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso, purchè vi sia una pronuncia sullo status divenuta irrevocabile (ex multis SS.UU. n. 20494 del 24/06/2022).
Nel caso di specie, non essendovi una sentenza definitiva sullo status, deve ritenersi che il vincolo matrimoniale si sia sciolto definitivamente.
Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione del contenuto della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 10/02/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
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