Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2470/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 05/11/2024 da:
(C.F. ) nata il [...] ad [...], residente in Parte_1 C.F._1
Omegna (VB), alla via IV Novembre, 141;
e
(C.F. ) nato il [...], in [...]-Chiovenda Parte_2 C.F._2
(VB), residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Liana Guarducci (C.F. ), presso il C.F._3
cui studio sono elettivamente domiciliati in Gravellona Toce, via Liberazione, 12, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati;
2) La casa coniugale, sita in Omegna (VB), alla via IV Novembre 141, di proprietà del sig.
[...]
, resterà in uso esclusivo al medesimo, con quanto l'arreda e correda;
la sig.ra , di Parte_2 Pt_1
comune accordo con il sig. provvederà ad asportare dall'abitazione, oltre che i propri effetti Pt_2
3) La sig.ra , entro la data del 21 Novembre 2024 provvederà a lasciare l'abitazione Pt_1 coniugale, avendo all'uopo reperito altra soluzione abitativa, ove trasferirà la propria residenza;
4) Al solo ed esclusivo fine di favorire la locazione e l'arredo dell'immobile ove la sig.ra si Pt_1
trasferirà a vivere, il sig. si dichiara disponibile a corrisponderle entro la data del 06.11.2024 Pt_2
la somma di euro 1.000,00 (mille=), nonché a decorre dal 20 novembre 2024, la somma di euro
300,00 (trecento=) mensili per 24 mesi, somma che cesserà, dunque e inderogabilmente, di erogare in favore della sig.ra allo spirare di detto termine e quindi il giorno 20 novembre 2026; Pt_1
5) I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto autosufficienti ed economicamente indipendenti uno dall'altro;
6) I coniugi dichiarano, altresì, di non avere altre questioni economiche da definire.
Decorso il termine di legge, si chiede all'Ill.mo Tribunale di Verbania di voler:
1) Pronunziare scioglimento del matrimonio civile celebrato nel Comune di Omegna (VB) il
04.06.2016, con atto iscritto nei registri del menzionato Comune al N. 13 parte I, serie -, anno 2016, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000;
2) Al solo ed esclusivo fine di favorire la locazione e l'arredo dell'immobile ove la sig.ra si Pt_1
trasferirà a vivere, il sig. conferma la propria disponibilità a corrisponderle la somma di euro Pt_2
300,00 (trecento=) mensili e ciò sino al giorno 20 novembre 2026, allorchè (decorsi i 24 mesi dall'assunzione del riferito impegno) ne cesserà, inderogabilmente, ogni erogazione in favore della sig.ra ; Pt_1
3) I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto autosufficienti ed economicamente indipendenti uno dall'altro;
4) I coniugi dichiarano, altresì, di non avere altre questioni economiche da definire;
5) Spese legali a carico integrale del sig. .” Parte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 05/11/2024, e , premesso di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Omegna (VB) il 04/06/2016, hanno chiesto, con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiararsi la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
Va, altresì, dato atto che i coniugi hanno concordato che La casa coniugale, sita in Omegna (VB), alla via IV Novembre, 141, di proprietà del marito, resterà in uso esclusivo al medesimo;
la moglie lascerà l'abitazione coniugale, entro la data del 21 Novembre 2024, avendo all'uopo reperito altra soluzione abitativa, ove trasferirà la propria residenza;
che al solo ed esclusivo fine di favorire la locazione e l'arredo dell'immobile ove la ricorrente si trasferirà a vivere, il ricorrente Pt_1
si dichiara disponibile a corrisponderle entro la data del 06.11.2024 la somma di euro Pt_2
1.000,00 (mille=), nonché a decorre dal 20 novembre 2024, la somma di euro 300,00 (trecento=) mensili per 24 mesi, somma che cesserà, dunque e inderogabilmente, di erogare in favore della sig.ra allo spirare di detto termine e quindi il giorno 20 novembre 2026; che entrambi i coniugio Pt_1
sono dotati di reddito proprio e pertanto autosufficienti ed economicamente indipendenti uno dall'altro.
Inoltre, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3,
n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, no definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Omegna (VB), in data 04.06.2016;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO.
Così deciso in Verbania il 13.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. vista la propria sentenza parziale di separazione personale in pari data;
ritenuta la necessità di riporre la causa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70; visti gli artt. 127 ter e 473 bis.49 c.p.c.;
RIPONE la causa sul ruolo innanzi al giudice relatore;
ASSEGNA alle parti termine perentorio sino al 7.10.2025 per il deposito di note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70 e le condizioni concordate.
Si comunichi
Verbania, 13.3.2025
Il giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il presidente dott.ssa Monica BARCO