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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
***
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica,
nella causa instaurata
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardi Rosa e dall'avv. Parte_1
Cattano Daniele
-ricorrente-
E
, rappresentata e difesa E_ dall'avv. Noto Antonino
- resistente-
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza all'udienza del 20/2/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara la compensazione delle spese di lite;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/2/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, anche solo E_ ”), deducendo: di essere dipendente dell' resistente dal CP_2 CP_1
17.06.1991 con la qualifica, a far data dall'1.1.2005, di Dirigente Medico e Responsabile di Struttura semplice U.O.S. Talassemia– Distretto AG2 P.O. Sciacca;
di non avere percepito la indennità di posizione variabile prevista dalla disciplina collettiva di riferimento nel periodo 1.1.2005 – 31.12.2012; che ha provveduto a CP_2 corrispondere l'indennità di posizione variabile, in misura pari a € 500,00 mensili, solo a partire dall'1.1.2013, a seguito dell'adozione della delibera n. 320/2013.
, allegando dunque che la datrice di lavoro ha omesso di procedere alle Parte_1
attività propedeutiche di pesatura e graduazione degli incarichi, con conseguente impossibilità per il dipendente di percepire l'indennità di posizione variabile aziendale, ha chiesto al Tribunale la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno contrattuale per complessivi € 52.000,00.
Si è costituita ritualmente in giudizio E_
, contestando la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
[...]
All'odierna udienza, le parti hanno dato atto di aver raggiunto accordo transattivo ed hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Ciò premesso, preso atto della congiunta richiesta delle parti, va dichiarata la cessata materia del contendere essendo venuto meno ogni motivo di contrasto tra le parti.
Sulla base della concorde richiesta, va dichiarata la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 20.2.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
***
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica,
nella causa instaurata
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardi Rosa e dall'avv. Parte_1
Cattano Daniele
-ricorrente-
E
, rappresentata e difesa E_ dall'avv. Noto Antonino
- resistente-
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza all'udienza del 20/2/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara la compensazione delle spese di lite;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/2/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, anche solo E_ ”), deducendo: di essere dipendente dell' resistente dal CP_2 CP_1
17.06.1991 con la qualifica, a far data dall'1.1.2005, di Dirigente Medico e Responsabile di Struttura semplice U.O.S. Talassemia– Distretto AG2 P.O. Sciacca;
di non avere percepito la indennità di posizione variabile prevista dalla disciplina collettiva di riferimento nel periodo 1.1.2005 – 31.12.2012; che ha provveduto a CP_2 corrispondere l'indennità di posizione variabile, in misura pari a € 500,00 mensili, solo a partire dall'1.1.2013, a seguito dell'adozione della delibera n. 320/2013.
, allegando dunque che la datrice di lavoro ha omesso di procedere alle Parte_1
attività propedeutiche di pesatura e graduazione degli incarichi, con conseguente impossibilità per il dipendente di percepire l'indennità di posizione variabile aziendale, ha chiesto al Tribunale la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno contrattuale per complessivi € 52.000,00.
Si è costituita ritualmente in giudizio E_
, contestando la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
[...]
All'odierna udienza, le parti hanno dato atto di aver raggiunto accordo transattivo ed hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Ciò premesso, preso atto della congiunta richiesta delle parti, va dichiarata la cessata materia del contendere essendo venuto meno ogni motivo di contrasto tra le parti.
Sulla base della concorde richiesta, va dichiarata la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 20.2.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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