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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr EU FA, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 18 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1641/2025 R.G. e vertente
fra
C.F. rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
LO ER, e dall'avv. Giovanni Francesco Nicodemo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Tramutola via Anselmo Pecci 41, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dal (C.F. ), Dirigente p.t. C.F._2 dell' , giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_3 dello Stato di domiciliato presso l' CP_3 Controparte_4
, Piazza delle Regioni n.1
[...] CP_3
RESISTENTE
C.F. elettivamente domiciliata in al Viale CP_5 C.F._3 CP_3
Marconi n. 75 presso lo studio del difensore avv. Antonio Giuseppe Galgano, giusta procura in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 13.6.2025 la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, con domanda cautelare, chiedeva l'accertamento del diritto della ricorrente al trattenimento in servizio su base volontaria e fino al raggiungimento dei 70 anni anche previa disapplicazione degli atti amministrativi ostativi in quanto illegittimi, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l'Amministrazione scolastica e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
Analoghe considerazioni svolgeva la controinteressata, costituitasi ritualmente.
Rigettata l'istanza cautelare con ordinanza in data 29 luglio2025 per insussistenza del fumus, rinviata la causa per la discussione, alla presente udienza la parte ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Alla stessa udienza di discussione la difesa ribadiva tale dichiarazione, e tuttavia le parti resistenti come da verbale di udienza, contestavano la richiesta della ricorrente e chiedevano la decisione della causa nel merito con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, preso atto della dichiarazione della ricorrente all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. La sopravvenuta comunicazione della ricorrente consente di dichiarare estinta la causa per cessata materia del contendere.
Evidentemente, con tale dichiarazione della parte, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Tanto sulla scorta della motivazione puntuale e assolutamente dirimente resa nell'ordinanza cautelare nel corpo della quale si è dato atto della infondatezza del ricorso e delle argomentazioni in questo svolte. Né risulta che quella ordinanza sia stata successivamente riformata.
Va rilevato altresì che in caso di dichiarazione di rinuncia al ricorso la giurisprudenza è ferma nell'affermare un principio fondamentale della procedura civile: la rinuncia agli atti del giudizio non è un atto privo di conseguenze, specialmente quando non viene accettato dalla controparte, in tal caso infatti l'estinzione del giudizio per rinuncia non accettata si traduce in una pronuncia che, pur non decidendo sul merito della controversia, regola definitivamente l'aspetto economico delle spese processuali, ponendole a carico della parte che ha deciso di ritirarsi dalla contesa (vds Ordinanza di
Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11281 Anno 2025).
Pertanto, va dichiarato estinto il giudizio.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema
Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del
04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie.
Infatti, avendo parte ricorrente, nel corso del giudizio, dichiarato di rinunciare all'azione intrapresa,
è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3. Quanto alle spese di lite, non può ignorarsi il comportamento tenuto dalla parte ricorrente.
In particolare, la dichiarazione di rinuncia all'azione proposta se, da un lato, risponde, evidentemente, ad un'avveduta scelta difensiva ed a una prognosi (verosimilmente sfavorevole) circa l'esito del giudizio, dall'altro, non può che essere apprezzata in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
Ciò posto, deve rilevarsi che non è intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce la parte ricorrente, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese. Nel caso di specie la tempistica della rinuncia all'azione, e la documentazione in atti, conducono alla condanna del ricorrente alle spese ma per la celerità ed economicità nella definizione del procedimento si ritengono sussistenti i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese tra le parti nella misura di due terzi.
Per il resto, il ricorrente deve essere condannato a corrispondere la residua quota, determinata come in dispositivo ex DM 37/2018 e DM 147/2022, in base all'oggetto, al valore (complessità bassa) al numero di parti aventi identica posizione processuale, oltre spese generali nella misura del 15% ed
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 13.6.2025, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 700,00 complessive (euro
350,00 per parte processuale resistente) oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, in favore del n persona del Ministro in carica e di in favore CP_6 CP_5 del difensore antistatario.
Potenza, 18 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
EU FA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr EU FA, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 18 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1641/2025 R.G. e vertente
fra
C.F. rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
LO ER, e dall'avv. Giovanni Francesco Nicodemo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Tramutola via Anselmo Pecci 41, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dal (C.F. ), Dirigente p.t. C.F._2 dell' , giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_3 dello Stato di domiciliato presso l' CP_3 Controparte_4
, Piazza delle Regioni n.1
[...] CP_3
RESISTENTE
C.F. elettivamente domiciliata in al Viale CP_5 C.F._3 CP_3
Marconi n. 75 presso lo studio del difensore avv. Antonio Giuseppe Galgano, giusta procura in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 13.6.2025 la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, con domanda cautelare, chiedeva l'accertamento del diritto della ricorrente al trattenimento in servizio su base volontaria e fino al raggiungimento dei 70 anni anche previa disapplicazione degli atti amministrativi ostativi in quanto illegittimi, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l'Amministrazione scolastica e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
Analoghe considerazioni svolgeva la controinteressata, costituitasi ritualmente.
Rigettata l'istanza cautelare con ordinanza in data 29 luglio2025 per insussistenza del fumus, rinviata la causa per la discussione, alla presente udienza la parte ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Alla stessa udienza di discussione la difesa ribadiva tale dichiarazione, e tuttavia le parti resistenti come da verbale di udienza, contestavano la richiesta della ricorrente e chiedevano la decisione della causa nel merito con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, preso atto della dichiarazione della ricorrente all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. La sopravvenuta comunicazione della ricorrente consente di dichiarare estinta la causa per cessata materia del contendere.
Evidentemente, con tale dichiarazione della parte, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Tanto sulla scorta della motivazione puntuale e assolutamente dirimente resa nell'ordinanza cautelare nel corpo della quale si è dato atto della infondatezza del ricorso e delle argomentazioni in questo svolte. Né risulta che quella ordinanza sia stata successivamente riformata.
Va rilevato altresì che in caso di dichiarazione di rinuncia al ricorso la giurisprudenza è ferma nell'affermare un principio fondamentale della procedura civile: la rinuncia agli atti del giudizio non è un atto privo di conseguenze, specialmente quando non viene accettato dalla controparte, in tal caso infatti l'estinzione del giudizio per rinuncia non accettata si traduce in una pronuncia che, pur non decidendo sul merito della controversia, regola definitivamente l'aspetto economico delle spese processuali, ponendole a carico della parte che ha deciso di ritirarsi dalla contesa (vds Ordinanza di
Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11281 Anno 2025).
Pertanto, va dichiarato estinto il giudizio.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema
Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del
04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie.
Infatti, avendo parte ricorrente, nel corso del giudizio, dichiarato di rinunciare all'azione intrapresa,
è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3. Quanto alle spese di lite, non può ignorarsi il comportamento tenuto dalla parte ricorrente.
In particolare, la dichiarazione di rinuncia all'azione proposta se, da un lato, risponde, evidentemente, ad un'avveduta scelta difensiva ed a una prognosi (verosimilmente sfavorevole) circa l'esito del giudizio, dall'altro, non può che essere apprezzata in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
Ciò posto, deve rilevarsi che non è intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce la parte ricorrente, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese. Nel caso di specie la tempistica della rinuncia all'azione, e la documentazione in atti, conducono alla condanna del ricorrente alle spese ma per la celerità ed economicità nella definizione del procedimento si ritengono sussistenti i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese tra le parti nella misura di due terzi.
Per il resto, il ricorrente deve essere condannato a corrispondere la residua quota, determinata come in dispositivo ex DM 37/2018 e DM 147/2022, in base all'oggetto, al valore (complessità bassa) al numero di parti aventi identica posizione processuale, oltre spese generali nella misura del 15% ed
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 13.6.2025, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 700,00 complessive (euro
350,00 per parte processuale resistente) oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, in favore del n persona del Ministro in carica e di in favore CP_6 CP_5 del difensore antistatario.
Potenza, 18 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
EU FA