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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n. 590/2025, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Sergio Imbimbo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Silvio Garofalo, Nicola di Ronza e Maria Lupoli, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto a percepire l'APE sociale a decorrere dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda amministrativa, e, per l'effetto, condannare l' al pagamento a decorrere dalla data della domanda, CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.2.2025, il sig. esponeva di aver Parte_1 presentato, in data 29.10.2024, domanda amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.
1 Rivendicava, infatti, il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento del suddetto beneficio, essendo stato lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato e avendo maturato un'anzianità contributiva di almeno 30 anni nelle gestioni interessate dalle disposizioni sull'APE sociale.
Specificava di aver rifiutato il trasferimento disposto dalla società datrice di lavoro e di aver, quindi, sottoscritto verbale di conciliazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in data 28.2.2022, nonché, di aver ottenuto l'accesso alla N.A.S.p.I.
e di aver terminato il periodo di fruizione previsto in data 23.3.2024.
Precisava altresì di non essere titolare di alcun trattamento economico incompatibile con il beneficio richiesto.
Lamentava che, ciò nonostante, l' con nota del 25.11.2024, gli aveva CP_1 comunicato il rigetto della domanda per il seguente motivo: “non si trova nella seguente condizione: aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione
a seguito di risoluzione consensuale e nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604”.
Aggiungeva che, con nota del 28.11.2024, aveva presentato istanza di riesame e che l'Istituto aveva chiarito che la domanda era stata respinta in quanto la tipologia di risoluzione del suo rapporto di lavoro, ossia il rifiuto del trasferimento, non era tra quelle contemplate dalla normativa di legge.
Riferiva che, con P.E.C. del 10.1.2025, aveva sollecitato il riesame della domanda, ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, ma che, con P.E.C. dell'11.1.2025, era stata comunicata la conferma del provvedimento di rigetto.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_2 giudizio, contestando le avverse pretese.
Eccepiva l'infondatezza della domanda, poiché la cessazione del rapporto di lavoro dovuta ad una risoluzione consensuale tra le parti a seguito di rinuncia del lavoratore al trasferimento in altra sede, così come disposto dal datore di lavoro, non rientrava nelle ipotesi previste dalla legge istitutiva dell'APE sociale.
Precisava, infatti, che la legge accordava rilevanza solo al caso in cui la risoluzione consensuale si fosse verificata, a differenza di quanto avvenuto nel caso di specie, nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 L. 604/1966.
Concludeva ut supra.
2 Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre preliminarmente ricostruire la disciplina normativa della c.d. APE sociale.
Tale prestazione previdenziale è stata introdotta, in via sperimentale, con la funzione di anticipo pensionistico in favore di soggetti abbiano compiuto almeno 63 anni di età
e sino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, in presenza di determinati presupposti normativamente determinati.
In sostanza, trattasi di un “ponte verso la pensione”, accordato, in forma di indennità, in favore di coloro che, approssimatisi alla quiescenza per ragioni di età, si trovino in condizione di disoccupazione involontaria ovvero in un'altra situazione contemplata dalla legge stessa.
In specie, l'art. 1 co. 179 L. 232/2016 così dispone: “In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante [da almeno tre mesi] e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
4 b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 , ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti
o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni”.
Ebbene, il thema decidendum attiene alla qualificazione giuridica della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente.
Nella fattispecie, l'evento estintivo del rapporto di lavoro risale ad un negozio consensuale bilaterale, intervenuto tra datore e lavoratore istante, in cui si concordava la risoluzione del rapporto poiché il lavoratore aveva rifiutato il trasferimento, disposto
3 dalla società datrice verso una sede di lavoro posta a distanza di 600 km dalla residenza, nonché impugnato il conseguente licenziamento.
Dunque, nella scrittura de qua, le parti, pacifica l'impossibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore, risolvevano il rapporto stipulando il predetto negozio, a cui conferivano l'espresso nomen juris di “ACCORDO RISOLUZIONE CONSENSUALE
RAPPORTO DI LAVORO”.
2. Ciò chiarito, reputa questo giudice che la tesi professata dall' CP_3
non possa essere condivisa.
[...]
È di certo vero che la norma di cui alla lettera a) del succitato art. 1 co. 179 L. 232/2016 non contempli, tra i requisiti d'accesso alla prestazione incontesa, la mera risoluzione consensuale, ma solo quella che sia avvenuta dinanzi all'Autorità amministrativa con le modalità e con le forme di cui all'art. 7 L. 604/1966, cioè dinanzi all'I.T.L. e con verbale di conciliazione.
Tuttavia, a parere del giudicante, il predetto negozio giuridico, a dispetto della qualificazione fornita dalle parti, non ha natura di risoluzione consensuale, bensì di contratto di transazione, in cui è stato validato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo già disposto, con contestuale accettazione del lavoratore e tacita rinuncia all'impugnazione, remunerata da apposito incentivo economico.
Del resto, la natura contrattuale di tale negozio lo espone alla integrale applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 e ss. c.c., tra cui, come noto, vi è la ricerca della comune intenzione delle parti.
Deve, in realtà, ritenersi che sia stato il datore di lavoro ad esprimere la volontà di confermare il licenziamento per g.m.o. già adottato a carico del lavoratore, il quale, nell'atto stesso, ha accettato il recesso datoriale, rinunciando ad impugnarlo ed ottenendo le dazioni di denaro ivi previste, tra cui, oltre alle spettanze di fine rapporto, la somma di € 2.000,00 “per i disagi socioeconomici derivanti dalla risoluzione del rapporto stesso”, a corrispettivo di detta rinuncia.
Il tutto onde dirimere la res controversa, che per l'appunto integra in concreto il requisito costitutivo di un vero e proprio atto transattivo, ossia la contrapposizione tra la volontà del datore di trasferire il lavoratore ad altra sede per esigenze organizzative oppure di licenziarlo, e la volontà del lavoratore di opporsi a tale disposizione aziendale, contrapposizione risolta attraverso l'accettazione del recesso datoriale.
Non si tratta, perciò, di un comune consenso risolutivo del rapporto, ma di adesione del lavoratore al licenziamento già disposto a suo carico dal datore.
4 D'altro canto, la predetta somma di € 2.000,00 non è stabilita quale incentivo all'esodo, come tipicamente si verifica in una risoluzione consensuale (in cui, non a caso, è assente una controversia tra le parti, che invece, nella fattispecie, sottende il contratto transattivo), bensì quale vera e propria indennità economica, assimilabile a quella stabilita dalle normative di legge in tema di tutela avverso i licenziamenti illegittimi (art. 18 L. 300/1970).
In altri termini, la vicenda che emerge dalla scrittura privata in esame vede susseguirsi: una disposizione di trasferimento del lavoratore, che questi ha impugnato;
la dichiarazione di assenza di alternative;
la decisione unilaterale della società di risolvere il rapporto licenziando l'odierno istante;
l'impugnativa anche di tale decisione da parte del lavoratore;
l'intervenuto accordo conciliativo, con cui le parti, nel validare il recesso datoriale, concordavano anche un apposito corrispettivo indennitario per il lavoratore.
Il tutto come emerge dal contenuto della scrittura, in cui, tra l'altro, si legge:
Come si vede, la società aveva già disposto il licenziamento del lavoratore per g.m.o., conseguente al rifiuto del trasferimento ed alla impossibilità di impiego alternativo.
Con la scrittura, come detto, le parti non hanno negoziato una risoluzione consensuale, ad onta di quanto ivi opinato, ma hanno invece convalidato il licenziamento già intervenuto, che il lavoratore ha accettato in cambio di una indennità monetaria.
5 Sul piano giuridico, dunque, tale scrittura anziché sostituirlo, accede al licenziamento, rispetto al quale costituisce negozio di accertamento e transazione, ai fini dell'estinzione del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, la fattispecie concreta deve essere sussunta non già nell'ipotesi astratta di risoluzione consensuale, inidonea a realizzare il presupposto ex art. 1 lett. a) co. 179 L. 232/2026 per carenza della procedura ex art. 7 L. 604/1966, bensì nell'ipotesi del licenziamento, che integra di per sé il presupposto del diritto controverso in questa sede, non prevedendosi alcuna ulteriore specificazione.
3. A conferma della qualificazione giuridica del negozio nei termini sopra offerti, si ritiene di dover evocare i criteri, affermati in fattispecie del tutto analoga, dalla giurisprudenza europea, secondo cui occorre sempre indagare quale sia la natura effettiva di un negozio bilaterale tra datore e lavoratore che estingua il rapporto, giacché, se esso, come nel caso di specie, si traduca nella mera conferma della volontà risolutiva unilaterale del datore di lavoro, si assisterà pur sempre ad un licenziamento e non già ad una risoluzione consensuale (Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
11.11.2015, C-422/14: “La direttiva 98/59 deve essere interpretata nel senso che il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso rientra nella nozione di «licenziamento» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della medesima direttiva”; in parte motiva: “la riduzione della retribuzione fissa della lavoratrice di cui trattasi è stata imposta unilateralmente dal datore di lavoro per ragioni di ordine economico e produttivo
e ha condotto, a fronte della sua mancata accettazione da parte della persona interessata, alla risoluzione del contratto di lavoro accompagnata dal versamento di un'indennità, calcolata sulla stessa base di quelle dovute in caso di licenziamento illegittimo.
Dall'altro lato, secondo la giurisprudenza della Corte, armonizzando le norme applicabili ai licenziamenti collettivi, il legislatore dell'Unione ha al tempo stesso inteso garantire una protezione di analoga natura dei diritti dei lavoratori nei vari Stati membri
e promuovere il ravvicinamento degli oneri che dette norme di tutela comportano per le imprese dell'Unione (sentenze
Commissione/Regno Unito, C-383/92, EU:C:1994:234, punto 16, e Commissione/Portogallo, C-55/02, EU:C:2004:605, punto
48). Orbene, la nozione di «licenziamento», che figura all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59, condiziona direttamente, come emerge dai punti da 43 a 8 45 supra, l'applicazione della tutela e dei diritti predisposti dalla direttiva medesima a favore dei lavoratori. Tale nozione incide, quindi, direttamente sugli oneri che tale tutela comporta. Di conseguenza, qualsiasi normativa nazionale o interpretazione di detta nozione che conduca a ritenere che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, la risoluzione del contratto di lavoro non costituisca un «licenziamento», ai sensi della direttiva 98/59, altererebbe l'ambito di applicazione di detta direttiva, privandola così della sua piena efficacia (v., in tal senso, sentenza Confederativo générale du travail e a., C-385/05, EU: C: 2007:37, punto 47)”).
Anche in ossequio a tale condivisibile principio, il suesposto contenuto dell'accordo conciliativo stipulato tra le parti, a parere di questo giudice, non può essere qualificato in termini di risoluzione, ma piuttosto come licenziamento, conseguito al mutamento unilaterale delle condizioni essenziali del rapporto di lavoro, per ragioni di ordine economico e produttivo del datore di lavoro, accettate dal lavoratore perché costituenti l'unica alternativa al trasferimento.
6 In ragione di ciò, la suddetta risoluzione va qualificata, a tutti gli effetti, quale perdita involontaria dell'occupazione lavorativa.
Giova ribadire che, alla luce delle circostanze del caso concreto, la perdita dell'occupazione, quale presupposto dell'invocato anticipo pensionistico, risale ad un licenziamento, già disposto in via unilaterale dalla società datrice di lavoro, per effetto del rifiuto opposto dal lavoratore alla altrettanto unilaterale decisione della società di trasferirlo presso una sede distante circa 600 km dal luogo di residenza e dalla sede di lavoro originaria, trasferimento necessitato dalla chiusura dello stabilimento al quale il ricorrente era adibito, e quindi da ragioni organizzative ex art. 2103 c.c.
Ebbene, è evidente che si è trovato a dover subire la decisione del proprio Parte_1 datore di lavoro, che lo ha posto nell'alternativa secca tra l'accettazione del gravoso trasferimento e l'accettazione del licenziamento, optando per avallare quest'ultimo in cambio di una indennità economica specifica.
Peraltro, il licenziamento in questione non è stato revocato nel negozio consensuale, sicché esso è rimasto valido ed efficace tra le parti, vieppiù in quanto accettato dal lavoratore.
Dunque, l'accordo raggiunto tra le parti in sede conciliativa non può essere qualificato come una effettiva risoluzione consensuale, bensì come negozio transattivo in cui il lavoratore ha manifestato l'accettazione del licenziamento disposto dal datore di lavoro, in assenza di alternative disponibili, licenziamento che deve essere ricollegato al giustificato motivo oggettivo, essendo generato, come già detto, da cambiamenti organizzativi dell'azienda.
Di conseguenza, nella vicenda oggetto del presente procedimento, può dirsi realizzata, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria già citata, l'ipotesi prevista dalla L.
232/2016 come cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, requisito necessario, unitamente agli altri menzionati dallo stesso provvedimento e pacificamente ricorrenti nel caso di specie, per l'ottenimento dell'anticipo pensionistico denominato A.PE. sociale.
Per tali ragioni, la domanda va accolta, con declaratoria del diritto del ricorrente a percepire l'indennità in contesa sin dalla domanda amministrativa del 29.10.2024 e condanna dell' alla sua erogazione. CP_2
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, pacifica la natura previdenziale della prestazione, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra
7 interessi legali e rivalutazione monetaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/06/2002, n.
3218), a decorrere dal 91° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva condizione di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di a percepire l'indennità di cui all'art. 1 co. 179 e Parte_1 ss. L. 232/2016, a decorrere dalla domanda amministrativa del 29.10.2024;
2) per l'effetto, condanna l' in persona del Presidente p.t., al relativo CP_1 pagamento, in uno ai ratei maturati sin dalla domanda amministrativa, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 29.10.2024 e sino al saldo;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 18.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n. 590/2025, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Sergio Imbimbo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Silvio Garofalo, Nicola di Ronza e Maria Lupoli, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto a percepire l'APE sociale a decorrere dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda amministrativa, e, per l'effetto, condannare l' al pagamento a decorrere dalla data della domanda, CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.2.2025, il sig. esponeva di aver Parte_1 presentato, in data 29.10.2024, domanda amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.
1 Rivendicava, infatti, il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento del suddetto beneficio, essendo stato lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato e avendo maturato un'anzianità contributiva di almeno 30 anni nelle gestioni interessate dalle disposizioni sull'APE sociale.
Specificava di aver rifiutato il trasferimento disposto dalla società datrice di lavoro e di aver, quindi, sottoscritto verbale di conciliazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in data 28.2.2022, nonché, di aver ottenuto l'accesso alla N.A.S.p.I.
e di aver terminato il periodo di fruizione previsto in data 23.3.2024.
Precisava altresì di non essere titolare di alcun trattamento economico incompatibile con il beneficio richiesto.
Lamentava che, ciò nonostante, l' con nota del 25.11.2024, gli aveva CP_1 comunicato il rigetto della domanda per il seguente motivo: “non si trova nella seguente condizione: aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione
a seguito di risoluzione consensuale e nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604”.
Aggiungeva che, con nota del 28.11.2024, aveva presentato istanza di riesame e che l'Istituto aveva chiarito che la domanda era stata respinta in quanto la tipologia di risoluzione del suo rapporto di lavoro, ossia il rifiuto del trasferimento, non era tra quelle contemplate dalla normativa di legge.
Riferiva che, con P.E.C. del 10.1.2025, aveva sollecitato il riesame della domanda, ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, ma che, con P.E.C. dell'11.1.2025, era stata comunicata la conferma del provvedimento di rigetto.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_2 giudizio, contestando le avverse pretese.
Eccepiva l'infondatezza della domanda, poiché la cessazione del rapporto di lavoro dovuta ad una risoluzione consensuale tra le parti a seguito di rinuncia del lavoratore al trasferimento in altra sede, così come disposto dal datore di lavoro, non rientrava nelle ipotesi previste dalla legge istitutiva dell'APE sociale.
Precisava, infatti, che la legge accordava rilevanza solo al caso in cui la risoluzione consensuale si fosse verificata, a differenza di quanto avvenuto nel caso di specie, nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 L. 604/1966.
Concludeva ut supra.
2 Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre preliminarmente ricostruire la disciplina normativa della c.d. APE sociale.
Tale prestazione previdenziale è stata introdotta, in via sperimentale, con la funzione di anticipo pensionistico in favore di soggetti abbiano compiuto almeno 63 anni di età
e sino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, in presenza di determinati presupposti normativamente determinati.
In sostanza, trattasi di un “ponte verso la pensione”, accordato, in forma di indennità, in favore di coloro che, approssimatisi alla quiescenza per ragioni di età, si trovino in condizione di disoccupazione involontaria ovvero in un'altra situazione contemplata dalla legge stessa.
In specie, l'art. 1 co. 179 L. 232/2016 così dispone: “In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante [da almeno tre mesi] e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
4 b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 , ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti
o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni”.
Ebbene, il thema decidendum attiene alla qualificazione giuridica della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente.
Nella fattispecie, l'evento estintivo del rapporto di lavoro risale ad un negozio consensuale bilaterale, intervenuto tra datore e lavoratore istante, in cui si concordava la risoluzione del rapporto poiché il lavoratore aveva rifiutato il trasferimento, disposto
3 dalla società datrice verso una sede di lavoro posta a distanza di 600 km dalla residenza, nonché impugnato il conseguente licenziamento.
Dunque, nella scrittura de qua, le parti, pacifica l'impossibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore, risolvevano il rapporto stipulando il predetto negozio, a cui conferivano l'espresso nomen juris di “ACCORDO RISOLUZIONE CONSENSUALE
RAPPORTO DI LAVORO”.
2. Ciò chiarito, reputa questo giudice che la tesi professata dall' CP_3
non possa essere condivisa.
[...]
È di certo vero che la norma di cui alla lettera a) del succitato art. 1 co. 179 L. 232/2016 non contempli, tra i requisiti d'accesso alla prestazione incontesa, la mera risoluzione consensuale, ma solo quella che sia avvenuta dinanzi all'Autorità amministrativa con le modalità e con le forme di cui all'art. 7 L. 604/1966, cioè dinanzi all'I.T.L. e con verbale di conciliazione.
Tuttavia, a parere del giudicante, il predetto negozio giuridico, a dispetto della qualificazione fornita dalle parti, non ha natura di risoluzione consensuale, bensì di contratto di transazione, in cui è stato validato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo già disposto, con contestuale accettazione del lavoratore e tacita rinuncia all'impugnazione, remunerata da apposito incentivo economico.
Del resto, la natura contrattuale di tale negozio lo espone alla integrale applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 e ss. c.c., tra cui, come noto, vi è la ricerca della comune intenzione delle parti.
Deve, in realtà, ritenersi che sia stato il datore di lavoro ad esprimere la volontà di confermare il licenziamento per g.m.o. già adottato a carico del lavoratore, il quale, nell'atto stesso, ha accettato il recesso datoriale, rinunciando ad impugnarlo ed ottenendo le dazioni di denaro ivi previste, tra cui, oltre alle spettanze di fine rapporto, la somma di € 2.000,00 “per i disagi socioeconomici derivanti dalla risoluzione del rapporto stesso”, a corrispettivo di detta rinuncia.
Il tutto onde dirimere la res controversa, che per l'appunto integra in concreto il requisito costitutivo di un vero e proprio atto transattivo, ossia la contrapposizione tra la volontà del datore di trasferire il lavoratore ad altra sede per esigenze organizzative oppure di licenziarlo, e la volontà del lavoratore di opporsi a tale disposizione aziendale, contrapposizione risolta attraverso l'accettazione del recesso datoriale.
Non si tratta, perciò, di un comune consenso risolutivo del rapporto, ma di adesione del lavoratore al licenziamento già disposto a suo carico dal datore.
4 D'altro canto, la predetta somma di € 2.000,00 non è stabilita quale incentivo all'esodo, come tipicamente si verifica in una risoluzione consensuale (in cui, non a caso, è assente una controversia tra le parti, che invece, nella fattispecie, sottende il contratto transattivo), bensì quale vera e propria indennità economica, assimilabile a quella stabilita dalle normative di legge in tema di tutela avverso i licenziamenti illegittimi (art. 18 L. 300/1970).
In altri termini, la vicenda che emerge dalla scrittura privata in esame vede susseguirsi: una disposizione di trasferimento del lavoratore, che questi ha impugnato;
la dichiarazione di assenza di alternative;
la decisione unilaterale della società di risolvere il rapporto licenziando l'odierno istante;
l'impugnativa anche di tale decisione da parte del lavoratore;
l'intervenuto accordo conciliativo, con cui le parti, nel validare il recesso datoriale, concordavano anche un apposito corrispettivo indennitario per il lavoratore.
Il tutto come emerge dal contenuto della scrittura, in cui, tra l'altro, si legge:
Come si vede, la società aveva già disposto il licenziamento del lavoratore per g.m.o., conseguente al rifiuto del trasferimento ed alla impossibilità di impiego alternativo.
Con la scrittura, come detto, le parti non hanno negoziato una risoluzione consensuale, ad onta di quanto ivi opinato, ma hanno invece convalidato il licenziamento già intervenuto, che il lavoratore ha accettato in cambio di una indennità monetaria.
5 Sul piano giuridico, dunque, tale scrittura anziché sostituirlo, accede al licenziamento, rispetto al quale costituisce negozio di accertamento e transazione, ai fini dell'estinzione del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, la fattispecie concreta deve essere sussunta non già nell'ipotesi astratta di risoluzione consensuale, inidonea a realizzare il presupposto ex art. 1 lett. a) co. 179 L. 232/2026 per carenza della procedura ex art. 7 L. 604/1966, bensì nell'ipotesi del licenziamento, che integra di per sé il presupposto del diritto controverso in questa sede, non prevedendosi alcuna ulteriore specificazione.
3. A conferma della qualificazione giuridica del negozio nei termini sopra offerti, si ritiene di dover evocare i criteri, affermati in fattispecie del tutto analoga, dalla giurisprudenza europea, secondo cui occorre sempre indagare quale sia la natura effettiva di un negozio bilaterale tra datore e lavoratore che estingua il rapporto, giacché, se esso, come nel caso di specie, si traduca nella mera conferma della volontà risolutiva unilaterale del datore di lavoro, si assisterà pur sempre ad un licenziamento e non già ad una risoluzione consensuale (Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
11.11.2015, C-422/14: “La direttiva 98/59 deve essere interpretata nel senso che il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso rientra nella nozione di «licenziamento» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della medesima direttiva”; in parte motiva: “la riduzione della retribuzione fissa della lavoratrice di cui trattasi è stata imposta unilateralmente dal datore di lavoro per ragioni di ordine economico e produttivo
e ha condotto, a fronte della sua mancata accettazione da parte della persona interessata, alla risoluzione del contratto di lavoro accompagnata dal versamento di un'indennità, calcolata sulla stessa base di quelle dovute in caso di licenziamento illegittimo.
Dall'altro lato, secondo la giurisprudenza della Corte, armonizzando le norme applicabili ai licenziamenti collettivi, il legislatore dell'Unione ha al tempo stesso inteso garantire una protezione di analoga natura dei diritti dei lavoratori nei vari Stati membri
e promuovere il ravvicinamento degli oneri che dette norme di tutela comportano per le imprese dell'Unione (sentenze
Commissione/Regno Unito, C-383/92, EU:C:1994:234, punto 16, e Commissione/Portogallo, C-55/02, EU:C:2004:605, punto
48). Orbene, la nozione di «licenziamento», che figura all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59, condiziona direttamente, come emerge dai punti da 43 a 8 45 supra, l'applicazione della tutela e dei diritti predisposti dalla direttiva medesima a favore dei lavoratori. Tale nozione incide, quindi, direttamente sugli oneri che tale tutela comporta. Di conseguenza, qualsiasi normativa nazionale o interpretazione di detta nozione che conduca a ritenere che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, la risoluzione del contratto di lavoro non costituisca un «licenziamento», ai sensi della direttiva 98/59, altererebbe l'ambito di applicazione di detta direttiva, privandola così della sua piena efficacia (v., in tal senso, sentenza Confederativo générale du travail e a., C-385/05, EU: C: 2007:37, punto 47)”).
Anche in ossequio a tale condivisibile principio, il suesposto contenuto dell'accordo conciliativo stipulato tra le parti, a parere di questo giudice, non può essere qualificato in termini di risoluzione, ma piuttosto come licenziamento, conseguito al mutamento unilaterale delle condizioni essenziali del rapporto di lavoro, per ragioni di ordine economico e produttivo del datore di lavoro, accettate dal lavoratore perché costituenti l'unica alternativa al trasferimento.
6 In ragione di ciò, la suddetta risoluzione va qualificata, a tutti gli effetti, quale perdita involontaria dell'occupazione lavorativa.
Giova ribadire che, alla luce delle circostanze del caso concreto, la perdita dell'occupazione, quale presupposto dell'invocato anticipo pensionistico, risale ad un licenziamento, già disposto in via unilaterale dalla società datrice di lavoro, per effetto del rifiuto opposto dal lavoratore alla altrettanto unilaterale decisione della società di trasferirlo presso una sede distante circa 600 km dal luogo di residenza e dalla sede di lavoro originaria, trasferimento necessitato dalla chiusura dello stabilimento al quale il ricorrente era adibito, e quindi da ragioni organizzative ex art. 2103 c.c.
Ebbene, è evidente che si è trovato a dover subire la decisione del proprio Parte_1 datore di lavoro, che lo ha posto nell'alternativa secca tra l'accettazione del gravoso trasferimento e l'accettazione del licenziamento, optando per avallare quest'ultimo in cambio di una indennità economica specifica.
Peraltro, il licenziamento in questione non è stato revocato nel negozio consensuale, sicché esso è rimasto valido ed efficace tra le parti, vieppiù in quanto accettato dal lavoratore.
Dunque, l'accordo raggiunto tra le parti in sede conciliativa non può essere qualificato come una effettiva risoluzione consensuale, bensì come negozio transattivo in cui il lavoratore ha manifestato l'accettazione del licenziamento disposto dal datore di lavoro, in assenza di alternative disponibili, licenziamento che deve essere ricollegato al giustificato motivo oggettivo, essendo generato, come già detto, da cambiamenti organizzativi dell'azienda.
Di conseguenza, nella vicenda oggetto del presente procedimento, può dirsi realizzata, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria già citata, l'ipotesi prevista dalla L.
232/2016 come cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, requisito necessario, unitamente agli altri menzionati dallo stesso provvedimento e pacificamente ricorrenti nel caso di specie, per l'ottenimento dell'anticipo pensionistico denominato A.PE. sociale.
Per tali ragioni, la domanda va accolta, con declaratoria del diritto del ricorrente a percepire l'indennità in contesa sin dalla domanda amministrativa del 29.10.2024 e condanna dell' alla sua erogazione. CP_2
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, pacifica la natura previdenziale della prestazione, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra
7 interessi legali e rivalutazione monetaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/06/2002, n.
3218), a decorrere dal 91° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva condizione di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di a percepire l'indennità di cui all'art. 1 co. 179 e Parte_1 ss. L. 232/2016, a decorrere dalla domanda amministrativa del 29.10.2024;
2) per l'effetto, condanna l' in persona del Presidente p.t., al relativo CP_1 pagamento, in uno ai ratei maturati sin dalla domanda amministrativa, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 29.10.2024 e sino al saldo;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 18.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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