Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 12/06/2025, n. 11566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11566 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11566/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07884/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7884 del 2021, proposto dalla società Albaco Altair Banking Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Fortino e Francesco Saverio Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Battistella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione dirigenziale (repertorio n. CN/650/2021 del 27/04/2021 - protocollo n. CN/45262/2021 del 27/04/2021) del Municipio Roma IX – Direzione Tecnica – P.O. Servizio Attuazione Urbanistica – Edilizia Privata - UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO E POLITICHE ABITATIVE, di ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi edilizi realizzati in via -OMISSIS-, scala A, piani 3° e 4°, interno 7 a carico della ricorrente, Fasc. 8244/F (già 8898/E) (art. 16, Legge Regione Lazio n. 15/2008 e s.m.i.).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato la Determinazione dirigenziale indicata in epigrafe, di ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi edilizi realizzati nell’immobile di sua proprietà situato a Roma, in via -OMISSIS-, scala A, piani 3° e 4°, interno 7, ai sensi dell’art. 16 della legge della Regione Lazio n. 15/2008.
1.1. Le opere di cui si ingiunge la rimozione o demolizione consistono “ nell’ampliamento di S.U.L. di circa 7,5 mq, in lievi differenze nella dislocazione dei dispositivi di fonte rinnovabile al piano 4° e lastrico solare, nella modifica di prospetto esteriore in corrispondenza del ripristino dell’ampliamento di circa 1,5 mq, precedentemente riscontrato e delle ulteriori eventuali opere abusive nel frattempo eseguite sul fabbricato preesistente ”.
Nel provvedimento si rappresenta che:
- all’esito di un primo sopralluogo è stata accertata in Roma, in Via -OMISSIS-, scala A, piani 3° e 4°, interno 7, ricadente in zona di P.R.G. Città Consolidata – Tessuto T3, la presenza di interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo consistenti in un ampliamento di S.U.L. di circa mq 7,5 nella zona soggiorno/studio e di S.U.L. pari a circa mq. 1,50 in uno dei due w.c., oltre a lievi differenze nella dislocazione dei dispositivi di fonte rinnovabile a piano 4° e lastrico solare;
- a seguito di ulteriore accertamento è stato verificato il ripristino di circa mq. 1,5 precedentemente riscontrato in uno dei due wc e nella parte ripristinata si è generata una modifica dell’aspetto esteriore del prospetto.
Il provvedimento impugnato è stato preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento all’interessato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito della quale l’interessato non ha prodotto osservazioni né memorie difensive nei termini di legge.
1.2. Espone la ricorrente che le ipotesi di difformità in questione possono sintetizzarsi in tre punti:
1) Ampliamento di SUL sul terrazzo del terzo piano;
2) Fioriera esterna al bagno del terzo piano;
3) I pannelli fotovoltaici del terzo piano.
Relativamente al primo punto si tratterebbe di circa 7 mq, la cui area sarebbe stata generata dalla mera installazione nel terrazzo di proprietà di una parete di pannelli scorrevoli, riportati negli elaborati della DIA depositata presso il IX Municipio con prot. n. 69272 del 30.7.2015.
Relativamente al secondo punto si tratterebbe semplicemente di una fioriera protetta da schermi metallici anch’essa installata sul balcone di proprietà esclusiva, che non modificherebbe la volumetria dell’appartamento in esame.
Con riguardo al terzo punto la mera posa di pannelli fotovoltaici costituirebbe attività edilizia libera, non necessitante di alcun titolo edilizio, in relazione alla quale, durante la fase dell’installazione e successivamente alla data del collaudo della DIA, il Tecnico progettista dell’impianto (dei pannelli fotovoltaici) ha ritenuto preferibile variare la posizione di qualche pannello in altra zona del terrazzo meglio esposta, ai fini di una migliore efficienza.
La ricorrente, dunque, conclude che nessuna delle opere contestate, essendo accessorie ed esterne al volume abitabile dell’appartamento, configurerebbe un abuso edilizio di portata rilevante e necessiterebbe di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio. Pertanto chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
1.3. Si è costituita per resistere Roma Capitale, la quale ha depositato una relazione del Municipio IX Eur, con allegata documentazione.
1.4. All’udienza straordinaria di smaltimento del 14 marzo 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è in parte fondato, nei sensi e nei limiti di seguito esposti.
Di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella modalità redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
2.1. Occorre esaminare partitamente i tre interventi fatti oggetto di contestazione nella gravata determinazione: i) ampliamento di S.U.L. di circa 7,5 mq; ii) lievi differenze nella dislocazione dei dispositivi di fonte rinnovabile al piano 4° e lastrico solare; iii) modifica di prospetto esteriore in corrispondenza del ripristino dell’ampliamento di circa 1,5 mq, precedentemente riscontrato (con riferimento alla quale l’esponente parla di “Fioriera esterna al bagno del terzo piano”).
2.1.1. Orbene, il ricorso è fondato, e merita quindi di essere accolto in parte qua , limitatamente all’intervento consistente nello spostamento dei pannelli fotovoltaici.
Invero, come peraltro riconosciuto dallo stesso Comune resistente nella relazione del Municipio IX Eur depositata in giudizio e ribadito dall’Ente nella nota depositata il 13 marzo 2025, non vi è dubbio che la modifica in questione “ può essere considerata attività edilizia libera, come previsto dal Glossario pubblicato in GU n. 81 del 07/04/2018 ”.
2.1.2. Per il resto, invece, il ricorso va respinto, atteso che, come anche efficacemente chiarito nella predetta relazione comunale:
- con riferimento all’ampliamento di SUL di 7 mq le DD.II.AA. presentate dall’interessata prevedevano soltanto l’installazione di una grata antieffrazione con frangisole e non gli infissi che sono stati installati e che determinano il contestato aumento di SUL;
- con riferimento alla modifica del prospetto conseguente al ripristino di circa mq. 1,50 in uno dei due w.c. (a seguito della eliminazione del precedente ampliamento, rilevato nel primo sopralluogo, come visto sopra), la D.I.A. dell’8.3.2016 prevedeva l’installazione di una fioriera, ma non contemplava la modifica della finestra del bagno.
I due interventi in parola, dunque, sono stati correttamente ritenuti abusivi dal Comune.
2.2. In definitiva, il ricorso deve essere accolto in parte, nei sensi e nei limiti suesposti, e per l’effetto va annullata in parte qua la determinazione dirigenziale gravata (con esclusivo riferimento all’intervento consistente nello spostamento dei pannelli fotovoltaici), mentre per il resto va respinto.
2.3. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della parziale, reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione, e lo respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
Oscar Marongiu, Presidente FF, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Oscar Marongiu |
IL SEGRETARIO