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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/11/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr. Francesco Pellecchia presidente
- dr.ssa Sandra Moselli giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al nr. 94/ 2024 R.G., riservata per la decisione all' udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Torelli, ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Trani, Via Pietro Palagano n. 146, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Capuano, ed elettivamente domiciliato CP_1
presso il suo studio sito in Barletta, Via Matteo R. Imbriani n. 150, giusta procura in atti;
-RESISTENTE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive dell'udienza RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2024, – premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Trani (BT) il 22.05.2006 con che dall'unione sono nati tre figli CP_1 Per_1
(nato il [...]), ( nata il [...]) e ( nato il [...]); che, con Persona_2 Per_3
provvedimento del 10.01.2023, n. 169/2023, il Tribunale di Trani ha omologato la separazione personale dei coniugi;
che, da allora, i coniugi hanno vissuto ininterrottamente Parte_2
separati e non si è fra essi più ricostituita la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio;
che, per effetto delle condizioni previste nell' accordo di separazione, la casa coniugale è stata a lei assegnata, in qualità di genitore collocatario, con onere in capo al resistente di versare in favore della moglie la complessiva somma di €540,00 mensili (180,00 € per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei tre figli, affidati in modo condiviso ai genitori, con conseguente articolazione degli incontri padre -figli; che, tuttavia, il ha disatteso sistematicamente tutte le obbligazioni da lui CP_1
sottoscritte, venendo meno ai propri doveri di padre, disinteressandosi dei figli moralmente ed economicamente –ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, onerando il di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei tre figli, nella misura di € 900,00 CP_1
mensili (300,00 € per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l' ulteriore somma di € 200,00 per sé, con conferma delle ulteriori statuizioni adottate in sede di separazione.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa di costituzione e risposta,
si è costituito il resistente, il quale, nelle sue difese, ha contestato le avverse deduzioni, CP_1
dichiarando che sin dal mese successivo al provvedimento di omologa della separazione, la ricorrente percepisce interamente l' assegno unico universale erogato dall' , oltre all' assegno di CP_2
mantenimento in favore dei tre figli pari ad € 540,00 mensili, per un totale di circa 1.350,00 € mensili;
che la , dal 2018, esercita attività di massaggiatrice presso il centro“ Benessere Olistico di Pt_1
RO NA IT , di cui è titolare;
che, inoltre, la ricorrente è comproprietaria della casa coniugale, nonché comproprietaria nella misura di 1/6 dell'appartamento sito in Trani, alla via
Bisceglie n. 138 bis, nonché comproprietaria per la quota parte di 1/3 del locale commerciale sito in Molfetta, alla via Luigi Zuppetta n. 25; di lavorare, in qualità di operaio presso il supermercato
“Iterspar” sito in Cerignola, con retribuzione mensile di circa 1.500,00/1.800,00 €; che, dunque, al netto delle spese fisse mensili dallo stesso sostenute, gli residuano solo pochi euro necessari alla sopravvivenza quotidiana;
di essersi, pertanto, trasferito presso il Comune di Orta Nova (FG),
prendendo in locazione un piccolo bilocale e ammortizzando in tal modo i costi di viaggio previsti per il raggiungimento della sede di lavoro.
Per tutte queste ragioni, il resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha concluso chiedendo confermarsi l' affido condiviso dei figli, con collocamento di questi ultimi presso la madre e conferma del diritto di visita, secondo le modalità pattuite tra le parti,
come da convenzione di separazione sottoscritta;
quindi, disporre, a suo carico, il versamento di un contributo al mantenimento dei tre figli nella misura di € 540,00 mensili (180,00 € per ciascun figlio),
oltre al 50 % delle spese straordinarie obbligatorie;
con rigetto della domanda di corresponsione dell'assegno divorzile.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 17.01.2024 come da attestazione di Cancelleria.
Depositate le successive memorie ex art.473 bis.17 c.p.c., svolta l' udienza di comparizione ai sensi dell'art.473bis.21 c.p.c., il Giudice delegato, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione,
con ordinanza dell' 11.04.2024 ha confermato le condizioni della separazione come vigenti tra le parti;
quindi, rilevata d'ufficio la questione di improponibilità nel presente giudizio delle domande proposte dalle parti in violazione della disciplina legale di cui all'art. 40 c.p.c., ha formulato una proposta conciliativa sulle condizioni economiche del divorzio. Infine, vista la mancata adesione del resistente alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, depositate le note sostitutive di udienza,
entrambe le parti hanno chiesto emettersi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art.4 comma IX legge n.898/1970. Conseguentemente, la causa è stata riservata per la decisione del Tribunale in ordine allo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere decisa con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 4, comma 9°, legge n. 898/1970, nel testo modificato dalla legge 6.3.1987 n. 74 e di poi dalla legge 55/2015.
Tale disposizione, a differenza delle norme generali del codice di rito in tema di sentenze non definitive (art.277, comma 2° e 279, comma 2°, n. 5 c.p.c.), non prevede alcuna discrezionalità
attribuendo al Tribunale il potere-dovere di pronunciare, per intanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n.
898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia conforme del decreto di omologa n. 169/2023, emesso il 10.01.2023 e pubblicato in pari data, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione,
termine fissato dall'art. 3, comma 2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il cennato periodo di tempo, non avendo il resistente eccepito alcunché.
Pertanto, è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio, come provato dal tenore delle rispettive allegazioni, e,
conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Con separata ordinanza, deve rimettersi la causa sul ruolo del G.D. per la prosecuzione del processo relativamente alle altre domande avanzate dalle parti. Sull'onere delle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 10.01.2024 da nei confronti di garantito Parte_1 CP_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trani (BT), tra Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trani atto n. 50,
[...] CP_1
Anno 2006, Parte II, Serie A;
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
3) provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 11.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr. Francesco Pellecchia