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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/06/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Rosa Maria Rella all' esito dell'udienza del 19.6.2025, tenuta con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sul ruolo generale sotto il numero d'ordine N. 3805 dell'anno 2025
TRA
con l' Avv. Filomena Draicchio Parte_1
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentantepro tempore con l'Avvocatura dell'Ente ( Avv Domenico Longo)
-RESISTENTE–
OGGETTO: ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' (L222/1984)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.2025 il ricorrente, ritenuti sussistenti i requisiti sanitari e contributivi, ha adito l'Autorità Giudiziaria per sentir nominare un CTU che accertasse la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 222/84, con decorrenza dalla data della domanda ammnistrativa dell'11.2.2025, stante la reiezione in via amministrativa. CP_
L' si è costituito eccependo l'infondatezza della domanda insistendo per il rigetto.
Istruita documentalmente la causa, all' udienza odierna , tenuta con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del provvedimento di trattazione cartolare, acquisite le brevi note di trattazione di parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente.
Dalla dichiarazioni di parte ricorrente emerge l'accertamento in via amministrativa dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell' assegno ordinario d'invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'11.2.2025; la medesima parte, quindi, insiste per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese stante il riconoscimento in data successiva a quella di deposito del ricorso giudiziario.
La circostanza dell'accertamento dei requisiti sanitari con conseguente riconoscimento della prestazione in oggetto in via amministrativa è supportata documentalmente dal provvedimento di liquidazione della prestazione in data
20.5.2025, depositato in atti da parte ricorrente in uno alle brevi note di trattazione per l'odierna udienza, da cui si evince il riconoscimento della stessa con decorrenza dall'
1.3.2025 (primo giorno del mese successivo a quello di proposizione della domanda ).
Si può quindi ritenere cessata la materia del contendere.
Va puntualizzato che il giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775)
Secondo la Cassazione “Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio”
(Cass., sez. un., 11-05-1992, n. 5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28-10-1989, n. 4525).
In punto di liquidazione delle spese, di cui parte ricorrente chiede la liquidazione in suo favore, considerando che la comunicazione del riconoscimento dei requisiti sanitari
è avvenuta il 7.5.2025, data successiva a quella del deposito del ricorso ( 8.4.2025), occorre osservare quanto segue. Come si evince dal tenore letterale del provvedimento di reiezione impugnato in questa sede, datato 25.2.2025, parte ricorrente nel successivo termine di 90gg ( previsto dall'art
46 della L88/89) poteva proporre ricorso ammnistrativo avverso il diniego e l'Ente, nel successivo termine di 90gg, poteva riscontare l'iniziativa considerandosi, in difetto, il decorso del tempo quale silenzio- rigetto e, solo all'esito, proporre ricorso giudiziario.
Il completamento del descritto iter amministrativo condiziona la procedibilità della domanda.
Nella fattispecie occorre osservare che, come risulta per tabulas, il ricorso giudiziario
è stato depositato in data 8.4.2025, mentre il ricorso ammnistrativo è stato depositato, on line, dal patronato in data 3.4.2025 (cfr ricevuta in pari data depositata in atti dal ricorrente) a tanto consegue che il ricorso giudiziario è stato depositato in pendenza del
CP_ termine ex lege assegnato all' per il riscontro del ricorso amministrativo o, in difetto, per la formazione del silenzio- rigetto.
A tanto consegue che, non potendosi imputare alcun ritardo all'Ente nel riscontrare il ricorso amministrativo del 3.4.2025, ed essendo stato il ricorrente a depositare il ricorso giudiziario in pendenza dei termini assegnati ex lege per il compimento del descritto iter amministrativo, nulla può liquidarsi in suo favore a titolo di spese giudiziali che, pertanto, vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente, nei
CP_ confronti dell' rigettata ogni altra istanza e/o eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di giudizio.
Cosi deciso in Foggia, 19.6.2025
Il Giudice
Rosa Maria Rella