Ordinanza cautelare 21 aprile 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 10774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10774 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10774/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03983/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3983 del 2022, proposto da Editorialenovanta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Andena, Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ET IC S.p.A., non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Codacons - Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, Mariacristina Tabano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
per l'annullamento
per l'annullamento
- del provvedimento assunto nell'adunanza dell'1.2.2022, firmato il 3.2.2022 e notificato il 4.2.2022, con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che talune condotte poste in essere dalla ricorrente con riguardo alla presentazione e all'attuazione dell'iniziativa “Zero Truffe” reclamizzata sul sito internet https://zerotruffe.it, che comporta il rilascio alle aziende che ne fanno richiesta del diritto di utilizzare un segno distintivo costituito dal boLLno “Certificato Il Salvagente Zero Truffe”, costituiscono pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) ed f) e 22 del D.Lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo”), ne ha pertanto vietata la diffusione e continuazione e ha comminato la sanzione pecuniaria di € 25.000,00 (doc. 1);
- per quanto occorra, della “richiesta di informazioni” prot. 0026134 del 10.3.2020 (doc. 2), della comunicazione di avvio del procedimento prot. 0057577 del 7.7.2021 (doc. 3) e della comunicazione di chiusura della fase istruttoria del 3.12.2021 (doc. 4);
- di ogni altro atto e provvedimento preordinato, presupposto, conseguenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato in data 1° febbraio 2022 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con cui è stata accertata la realizzazione, da parte dell’istante, di una pratica scorretta, in violazione degli articoli 20, 21 comma 1, lettera b) ed f) del decreto legislativo 206/2005 (cd. Codice del Consumo), con contestuale divieto di diffondere e continuare la condotta e irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 25.000.
La pratica contestata riguarda le modalità non trasparenti di informazione dei consumatori con riguardo all’iniziativa di certificazione denominata “Zero Truffe”.
La vicenda trae origine da una segnalazione pervenuta all’Autorità il 31 ottobre 2019 da parte di un’associazione di categoria, che ha indotto l’amministrazione ad inviare all’esponente, in data 10 marzo 2020, una richiesta di informazioni volta ad ottenere chiarimenti circa l’iniziativa adottata.
Nel periodo aprile-luglio 2021 pervenivano altresì segnalazioni da parte di alcune associazioni di categoria, di singole imprese e di associazioni dei consumatori, le quali denunciavano l’idoneità della “Certificazione Zero Truffe” a indurre i consumatori a ritenere che il boLLno, rilasciato dalla ricorrente, offrisse una garanzia sulla qualità del prodotto, che così appariva preferibile rispetto agli altri privi di certificazione.
Quindi, sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio e delle segnalazioni pervenute, in data 7 luglio 2021, l’Autorità procedeva all’avvio del relativo procedimento istruttorio, ipotizzando la violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e f), e 22 del Codice del Consumo.
Nel corso del procedimento, la società istante ha fatto accesso agli atti del fascicolo e ha presentato memorie.
A loro volte le associazioni SA, TO e le aziende LA, F.LL De CC e IC hanno chiesto di partecipare al procedimento e hanno inerloquito anch’esse con l’Autorità, presentando deduzioni difensive.
In data 8 novembre 2021 è stata comunicata alle parti la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento.
In data 3 dicembre 2021 è stata comunicata la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche scorrette.
E’ seguito il provvedimento definitivo del 1° febbraio 2022, con cui è stata accertata la divisata condotta illecita consistente:
- nelle modalità di presentazione e di attuazione dell’iniziativa “Zero Truffe” (reclamizzata sul sito internet https://zerotruffe.it) che comportava il rilascio, alle aziende che ne facevano richiesta, del diritto di utilizzare un segno distintivo, costituito dal boLLno “Certificato Il Salvagente Zero Truffe”, apponibile sul packaging, che attesterebbe la qualità dei prodotti e la “virtuosità” dell’azienda che li produce;
- nell’omettere, al momento del primo contatto con il consumatore, le informazioni rilevanti circa le qualifiche del professionista, la natura di strumento di marketing del boLLno “Certificato Il Salvagente Zero Truffe”, il suo carattere oneroso, le limitazioni sottese al suo rilascio e la metodologia seguita per lo svolgimento delle analisi;
- nel riferire, sulla rivista Il Salvagente, di una indagine, suscettibile di orientare le scelte dei consumatori, recante gli esiti di test comparativi condotti su olii di oliva, effettuati applicando una metodologia di analisi non trasparente con riguardo alle modalità di campionamento e non conforme alla normativa tecnica prevista per la realizzazione di test comparativi.
L’Autorità ha inibito la continuazione della condotta e ha irrogato a carico dell’esponente una sanzione pari a € 25.000,00.
La ricorrente ha contestato la legittimità dell’atto, articolando i seguenti motivi di diritto:
A) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 2 e dell’art. 6 del Regolamento;
B) violazione a falsa applicazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e 22 del Codice del Consumo per insussistenza dei fatti ascritti. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto assoluto di motivazione e carenza di istruttoria. Violazione dell’art. 9 del Regolamento;
C) violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1, lettera f) del Codice del Consumo. Carenza assoluta di motivazione;
D) eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, contraddizione e motivazione perplessa riguardo ad analoghe iniziative consentite dall’Autorità;
E) NuLLtà del provvedimento per carenza assoluta di attribuzione di AGCM. Motivazione perplessa. Difetto di legittimazione passiva di EditorialeNovanta.
In sintesi, la deducente società lamenta che l’Autorità avrebbe violato il termine per contestare la pratica e avrebbe leso l’affidamento ingenerato nell’istante circa la liceità della condotta; inoltre, l’amministrazione avrebbe erroneamente considerato scorretta la pratica in oggetto (per altro interferendo con la libera attività giornalistica della rivista) e avrebbe irragionevolmente determinato il quantum della sanzione.
Si è costituita in giudizio l’Antitrust, contestando la domanda a mezzo di ampie deduzioni difensive. E’ intervenuto ad opponendum il Codacons.
Con ordinanza n. 2618/2022, il TAR ha respinto la domanda cautelare.
La causa è stata quindi chiamata e trattenuta in decisione all’udienza del 5 marzo 2025.
2. Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva l’infondatezza del ricorso.
Gioiva rammentare che il provvedimento gravato è stato adottato dopo una congrua istruttoria iniziata nel mese di luglio 2021 a seguito delle segnalazioni di alcune associazioni di categoria, di singole imprese e di associazioni dei consumatori.
Dalla documentazione acquisita è emerso che “il boLLno Zero Truffe” è un marchio rilasciato dalla rivista per consumatori Il Salvagente”, edita da EditorialeNovanta (che si autodefinisce “leader nel controllo qualità”).
La “Certificazione Il Salvagente Zero Truffe” consiste nella concessione a titolo oneroso dell’uso di un marchio figurativo registrato, composto dall’immagine di un salvagente circondata dalla dicitura “Certificato Il Salvagente Zero Truffe”.
La concessione di tale marchio è dichiaratamente volta a fornire alle aziende richiedenti uno strumento di marketing, ossia uno “strumento di asseverazione della bontà del messaggio pubblicitario e non del prodotto pubblicizzato”, diretto “a meglio canalizzare le preferenze dei consumatori”.
L’efficacia di tale strumento è vantata alla luce delle riscontrate modifiche delle abitudini di consumo dei lettori de Il Salvagente a seguito della pubblicazione dei risultati di test comparativi, nonché in relazione alla “costante campagna di promozione delle proprie iniziative ad un pubblico eterogeneo, composto da abbonati ma anche da migliaia di consumatori non abbonati” condotta dalla rivista. Quest’ultima offre inoltre, in abbinamento al boLLno, altri servizi, quali “la possibilità di girare e fornire all’azienda un video di presentazione realizzato dal Salvagente, che mette in luce le virtù del brand certificato attraverso l’occhio/testimonianza della rivista”.
Nelle FAQ del sito www.zerotruffe.it, dirette alle aziende potenzialmente interessate al servizio, si sottolinea il valore del boLLno in quanto garantito dalla reputazione e dai punti di forza de “Il Salvagente”.
La concessione del boLLno “Zero Truffe” è differenziata dai test in questi termini: “I normali test del Salvagente mirano esclusivamente a svolgere analisi comparative fra vari brand dello stesso settore. Vien da sé che eventuali responsi positivi non sono esclusivi, ma condivisi con tutti i marchi che danno gli stessi risultati nei test. Inoltre la Certificazione, a differenza del normale test, rappresenta una certificazione “Zero Truffe” emessa dal Salvagente a favore del brand, utilizzabile come sopra specificato nel marketing aziendale (cosa non possibile con i test comparativi pubblicati sulla rivista)”.
La procedura per il rilascio del boLLno si avvia a seguito della richiesta dell’azienda interessata, quando lo staff de Il Salvagente esegue alcune preliminari verifiche di fattibilità e, in caso di esito positivo, concorda con l’azienda i prodotti, i claim da “asseverare” e la metodologia da seguire. I test sono poi materialmente eseguiti da laboratori terzi.
Come si evince alla pagina https://zerotruffe.it/faq, poi, il numero massimo di aziende per settore che possono ottenere tale marchio è stato fissato dal professionista a tre. Tale limite è collegato al valore commerciale del boLLno. Infatti, nelle FAQ, in risposta alla domanda “Se tutti i miei competitor diretti si certificano, si abbassa il mio vantaggio commerciale”, si afferma: “Il numero massimo di brand certificabili nello stesso settore merceologico è 3, pari dunque a una strettissima cerchia rispetto ai competitor totali”. Secondo quanto stabilito nel contratto di licenza di uso, il marchio “Il Salvagente Zero Truffe” può essere utilizzato dal richiedente nella propria comunicazione aziendale, a condizione che sia sempre accompagnato da un link (URL o QR-Code) alla pagina web che consente ai consumatori di conoscere l’oggetto del test sulla base del qual e è stato concesso il marchio, i parametri misurati e i limiti stabiliti per il superamento del test stesso.
Al momento della chiusura dell’istruttoria risultava che il boLLno “Il Salvagente Zero Truffe” era stato conferito a circa 30 aziende (i cui loghi sono riportati nella sezione https://zerotruffe.it/aziende-certificate/). Per ognuna di esse il boLLno è stato concesso ad esito di verifiche condotte su specifici claim e non sul complesso delle caratteristiche del prodotto/servizio. Quanto alle indagini comparative, le segnalazioni hanno avuto ad oggetto, in particolare, l’indagine sugli oli extravergini pubblicata sul numero di maggio 2021 della rivista. L’analisi comparativa è stata effettuata seguendo la metodologia definita dai regolamenti comunitari di settore. I campioni, secondo quanto riportato nella rivista, sono stati acquistati il 24 febbraio 2021 “prelevando più bottiglie dello stesso lotto dagli scaffali dei supermercati facendo attenzione a scegliere queLL con data di scadenza più lontana (per avere oli più “freschi” possibile)”. Dalle lettere inviate ai produttori IC e De CC per informarli dei risultati del test emerge tuttavia che la bottiglia di olio del primo era piuttosto vicina alla scadenza (metà luglio), mentre la seconda presentava una data di scadenza più lontana (gennaio 2022). EditorialeNovanta ha informato i produttori dei risultati negativi del test, limitandosi a dar conto sulla rivista che gli stessi avevano ribadito la conformità dei prodotti al momento dell’imbottigliamento, confermata dai test effettuati in tale occasione, e avevano sostenuto che i difetti riscontrati derivavano da errate modalità di conservazione del prodotto adottate lungo la catena distributiva. Sul punto il professionista ha replicato su il Salvagente quanto segue: “Le aziende tengono a sottolineare che dai loro stabilimenti è uscito olio extravergine certificato da analisi chimiche e organolettiche: non lo mettiamo in dubbio e non avremmo nemmeno prove per sostenere il contrario. Una volta arrivato nei supermercati e dopo essere stato messo in vendita sugli scaffali, l’extravergine non sempre si è rivelato tale. Il consumatore corre il rischio di acquistare un olio “difettato”, così come testimoniano le nostre analisi.” Inoltre, “Il Salvagente” rappresenta di non esser tenuto a far eseguire un ulteriore panel test in quanto la facoltà dell’azienda di richiedere “in caso di bocciatura … la revisione ed eventualmente un terzo panel test in caso di discordanze” sia esercitabile “esclusivamente sugli organi pubblici di controllo e di vigilanza” trattandosi di “un meccanismo necessario prima di effettuare sequestri o azioni giudiziarie”. È, altresì, emerso che le controanalisi fatte realizzare dai produttori, sui medesimi lotti cui appartengono le bottiglie testate su commissione de “Il Salvagente”, hanno dato risultati opposti a queLL riportati sulla rivista.
3. Orbene, tanto dettagliatamente ricordato circa i contorni della pratica contestata, deve innanzitutto essere respinta la prima doglianza con cui la ricorrente contesta la decadenza dal potere in cui sarebbe incorsa l’Autorità e la lesione dell’affidamento ingenerato dal decorso del tempo (trascorso dalla prima segnalazione) sulla liceità della condotta.
Per un verso, si osserva che il mancato avvio del procedimento di 180 giorni dalla ricezione di una segnalazione non preclude all'amministrazione la possibilità di valutare la stessa in un secondo momento, non potendo qualificarsi il detto termine come perentorio, in difetto di espressa previsione. Lo spirare del detto termine non è dunque idoneo a incidere sul potere di provvedere in capo all'Autorità, posto che la comunicazione dell'avvio dell'istruttoria a distanza temporale da una segnalazione è evento fisiologico che non può di regola integrare alcuna violazione dei diritti delle imprese coinvolte.
Quanto all'applicabilità dell'articolo 14 della legge 689/81 ai procedimenti in materia di pratiche commerciali scorrette, giova rilevare che, come opportunamente ricordato dalla difesa erariale, la questione è stata risolta in senso negativo dalle recenti sentenze rese dalla CGUE nei casi C-510/23 e C-511/23, laddove la Corte ha chiarito che la normativa comunitaria di armonizzazione massima in materia, letta alla luce del principio di effettività, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, quale quella prevista dalla legge 689/81, che, nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di una pratica commerciale sleale condotto da un'autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all'impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell'asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell'illecito e, dall'altro, sanziona l’inosservanza di tale termine con l'annullamento integrale del provvedimento finale in esito alla procedura di infrazione, nonché con la decadenza del potere di quest'ultimo di avviare una nuova procedura di infrazione riguardante la stessa pratica.
Il Collegio osserva che neppure può dirsi che l'avvio dell'istruttoria sia avvenuto al di là di un termine ragionevole dalla prima acquisizione delle notizie inerenti alla pratica contestata.
Nel caso di specie vi è stata una unica segnalazione di fine 2019, che evidentemente l'Autorità ha ritenuto non significativa; una richiesta di informazioni del 10 marzo 2021 e quindi alcune segnalazioni più dettagliate pervenute, tra aprile e luglio 2021, da parte di alcune associazioni di categoria e di talune imprese produttrici.
Sulla base di ciò, l’amministrazione, in data 7 luglio 2021, si è determinata ad avviare il relativo procedimento istruttorio.
Come si vede, si tratta di uno sviluppo preistruttorio del tutto ragionevole sotto il profilo temporale, in nulla lesivo del diritto di difesa della ricorrente.
Né il decorso del tempo può aver ingenerato alcun affidamento in capo all'istante circa la liceità della condotta posta in essere.
In disparte il fatto che il ridetto decorso del tempo non può creare un affidamento sulla liceità di un comportamento solo perché esso non venga sanzionato, si rileva che neppure consta che l'Autorità, nel periodo precedente all'avvio dell'istruttoria, abbia fornito all'istante professionista alcun tipo di rassicurazione o di conferma circa la correttezza della condotta successivamente contestata.
Solo all'esito delle ulteriori segnalazioni e di ulteriori valutazioni interne, l'amministrazione si è attivata, peraltro sulla base di un quadro fattuale giuridico diverso rispetto a quello iniziale della prima segnalazione del 2019.
Ne deriva che il potere di intervento dell'Antitrust non poteva in alcun modo dirsi esaurito, anche applicando il principio, invero incerto, della “ragionevole durata della fase preistruttoria”, che tuttora viene indicato quale limite estremo dell'esercizio legittimo del potere sanzionatorio.
4. Quanto alle censure mosse avverso la valutazione effettuata dall'Autorità in ordine la scorrettezza della pratica, si rileva come il ragionamento posto in essere dall'amministrazione sia del tutto logico e immune da travisamenti.
All'esito dell'istruttoria, l'Autorità ha rilevato che la partecipazione all'iniziativa e la concessione del boLLno avvenivano, innanzitutto, a pagamento, a seguito di verifiche effettuate dall'impresa sui parametri e sugli aspetti del prodotto oggetto di boLLnatura.
La natura e l'ambito delle verifiche veniva concordato con l'azienda richiedente; esse riguardavano in genere singole referenze o singoli aspetti del prodotto o del servizio.
Si trattava, pertanto, di verifiche effettuate su commissione della stessa azienda richiedente, come riportato anche nelle FAQ, e non di verifiche neutrali e assolute sul prodotto.
Quanto alle modalità con cui venivano svolte tali analisi, esse erano effettuate da incaricati del professionista o da laboratori terzi.
Si aggiunga che, al fine di preservare il valore commerciale del boLLno, il numero di imprese operanti in un certo settore che potevano ottenere tale certificazione era limitato a tre.
Ciò posto, quanto alla decettività della pratica e al divisato deficit informativo nei riguardi del pubblico consumeristico, è emerso che la locuzione “Zero truffe” lasciava intendere che la garanzia offerta riguardava tutte le caratteristiche del prodotto o del servizio e faceva apparire il boLLno come se esso esprimesse un giudizio generale, di carattere comparativo, sulla legalità e sulla correttezza dell'attività dell'azienda (che in realtà non rinveniva alcun fondamento nelle verifiche effettuate). Corretta è la valutazione dell’Autorità anche laddove ha opinato che lo stesso utilizzo del termine “certificazione” creava un falso affidamento nei consumatori, nella misura in cui faceva intendere che la boLLnatura potesse provenire da un ente indipendente sulla base di regole uniformi e generali preventivamente approvate.
In verità, la ricorrente è un soggetto privato, cui si rivolgevano direttamente coloro che volevano ottenere la “certificazione”; dal che l’ingannevolezza nei riguardi del potenziale compratore, il quale era portato a credere che, sulla base di comparazioni e verifiche indipendenti e ufficiali, il prodotto/servizio o l'azienda che si fregiavano del boLLno fossero i migliori del relativo settore, sia sul piano qualitativo sia sul quello della perizia aziendale.
Dunque, sotto tale aspetto, in modo del tutto plausibile e con giudizio logico che resiste al sindacato estrinseco del TAR, l'Autorità ha ritenuto che il boLLno/certificazione “Salvagente/Zero truffe” fosse in grado di influenzare i consumatori, ingannandoli con riguardo alle caratteristiche del prodotto e dell'azienda produttrice, in violazione dell'articolo 21, comma 1, lett. b) del Codice del Consumo. Merita invero essere ribadito come sia la rivista “Il Salvagente” sia la società ricorrente non siano enti certificatori a livello istituzionale.
Gli stessi hanno dunque utilizzato impropriamente il termine “certificazione” (che evoca un accertamento ufficiale e indipendente), per descrivere una sorta di “garanzia di qualità” che però è rilasciata da un soggetto privato e su espressa richiesta della stessa ditta certificata. Si aggiunga che i criteri con cui assegnare il boLLno sono determinati “a monte” dalle stesse parti, d'intesa con l'azienda richiedente (che è risultata essere anche partner della ricorrente in altre attività collaterali, come meglio descritto nel provvedimento).
Quanto alla tempistica dell’omessa e/o decettiva informazione, si osserva che essa si collocava, come correttamente ritenuto dall’Autorità, al momento del primo contatto negoziale con il consumatore.
Le informazioni che descrivono la reale natura e il reale ambito dello strumento di marketing di cui si verte erano infatti reperibili solo in un secondo momento, per mezzo di più approfondite ricerche da parte del compratore che poteva accedere al sito della ricorrente o alle FAQ del sito stesso.
La stessa consultazione della pagina dedicata tramite il QR code del professionista era mera eventualità che il consumatore poteva percorrere solo “in seconda battuta”, quando oramai il pregiudizio informativo si è già verificato per effetto della decettività immediata del claim principale. Ecco perché, con ragionamento inappuntabile, le ridette omissioni informative sono state ritenute idonee ad indurre il consumatore ad assumere decisioni commerciali., che altrimenti non avrebbe dottato, con riguardo all'acquisto dei prodotti/servizi “certificati” con il boLLno di cui è controversia, attribuendo al prodotto una qualità diversa da quella effettivamente posseduta, in violazione dell'articolo 22 del Codice del Consumo.
Va ricordato l’orientamento (professato più volte dalla stessa Sezione), secondo cui la scorrettezza della pratica commerciale, in ordine alla reale portata del prodotto, non può ritenersi sanata dalla possibilità̀ per il consumatore di ottenere, anche in un momento immediatamente successivo, ulteriori dettagli informativi, laddove il messaggio promozionale, attraverso il suo contenuto non trasparente, determinato dalle modalità di presentazione del prodotto, risulti già idoneo ad “agganciare” il consumatore al primo contatto.
La giurisprudenza amministrativa è granitica nel ritenere che la completezza e la veridicità̀ di un messaggio promozionale vanno verificate nell’ambito dello stesso contesto di comunicazione commerciale e non già̀ sulla base di ulteriori informazioni che l'operatore commerciale rende disponibili solo a effetto promozionale già̀ avvenuto, dovendo l’informazione pubblicitaria essere completa e non ingannevole ex se considerata, sulla base del principio della c.d. autosufficienza informativa.
Deve pure confutarsi l’argomentazione difensiva secondo cui l'analisi comparativa effettuata dalla ricorrente sarebbe analoga ad altre iniziative già oggetto di valutazione positiva da parte dell'Autorità. Tra l’altro, la peculiarità del caso è data dal fatto che la diffusione dei risultati delle analisi comparative relative ai prodotti, e in particolare relative all'olio extravergine di oliva, di cui al provvedimento gravato, si fondavano su campioni che non avevano superato la prova organolettica e avevano una data di scadenza più ravvicinata rispetto a quella di altri oli.
Dall'istruttoria è inoltre emerso che sette su quindici oli provati non erano extravergini sulla base di un'unica prova di assaggio e che la rivista si è rifiutata di procedere ad una prova supplementare, ritenendo che il meccanismo di ripetizione della prova richiesta del produttore, espressamente previsto dalla normativa comunitaria (articolo 2, comma 2 Reg. CE 2568/91) non potesse essere applicato. Il rifiuto di ripetere il test è stato ritenuto scorretto anche e soprattutto a fronte degli opposti esiti dei test effettuati dai produttori all'atto dell'imbottigliamento.
Dal che la ritenuta violazione del canone di ordinaria diligenza professionale, atteso che la richiesta ripetizione del campionamento è adempimento doveroso se i produttori documentano la non correttezza del test pubblicato (considerato il pregiudizio che deriva da un test negativo e l’esigenza di consentire alla parte interessata di fornire la prova contraria). Tanto più nel caso di specie in quanto il procedimento ha accertato che la qualità dell'olio acquistata dal consumatore finale era stata alterata da problematiche distributive estranee alla sfera di controllo del produttore.
Anche qui con ragionamento del tutto coerente, l’Autorità ha concluso che la opportuna diligenza professionale avrebbe richiesto, a carico dell’esponente, l'adozione di particolari cautele nella comunicazione dei risultati dei test comparativi, proprio al fine di evitare fraintendimenti da parte dei consumatori e una cattiva informazione dei potenziali clienti.
Il Collegio reputa altresì di disattendere l’argomentazione difensiva fondata su di una dedotta lesione della libertà di espressione giornalistica e su di un difetto di attribuzione dell’Antitrust.
Si osserva che si tratta di due ambiti totalmente diversi e che l’amministrazione ha considerato la condotta complessiva, riconducibile all’iniziativa “Zero Truffe”, consistente: - nelle modalità di presentazione e di attuazione dell’iniziativa “Zero Truffe” (reclamizzata sul sito internet https://zerotruffe.it) che comporta il rilascio, alle aziende che ne fanno richiesta, del diritto di utilizzare un segno distintivo, costituito dal boLLno “Certificato Il Salvagente Zero Truffe”, apponibile sul packaging, che attesterebbe la qualità dei prodotti e la “virtuosità” dell’azienda che li produce; - nell’omissione, al primo contatto con il consumatore, di informazioni rilevanti circa le qualifiche del professionista, la natura di strumento di marketing del boLLno “Certificato Il Salvagente Zero Truffe”, il suo carattere oneroso, le limitazioni sottese al suo rilascio e la metodologia seguita per lo svolgimento delle analisi; - nel riferire, sulla rivista “Il Salvagente”, di una indagine, suscettibile di orientare le scelte dei consumatori, recante gli esiti di test comparativi condotti su oli di oliva, effettuati applicando una metodologia di analisi non trasparente con riguardo alle modalità di campionamento e non conforme alla normativa tecnica prevista per la realizzazione di test comparativi.
Si tratta di una pratica che rientra esattamente nell’ampia nozione di pratica commerciale scorretta enucleata dalla pacifica giurisprudenza ammnistrativa secondo cui per «pratiche commerciali» ‒ assoggettate al titolo III della parte II del Codice del consumo ‒ si intendono tutti i comportamenti tenuti da professionisti che siano oggettivamente «correlati» alla «promozione, vendita o fornitura» di beni o servizi a consumatori, e posti in essere anteriormente, contestualmente o anche posteriormente all’instaurazione dei rapporti contrattuali.
Alcuna interferenza con la libera attività giornalistica è dunque rinvenibile, posto che, semmai, quest’ultima ha costituito solo un elemento di un più vasto comportamento scorretto.
5. Quanto da ultimo alle doglianze articolate nei riguardi del quantum sanzionatorio, giova ricordare che l’Autorità, nella determinazione della sanzione, gode di ampia discrezionalità, sia in sede di determinazione dei criteri in base ai quali stabilire gli importi sia al momento dell'applicazione al caso specifico dei criteri prefissati.
Nel caso de quo, l’Autorità si è attenuta ai parametri di riferimento individuati dall'articolo 11 della legge 689/1981, come richiamato dall'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, avendo tenuto presente la gravità della violazione e le dimensioni del professionista.
Con riguardo alla gravità della violazione, l’amministrazione ha considerato che la pratica contestata era idonea a raggiungere un grande numero di consumatori e a incidere sulle loro scelte negoziali, sia per mezzo del rilascio del boLLno certificato “Il Salvagente/Zero truffe” sia tramite la pubblicazione degli esiti dei test sulla rivista.
Quanto alle condizioni economiche del professionista, l’Autorità ha ben tenuto conto delle condizioni non particolarmente floride dell'impresa, che al 31 dicembre 2020 aveva realizzato ricavi per euro 1.325.000, conseguendo un margine operativo lordo negativo e perdite pari a euro 508.936.
E’ stata considerata altresì la durata della condotta, che si è protratta da aprile 2019 sino alla data di adozione del provvedimento.
All’esito contemperamento di tutti i fattori di incidenza negativa e positiva, l’Autorità ha congruamente quantificato l'importo di euro 30.000, poi poi decurtato ulteriormente del 16% virgola in ragione della situazione economica e finanziaria del professionista.
Ne deriva che risultano insussistenti i denunciati vizi di irragionevolezza e sproporzione della sanzione, atteso che la stessa non può essere irrisoria e deve comunque garantire una soglia minima di afflittività che assicuri l’ineludibile effetto di deterrenza (generale e speciale).
6. Alla luce delle superiori considerazioni, tutti i motivi di ricorso sono infondati e il gravame deve essere respinto.
Sussistono le condizioni di legge per compensare le spese di legge tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO