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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 19/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 765/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente Relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n. R.G. 765/2024 avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Monfalcone (GO) in via Duca d'Aosta n. 97 presso lo studio dell'avv. Franco Crevatin, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...];
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_2 C.F._3
residente a [...];
RESISTENTI CONTUMACI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENIENTE
1 Conclusioni del ricorrente:
1) Revocare il contributo al mantenimento della figlia disposto a carico CP_2
del padre ed a favore di stabilito dal Tribunale di Parte_1 CP_1
Gorizia con sentenza n. 318/13 d.d. 26/06/2013, avendo conseguito la figlia dopo la pronuncia del divorzio la piena autosufficienza economica, e ciò a far tempo dal mese di novembre 2024.
2) Nulla per le spese, salvo l'opposizione dei resistenti.
Conclusioni del P.M.:
Visto, nulla si oppone.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 22/10/2024 il signor esponeva che, con Parte_1
sentenza n. 318/2013 d.d. 26/06/2013, il Tribunale di Gorizia aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la signora , CP_1
determinando, a carico del padre, in € 470 mensili il contributo di mantenimento della figlia , all'epoca non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle CP_2
spese scolastiche, mediche e di carattere straordinario;
specificava altresì che, a seguito degli aggiornamenti secondo le variazioni dell'indice ISTAT, l'assegno di mantenimento era divenuto pari a € 562,81.
Il ricorrente precisava che la figlia, a partire dal mese di novembre 2024, aveva iniziato l'attività di medico specializzando presso l'Università degli Studi di Verona con stipendio mensile netto pari a € 1.652,29 e, quindi, l'entrata economica de qua, ancorché non conseguita mediante uno stabile impiego lavorativo a tempo pieno, risulta indicativa del raggiungimento della sua piena autosufficienza economica.
Alla luce di tale situazione chiedeva la revoca del contributo di mantenimento che la sentenza di divorzio aveva posto a suo carico sul presupposto che la figlia non fosse economicamente autosufficiente.
All'udienza di prima comparizione, le resistenti non si costituivano in giudizio, nonostante la ritualità delle notifiche;
veniva, pertanto, dichiarata la loro contumacia.
Il difensore del ricorrente depositava una dichiarazione sottoscritta da con CP_2
la quale la stessa affermava di aver raggiunto l'autosufficienza economica a partire dalla data del 04/11/2024 grazie alla percezione di una borsa mensile pari a 1.652,00 euro,
2 precisando di non trovarsi nella necessità di conseguire l'assegno di mantenimento e il pagamento delle spese straordinarie previste della sentenza n. 318/2013 del Tribunale di Gorizia.
Il Giudice, visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., disponeva la discussione della causa, trattenendola in decisione, e riservandosi di riferire al Collegio.
II) Osserva il Tribunale che l'inizio dell'attività di medico specializzando presso l'Università degli Studi di Verona della figlia rappresenta un fatto nuovo che CP_2
giustifica la richiesta del sig. . Parte_1
Ricorrono all'evidenza, come riconosciuto dalla stessa resistente quei CP_2
“giustificati motivi” sopravvenuti, previsti dall' 473-bis.29 c.p.c., per poter procedere a una revisione delle condizioni di divorzio, in conseguenza dell'intervento di nuove circostanze modificative della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa.
Va, quindi, disposta la revoca del contributo al mantenimento della figlia CP_2
disposto a carico del padre ed a favore di stabilito con Parte_1 CP_1
sentenza n. 318/2013 d.d. 26/06/2013, avendo conseguito la figlia dopo la pronuncia di divorzio la piena autosufficienza economica.
Nulla per le spese, attesa la contumacia delle parti resistenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede:
− revoca il contributo al mantenimento della figlia disposto a carico CP_2
del padre ed a favore di stabilito dal Tribunale Parte_1 CP_1
di Gorizia con sentenza n. 318/2013 dd. 26/06/201, a far tempo dal mese di novembre 2024;
− nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente Relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n. R.G. 765/2024 avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Monfalcone (GO) in via Duca d'Aosta n. 97 presso lo studio dell'avv. Franco Crevatin, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...];
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_2 C.F._3
residente a [...];
RESISTENTI CONTUMACI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENIENTE
1 Conclusioni del ricorrente:
1) Revocare il contributo al mantenimento della figlia disposto a carico CP_2
del padre ed a favore di stabilito dal Tribunale di Parte_1 CP_1
Gorizia con sentenza n. 318/13 d.d. 26/06/2013, avendo conseguito la figlia dopo la pronuncia del divorzio la piena autosufficienza economica, e ciò a far tempo dal mese di novembre 2024.
2) Nulla per le spese, salvo l'opposizione dei resistenti.
Conclusioni del P.M.:
Visto, nulla si oppone.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 22/10/2024 il signor esponeva che, con Parte_1
sentenza n. 318/2013 d.d. 26/06/2013, il Tribunale di Gorizia aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la signora , CP_1
determinando, a carico del padre, in € 470 mensili il contributo di mantenimento della figlia , all'epoca non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle CP_2
spese scolastiche, mediche e di carattere straordinario;
specificava altresì che, a seguito degli aggiornamenti secondo le variazioni dell'indice ISTAT, l'assegno di mantenimento era divenuto pari a € 562,81.
Il ricorrente precisava che la figlia, a partire dal mese di novembre 2024, aveva iniziato l'attività di medico specializzando presso l'Università degli Studi di Verona con stipendio mensile netto pari a € 1.652,29 e, quindi, l'entrata economica de qua, ancorché non conseguita mediante uno stabile impiego lavorativo a tempo pieno, risulta indicativa del raggiungimento della sua piena autosufficienza economica.
Alla luce di tale situazione chiedeva la revoca del contributo di mantenimento che la sentenza di divorzio aveva posto a suo carico sul presupposto che la figlia non fosse economicamente autosufficiente.
All'udienza di prima comparizione, le resistenti non si costituivano in giudizio, nonostante la ritualità delle notifiche;
veniva, pertanto, dichiarata la loro contumacia.
Il difensore del ricorrente depositava una dichiarazione sottoscritta da con CP_2
la quale la stessa affermava di aver raggiunto l'autosufficienza economica a partire dalla data del 04/11/2024 grazie alla percezione di una borsa mensile pari a 1.652,00 euro,
2 precisando di non trovarsi nella necessità di conseguire l'assegno di mantenimento e il pagamento delle spese straordinarie previste della sentenza n. 318/2013 del Tribunale di Gorizia.
Il Giudice, visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., disponeva la discussione della causa, trattenendola in decisione, e riservandosi di riferire al Collegio.
II) Osserva il Tribunale che l'inizio dell'attività di medico specializzando presso l'Università degli Studi di Verona della figlia rappresenta un fatto nuovo che CP_2
giustifica la richiesta del sig. . Parte_1
Ricorrono all'evidenza, come riconosciuto dalla stessa resistente quei CP_2
“giustificati motivi” sopravvenuti, previsti dall' 473-bis.29 c.p.c., per poter procedere a una revisione delle condizioni di divorzio, in conseguenza dell'intervento di nuove circostanze modificative della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa.
Va, quindi, disposta la revoca del contributo al mantenimento della figlia CP_2
disposto a carico del padre ed a favore di stabilito con Parte_1 CP_1
sentenza n. 318/2013 d.d. 26/06/2013, avendo conseguito la figlia dopo la pronuncia di divorzio la piena autosufficienza economica.
Nulla per le spese, attesa la contumacia delle parti resistenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede:
− revoca il contributo al mantenimento della figlia disposto a carico CP_2
del padre ed a favore di stabilito dal Tribunale Parte_1 CP_1
di Gorizia con sentenza n. 318/2013 dd. 26/06/201, a far tempo dal mese di novembre 2024;
− nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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