Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/06/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.5879/2020 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5879/2020 R.G. riservata in decisione in data 14.3.2025
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. INTELISANO Parte_1 C.F._1
RODOLFO e con domicilio eletto in Trezzano S/N, Via G. Mazzini, 39
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in qualità di tutore legale del minore con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. GERLA VALERIA e con domicilio eletto in Trezzano sul Naviglio in Via Negri, n. 12
E NEI CONFRONTI DI
(minore) (C.F. ) in persona del curatore Controparte_2 C.F._3 speciale , elettivamente domiciliato in Pavia, Piazza del Collegio Borromeo n. 7, Persona_1 ammesso al patrocinio statale con delibera del 22.6.2021 (Prot. n. 356/2021)
INTERVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
pagina 1 di 7
- Permettere al minore di continuare a convivere con la sorella , presso l'abitazione di Parte_2
Abbiategrasso, Via Legnano, 68;
- confermare l'affidamento del minore all'ente competente del Comune di Abbiategrasso, CP_2 attribuendo all'ente il compito di adottare tutte le principali decisioni concernenti il minore, previa consultazione con il tutore e il padre;
- Stabilire il diritto reciproco di visita, dal sabato mattina all'uscita di scuola alla domenica sera entro le ore 21, a week end alternati, al termine del percorso di riavvicinamento padre-figlio da proseguire in spazio neutro;
- Disporre a carico del padre un assegno di mantenimento per l'importo di Euro 150,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, fatto salvo quanto convenuto fra le Parti e a verbale all'udienza del 13.12.2023, relativamente all'incremento dell'importo mensile ad euro 180,00 per i primi due anni ad integrale copertura dell'importo al mantenimento, dal momento della sentenza di autorizzazione al riconoscimento al momento iniziale dei pagamenti mensili”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“ IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- sia confermato anche in sede di sentenza definitiva il mantenimento del cognome materno in Controparte_2 capo al minore, in quanto rispondente al suo benessere psico-fisico, senza menzione né aggiunta del cognome paterno;
- sia confermato l'affidamento del minore al Comune di Abbiategrasso, con dettagliata specificazione delle aree di limitazione della responsabilità genitoriale paterna;
- sia confermato il collocamento del minore presso la sorella tutrice;
- sia confermato il contributo paterno al mantenimento del minore di € 180,00 mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese, fino al 5 novembre 2025 compreso, e di € 150,00 mensili da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese a partire dal 5 dicembre 2025, somma soggetta a rivalutazione ISTAT a far data dal 5 dicembre 2026 (mese di riferimento novembre), e sia disposto a carico del padre, sempre a partire dal
5.12.2025, l'onere di contribuire alle spese straordinarie del minore secondo il Protocollo di Pavia nella misura del
100%, in quanto unico genitore in vita;
- sia confermata la frequentazione del minore con il padre in Spazio Neutro sotto l'osservazione dei Servizi Sociali, con potere dei Servizi di ampliare le frequentazioni solo se rispondente al benessere del minore e a fronte dell'impegno paterno concreto a partecipare a tutti i percorsi già disposti dal Tribunale e ritenuti necessari dai
Servizi (ovvero Spazio Neutro, Percorso di Mediazione con la signora , Percorso Psicologico di CP_1 sostegno alla genitorialità individuale);
- sia confermato il percorso psicologico di sostegno del minore già attivo”
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE
Confermare/disporre l'affido all'Ente - Comune di Abbiategrasso, territorialmente competente - di
[...]
, anche per il periodo di tempo predeterminato e limitato ritenuto opportuno e tutelante, Controparte_2 attribuendo all'Ente il potere di adottare tutte le principali decisioni che riguardano il minore (salute, residenza, istruzione/formazione), raccordandosi con la sorella-tutore e con il padre, nonché con gli altri servizi specialistici coinvolti nella presa in carico del nucleo familiare e del minore.
2. Confermare/disporre il collocamento di con e presso la sorella Controparte_2 Parte_2
– sua tutrice legale – con residenza ivi ed iscrizione nel di lei stato di famiglia. CP_1
3. In subordine, assumere la decisione sull'affido, sul collocamento e sul programma di frequentazione genitoriale di ritenuto rispondente a bisogni e diritti del minore. Controparte_2
4. Confermare/disporre l'incarico al Servizio Sociale/tutela minori dell'Ente affidatario, in collaborazione con il
Servizio sociale del Comune di residenza paterna ( ) nonché con il Servizio di Spazio Neutro, di Per_2 regolamentare gli incontri e le frequentazioni padre-figlio (tutt'ora in regime di Spazio Neutro, con cadenza mensile) prevedendo - ove ciò sia coerente con l'interesse del minore - progressive eventuali estensioni e/o liberalizzazioni, al fine di consentire l'evoluzione della relazione tra e il padre. CP_2
5. In ogni caso, confermare/disporre la prosecuzione del percorso di supporto psicologico per avviato a CP_2 marzo 2024, con l'obiettivo di supportare il minore anche nell'elaborazione del lutto per la perdita della madre e nella relazione col padre.
6. Confermare/disporre l'incarico al Servizio sociale dell'Ente affidatario, in collaborazione con il Servizio sociale del luogo di residenza paterna ( ), di proseguire gli interventi di supporto attivati per il nucleo Per_2 familiare ed in particolare:
A proseguire il percorso di mediazione tra il sig. e la signora fine di migliorare la Parte_1 Parte_3 comunicazione e la collaborazione tra loro, in funzione del benessere di invitando le parti ad aderire e CP_2 partecipare con costanza e puntualità;
B attivare in favore dei sig.ri e un percorso individuale Parte_1 Controparte_1 di sostegno alla genitorialità e/o psicologico, presso i consultori di riferimento, con il fine di lavorare sulle proprie fatiche e responsabilità, provando anche a mettersi a confronto, per sostenere l'evoluzione del rapporto tra padre
e figlio, favorendo prospettive future;
C proseguire il monitoraggio sul nucleo familiare, segnalando all'AG competente ogni eventuale situazione di pregiudizio per il minore;
D attivare tutti gli ulteriori interventi ritenuti necessari per il benessere del minore.
7. Recepire, nel versante delle tutele economiche per il minore, l'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza del 13.12.2023 come indicato nel relativo verbale ossia: il padre corrisponderà per i primi due
pagina 3 di 7 anni € 180,00 mensili alla sorella tutrice di per il mantenimento ordinario, e si farà parte attiva per CP_2 la percezione dell'assegno unico nonché ulteriori sussidi economici. Dopo questi due anni il contributo economico verrà diminuito ad € 150,00, con rivalutazione Istat e 50 % delle spese straordinarie come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
8. In subordine, porre a carico paterno l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio nella misura ritenuta congrua e di giustizia, tenendo conto della effettiva capacità lavorativa/reddituale paterna.
9. Assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario e funzionale alla tutela e al benessere di
[...]
. Controparte_2
10. Disporre l'apertura di un procedimento ex art. 337 c.c. per la vigilanza del Giudice tutelare sull'attuazione
e sul rispetto delle statuizioni del provvedimento che ES Tribunale adotterà (tenendo conto che è già pendente procedimento tutelare n. 3443/2020 ove la signora è stata nominata tutore di CP_1 in seguito alla morte della madre del minore) con invio di periodiche relazioni di aggiornamento e CP_2 relativo monitoraggio.
Si insiste nelle rassegnate conclusioni e ci si rimette in ogni caso alle ulteriori o diversi decisioni che il Tribunale riterrà di assumere a tutela del minore”
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Il presente giudizio si è reso necessario a seguito dell'opposizione, da parte di Controparte_1 tutrice legale del minore, al riconoscimento da parte dell'attore del minore (nato il [...]) nato CP_2 dalla relazione non matrimoniale tra il primo e la madre del minore, sig.ra , Persona_3 deceduta in data 17/10/2020.
A seguito della nomina del curatore speciale per il minore, espletata la CTU volta a valutare la personalità delle parti nonché le dinamiche tra di loro e con il minore, al fine di indicare la sussistenza o meno dell'interesse di quest'ultimo a essere riconosciuto dal padre, acquisite le relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali incaricati del monitoraggio del nucleo familiare e rilevata l'assenza di ragioni ostative al riconoscimento da parte del sig. , con sentenza del 30.6.2023 il ricorrente è stato autorizzato a procedere al riconoscimento del Pt_1 minore e la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per Persona_4
l'adozione dei provvedimenti in merito alle condizioni di affido e collocamento del figlio e alla regolamentazione del regime di frequentazione con il padre, oltre che sugli aspetti relativi al mantenimento del minore.
Preliminarmente, si dà atto che in data 28.1.2025 il sig ha riconosciuto il figlio Parte_1
(v. doc. allegato alla memoria de 28.1.2025). CP_2
Va, poi, rilevato che tutte le parti hanno precisato conclusioni sostanzialmente coincidenti avendo chiesto la conferma integrale dei provvedimenti assunti nel corso del giudizio in merito alle condizioni di affido e collocamento del minore che, in questa sede, vanno integralmente confermati.
pagina 4 di 7 Invero, considerata la persistente difficile relazione tra il ricorrente e la tutrice del minore, si reputa necessario confermare il suo affido all'Ente (per il periodo di due anni) e, in ogni caso, visto l'accordo sul punto, il suo collocamento prevalente presso la sorella.
Va, altresì, previsto che l'ente affidatario continui a regolamentare gli incontri padre-figlio, da svolgersi ancora presso uno spazio neutro e, in ogni caso, alla presenza di un educatore che possa supportare le parti e assicurare il fortificarsi della relazione tra loro. Va, del resto, rimessa all'ente affidatario la decisione in merito ai tempi con cui realizzare un progressivo ampliamento o anche liberalizzazione degli incontri padre-figlio, tenendo conto delle esigenze e desideri di quest'ultimo, ciò al fine di consentire l'evoluzione della relazione tra loro.
Va, pertanto, confermato l'incarico al Servizio sociale dell'Ente affidatario, in collaborazione con il Servizio sociale del Comune di residenza paterna ( ), di proseguire con gli interventi di supporto attivati per il nucleo Per_2 familiare ed in particolare con il percorso di mediazione tra il sig. e la signora al fine di Parte_1 CP_1 migliorare la comunicazione e la collaborazione tra loro, in funzione del benessere di invitandosi le parti CP_2 ad aderire e partecipare con costanza e puntualità; del pari, va disposta la prosecuzione del percorso di supporto psicologico per in funzione di supporto allo stesso nell'elaborazione del lutto per la perdita della madre e CP_2 nella relazione con il padre.
Si richiede, altresì, ai servizi sociali territorialmente competenti di attivare in favore dei sig.ri Parte_1
e un percorso di sostegno psicologico individuale, presso i consultori di
[...] Controparte_1 riferimento, con il fine di lavorare sui propri vissuti e responsabilità e per sostenere l'evoluzione del rapporto tra il minore e il padre.
Va, altresì, disposta l'apertura di una Vigilanza, con obbligo per i Servizi di depositare semestralmente una relazione sull'andamento dei percorsi e dello stato di benessere psicofisico del minore al Giudice Tutelare prescrivendo, in ogni caso, che in caso di criticità e mancata collaborazione del padre e della tutrice e di emersione di elementi di potenziale pregiudizio per il minore, i Servizi segnalino la situazione alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
Sul piano economico, relativo al mantenimento del minore, del resto, va recepito l'accordo raggiunto dalle parti e va, conseguentemente, previsto che il sig. corrisponderà, sino al novembre del Parte_1
2025, entro il giorno 5 di ogni mese, € 180,00 mensili alla sorella tutrice di per il mantenimento ordinario, CP_2 somma che sarà ridotta a € 150,00 mensili da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese a partire dal 5 dicembre 2025; va, invece, previsto che il padre si faccia carico del pagamento integrale delle spese extra assegno sostenute per il figlio.
Visto l'esito del giudizio si reputa corretto compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
pagina 5 di 7 Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato provvedimento, devono essere definitivamente poste a carico di e nella misura di un mezzo Parte_1 Controparte_1 ciascuno, essendo stato l'accertamento peritale disposto dal Tribunale nell'interesse e a tutela del minore.
PQM
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) dà atto che il minore (nato il [...]) è stato riconosciuto da parte di CP_2 Parte_1
in data 28.1.2025;
[...]
2) conferma l'affido del minore (nato il [...]) al Comune di Abbiategrasso (o al diverso CP_2
Ente competente nel caso di trasferimento di residenza del minore) per il periodo di due anni, con limitazione della responsabilità genitoriale del padre e della tutrice quanto alle decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza;
3) conferma il collocamento del minore presso , sua tutrice legale;
Controparte_1
4) conferma l'incarico ai servizi sociali territorialmente competenti perché proseguano con il monitoraggio del nucleo familiare e attuino gli interventi indicati in parte motiva e perché regolamentino le modalità di incontro del minore con il padre, confermandosi, allo stato, la previsione di incontri con il ricorrente esclusivamente presso uno spazio neutro secondo tempi e modalità che si rimette all'ente affidatario di determinare;
5) dispone che i Servizi sociali incaricati riferiscano, con cadenza semestrale, al Giudice Tutelare competente ex art. 337 cc in ordine allo stato di benessere del minore, ai suoi rapporti con il genitore e la tutrice e all'andamento degli interventi attuati. Eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore dovranno essere, altresì, prontamente segnalate alla Procura Minorile competente;
6) dispone che versi a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese e sino al 5.11.2025, euro 180,00 a titolo di contributo mensile per il mantenimento del figlio e, a decorrere dal 5.12.2025, entro il giorno 5 di ogni mese, euro 150,00, oltre rivalutazione Istat, per il medesimo titolo;
7) dispone che si faccia carico in via integrale del pagamento delle spese extra Parte_1 assegno da sostenere per il figlio;
8) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
9) pone definitivamente a carico di e nella misura Parte_1 Controparte_1 di un mezzo ciascuno le spese di CTU.
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali competenti per il Comune di Abbiategrasso e di e al Giudice tutelare in sede ex articolo 337 c.c. Per_2
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 6.5.2025
pagina 6 di 7 Il giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 7 di 7