Rigetto
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/07/2025, n. 6692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6692 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06692/2025REG.PROV.COLL.
N. 04024/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4024 del 2024, proposto da
TH SP, ER SP e AR OL, rappresentati e difesi dagli avvocati Federica Scafarelli e Daniel Rudi Ellecosta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi n. 4;
contro
OS FI, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Turini e Rainer Demetz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Raffaella Turini in Roma, via Alberico II, 33;
Comune di Laion, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 344/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OS FI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Daniel Rudi Ellecosta ed Andrea Manzi in sostituzione di Raffaella Turini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello in trattazione si chiede la riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano n. 344/2023, che ha accolto il ricorso proposto da FI OS per l’annullamento del permesso di costruire del Comune di Laion n. 4/2022 del 15.06.2022, rilasciato a SP TH, SP ER e OL AR ad oggetto: " Risanamento energetico dell'edificio abitativo Badhaus con costruzione di un garage di pertinenza all'unità abitativa – 1. Variante in sanatoria, completamento di parti non ultimate " e dei pareri della Commissione comunale per il Territorio e il Paesaggio dd. 01.06.2022 e dd. 25.01.2022.
2. Sulla base delle rappresentazioni delle parti e della documentazione dalle stesse depositata, le premesse in punto di fatto possono essere come segue rappresentate.
SP TH è proprietario della p.ed. 932 CC Laion, in zona di verde agricolo; SP ER e OL AR sono invece proprietarie della p.ed. 931 CC Laion. Sulle suddette particelle insiste un unico edificio residenziale verticalmente diviso.
Con domanda di concessione edilizia del 9 luglio 2017 i proprietari hanno presentato al Comune di Lajon un progetto per la ristrutturazione e il risanamento energetico dell’immobile sito sulle pp.ed. 931 e 932 con applicazione del bonus cubatura spettante per le unità abitative ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 964/2014.
Il progetto edilizio prevedeva l’ampliamento in sopraelevazione, la sostituzione del tetto a falde con copertura piana e la costruzione di un secondo piano interrato con autorimesse pertinenziali ai sensi dell'allora vigente art. 124 l.p. 13/1997. L’aumento volumetrico dell’interrato previsto nel progetto era dagli originari 165,48 mc a 788,08 mc e l’ampliamento della cubatura residenziale fuori terra da 904,62 m³ a 1.303,70 m³. La concessione edilizia (n. 55/2017) è stata rilasciata il 30 ottobre 2017.
Alla scadenza dei tre anni dal rilascio della stessa, ovvero in data 23 settembre 2020, i proprietari hanno richiesto al Comune la proroga del termine di ultimazione dei lavori che è stata negata sul presupposto che in data 20 gennaio 2020 era stata accertata l’avvenuta realizzazione delle opere.
Dalle rappresentazioni fotografiche presenti nel fascicolo processuale si evince che nella parte esterna erano stati realizzati diversi dislivelli artificiali e muri di sostegno lungo il confine con le particelle di proprietà del sig. FI, odierno appellato, un notevole ampliamento volumetrico rispetto a quanto autorizzato nel 2017 dei due piani interrati che si trovano in gran parte al di sopra della linea naturale di campagna. Inoltre era stato ampliato il sottotetto - che nel progetto era considerato non abitabile - sia in superficie che in volume dotandolo di finestre e ampi balconi.
In data 23 dicembre 2020, gli odierni appellanti hanno presentato un progetto in variante per la sanatoria delle difformità progettuali ma anche per l’esecuzione di alcuni riadattamenti (ripristini) sostanziali e le opere di finitura.
Le variazioni da sanare in via postuma riguardavano la forma del tetto, l’ampliamento dei balconi, l’ampliamento delle cantine, la disposizione delle finestre, la sistemazione della zona notte, l’interramento del garage sul lato ovest, il ripristino della superficie originaria, il ripristino degli interventi lungo il confine e del muro. Sul punto il progetto conteneva due diversi calcoli di cubatura in parte contrastanti (per la cubatura interrata una versione recava 1.457,29 m³ e la seconda 1.738,38 m³ e per la cubatura fuori terra 1.805,15 m³ e 1.803,80 m³).
La Commissione comunale per il Territorio e il Paesaggio nella riunione del 25 gennaio 2021 ha rilasciato un parere positivo condizionandolo alle seguenti prescrizioni: “ Deve essere presentato il calcolo della cubatura – stato di fatto e nuova - calcolato secondo le disposizioni di cui al Regolamento in materia edilizia DPGP 24/2020; sulla base di diverse sezioni aggiuntive, si deve dimostrare che il 2° piano interrato è completamente interrato (pendenza massima di 2:3); questa dimostrazione deve essere accompagnata da documentazione fotografica dettagliata che rappresenti il terreno risp. i muri intorno al 1° e al 2° piano interrato; i prospetti lato est e ovest devono essere completati con l’andamento del terreno a valle – stato di fatto e nuovo - fino al confine di proprietà; le planimetrie del 1° e del 2° piano interrato devono essere completate con i confini delle particelle, i muri di sostegno nuovi ed esistenti, ecc.; deve essere presentata un'ulteriore sezione che attraversi l'abbaino; deve essere fornita la prova dei posti auto richiesti ".
Ne è seguita la comunicazione con nota del 28.01.2021.
Poiché l’esame della pratica edilizia a questo punto ha subito uno stallo – anche per la complessità della situazione dovuta alla totale divergenza della costruzione rispetto al progetto approvato, dal continuo sopravvenire di nuova documentazione e dal variare dei calcoli di cubatura, dalla non corrispondenza delle pendenze e dei muri ma soprattutto dalla discrepanza tra situazione reale e catastale – i sig.ri SP hanno adito il T.r.g.a. di Bolzano con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per contestare l’inerzia serbata dal Comune di Lajon.
Dopo ulteriori passaggi procedurali, l’esecuzione di lavori di rimozione/ripristino e il deposito di una certificazione del progettista e direttore dei lavori che attestava l’avvenuto ripristino di alcune opere esterne in conformità al progetto in sanatoria il Sindaco, sulla scorta del nuovo parere della commissione comunale, ha rilasciato la concessione edilizia n. 4/2022.
3. Ritenendo la concessione in sanatoria illegittima e lesiva dei propri diritti di proprietà il confinante FI ha proposto impugnazione al T.r.g.a. di Bolzano, affidata a sette motivi di ricorso con cui in via riassuntiva ha dedotto i seguenti vizi di legittimità:
(i) la non applicabilità alla domanda di sanatoria della abrogata l.p. 13/1997;
(ii) l’illegittimità dell’aumento di volume in zona verde agricolo ed erroneità dei calcoli;
(iii) l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica in presenza di aumento volumetrico;
(iv) la violazione delle distanze verso il confine ed errata rappresentazione dei confini;
(v) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
(vi) il mancato adempimento delle prescrizioni imposte dalla commissione edilizia;
(vii) l’insufficienza dei quattro posti auto rispetto alla cubatura residenziale approvata.
3.1. Ritenendo la documentazione progettuale e la relazione tecnica non chiara sulla natura e sulla entità degli interventi autorizzati in variante, il Tribunale ha disposto un accertamento tecnico d’ufficio al fine di accertare le seguenti circostanze:
- interventi e cubatura effettivamente realizzata in deroga alla concessione del 2017;
- se tali opere abbiano violato le distanze minime e in quale misura;
- le misure edilizie successivamente realizzate al fine di eliminare gli scostamenti dal progetto approvato nel 2017 e se le stesse siano conformi alle norme urbanistiche;
- le opere approvate con la concessione in sanatoria del 2022 e se le stesse rispettino le norme e parametri urbanistici;
- se le modifiche al terreno rispettino il rapporto di inclinazione di 2:3 prescritto dalla legge in conformità al D.P.G.P. n. 24/2020;
- se gli interventi di cui ai punti precedenti abbiano effettivamente eliminato le violazioni lamentate dal ricorrente ovvero abbiano ripristinato lo stato precedente all'illecito intervento edilizio, o se sussistano tuttora e in quale misura, eventualmente espresse sia in metri cubi che in percentuale;
- se l’intervento rispetta il numero di posti auto obbligatori per legge.
4. Ad esito del giudizio, con l’appellata sentenza il T.r.g.a. ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e per omessa impugnazione della concessione originaria del 2017 sollevata dai controinteressati; nel merito ha accolto il ricorso giudicando fondate tutte le censure.
5. Ne è seguito l’odierno appello proposto dagli originari controinteressati in primo grado che è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
I. “ Error in iudicando: violazione dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 35 c.p.a. e per motivazione erronea e travisata in merito alla ritenuta infondatezza dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse ”;
II. “ Error in iudicando: violazione dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 35 c.p.a. e per motivazione erronea e travisata in merito alla ritenuta ammissibilità del 2° motivo (asserita violazione dell’art. 17, comma 2, 4 e 5 l.p. 9/2018 e violazione dell’art. 2, lett. G) DPGP 24/2020), del 4° motivo (asserita violazione delle disposizioni edilizie e civili e in particolare art. 2 DPGP 24/2020, delle norme di attuazione al PUC di Laion e delle disposizioni di cui all’art. 873 c.c.), del 5° motivo di ricorso (costruzioni realizzate in violazione delle disposizioni sulle distanze e evidente eccesso di potere per istruttoria carente risp. inesistente e motivazione contraddittoria) e del 7° motivo di ricorso (apparente illegittimità per violazione dell’art. 7 DPGP 17/2020 per mancanza di parcheggi) ”;
III. “Error in iudicando: violazione dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 35 c.p.a. e per motivazione erronea e travisata in merito alla ritenuta infondatezza dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per acquiescenza, non avendo parte ricorrente in primo grado impugnato la concessione edilizia n. 55/2017 ”.
IV. “ Error in iudicando: sulla qualificazione giuridica della concessione edilizia 4/2022 e sulle disposizioni di legge applicabili – asserita illegittimità della concessione edilizia per inapplicabilità della l.p. 13/1997 (primo motivo di ricorso di primo grado) ”;
V. “ Error in iudicando: asserita illegittimità per violazione dell’art. 17, commi 2, 4 e 5 l.p. 9/2018 e art. 2, lett. g) DPGP 24/2020: nelle aree naturali e agricole non sono ammessi interventi di nuova costruzione e ampliamenti della cubatura oltre 1.000 mc (secondo motivo di ricorso di primo grado )”;
VI. “Error in iudicando: asserita violazione delle disposizioni sulle distanze in particolare dell’art. 2 DPGP 24/2020, delle NdA al Piano comunale di Laion e delle disposizioni di cui al codice civile (art. 873); asserito eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione contraddittoria (quarto e quinto motivo di ricorso di primo grado) ”;
VII. “Error in iudicando: violazione dell’art. 7 DPGP 17/2020 in quanto il progetto approvato non prevedrebbe il numero minimo di parcheggi (settimo motivo di ricorso di primo grado) ”.
Gli appellanti chiedono inoltre la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio in quanto ritengono che gli accertamenti svolti in primo grado siano errati e non idonei a dimostrare la fondatezza dei motivi di ricorso in primo grado per il fatto che i rilievi effettuati non si sarebbero basati sul progetto edilizio approvato ma sullo stato di fatto delle opere eseguite. Il consulente avrebbe inoltre omesso di considerare la presenza di parcheggi già preesistenti sull’area di progetto.
5. Nel giudizio d’appello si è costituito in data 27 maggio 2024 il sig. FI, ricorrente vittorioso in primo grado, chiedendo il rigetto del gravame. Nel termine di rito entrambe le parti hanno depositato memorie difensive e successive repliche. L’appellato si è opposto al rinnovo della c.t.u..
6. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso consta di sette motivi di censura con cui vengono riproposti in esame gli originari motivi di ricorso che il primo giudice secondo gli appellanti avrebbe erroneamente ritenuto ammissibili e comunque non correttamente valutato. Di questi motivi, il primo assume natura pregiudiziale essendo diretto a censurare l’erroneità della pronuncia sulla ammissibilità del ricorso ritenendo il TAR sussistere l’interesse del confinante legittimante l’impugnazione della concessione edilizia rilasciata.
2. In particolare, secondo quanto dedotto con il primo motivo di appello, la pronuncia si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza ormai consolidata che, con riguardo alle impugnazioni di titoli edilizi ha affermato che non sia sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse ad agire la mera vicinitas ma che occorre fornire la prova concreta o quantomeno un principio di prova del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla sfera giuridica dei soggetti che si dolgono degli interventi autorizzati.
Il ricorrente in primo grado non avrebbe né allegato né provato un pregiudizio che deriva al suo fondo per effetto del permesso edilizio, né ha indicato i vantaggi che potrebbe trarre dall’annullamento. Sostiene che dall’azione esperita il confinante non potrebbe ottenere nessun effetto favorevole per il suo fondo, per il fatto che la sua casa di abitazione si trova ad una distanza di circa 300 metri dall’intervento e trattandosi di terreni agricoli la norma vigente non consentirebbe nuove edificazioni. I fondi potrebbero essere lavorati ugualmente anche se la costruzione si avvicina leggermente rispetto alla linea di confine. Il giudice avrebbe inoltre errato a considerare, ai fini dell’interesse, l’estensione della costruzione effettivamente realizzata, eccedendo in tale modo dal campo di indagine dovendosi limitare a quanto rappresentato nel progetto autorizzato con la concessione n. 4/2022 che non prevede edificazioni sul fondo dell’appellato. Identico discorso varrebbe per i muri di contenimento e cigli in cemento che non fanno parte dell’autorizzazione e, pertanto, anche i diritti di passaggio richiamati in sentenza non risulterebbero incisi dall’atto impugnato.
2.2. La censura è infondata.
A ben vedere, gli appellanti confondono la questione afferente l’interesse con il merito.
Il ricorrente in primo grado, con il quarto motivo di ricorso, aveva lamentato che diverse delle costruzioni autorizzate nella concessione in sanatoria, tra cui gli ampliamenti dei piani definiti nel progetto come interrati, violano la distanza minima di 5 metri dal confine previsto dalle norme di attuazione del piano urbanistico del Comune di Lajon e dal codice civile all’art. 873 c.c..
In particolare ha dedotto, allegando anche principi di prova (doc. 18, 19 e 20), che sia i piani interrati, in quanto realizzati in gran parte al di sopra della linea naturale di campagna, sia i terrapieni, in quanto non rispettosi del rapporto di pendenza prescritto, ma anche i muri di sostegno violano la distanza legale minima rispetto ai suoi fondi agricoli confinanti (vedasi punto 4.5. del ricorso “ la violazione delle distanze non riguarda soltanto gli interventi riportati nelle planimetrie di progetto quali nuove costruzioni (colore rosso) ma tutti i muri di sostegno e terrapieni, che nella domanda di sanatoria erroneamente sono stati indicati come esistenza (colore nero). Diversamente da quanto rappresentato nel progetto, si tratta di interventi, che sono stati materialmente realizzati nell’ambito della esecuzione dei lavori autorizzati nel 2017 in difformità dalla concessione edilizia n. 55/2017 ”).
Ha inoltre affermato di essere titolare di una servitù di passaggio con macchinari agricoli intavolata a carico della p.f. 5223 e della p.ed. 931 e a favore di particelle di sua proprietà (doc. 9.1, 9.2 e 10 di primo grado) e al riguardo ha dedotto che a causa della nuova conformazione più ripida del terreno la stessa risulta notevolmente compromessa rendendo difficoltoso e pericoloso il passaggio dei trattori.
Quando, come nel caso in esame, il proprietario confinante lamenta la violazione di una norma a garanzia della distanza minima (con finalità di tutela anche della proprietà finitima) e la violazione di una servitù prediale (diritto reale) è evidente in capo allo stesso la sussistenza dell’interesse al ricorso finalizzato all’accertamento della illegittimità dell’azione amministrativa e al conseguente annullamento del permesso da cui discende l’obbligo di ripristino della situazione originaria e, in ultima analisi, la tutela dei propri diritti reali.
3. Con il secondo e il terzo mezzo si censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di inammissibilità sulla acquiescenza e le eccezioni di inammissibilità sollevate specificamente riguardo al secondo, quarto, quinto e settimo motivo di ricorso sempre incentrate sul difetto di interesse.
Secondo gli appellanti il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per omessa impugnazione della concessione n. 55/2017, anche unitamente alla variante. Mancherebbe pertanto l’interesse rispetto a tutti gli aspetti, in particolare per gli aumenti di cubatura già autorizzati nel 2017.
Il quarto motivo di primo grado sarebbe invece inammissibile per genericità, in quanto non si evincerebbe a quale dei due edifici e a quale specifica parte dello stesso si riferisce la doglianza e quali delle particelle sarebbero lese dalla violazione delle distanze trattandosi di un maso chiuso composto da una molteplicità di particelle fondiarie.
La carenza di interesse rispetto al quinto motivo deriverebbe invece dal fatto che si riferisce a interventi eseguiti in difformità che non risultano menzionati nel progetto assentito.
Il settimo motivo difetterebbe di interesse, perché alla mancanza di parcheggi – che sarebbe qui esclusa - non potrebbe mai conseguire l’annullamento di una concessione edilizia come avrebbe già acclarato questo Consiglio di Stato in un precedente che si cita nel ricorso.
3.1. Tutte le censure sopra elencate sono infondate.
Riguardo alla mancata impugnazione della concessione edilizia n. 55/2017 il primo giudice ha correttamente affermato che un tanto non era necessario per il fatto che l’ampliamento relativo all’uso del bonus cubatura non costituisce oggetto del ricorso in trattazione che riguarda la concessione in sanatoria rispetto alla quale si lamenta l’illegittima autorizzazione di ampliamenti ulteriori, realizzati in difformità dalla prima concessione e legalizzati in via di sanatoria.
Invero, con il secondo motivo originario è stato criticato l’aumento della cubatura autorizzato dall’impugnato permesso in sanatoria dai 1.303,70 m³ (previsti nella concessione edilizia n. 55/2017 – doc. 11 dei controinteressati) a complessivi 1.863,32 m³ (doc. 71 e 8.1 di primo grado). In corso di causa il consulente incaricato dal Tribunale ha poi accertato che il volume effettivamente realizzato ha una cubatura ancora maggiore pari a complessivi 2.450,36 m³ fuori terra, poiché nel progetto non sono stato considerati le parti dei piani interrati che in realtà non sono interrati e il volume del piano abitativo sottotetto.
E’ infondato anche il rilievo sulla genericità del quarto motivo originario. Da una lettura delle censure formulate e dalla disamina dei documenti richiamati (planimetrie di progetto e rappresentazioni fotografiche) ma anche dalla rilevazione del geom. Bernard Marzoner del 2019 si evince chiaramente che le doglianze sulla violazione delle distanze si riferiscono agli ampliamenti ai piani interrati verso valle in quanto non interrati e alle altre opere esterne, terra pieni e muri di contenimento, e che riguardano le particelle dei terreni adiacenti, in particolare, come rilevato dal Tribunale, le numero 3289/2, 3290/1, 3290/4 3293 a cui è stato fatto più volte riferimento negli atti di primo grado.
Ricorre l’interesse anche per il quinto motivo originario, in considerazione del fatto che il progetto in sanatoria in realtà non ha autorizzato soltanto le opere contrassegnate in color rosso ma anche molte delle opere in precedenza accertate come abusive, non rimesse in pristino e indicate nelle planimetrie progettuali come preesistenze contrassegnate in color nero, essendo stata tale concessione rilasciata sulla base della documentazione integrativa e dell’attestazione rilasciata dal progettista e direttore in data 5.5.2022 e dell’istruttoria del tecnico comunale che ha ritenuto che nulla ostava al rilascio della stessa, laddove invece successivamente, in corso di primo grado, è stato appurato che la concessione edilizia in presenza di queste discrepanze tra stato di progetto e stato effettivamente realizzato non avrebbe mai potuta essere stata rilasciata.
Quanto al settimo motivo di ricorso, il Collegio aderisce all’orientamento espresso nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4215/2014 secondo cui la mancanza del numero minimo di parcheggi prescritti dalle disposizioni in materia urbanistica per aumenti di volumetria rappresenta bensì un motivo di invalidità della concessione edilizia e dei nuovi volumi. Ne consegue quindi l’interesse alla impugnazione da parte del proprietario confinante che lamenta violazione delle norme sulle distanze.
4. Per quanto invece attiene il merito, il quarto motivo di appello è relativo al primo motivo del ricorso originario, giudicato fondato dalla sentenza, con cui si sosteneva la non applicabilità alla concessione edilizia in questione della previgente legge provinciale n. 13/1997 essendo applicabile la più stringente legge provinciale n. 9/2018 vigente al momento del rilascio, per il fatto che non ha ad oggetto variazioni di modesta entità realizzate in corso d’opera, come sostenuto dall’appellante.
Nello specifico, secondo gli appellanti, sarebbero errate le statuizioni con cui il giudice ha affermato (i) che i ricorrenti hanno già esaurito le possibilità di ampliamento dei loro edifici con la concessione edilizia n. 55/2017, (ii) che l’intervento edilizio è stato realizzato in difformità dal progetto approvato e che (iii) la concessione edilizia n. 4/2022 è da qualificare in sanatoria, anche per il fatto che l’art. 103, comma 2 l.p. 9/2018 non è applicabile al caso di specie (punti 8-13 della sentenza gravata).
4.1. Anche il presente motivo è infondato.
Che non si tratta di una semplice variante in corso d’opera si evince in primo luogo dal titolo della domanda dove si parla di “ variante in sanatoria ”, dalla relazione tecnica accompagnatoria e dalla documentazione progettuale in cui risultano evidenziate le variazioni di rilievo in colore rosso. Anche l’amministrazione comunale, dopo aver accertato in data 27 gennaio 2020 che le opere erano già state eseguite, ha qualificato l’autorizzazione rilasciata concessione edilizia in sanatoria.
Nel calcolo volumetrico allegato al progetto di cui si discute, risulta riportata una cubatura fuori terra effettivamente realizzata di 1.863,74 m³ a fronte di quella approvata nel 2017 di soli 1303,70 m³ (rispettivamente doc. 8.1 e doc. 4.1).
In sede di accertamento tecnico è stato accertato che la cubatura effettivamente realizzata da considerarsi fuori terra è di complessivi 2.450,36 m. Sempre in sede di consulenza tecnica è stato accertato che la sagoma dell'edificio, la superficie utile e il volume sia sotterraneo che fuori terra dell'edificio sono stati modificati in modo significativo e ampliati in modo sostanziale, per cui è evidente la sostanziale diversità dell’opera da sanare.
Come concordemente affermato dalla giurisprudenza le varianti progettuali “ che modificano i parametri urbanistici quali la volumetria, l’altezza, le distanze, ecc., devono essere considerate come varianti essenziali rispetto alla domanda edilizia originaria ” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 1484/2017).
Nel caso di specie si trattava di opere realizzate in totale difformità dalla concessione originaria, da legalizzare in via postuma, per cui correttamente il Tribunale ha ritenuto non applicabile la norma transitoria di cui all’art. 103, comma 2 della L.p. 9/2018 che rappresenta norma derogatoria alla regola generale del tempus regit actum e che prevede che "le procedure per l’approvazione di piani e progetti che, alla data del 30 giugno 2020, risultavano già avviate possono essere concluse in base alle norme e alle disposizioni procedimentali in vigore fino a tale data".
Per questi interventi in sanatoria è invece richiesto un titolo edilizio da assoggettare in forza del principio del tempus regit actum alla legge attuale ( ex plurimis Cons. Stato, 11 novembre 2019, n. 8414; Cos. Stato, 28 dicembre 2020, n. 8415) ed è richiesta la verifica della doppia conformità. Va quindi confermato la decisione sul quarto motivo.
5. Nel quinto motivo di appello si censura la sentenza nella parte (punti 14 e 15) in cui, sulla base delle risultanze della c.t.u., è stato giudicato fondato il secondo motivo di ricorso - con cui era stato dedotto il divieto di nuove volumetrie abitative in zona di verde agricolo dove ora vige il limite massimo dei 1000 mq - statuendo che con la licenza edilizia n. 55/2017 i controinteressati avevano già esaurito tutte le possibilità di ampliamento fuori terra cui avevano diritto.
L’appellante ritiene la pronuncia errata in quanto il c.t.u. non si è limitato, come avrebbe dovuto, alla verifica del progetto in variante e dei calcoli ivi riportati rispetto al progetto originario che rappresenta l’oggetto del ricorso, ma ha considerato lo stato di fatto realizzato. Il giudice avrebbe pertanto ecceduto i suoi poteri dovendosi limitare alla valutazione della legittimità degli atti impugnati poiché la valutazione degli abusi rientra nell’esclusiva competenza dell’amministrazione.
5.1. Anche il presente motivo è infondato.
Dall’esame del progetto originario del 2017 (calcolo cubatura di progetto) si evince che è stata autorizzata in applicazione dei due bonus cubatura di 200 + 200 mq una cubatura residenziale complessiva fuori terra di 1.304,62 mq rispetto a quella preesistente di 904,62 mq. All’epoca dell’approvazione della concessione originaria non vigeva ancora il limite dei 1.000 mq in zona di verde agricolo. Il nuovo progetto “in sanatoria” per come integrato dalla documentazione presentata nell’aprile 2021, senza considerare la volumetria abitativa dei locali del nuovo sottotetto, prevede nel calcolo cubatura una cubatura complessiva abitativa fuori terra di 1.863,32 mq.
E’ del tutto irrilevante che in sentenza si siano presi a riferimento i dati forniti dal consulente di quanto effettivamente realizzato, pari a 2.450,36, per il fatto che da un mero confronto dei dati progettuali emerge che l’atto impugnato ha autorizzato un inammissibile aumento volumetrico rispetto al limite di cubatura ammissibile.
6. Nel sesto motivo di appello si deduce l’erroneo accoglimento del quarto motivo con cui era stata lamentata la violazione delle distanze minime dal confine da parte del volume del piano interrato e del quinto motivo con cui era stato dedotto l’eccesso di potere e difetto d’istruttoria ai fini del rilascio della sanatoria. Afferma l’appellante che in seguito al rilascio del parere della commissione comunale in data 25.01.2021 con le prescrizioni, sono seguiti diversi sopralluoghi e integrazioni documentali e, poi, al termine di un sopralluogo il tecnico comunale ha constatato che tutti i presupposti per il rilascio del titolo erano presenti. Ne è seguito un nuovo esame da parte della commissione comunale che ha rilasciato un parere finale positivo senza prescrizioni sostituendo il pregresso parere condizionato (che nel frattempo era anche scaduto).
Tutto questo comproverebbe che il progetto finale non era più lacunoso.
6.1. Anche questa censura è priva di pregio. L’accertamento tecnico svolto in primo grado ha evidenziato chiaramente che la documentazione progettuale al momento del rilascio della concessione in sanatoria non era completa o comunque che i dati in essa riportati non davano atto della reale consistenza dell’immobile realizzato e che si vorrebbe far legalizzare.
Il progetto è risultato lacunoso nella rappresentazione del rispetto del rapporto di pendenza massimo di 2:3 imposto dal D.P.G.P. 24/2020, che è stato accertato dal consulente non essere rispettato dal terrapieno, è lacunoso nella rappresentazione dei confini e sulla volumetria abitativa del sottotetto.
Tutte queste incongruenze sulle volumetrie e distanze, specificamente dedotte nel ricorso originario, sono state accertate in sede di c.t.u., seppur focalizzando l’indagine sullo stato realizzato, con la conseguenza che deve considerarsi corretto l’accoglimento dei motivi in questione con cui si è lamentato l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria e di motivazione in relazione al mancato rispetto delle distanze.
Il progetto in presenza di tutte queste incongruenze tra stato di fatto preesistente (ossia stato autorizzato con c.e. 55/2017) e stato di fatto realizzato non rimesso in pristino ma rappresentato come preesistenza è da considerarsi gravemente viziato e quindi illegittimo.
7. E’ infine infondato anche il settimo motivo relativo alla mancanza del numero minimo dei parcheggi prescritti dalla L.p. 9/2018 e dall’art. 7 del regolamento di attuazione D.P.P. 17/2020. Afferma che il consulente non avrebbe verificato se intorno alla casa vi fossero altre superfici destinate a parcheggio.
Quanto alla dimostrazione del rispetto dello standard dei posti auto richiesto dalla norma tale incombente compete in prima battuta al richiedente in sede di domanda di concessione. A riguardo la commissione edilizia nel suo primo parere aveva rilevato l’insufficienza dei quattro posti auto previsti nel progetto in sanatoria rispetto ai dieci posti che sarebbero serviti in base ai dati progettuali.
Tale prova non è stata fornita ai fini del rilascio della impugnata concessione edilizia per cui correttamente il motivo è stato accolto in prime cure. La cubatura effettivamente realizzata richiederebbe tredici posteggi ma un tanto non ha alcuna rilevanza ai fini della censura, per il fatto che non sono stati dimostrati neppure i dieci posti.
8. Va poi respinta anche la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica essendo la richiesta stessa generica. Non si ritiene necessario un ulteriore confronto tra il progetto originario e quello presentato in sanatoria per il fatto che la illegittimità del secondo sotto plurimi profili è chiaramente emersa dalle risposte fornite dal c.t.u. seppur fornite riguardo alla consistenza attuale dell’immobile.
9. Ritenendo di aver esaminato tutti gli aspetti rilevanti ai sensi dell’art. 112 c.p.a. si dà atto che gli aspetti non espressamente menzionati sono stati comunque ritenuti irrilevanti ai fini di una diversa decisione.
Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, di rifondere le spese di lite del presente giudizio di appello in favore dell’appellato FI che si liquidano complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), più accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO