Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. 64 /2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere relatore dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 64 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Francesco Celentano
Appellante
e
CP_1 rappr. e dif. dall' avv. Domenico Longo
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.8.2021 dinanzi al Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l' al fine di ottenere la declaratoria di Parte_1 CP_1 irripetibilità della somma di € 876,70, chiesta in restituzione dall'ente previdenziale con nota del 27.7.2021
a titolo di indebita percezione della pensione di invalidità civile per il periodo 01.07.2021-31.07.2021, e la conseguente condanna dell al pagamento di spese, diritti e onorari di causa. CP_2
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva: 1) che nella nota di indebito del 27.7.2021
l'Ente gli aveva comunicato che, a seguito di verifiche, era emerso che nel periodo 01.07.2021-31.07.2021 gli era stato erogato il pagamento non dovuto di E 876,70 a titolo di pensione di invalidità civile poiché gli era “stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa CP_ del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; 2) che, pertanto, l' aveva
1
3) che, invece, erano venuti meno i requisiti sanitari, in quanto era accaduto che egli - già invalido totale con necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani a decorrere dal 12.02.2018 - a seguito di visita di revisione tenutasi il 29.06.2021 era stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa solo nella percentuale del 75%; 4) che il verbale di sospensione della prestazione della pensione di invalidità civile gli era stato consegnato il 14.07.2021, e, quindi, in data successiva al primo giorno del mese di erogazione della prestazione (01.07.2021); 5) che il provvedimento di indebito gli era stato notificato in data 17.08.2021, successivamente alla erogazione della prestazione di invalidità civile;
5) che, pertanto, l'indebito si era determinato per ragioni attinenti il venir meno del requisito sanitario e non già per motivi reddituali;
6) che, in forza della disciplina dell'indebito assistenziale, derogatoria del principio civilistico di incondizionata ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., la ripetizione delle somme ingiustamente erogate dall' deve escludersi in presenza di situazioni di fatto variamente articolate ma aventi come CP_1 comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta;
6) che nella specie la liquidazione della prestazione, avvenuta secondo le cadenze temporali sopra dette, aveva ingenerato l'affidamento circa il diritto alla percezione della stessa, e, comunque, non essendovi prova di alcun comportamento doloso in capo a sé, deve escludersi la ripetizione delle somme corrisposte precedentemente alla data del provvedimento che accerta l'indebito.
CP_ L' rimaneva contumace.
Con sentenza n. 293 pubblicata in data 24.01.2024 il Tribunale di Foggia respingeva il ricorso, nulla CP_ disponendo sulle spese in ragione della contumacia dell'
Il giudice di prime cure, ripercorsi i principi generali in materia di ripetibilità dell'indebito assistenziale, evidenziava che quello in esame afferiva all'intervenuta revoca della pensione di invalidità per motivi sanitari.
Rilevava infatti che <
l'esito di detta visita - in cui le è stata riconosciuta la percentuale di invalidità pari al 75% - è stata comunicata in data 14.07.2021 ovvero nel mese di erogazione della prestazione oggetto di indebito (v. comunicazione allegata alle note di trattazione scritta del 31.3.2023); la comunicazione dell'indebito è del
27.7.2021 seppure consegnata in data 17.8.2021; dalla decisione del ricorso amministrativo proposto dalla parte ricorrente si comprende agevolmente che la causale dell'indebito risiede nel mancato riconoscimento in sede di visita di revisione dei requisiti sanitari connessi alla indennità di accompagnamento e del venir meno del presupposto dell'invalidità totale per il riconoscimento della maggiorazione sociale (v. decisione del ricorso amministrativo prodotto nelle note di trattazione scritta del 9.9.2021)>>.
Riteneva che < ricorrente meritevole di tutela ai fini della richiesta di irripetibilità delle somme oltre alla tempestività del provvedimento di indebito consequenziale alla comunicazione dell'esito della visita di revisione>>.
2 Avverso detta pronuncia il ha interposto appello, con ricorso depositato in data Parte_1
28.01.2024, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente accolta.
Con memoria del 31.01.2025 si è costituito in giudizio l' contestando i motivi di gravame e CP_1 chiedendone il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 10.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è fondato, dovendosi riformare la sentenza impugnata.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha confermato la legittimità dell'indebito comunicato dall' , coltivando le medesime argomentazioni difensive svolte in primo grado, e CP_1 deducendo che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla disciplina contenuta nel disposto dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento riposto dai pensionati nella irripetibilità di trattamenti pensionistici percepiti in buona fede in quanto destinati al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Sostiene, dunque, che la normativa dettata in materia di indebito assistenziale dal D.L. 850/1976, art.
3-ter, conv. in L. n. 29/1977 è da ritenersi speciale rispetto a quella dell'art. 2033 c.c. e che, pertanto, sono ripetibili soltanto le somme erogate a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito.
Precisa altresì di aver prodotto, nel giudizio di primo grado, la ricevuta di ritorno della notifica del verbale di revisione (avvenuta il 29.06.2021) da cui emergeva che lo stesso era stato recapitato il
14.07.2021, dopo la percezione il 1.07.2021 della pensione per il periodo 1.07.2021-31.07.2021, nonché prova che la nota di indebito, datata 27.07.2021 era stata recapitata il successivo 17.08.2021.
Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità con dichiarazione di irripetibilità delle somme pretese.
Ritiene questa Corte che il primo giudice non abbia fatto corretta applicazione del corpus normativo in materia di indebito assistenziale e dei principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condivisi e dai quali non v'è motivo di discostarsi.
In via preliminare, è opportuno rilevare che il caso in esame ha ad oggetto una prestazione assistenziale vale a dire la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento.
Invero, nel primo grado di giudizio, l'odierno appellante aveva chiesto che il Tribunale accertasse l'illegittimità della nota in data 27.7.2021 ricevuta in data 17.8.2021 che comunicava l'indebita CP_1
3 corresponsione, a titolo di pensione di invalidità civile, dell'importo di euro 876,70, deducendo di aver percepito le ridette somme in buona fede, segnalando che il verbale sanitario del 29.6.2021 con cui gli era stata revocata la prestazione della pensione di invalidità gli era stato notificato il 14.7.2021, ovverosia in data successiva alla corresponsione (1.7.2021) delle somme a titolo di pensione.
In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, Cost. laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
Inoltre, per l'art. 128 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
L'indebito assistenziale deriva dalla ingiustificata percezione di prestazioni assistenziali, quali, ad esempio, l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1980, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili ai sensi della Legge n. 118/1971, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale,
l'integrazione al trattamento minimo.
La giurisprudenza formatasi con riguardo alla disciplina del suddetto indebito si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
In termini generali, la Corte di Cassazione ha sempre precisato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma, comunque, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare nel medesimo affidamento.
Secondo il principio generale individuato, con una serie di statuizioni chiarificatrici, dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, deve escludersi la ripetizione dell'indebito assistenziale ove l'erogazione non sia addebitabile al percettore, in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che dette prestazioni, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Cass. 06 ottobre 2022, n. 29034; Corte Cost. n. 1/2006; Corte Cost. n. 431/1993).
Trattasi di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene nella sentenza n. 1446/2008
(est. , riconosciuto anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 10454 del Per_1
21.05.2015), secondo cui le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
4 Sulla esistenza di questo principio generale di settore si è appoggiata anche la giurisprudenza della
Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, in virtù del quale la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”.
Al riguardo, il Giudice delle leggi ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. nn. 39 e 431 del 1993).
Il regime dell'indebito assistenziale presenta, pertanto, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
La giurisprudenza di legittimità, esaminando la disciplina normativa ed i principi vigenti in tema di indebito assistenziale, è giunta, dunque, ad affermare che:
l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale sono due figure differenti e non regolate dalle stesse norme;
in particolare, mentre in tema d'indebito previdenziale vengono in rilievo l'art. 52, comma 2,
L. n. 88/1989 e l'art. 13, commi 1 e 2, della L. n. 412/1991, in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1.10.2015, n. 19638; Cass.
17.04.2014, n. 8970; Cass. 23.01.2008, n. 1446; Cass. 28.03.2006, n.7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n.
850 del 1976, art. 3 ter, convertito nella L. n. 29 del 1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il
D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui «con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello
5 stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte») (Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28771);
ne deriva che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' , del relativo rigoroso doppio termine decadenziale annuale ex comma 2 dell'art. 13, CP_2 non è applicabile all'indebito assistenziale, essendo tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. per tutte di recente Cass. n. 31373 del 2019), dirette a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, senza possibilità di adottare un'interpretazione analogica delle stesse, in quanto aventi carattere eccezionale (Cass. n. 28517 del 2008;
Cass. n. 3824 del 2011; Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018);
può, dunque, esservi ripetibilità solamente ove ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.08.2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens;
in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' dopo il momento in cui è stato emesso il CP_1 provvedimento che ne accerta l'esistenza, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta;
il dolo dell'accipiens - che, come visto, consent e la ripetizione dell'indebito assistenziale - non è configurabile nel caso in cui il medesimo sia in regola con la puntuale trasmissione dei propri dati reddituali - modello 730 o modello Unico -, sicché in detta situazione, non potendosi escludere l'affidamento sulla prestazione assistenziale ricevuta, l' non potrà richiedere la restituzione delle CP_1 somme erogate al beneficiario.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione), dei requisiti sanitari o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In particolare, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto
6 accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. 28771 del 2018).
Al riguardo, la Suprema Corte, con la sentenza 13915 del 20.05.2021 ha recentemente affermato che
“In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili – quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della L. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti – trovando applicazione l'art.
3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L.
n. 291 del 1988 – a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
In senso conforme anche Cass. 30.06.2020 n. 13223 (di conferma, peraltro, della statuizione n. 592 del 2018, emessa dalla Corte di Appello di Bari), secondo cui: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione, comunque, non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”. Controparte_3
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento all'indebito assistenziale derivante dalla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone Cass. civ., Sez. lav., 23.01.2008, n. 1446, la quale ha ritenuto che le norme dettate in materia di indebito assistenziale derivante dalla carenza dei requisiti extrasanitari prescrivono che vengano restituiti solamente i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.
Sulla stessa scia si colloca Cass., Sez. Lav., n. 31372 del 02.12.2019, secondo cui “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la
7 ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens” (Cass. Ord. 30 giugno 2020, n. 13223).
Regole specifiche ricorrono per l'indebito, quale quello oggetto di causa, riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (Legge n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita, cioè, alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo (Cass. civ., sez. VI – Lav., ord., 4 agosto 2022, n. 24180).
In ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, < revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta>>(Cass. civ., Sez.
VI, 19.12.2019, n. 34013; Cass., Sez. Lav., 26.04.2002, n. 6091).
In tal senso si è espressa recentemente anche Cass. 05.01.2023, n. 248, statuendo che in tema di invalidità civile la revoca dei relativi benefici assistenziali, produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica" e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni (Cass. n. 34013/2019; Cass. n.
26162/2016; Cass. n. 26096/2010), aggiungendo che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione esclude possa darsi, comunque, rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, Casarin.
Invero, sebbene la materia della revoca delle prestazioni assistenziali, in caso di accertata insussistenza dello stato invalidante prescritto dalla legge, sia stata diversamente regolata da numerose
8 disposizioni susseguitesi nel tempo, il legislatore ha sempre seguito una linea coerente, atteso che nessuna norma ha mai previsto che essa operi da un momento successivo all'accertamento sanitario.
Si vedano, in particolare, l'art. 3 ter della legge n. 29/1977; l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del
1988, convertito nella Legge n. 291 del 1988; l'art. 11, comma 4, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537;
l'art. 5, comma 5. del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698; l'art. 4 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modifiche nella Legge 8 agosto 1996 n. 425; l'art. 52, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449,
e, infine, l'art. 37, comma 8, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.
Mentre la Legge n. 291/1988 escludeva la ripetizione delle somme corrisposte prima del provvedimento di revoca, l'art. 11, comma 4, della Legge n. 537/1993 recava una disciplina particolarmente rigorosa, prescrivendosi che “nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, ove il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa”.
Questa disciplina si sovrappose per un certo periodo a quella del D.P.R. n. 698/1994 (emesso in forza della Legge n. 537/1993, la quale prevedeva all'art. 11 l'emanazione di un regolamento che riordinasse i procedimenti in materia di invalidità civile, ma la delega al regolamento non riguardava, invece, la materia relativa alla revoca dei benefici, la quale era integralmente disciplinata dal riportato art. 11, comma 4, della Legge n. 537), il cui art. 5, comma 5, prevedeva che “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.
Il citato art. 11, comma 4, della Legge n. 537/1993 fu espressamente abrogato dall'art. 4, comma 3 nonies, introdotto dalla Legge n. 425/1996, di conversione del D.L. n. 323/1996. L'art. 4, comma 3 bis, della suddetta Legge n. 425/1996 disponeva che “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la
Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica”.
È ulteriormente seguito l'art. 52, comma 3, della Legge n. 449/1997 con cui si prevedeva che “Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5 comma 5 del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698”.
Da ultimo, è intervenuto l'art. 37, comma 8, della Legge n. 448/98, il quale prescrive che “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
9 Ebbene, così ricostruita la sequenza degli interventi normativi, va osservato che a cominciare dalla legge del 1993 l'accertamento amministrativo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la visita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appunto, come ha precisato il D.L. 325/1996, retroagisce alla data della verifica).
Il tenore dell'art. 4, comma 3 bis, della citata Legge n. 425/1996 è chiaro nel prescrivere che la revoca “produce effetti dalla data della visita di verifica” e non già dal momento della notifica del decreto di revoca, giacché la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, essendo il termine di 90 giorni ivi prescritto - quale termine di natura meramente endo-procedimentale – piuttosto riferito all'emanazione dello stesso.
In ogni caso, sia sulla base di detta norma, sia con riferimento al precedente art. 5, comma 5, del
D.P.R. n. 698/94 (nuovamente richiamato dall'art. 52, comma 3, della Legge n. 449/97), ove la sospensione e la relativa comunicazione non vengano effettuate e si sia, dunque, formato l'indebito, nulla autorizza a ritenere che la revoca operi in data successiva a quella della visita, né, in particolare, a decorrere dalla data di comunicazione della revoca, poiché non prevista (in tal senso, la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunziata: Cass., 03.03.2000, n. 2433; Cass., 15.11.2001, n. 14212; Cass., 10.04.2001, n. 5079;
Cass., 10.04.2002, n. 5094 Cass., 26.04.2002, n. 6091).
In tal senso depone anche la disposizione di cui al citato art. 37 comma 8, della Legge n. 448/1998, la quale, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca della provvidenza economica “a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Sul punto si è, altresì, precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari non concretino esercizio di poteri amministrativi, bensì si sostanzino in meri accertamenti, ovvero in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto esplicitarlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema (Cass. civ., Sez. VI, 19.12.2019, n. 34013).
Detti atti non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. autotutela amministrativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (Cass. n. 256/2001;
Cass. n. 8713/1999; Cass. n. 5138/1994).
In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di
10 disposizioni organizzative, preordinate a impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini (così
Cass. n. 16260/2003).
Ciò posto, nel caso in esame, risulta documentato che
- in virtù di una visita di revisione, in data 29.06.2021, il ricorrente è stato riconosciuto invalido al
75% senza diritto alla pensione di invalidità civile e all'indennità di accompagnamento di cui prima godeva, essendo perciò venuti meno il diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento (E 522,10)
e delle maggiorazioni spettanti ai soggetti affetti da invalidità civile totale E 354,60), per complessivi E
876,70, a partire dal mese successivo (luglio 2021) alla visita di revisione;
- il 1.07.2021 il ha percepito il rateo di pensione e indennità di accompagnamento del Parte_1 mese di luglio 2021;
- il 14.07.2021 gli è stato comunicato l'esito della visita di revisione;
- il provvedimento di indebito è datato 27.07.2021, ed è stato comunicato all'assistibile il
17.08.2021.
Se è indubbio che la verifica amministrativa che ha accertato il venir meno del requisito sanitario utile a beneficiare della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento sia coincisa con la visita di revisione (29.6.2021) e che questa sia stata comunicata il 14.07.2021, è plausibile che il
, percependo il 1.07.2021 (circostanza non contestata fin dalla sua deduzione in primo grado Parte_2 da parte dell'ente appellato, contumace) due giorni dopo la visita, il rateo della prestazione di luglio 2021 abbia riposto affidamento sulla spettanza della stessa.
Rileva anche che il provvedimento di indebito sia stato adottato dall'Ente a fine luglio, e, per l'esattezza, il 27.07.2021, allorquando la rata di luglio 2021 era stata erogata al , con conferma Parte_1 del legittimo affidamento riposto da questi, cui peraltro solo il 17.08.2021 veniva recapitata la nota di indebito. In tal senso, tra le altre, Corte App. Bari, n 2269/2023, 1353/2023.
In definitiva va acclarata l'irripetibilità del rateo di luglio 2021 anteriore al provvedimento di indebito.
In tal senso, tra le altre, Corte App. Bari, n 2269/2023, 1353/2023.
In conclusione, l'appello va accolto e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata dichiara non CP_ dovuta dall'appellante all' la somma di E 876,70 di cui alla comunicazione di indebito del 27.7.2021.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza dell' . CP_1
11 La liquidazione delle stesse è affidata al dispositivo che segue.
Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (da ultimo con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata, in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 28.1.2024, da avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data Parte_1
24.1.2024 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuta dall'appellante CP_ all' la restituzione della somma di E 876,70 di cui alla comunicazione di indebito del 27.7.2021; CP_
condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in E 500,00 per ciascun grado del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Bari, il 10.2.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
12