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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2024, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA A VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7229 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 15.6.2023, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Cinzia Laurenza, elett.te dom.ta presso lo studio del legale;
appellante
CONTRO
(cf.: ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Ernesto Controparte_1 C.F._1
Criscuolo, elett.te dom.ta presso lo studio del legale;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1644/2013 emesse dal giudice di pace di Caserta.
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , ha convenuto in Parte_1
giudizio , per chiedere la riforma della sentenza di primo grado, con Controparte_1
cui il giudice di prime cure aveva erroneamente accolto la domanda attorea e condannato la convenuta società al pagamento dei danni patrimoniali conseguenti alla illegittima iscrizione ipotecaria sul fabbricato sito in Capua alla via Santa Maria Dei
Franchi n. 51, riportato in catasto alla partita 1000580, foglio 52, particella 757, sub 1, piano terra, categoria 2, classe 2, mq 40 e particella 757, sub 2, piano 1, categoria a4, classe 5, vani 3,5, RCL 420.000,00. Ha eccepito che il giudice di prime cure ha erroneamente dichiarato la illegittimità della iscrizione ipotecaria, nonostante la condotta posta in essere dalla fosse conforme alla normativa vigente, e statuito Parte_1
sul danno patrimoniale in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato sia in fatto che in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo svariati rinvii dovuti alle note criticità del ruolo ed alla soppressione delle sezioni distaccate, la causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 15.6.2023 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
≈ ≈ ≈
L'appello va parzialmente accolto per le motivazioni di seguito esposte.
In merito alla declaratoria di illegittimità della iscrizione ipotecaria, il giudice di primo grado ha correttamente applicato la normativa vigente all'atto della iscrizione ipotecaria da parte di nel 2007, considerato che secondo le Sezioni Unite della Suprema Parte_1
Corte di Cassazione (sentenza n. 4077/2010), che hanno risolto un annoso contrasto giurisprudenziale, l'iscrizione ipotecaria rappresenta “…Un atto preordinato e strumentale all'espropriazione soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta ipoteca se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro. Sono pertanto nulle le ipoteche inferiori ad euro 8.000 a norma dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973…”.
Relativamente all'ulteriore motivo di appello, ed ovvero il dedotto un vizio di ultrapetizione, effettivamente, parte attrice sia nell'atto di citazione che nella comparsa conclusionale si è limitata a chiedere una condanna della al risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale (cfr.: atto di citazione e comparsa conclusionale di parte attrice del processo di primo grado), in luogo di una decisione del giudice di pace di condanna al risarcimento del danno patrimoniale nelle sue due forme del danno emergente e del lucro cessante
(cfr.: sentenza di primo grado pag 4 a partire dal rigo n. 8).
Tanto basta per ritenere che la impugnata sentenza è stata emessa in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato così come sancito dall'art. 112
c.p.c.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio sono da considerarsi compensate in ragione della particolarità della fattispecie di causa e dell'orientamento non uniforme della giurisprudenza di merito, soprattutto prima dell'intervento della giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione richiamata.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della impugnata sentenza,rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2. compensa le spese di lite di entrambi i gradi del processo.
Santa Maria Capua Vetere, 8.4.2024
il Giudice
dr. Salvatore Scalera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA A VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7229 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 15.6.2023, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Cinzia Laurenza, elett.te dom.ta presso lo studio del legale;
appellante
CONTRO
(cf.: ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Ernesto Controparte_1 C.F._1
Criscuolo, elett.te dom.ta presso lo studio del legale;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1644/2013 emesse dal giudice di pace di Caserta.
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , ha convenuto in Parte_1
giudizio , per chiedere la riforma della sentenza di primo grado, con Controparte_1
cui il giudice di prime cure aveva erroneamente accolto la domanda attorea e condannato la convenuta società al pagamento dei danni patrimoniali conseguenti alla illegittima iscrizione ipotecaria sul fabbricato sito in Capua alla via Santa Maria Dei
Franchi n. 51, riportato in catasto alla partita 1000580, foglio 52, particella 757, sub 1, piano terra, categoria 2, classe 2, mq 40 e particella 757, sub 2, piano 1, categoria a4, classe 5, vani 3,5, RCL 420.000,00. Ha eccepito che il giudice di prime cure ha erroneamente dichiarato la illegittimità della iscrizione ipotecaria, nonostante la condotta posta in essere dalla fosse conforme alla normativa vigente, e statuito Parte_1
sul danno patrimoniale in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato sia in fatto che in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo svariati rinvii dovuti alle note criticità del ruolo ed alla soppressione delle sezioni distaccate, la causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 15.6.2023 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
≈ ≈ ≈
L'appello va parzialmente accolto per le motivazioni di seguito esposte.
In merito alla declaratoria di illegittimità della iscrizione ipotecaria, il giudice di primo grado ha correttamente applicato la normativa vigente all'atto della iscrizione ipotecaria da parte di nel 2007, considerato che secondo le Sezioni Unite della Suprema Parte_1
Corte di Cassazione (sentenza n. 4077/2010), che hanno risolto un annoso contrasto giurisprudenziale, l'iscrizione ipotecaria rappresenta “…Un atto preordinato e strumentale all'espropriazione soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta ipoteca se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro. Sono pertanto nulle le ipoteche inferiori ad euro 8.000 a norma dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973…”.
Relativamente all'ulteriore motivo di appello, ed ovvero il dedotto un vizio di ultrapetizione, effettivamente, parte attrice sia nell'atto di citazione che nella comparsa conclusionale si è limitata a chiedere una condanna della al risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale (cfr.: atto di citazione e comparsa conclusionale di parte attrice del processo di primo grado), in luogo di una decisione del giudice di pace di condanna al risarcimento del danno patrimoniale nelle sue due forme del danno emergente e del lucro cessante
(cfr.: sentenza di primo grado pag 4 a partire dal rigo n. 8).
Tanto basta per ritenere che la impugnata sentenza è stata emessa in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato così come sancito dall'art. 112
c.p.c.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio sono da considerarsi compensate in ragione della particolarità della fattispecie di causa e dell'orientamento non uniforme della giurisprudenza di merito, soprattutto prima dell'intervento della giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione richiamata.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della impugnata sentenza,rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2. compensa le spese di lite di entrambi i gradi del processo.
Santa Maria Capua Vetere, 8.4.2024
il Giudice
dr. Salvatore Scalera